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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 2622/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA 2
( ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 02.05.1962, ed ivi residente nella via P. Togliatti n.68, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'opposizione, dall'Avv. Giovanni Luca
Baglieri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vittoria (RG), nella via Ricasoli n. 57
OPPONENTE
CONTRO
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1 di Milano n. ), corrente in Milano, alla Via San Prospero n.4, - P.IVA_1 società veicolo di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 30 aprile
1999, n.130, in persona dell' A.U. Fenice Trust Company S.r.l. (codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. ) corrente in P.IVA_2
Milano alla Via Dante n. 4, con il Dott. , (C.F. Controparte_2
), munito dei relativi poteri di rappresentanza e di firma C.F._2 in virtù di delibera assembleare del 19/10/2020 - rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza, giusta procura generale alle liti a rogito per
Notar Dott. in Milano, Repertorio. n. 45616, Raccolta n. 14719 Persona_1 del 17/02/2021 registrata a Milano in data 24/02/2021, ed elettivamente domicilia presso il suo studio in Napoli, Via Riviera di Chiaia n.267
OPPOSTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 629/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 09.05.2022, nel giudizio iscritto al n. R.G. 1121/2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 26.753,88, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura monitoria. Chiedeva l'opponente “- preliminarmente, revocare e/o dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto recante il n. 629/2022, emesso dal medesimo Tribunale, perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti in premessa ed in ogni caso per mancanza delle condizioni di ammissibilità previste ex art. 633 c.p.c. e segg.; - accertare e dichiarare che il credito azionato da controparte con il d.i. opposto non sussiste, per le causali esposte in narrativa e conseguentemente dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all'odierna opposta e ciò anche Parte_1 per intervenuta prescrizione;
- ritenere e dichiarare in ogni caso, per tutti i suesposti motivi, nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'impugnato decreto notificato in danno dell'opponente, emanando, all'uopo, ogni conseguenziale provvedimento di legge”.
Si costituiva la quale chiedeva “rigettare la proposta Controparte_1 opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 629 del 9.5.2022 (RG 1121/2022); - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito illustrate.
Ed invero, infondata deve intendersi l'eccezione preliminare di prescrizione del credito ingiunto avanzata dall'opponente. 4
Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. Sez. 3, sent.n. 17798/2011). Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. Sez. 3, ord.n. 4232/2023). Nella specie, il contratto di finanziamento in oggetto è stato stipulato in data 04.02.2004, e in esso è stato stabilito il rimborso della somma mutuata in n. 36 rate mensili, ovvero nell'arco di tre anni, con relativa scadenza del rapporto nel febbraio del 2007. Nelle more del decorso del termine prescrizionale decennale sono intervenuti degli atti interruttivi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, come rilevabile dalla documentazione prodotta in atti, in particolare una prima comunicazione, con lettera raccomandata del 20.11.2012, ricevuta nel dicembre del 2012, a mani proprie del destinatario,
e una seconda comunicazione del 21.11.2018, in relazione alla quale la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 21.01.2019. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, poi, sussiste una perfetta corrispondenza tra il numero indicato sulla raccomandata, e quello riportato nella ricevuta di ritorno. Appare con evidenza pertanto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente.
Altrettanto infondata deve intendersi la contestazione dell Parte_1 riguardante il difetto di prova dell'avvenuta consegna della somma finanziata, a fronte dell'omessa consegna della vettura per l'acquisto della quale era stato contratto il relativo finanziamento. Tale asserzione infatti appare con evidenza confutata dall'avvenuto pacifico versamento di n. 16 rate da parte dell'opponente medesimo, circostanza, questa, non oggetto neppure di contestazione da parte di quest'ultimo. Lo stesso opponente peraltro cade in evidente contraddizione laddove, inizialmente, sembra sostenere l'omessa consegna della somma finanziata, per poi modificare la ricostruzione del fatto e invocare l'avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento, dopo il pagamento di alcune delle rate, per 5
l'omessa consegna della macchina per la quale il finanziamento era stato assunto, in seno alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e quindi in maniera assolutamente tardiva. A fronte di ciò, l'avvenuto pacifico pagamento di alcune delle rate del finanziamento deve intendersi come riconoscimento tacito dell'avvenuta corresponsione della somma oggetto di esso da parte della società finanziaria.
In ogni caso si precisa ad abundantiam che l'eventuale mancata consegna della vettura non rileverebbe nei rapporti tra l'istituto finanziatore e il cliente, ma tutt' al più nell'ambito di quelli diversi tra l'opponente e il venditore del mezzo. Inaccoglibili appaiono altresì le ulteriori contestazioni dell Parte_1 attinenti all'omessa prova del credito vantato dalla parte opposta sotto il profilo del quantum dovuto, essendo stato prodotto sia il contratto di finanziamento che il piano di ammortamento e il prospetto contabile, nel quale sono analiticamente indicate tutte le informazioni riguardanti il prestito in oggetto, le rate pagate e quelle ancora dovute, con il calcolo dei relativi interessi moratori. Del tutto generiche di contro appaiono le contestazioni di controparte sul punto.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame deve essere rigettata, e il decreto ingiuntivo andrà confermato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 629/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 6
09/05/2022, nell'ambito del proc. n. 1121/2022 r.g., e per l'effetto conferma l'atto citato.
Condanna il predetto opponente a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte opposta, che si liquidano in €. 1.600,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo