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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 15999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15999 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 51022/2022 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 51022 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuto in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 26 marzo 2025
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 in Roma Via Alessandro Farnese n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Quattrocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via San Tommaso d'Aquino n. 90;
- appellante-
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Controparte_1 C.F._1
SG RA, (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Torino, al Corso Peschiera, n. 83;
-appellato -
in cui le parti precisavano le conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del
26 marzo 2025, riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Roma n. 1959/2022, pubblicata in data 1 febbraio 2022, per sentir “accogliere l'appello proposto … e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: nel merito: … accertare
e dichiarare non dovuta dalla al sig. la somma di euro Parte_1 Controparte_1
2.977,68 a titolo di rimborso commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n.
1769/2015, e pertanto erronea ed illegittima la sentenza n. 1959/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma;
per l'effetto condannare il sig. alla restituzione in favore della Controparte_1 degli importi da questa già corrisposti in forza della sentenza di primo grado. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Premetteva l'appellante che aveva agito nei suoi confronti al fine di ottenere la Controparte_1 sua condanna al rimborso dell'importo di € 2.977,68, a titolo di commissioni asseritamente trattenute in modo indebito da parte sua, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 1769/2015 stipulato in data 9.10.2015; che nel giudizio di primo grado si era costituita chiedendo il rigetto della domanda;
che il Giudice di Pace di Roma aveva accolto la domanda e disposto condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Nel proporre impugnazione avverso la pronuncia, la , affermando la permanente Parte_1 validità della distinzione tra costi “up front” e “recurring” ai fini dell'elaborazione del conteggio estintivo del finanziamento, censurava la motivazione della sentenza appellata in punto di interpretazione del quadro normativo vigente e ne chiedeva la riforma;
riferiva di avere già versato in favore della parte appellata le somme al cui pagamento era stata condannata e chiedeva pertanto disporsi condanna del alla restituzione in suo favore di esse e al pagamento delle spese di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
La parte appellata, dichiarata in un primo tempo contumace, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 14 novembre 2024, contestando i motivi di appello e concludendo, pertanto, nei seguenti termini: “Nel merito, in via principale: respingere in toto le domande avversarie formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, Parte_1 per l'effetto, confermare - anche con diversa motivazione - la sentenza …. In ogni caso: con il favore delle spese, onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
all'udienza del 26 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni;
all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e
2 le parti depositavano le comparse conclusionali e la parte appellata anche memoria di replica nei termini assegnati.
***********
L'appello è infondato e non merita pertanto accoglimento.
Va premesso che la decisione nel merito in ordine all'impugnazione proposta dalla appellante implica l'interpretazione del disposto dell'art. 125-sexies T.U.B. vigente all'epoca di stipulazione del contratto, con specifico riferimento al profilo dell'individuazione dei costi rimborsabili al consumatore in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento intercorso tra le parti.
Giova evidenziare che, a seguito della pronuncia da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea C-383/18 dell'11 settembre 2019 (c.d. sentenza 'Lexitor'), avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, del quale la citata disposizione interna costituisce attuazione, si sono registrati orientamenti diversi anche in questo Tribunale.
Sono poi sopravvenuti alla pronuncia della Corte di Giustizia, l'entrata in vigore del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito in L. 106 del 23 luglio 2021, il quale, all'art. 11-octies ha apportato modifiche al testo di essa e la pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità del testo normativo introdotto.
Il legislatore europeo, con l'art 16 della Direttiva 23.8.08 n. 2008/48/CE, ha disposto che: “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La disposizione contenuta nella Direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno con l'art. 1 del
D.lgs. n. 141/10, che ha inserito nel T.U.B. l'art. 125-sexies TUB, il quale ha disposto che: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La questione che si è posta all'interprete è stata quella di individuare quali fossero i costi suscettibili di riduzione, ovvero di stabilire se quest'ultima dovesse operarsi con esclusivo riferimento ai costi cd. “recurring”, ovvero alle spese e alle commissioni che maturassero a carico del consumatore nel corso dello svolgimento del rapporto, od anche ai costi c.d. “up front”, i quali fossero stati invece sostenuti istantaneamente e fossero connessi all'attività svolta nella fase preliminare alla concessione del finanziamento.
In ordine all'efficacia nell'ordinamento interno dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale la pronuncia
3 esplica un'incidenza diretta sull'interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B., attuativo del richiamato art. 16 della Direttiva, data la sostanziale sovrapponibilità delle due disposizioni;
in tale prospettiva, non si pone neppure in astratto, quindi, la questione dell'efficacia della direttiva (e con essa della sentenza della Corte di Giustizia) nei rapporti tra privati, venendo in rilievo, in questo caso, una pronuncia interpretativa riferibile ad una disposizione trasposta nel nostro ordinamento, in quanto fedelmente recepita con norma interna.
Sul punto, sono state invero emesse da parte dei giudici di merito anche pronunce di segno contrario, con le quali è stato affermato il principio della non immediata applicabilità di tali principi ai rapporti di finanziamento conclusi sulla base di contratti che prevedessero condizioni diverse in ordine alla rimborsabilità dei costi in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto - limitando la stessa ai costi c.d. recurring, con esclusione dei costi c.d. up front - sul presupposto che la norma interna recasse differenze rilevanti rispetto alla disciplina comunitaria e che quest'ultima, e con essa la pronuncia interpretativa della Corte di giustizia, non fossero immediatamente applicabili.
In questo contesto di incertezza interpretativa è intervenuto il legislatore, modificando (con l'art. 11-octies D.L. 25 maggio 2021 n. 73, conv. in Legge 23 luglio 2021 n. 106) l'art. 125-sexies
T.U.B., affinché risultasse esplicita l'attuazione della direttiva nel senso indicato dal giudice comunitario. Nell'ultimo comma dell'art. 11-octies menzionato è stato previsto quanto segue: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”.
La Corte costituzionale, con sentenza del 22 dicembre 2022 n. 263, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 11-octies comma 2, del d.l. n. 73 del 2021 “nelle parti in cui: - prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
dall'altro; - limita ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che prevede “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel
4 costo totale del credito, escluse le imposte”, si è espressa nel senso dell'illegittimità costituzionale della disposizione limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
La Corte ha rilevato come il legislatore avesse sostituito, con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), del d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, il precedente art. 125- sexies t.u.b., riformulando il comma 1 in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, mentre, con il comma 2, avesse inteso limitare l'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, stabilendo al contrario, per quelli conclusi precedentemente, che continuassero ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies t.u.b. e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti: sul punto, ha evidenziato che fra gli indici ermeneutici che evidenziassero l'intento del legislatore e il senso della disposizione censurata, quello maggiormente rivelatore fosse costituito dalla scelta di associare alla disciplina antecedente sui rimborsi anticipati che continuasse a operare per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge il richiamo alle norme secondarie vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti, richiamo, invece, non previsto in relazione alla nuova formulazione della disposizione. Ha poi chiarito che il riferimento dovesse intendersi compiuto alle norme regolamentari di trasparenza e di vigilanza operanti fra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, che aveva introdotto il pregresso art. 125-sexies t.u. bancario, e l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021 (ovvero alle disposizioni che il 9 febbraio 2011 avevano emendato quelle approvate il 29 luglio 2009): e che, nell'ambito di queste ultime, venissero in rilievo, quali norme pertinenti rispetto all'art. 125-sexies, in particolare, quelle riguardanti il profilo della riduzione del costo totale del credito in conseguenza del rimborso anticipato (da un lato, le norme che prevedevano che il diritto alla riduzione si riferisse ai costi recurring e, dall'altro, le norme che si soffermavano sull'esigenza che fossero quantificati in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturassero nel corso del rapporto, precisando che dovessero essere restituiti al consumatore, in caso di estinzione anticipata, solo quelli non maturati).
Ha quindi rilevato che le norme secondarie della Banca d'Italia, richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallassero l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, secondo la quale esso fosse riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzassero la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi rimborsabili;
e questo a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non aveva voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti, tale da richiedere una protezione
5 sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In tale prospettiva, la Corte ha condiviso l'assunto del Giudice remittente, secondo il quale fosse impossibile, dopo l'intervento legislativo del 2021, accedere a un'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. conforme al diritto dell'Unione, come interpretato nella sentenza
Lexitor, risultando evidente che il legislatore avesse voluto proteggere l'affidamento che riteneva fosse stato ingenerato nei finanziatori e negli intermediari dall'interpretazione che era stata data prima della sentenza Lexitor alla precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. e che era stata avallata dalle norme secondarie adottate dalla Banca d'Italia, mentre ha confermato che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione della normativa previgente, Contr conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall' e dalla giurisprudenza di merito, fosse doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.
Tanto premesso la Corte costituzionale ha rilevato che le censure del Giudice remittente fossero incentrate sul preciso elemento testuale, presente nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 11- octies, secondo il quale, alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, continuassero ad applicarsi non soltanto la disposizione previgente, ma anche “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, impedendo di interpretare il precedente art. 125-sexies, comma 1, in conformità con la sentenza Lexitor e in continuità con la giurisprudenza che, dopo la pubblicazione della pronuncia della Corte di giustizia, si era adeguata all'interpretazione da questa prospettata.
Ed allora, posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., in virtù dell'art. 11-octies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è stata ritenuta dalla Corte compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor e posto che il vulnus ai principi costituzionali censurati risiedeva proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale sono state accolte in linea con la prospettazione del giudice rimettente.
La disposizione censurata è stata quindi ritenuta costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-octies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.
Tutto quanto ciò considerato, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente di ottenere da parte della resistente, in ragione dell'intervenuta estinzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato
6 inter partes, la restituzione di parte di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni indicate nei contratti, sia up front che recurring, secondo il medesimo criterio 'pro rata temporis'.
Ne discende l'infondatezza del primo e secondo motivo di appello.
Si ritiene del pari infondato il terzo motivo avente ad oggetto il presunto errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, avendo l'appellato documentato, mediante produzione in atti del conteggio estintivo del finanziamento, la circostanza che all'atto della redazione di esso residuasse il pagamento di 71 rate e non di 70 come dedotto dall'appellante.
Per quanto attiene all'istanza di sospensione del presente giudizio formulata dalla parte appellante, si osserva che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del processo può essere disposta solo qualora la definizione di altra causa pregiudiziale in senso tecnico sia indispensabile per la decisione del presente giudizio, in quanto ne costituisca antecedente logico-giuridico.
Ebbene, nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la sospensione, atteso che non vi è un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra le due controversie, né una dipendenza necessaria della decisione del presente giudizio dall'esito dell'altro, non incidendo quest'ultimo neppure in modo diretto e vincolante sulla risoluzione delle domande oggetto del presente procedimento.
Ne discende il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
In ragione della soccombenza, si dispone, infine, condanna della parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in favore dell'appellato nella misura complessiva di euro 2.127, per compensi professionali (euro 425, per la fase di studio, euro 425, per la fase introduttiva, euro 426, per la fase istruttoria, euro 851, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art 13 comma 1 quater DPR 115/2002, si dà, infine, atto dell'obbligo della parte appellante di versare in favore dell'Erario somma corrispondente a quella già versata in forza del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida nei confronti dell'appellata nella misura di euro 2.127, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
7 - visto l'art 13 comma 1 quater DPR 115/2002, si dà atto dell'obbligo della parte appellante di versare in favore dell'Erario somma corrispondente a quella già versata in forza del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 10 novembre 2025
Il Giudice
AU FA
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 51022 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuto in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 26 marzo 2025
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 in Roma Via Alessandro Farnese n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Quattrocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via San Tommaso d'Aquino n. 90;
- appellante-
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Controparte_1 C.F._1
SG RA, (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Torino, al Corso Peschiera, n. 83;
-appellato -
in cui le parti precisavano le conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del
26 marzo 2025, riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Roma n. 1959/2022, pubblicata in data 1 febbraio 2022, per sentir “accogliere l'appello proposto … e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: nel merito: … accertare
e dichiarare non dovuta dalla al sig. la somma di euro Parte_1 Controparte_1
2.977,68 a titolo di rimborso commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n.
1769/2015, e pertanto erronea ed illegittima la sentenza n. 1959/2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma;
per l'effetto condannare il sig. alla restituzione in favore della Controparte_1 degli importi da questa già corrisposti in forza della sentenza di primo grado. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Premetteva l'appellante che aveva agito nei suoi confronti al fine di ottenere la Controparte_1 sua condanna al rimborso dell'importo di € 2.977,68, a titolo di commissioni asseritamente trattenute in modo indebito da parte sua, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 1769/2015 stipulato in data 9.10.2015; che nel giudizio di primo grado si era costituita chiedendo il rigetto della domanda;
che il Giudice di Pace di Roma aveva accolto la domanda e disposto condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Nel proporre impugnazione avverso la pronuncia, la , affermando la permanente Parte_1 validità della distinzione tra costi “up front” e “recurring” ai fini dell'elaborazione del conteggio estintivo del finanziamento, censurava la motivazione della sentenza appellata in punto di interpretazione del quadro normativo vigente e ne chiedeva la riforma;
riferiva di avere già versato in favore della parte appellata le somme al cui pagamento era stata condannata e chiedeva pertanto disporsi condanna del alla restituzione in suo favore di esse e al pagamento delle spese di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
La parte appellata, dichiarata in un primo tempo contumace, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 14 novembre 2024, contestando i motivi di appello e concludendo, pertanto, nei seguenti termini: “Nel merito, in via principale: respingere in toto le domande avversarie formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, Parte_1 per l'effetto, confermare - anche con diversa motivazione - la sentenza …. In ogni caso: con il favore delle spese, onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
all'udienza del 26 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni;
all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e
2 le parti depositavano le comparse conclusionali e la parte appellata anche memoria di replica nei termini assegnati.
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L'appello è infondato e non merita pertanto accoglimento.
Va premesso che la decisione nel merito in ordine all'impugnazione proposta dalla appellante implica l'interpretazione del disposto dell'art. 125-sexies T.U.B. vigente all'epoca di stipulazione del contratto, con specifico riferimento al profilo dell'individuazione dei costi rimborsabili al consumatore in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento intercorso tra le parti.
Giova evidenziare che, a seguito della pronuncia da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea C-383/18 dell'11 settembre 2019 (c.d. sentenza 'Lexitor'), avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, del quale la citata disposizione interna costituisce attuazione, si sono registrati orientamenti diversi anche in questo Tribunale.
Sono poi sopravvenuti alla pronuncia della Corte di Giustizia, l'entrata in vigore del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito in L. 106 del 23 luglio 2021, il quale, all'art. 11-octies ha apportato modifiche al testo di essa e la pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità del testo normativo introdotto.
Il legislatore europeo, con l'art 16 della Direttiva 23.8.08 n. 2008/48/CE, ha disposto che: “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La disposizione contenuta nella Direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno con l'art. 1 del
D.lgs. n. 141/10, che ha inserito nel T.U.B. l'art. 125-sexies TUB, il quale ha disposto che: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La questione che si è posta all'interprete è stata quella di individuare quali fossero i costi suscettibili di riduzione, ovvero di stabilire se quest'ultima dovesse operarsi con esclusivo riferimento ai costi cd. “recurring”, ovvero alle spese e alle commissioni che maturassero a carico del consumatore nel corso dello svolgimento del rapporto, od anche ai costi c.d. “up front”, i quali fossero stati invece sostenuti istantaneamente e fossero connessi all'attività svolta nella fase preliminare alla concessione del finanziamento.
In ordine all'efficacia nell'ordinamento interno dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale la pronuncia
3 esplica un'incidenza diretta sull'interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B., attuativo del richiamato art. 16 della Direttiva, data la sostanziale sovrapponibilità delle due disposizioni;
in tale prospettiva, non si pone neppure in astratto, quindi, la questione dell'efficacia della direttiva (e con essa della sentenza della Corte di Giustizia) nei rapporti tra privati, venendo in rilievo, in questo caso, una pronuncia interpretativa riferibile ad una disposizione trasposta nel nostro ordinamento, in quanto fedelmente recepita con norma interna.
Sul punto, sono state invero emesse da parte dei giudici di merito anche pronunce di segno contrario, con le quali è stato affermato il principio della non immediata applicabilità di tali principi ai rapporti di finanziamento conclusi sulla base di contratti che prevedessero condizioni diverse in ordine alla rimborsabilità dei costi in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto - limitando la stessa ai costi c.d. recurring, con esclusione dei costi c.d. up front - sul presupposto che la norma interna recasse differenze rilevanti rispetto alla disciplina comunitaria e che quest'ultima, e con essa la pronuncia interpretativa della Corte di giustizia, non fossero immediatamente applicabili.
In questo contesto di incertezza interpretativa è intervenuto il legislatore, modificando (con l'art. 11-octies D.L. 25 maggio 2021 n. 73, conv. in Legge 23 luglio 2021 n. 106) l'art. 125-sexies
T.U.B., affinché risultasse esplicita l'attuazione della direttiva nel senso indicato dal giudice comunitario. Nell'ultimo comma dell'art. 11-octies menzionato è stato previsto quanto segue: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”.
La Corte costituzionale, con sentenza del 22 dicembre 2022 n. 263, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 11-octies comma 2, del d.l. n. 73 del 2021 “nelle parti in cui: - prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
dall'altro; - limita ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che prevede “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel
4 costo totale del credito, escluse le imposte”, si è espressa nel senso dell'illegittimità costituzionale della disposizione limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
La Corte ha rilevato come il legislatore avesse sostituito, con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), del d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, il precedente art. 125- sexies t.u.b., riformulando il comma 1 in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, mentre, con il comma 2, avesse inteso limitare l'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, stabilendo al contrario, per quelli conclusi precedentemente, che continuassero ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies t.u.b. e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti: sul punto, ha evidenziato che fra gli indici ermeneutici che evidenziassero l'intento del legislatore e il senso della disposizione censurata, quello maggiormente rivelatore fosse costituito dalla scelta di associare alla disciplina antecedente sui rimborsi anticipati che continuasse a operare per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge il richiamo alle norme secondarie vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti, richiamo, invece, non previsto in relazione alla nuova formulazione della disposizione. Ha poi chiarito che il riferimento dovesse intendersi compiuto alle norme regolamentari di trasparenza e di vigilanza operanti fra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, che aveva introdotto il pregresso art. 125-sexies t.u. bancario, e l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021 (ovvero alle disposizioni che il 9 febbraio 2011 avevano emendato quelle approvate il 29 luglio 2009): e che, nell'ambito di queste ultime, venissero in rilievo, quali norme pertinenti rispetto all'art. 125-sexies, in particolare, quelle riguardanti il profilo della riduzione del costo totale del credito in conseguenza del rimborso anticipato (da un lato, le norme che prevedevano che il diritto alla riduzione si riferisse ai costi recurring e, dall'altro, le norme che si soffermavano sull'esigenza che fossero quantificati in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturassero nel corso del rapporto, precisando che dovessero essere restituiti al consumatore, in caso di estinzione anticipata, solo quelli non maturati).
Ha quindi rilevato che le norme secondarie della Banca d'Italia, richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallassero l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, secondo la quale esso fosse riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzassero la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi rimborsabili;
e questo a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non aveva voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti, tale da richiedere una protezione
5 sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In tale prospettiva, la Corte ha condiviso l'assunto del Giudice remittente, secondo il quale fosse impossibile, dopo l'intervento legislativo del 2021, accedere a un'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. conforme al diritto dell'Unione, come interpretato nella sentenza
Lexitor, risultando evidente che il legislatore avesse voluto proteggere l'affidamento che riteneva fosse stato ingenerato nei finanziatori e negli intermediari dall'interpretazione che era stata data prima della sentenza Lexitor alla precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. e che era stata avallata dalle norme secondarie adottate dalla Banca d'Italia, mentre ha confermato che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione della normativa previgente, Contr conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall' e dalla giurisprudenza di merito, fosse doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.
Tanto premesso la Corte costituzionale ha rilevato che le censure del Giudice remittente fossero incentrate sul preciso elemento testuale, presente nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 11- octies, secondo il quale, alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, continuassero ad applicarsi non soltanto la disposizione previgente, ma anche “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, impedendo di interpretare il precedente art. 125-sexies, comma 1, in conformità con la sentenza Lexitor e in continuità con la giurisprudenza che, dopo la pubblicazione della pronuncia della Corte di giustizia, si era adeguata all'interpretazione da questa prospettata.
Ed allora, posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., in virtù dell'art. 11-octies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è stata ritenuta dalla Corte compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor e posto che il vulnus ai principi costituzionali censurati risiedeva proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale sono state accolte in linea con la prospettazione del giudice rimettente.
La disposizione censurata è stata quindi ritenuta costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-octies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.
Tutto quanto ciò considerato, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente di ottenere da parte della resistente, in ragione dell'intervenuta estinzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato
6 inter partes, la restituzione di parte di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni indicate nei contratti, sia up front che recurring, secondo il medesimo criterio 'pro rata temporis'.
Ne discende l'infondatezza del primo e secondo motivo di appello.
Si ritiene del pari infondato il terzo motivo avente ad oggetto il presunto errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, avendo l'appellato documentato, mediante produzione in atti del conteggio estintivo del finanziamento, la circostanza che all'atto della redazione di esso residuasse il pagamento di 71 rate e non di 70 come dedotto dall'appellante.
Per quanto attiene all'istanza di sospensione del presente giudizio formulata dalla parte appellante, si osserva che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del processo può essere disposta solo qualora la definizione di altra causa pregiudiziale in senso tecnico sia indispensabile per la decisione del presente giudizio, in quanto ne costituisca antecedente logico-giuridico.
Ebbene, nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la sospensione, atteso che non vi è un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra le due controversie, né una dipendenza necessaria della decisione del presente giudizio dall'esito dell'altro, non incidendo quest'ultimo neppure in modo diretto e vincolante sulla risoluzione delle domande oggetto del presente procedimento.
Ne discende il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
In ragione della soccombenza, si dispone, infine, condanna della parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in favore dell'appellato nella misura complessiva di euro 2.127, per compensi professionali (euro 425, per la fase di studio, euro 425, per la fase introduttiva, euro 426, per la fase istruttoria, euro 851, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art 13 comma 1 quater DPR 115/2002, si dà, infine, atto dell'obbligo della parte appellante di versare in favore dell'Erario somma corrispondente a quella già versata in forza del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida nei confronti dell'appellata nella misura di euro 2.127, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
7 - visto l'art 13 comma 1 quater DPR 115/2002, si dà atto dell'obbligo della parte appellante di versare in favore dell'Erario somma corrispondente a quella già versata in forza del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 10 novembre 2025
Il Giudice
AU FA
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