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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12688/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:36 sono presenti l'avv. FIORINI RENATA per parte ricorrente nonché l'avv. l'avv. CASSINA ENRICO in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI
GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12688 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FIORINI Parte_1
RENATA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di € 4.500,00 di cui al provvedimento dell' del 01/03/2023; CP_1
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
che liquida in € 1.800,00, oltre spese generali, CPA e IVA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
2 di aver presentato nel 2022 domanda di Reddito di Cittadinanza, scoprendo solo successivamente di non godere di tutti i requisiti necessari all'ottenimento; di non avere avuto alcuna comunicazione successiva, ritenendo quindi che la domanda non fosse stata accolta;
di essere stata contattata dal Call Center dell' e di aver comunicato CP_1
telefonicamente di non volere beneficiare della prestazione;
di non avere mai avuto alcuna notizia dell'emissione della carta relativa al reddito di cittadinanza né di essere stata mai contattata per il ritiro della stessa e, pertanto di non esserne mai entrata in possesso;
di non aver mai, conseguentemente, prelevato o utilizzato alcuna somma erogata a titolo di reddito di cittadinanza;
di avere però ricevuto la nota del 01/03/2023 avente ad oggetto CP_1
“Reddito/pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto” con la quale l' resistente ha chiesto la restituzione CP_1
dell'importo pari ad € 4.500,00 in conseguenza della revoca del reddito di cittadinanza per l'asserita “mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1,
a), 2) L. 26/2019) – non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Disattesa ogni contraria istanza, sulla base di tutto quando dedotto, dichiarare non dovute e irripetibili le somme richieste con raccomandata del 01/03/2023”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che: “ la normativa in materia di RdC prevede, all'art. 3 comma 15, che “Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con
3 verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto”.
Come previsto dal predetto articolo, pertanto, anche qualora le somme non siano state prelevate e/o spese dalla beneficiaria, le stesse risultano, comunque, uscite dalla disponibilità della Carta per effetto della decurtazione prevista dalla legge;
contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va preliminarmente necessariamente osservato che la ripetizione dell'indebito in materia di reddito di cittadinanza deve considerarsi ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 C.c., non essendo applicabile a tale prestazione alcuna normativa di settore dettata in tema pensionistico o assistenziale, né la giurisprudenza a dette materie correlata.
Ciò in ragione della sua intrinseca natura, rilevando, come affermato dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 31/2025, che “Il Reddito di cittadinanza
(Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per
l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione”.
Ciò sia perché non è in sé configurabile come un reddito di base (basic income), che per la precisa lettera della norma di cui al DL 4/2019 conv. in L.
26/2019.
Non discettando quindi di ripetizione dell'indebito pagamento fatto al
4 pensionato o all'assistito, non è applicabile il regime della ripartizione degli oneri probatori dettato in tali circostanze;
non è pertanto – in prima battuta
- obbligo del pensionato (quanto dell'assistito) fornire prova del proprio diritto alla ritenzione (cfr. Cass. SS.UU. n. 18046/2010 e succ.).
Tanto premesso, condizione necessaria per la ripetizione del pagamento non dovuto (indebito oggettivo ex art. 2033 C.c.) è che il pagamento sia stato fatto nei confronti di chi non avesse diritto alla somma pagata;
non potendo viceversa ripetersi da un soggetto ciò che non è stato pagato al soggetto medesimo.
In altre parole, sulla scorta della norma civilistica richiamata (Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha pagato.
Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda) chi sostenga di aver erogato una somma in favore di altro soggetto e intenda ripeterla perché da lui non dovuta o a lui non dovuta, deve necessariamente fornire la prova del pagamento, antecedente logico giuridico del diritto alla ripetizione.
Allega la parte ricorrente di non aver mai avuto notizie della “carta” veicolo delle somme del reddito di cittadinanza, di non aver mai avuto la disponibilità della carta, di non aver mai avuto la disponibilità delle somme in essa contenute e, conseguentemente, di non averle utilizzate.
A ciò la parte resistente replica che: “anche qualora le somme non siano state prelevate e/o spese dalla beneficiaria, le stesse risultano, comunque, uscite dalla disponibilità della Carta per effetto della decurtazione prevista dalla legge”, non fornendo però alcuna prova del pagamento.
Orbene, tale allegazione non può essere intesa quale prova del pagamento, anzi sostenendo l'obbligo restitutorio della ricorrente a prescindere dalla circostanza della erogazione o meno in proprio favore.
Fatto a ben vedere del tutto inammissibile, potendo ripetersi una somma soltanto da chi la somma abbia ricevuto e non da chi non l'abbia ricevuta;
non
5 certamente perché le somme di denaro in questione siano state movimentate dall'ente erogante verso una destinazione incerta, presumibilmente l'Ente
Poste S.p.A..
Nessuna prova della consegna al ricorrente della “carta” relativa alle somme contestate è stata fornita, né è stata fornita prova in alio modo della avvenuta disponibilità delle somme da parte della stessa.
Osservando inoltre che, anche qualora la “carta” fosse stata effettivamente emessa e le somme in questione fossero state effettivamente caricate sulla suddetta carta, ciò non è neanche lontanamente sufficiente ad attribuire una posizione debitoria in capo alla destinataria della carta ancor prima del ritiro della stessa, venendo a mancare l'elemento essenziale del passaggio del denaro dall'erogante al beneficiario.
In carenza di tale consegna, qualora le somme in questione fossero effettivamente uscite dalla disponibilità dell' , costituisce onere CP_1
dell'Istituto recuperarle presso chi ne abbia materialmente la detenzione, non potendo in tal senso operarsi ex officio per scoprire ove esse siano, dovendosi infatti circoscrivere l'oggetto del giudizio al rapporto tra la ricorrente e l' sull'obbligo restitutorio della prima nei confronti del secondo e, nel CP_1
caso di specie, sull'esistenza a monte di un pagamento effettuato dall'Ente in favore del cittadino.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, non avendo in alcun modo l'Istituto assolto all'onere primario su di esso incombente, dare prova del pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12688/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:36 sono presenti l'avv. FIORINI RENATA per parte ricorrente nonché l'avv. l'avv. CASSINA ENRICO in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI
GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12688 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FIORINI Parte_1
RENATA
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di € 4.500,00 di cui al provvedimento dell' del 01/03/2023; CP_1
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
che liquida in € 1.800,00, oltre spese generali, CPA e IVA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
2 di aver presentato nel 2022 domanda di Reddito di Cittadinanza, scoprendo solo successivamente di non godere di tutti i requisiti necessari all'ottenimento; di non avere avuto alcuna comunicazione successiva, ritenendo quindi che la domanda non fosse stata accolta;
di essere stata contattata dal Call Center dell' e di aver comunicato CP_1
telefonicamente di non volere beneficiare della prestazione;
di non avere mai avuto alcuna notizia dell'emissione della carta relativa al reddito di cittadinanza né di essere stata mai contattata per il ritiro della stessa e, pertanto di non esserne mai entrata in possesso;
di non aver mai, conseguentemente, prelevato o utilizzato alcuna somma erogata a titolo di reddito di cittadinanza;
di avere però ricevuto la nota del 01/03/2023 avente ad oggetto CP_1
“Reddito/pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto” con la quale l' resistente ha chiesto la restituzione CP_1
dell'importo pari ad € 4.500,00 in conseguenza della revoca del reddito di cittadinanza per l'asserita “mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1,
a), 2) L. 26/2019) – non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Disattesa ogni contraria istanza, sulla base di tutto quando dedotto, dichiarare non dovute e irripetibili le somme richieste con raccomandata del 01/03/2023”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che: “ la normativa in materia di RdC prevede, all'art. 3 comma 15, che “Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con
3 verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto”.
Come previsto dal predetto articolo, pertanto, anche qualora le somme non siano state prelevate e/o spese dalla beneficiaria, le stesse risultano, comunque, uscite dalla disponibilità della Carta per effetto della decurtazione prevista dalla legge;
contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va preliminarmente necessariamente osservato che la ripetizione dell'indebito in materia di reddito di cittadinanza deve considerarsi ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 C.c., non essendo applicabile a tale prestazione alcuna normativa di settore dettata in tema pensionistico o assistenziale, né la giurisprudenza a dette materie correlata.
Ciò in ragione della sua intrinseca natura, rilevando, come affermato dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 31/2025, che “Il Reddito di cittadinanza
(Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per
l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione”.
Ciò sia perché non è in sé configurabile come un reddito di base (basic income), che per la precisa lettera della norma di cui al DL 4/2019 conv. in L.
26/2019.
Non discettando quindi di ripetizione dell'indebito pagamento fatto al
4 pensionato o all'assistito, non è applicabile il regime della ripartizione degli oneri probatori dettato in tali circostanze;
non è pertanto – in prima battuta
- obbligo del pensionato (quanto dell'assistito) fornire prova del proprio diritto alla ritenzione (cfr. Cass. SS.UU. n. 18046/2010 e succ.).
Tanto premesso, condizione necessaria per la ripetizione del pagamento non dovuto (indebito oggettivo ex art. 2033 C.c.) è che il pagamento sia stato fatto nei confronti di chi non avesse diritto alla somma pagata;
non potendo viceversa ripetersi da un soggetto ciò che non è stato pagato al soggetto medesimo.
In altre parole, sulla scorta della norma civilistica richiamata (Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha pagato.
Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda) chi sostenga di aver erogato una somma in favore di altro soggetto e intenda ripeterla perché da lui non dovuta o a lui non dovuta, deve necessariamente fornire la prova del pagamento, antecedente logico giuridico del diritto alla ripetizione.
Allega la parte ricorrente di non aver mai avuto notizie della “carta” veicolo delle somme del reddito di cittadinanza, di non aver mai avuto la disponibilità della carta, di non aver mai avuto la disponibilità delle somme in essa contenute e, conseguentemente, di non averle utilizzate.
A ciò la parte resistente replica che: “anche qualora le somme non siano state prelevate e/o spese dalla beneficiaria, le stesse risultano, comunque, uscite dalla disponibilità della Carta per effetto della decurtazione prevista dalla legge”, non fornendo però alcuna prova del pagamento.
Orbene, tale allegazione non può essere intesa quale prova del pagamento, anzi sostenendo l'obbligo restitutorio della ricorrente a prescindere dalla circostanza della erogazione o meno in proprio favore.
Fatto a ben vedere del tutto inammissibile, potendo ripetersi una somma soltanto da chi la somma abbia ricevuto e non da chi non l'abbia ricevuta;
non
5 certamente perché le somme di denaro in questione siano state movimentate dall'ente erogante verso una destinazione incerta, presumibilmente l'Ente
Poste S.p.A..
Nessuna prova della consegna al ricorrente della “carta” relativa alle somme contestate è stata fornita, né è stata fornita prova in alio modo della avvenuta disponibilità delle somme da parte della stessa.
Osservando inoltre che, anche qualora la “carta” fosse stata effettivamente emessa e le somme in questione fossero state effettivamente caricate sulla suddetta carta, ciò non è neanche lontanamente sufficiente ad attribuire una posizione debitoria in capo alla destinataria della carta ancor prima del ritiro della stessa, venendo a mancare l'elemento essenziale del passaggio del denaro dall'erogante al beneficiario.
In carenza di tale consegna, qualora le somme in questione fossero effettivamente uscite dalla disponibilità dell' , costituisce onere CP_1
dell'Istituto recuperarle presso chi ne abbia materialmente la detenzione, non potendo in tal senso operarsi ex officio per scoprire ove esse siano, dovendosi infatti circoscrivere l'oggetto del giudizio al rapporto tra la ricorrente e l' sull'obbligo restitutorio della prima nei confronti del secondo e, nel CP_1
caso di specie, sull'esistenza a monte di un pagamento effettuato dall'Ente in favore del cittadino.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, non avendo in alcun modo l'Istituto assolto all'onere primario su di esso incombente, dare prova del pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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