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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/08/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di IO AL, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. n. 800/2019 r.g., vertente tra
(già in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore p. IVA: , parte rappresentata e difesa per procura in P.IVA_1
atti dall'avv. VERSACE Teresa del foro di IO AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in IO AL (via Vico Vitetta n. 28)
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale: , parte rappresentata e difesa per procura CP_1 CodiceFiscale_1
in atti dagli avvocati COTRONEO Rosa Carmen e CRIACO Angela del foro di IO AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale delle medesime in IO AL (via
Argine DX Calopinace n. 34)
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di IO AL n° 1159/19, pubblicata il
23/8/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 615 II° co. c.p.c., iscritto al R.G.Es. n. 778/2017 proposto davanti al Tribunale di
IO AL, il Sig. impugnava l'atto di pignoramento presso terzi n. CP_1
09484201600004830, lamentando la mancata notifica tanto dell'atto quanto delle cartelle ad esso sottese, nonché l'avvenuta prescrizione dei titoli presupposti.
Alla prima udienza, l'Agente della Riscossione dichiarava di non aver ricevuto le somme dal terzo esecutato. In ragione di ciò, il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16/03/2018 dichiarava l'inefficacia del pignoramento per inottemperanza del terzo nei termini di cui all'art. 72 bis del D.P.R.
n. 602/73 e, conseguentemente, l'inammissibilità della domanda cautelare proposta dall'opponente, ordinando, altresì, lo svincolo delle somme.
Ricevuta l'ordinanza di svincolo, il terzo esecutato dichiarava di aver già provveduto al versamento in favore dell'agente della riscossione delle mensilità pignorate, a partire da luglio 2016 e fino a marzo 2018, per un totale di € 4.051,44.
L'opponente, quindi, riassumeva la causa nel merito, al fine di ottenere la restituzione delle somme, previo accertamento della nullità delle cartelle presupposte al pignoramento per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi.
Nel corso del giudizio di merito, l' dichiarava che tutte le partite sottese Controparte_2 all'atto di pignoramento erano state annullate per legge, in applicazione dell'art. 4 del D.L. n.
119/2018, con conseguente venir meno dell'interesse dell'opponente alla prosecuzione della lite, chiedendo, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di IO AL, con sentenza n.1159 /19, emessa il 23/8/19, dichiarava cessata la materia del contendere, condannava l'
[...]
alla restituzione in favore del ricorrente della somma di €. 4.051,44, con Parte_1 condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello l' Parte_1
, eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto
[...]
atto, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di restituzione somme e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 13/12/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 2/12/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice disposto la restituzione delle somme versate all'Agenzia da Controparte_3
[..
[...] [...]
[...]
carenza di legittimazione passiva in capo ad ed assoluta
[...] Parte_1
correttezza della propria condotta;
erroneità della statuizione circa l'intervenuta prescrizione delle somme sottese alle cartelle di pagamento impugnate.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
A norma del comma 2 dell'art. 4 del D.L. 119/2019, convertito nella legge n. 136/2018:
Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione é autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
Dalla documentazione versata in atti risulta che il pignoramento oggetto di opposizione, introduttiva del presente giudizio, era fondato esclusivamente sulle cartelle, in seguito annullate in virtù del sopra indicato decreto.
A riprova di ciò, nel corso del giudizio di primo grado, l' dichiarava che tutte Controparte_2 le partite sottese all'atto di pignoramento erano state annullate per legge, in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, con conseguente venir meno dell'interesse dell'opponente alla prosecuzione della lite, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
In questo caso, pertanto non può trovare applicazione il comma 2 – b del medesimo articolo, atteso che le somme di cui è stata disposta la restituzione, non sono state versate dal , bensì dal terzo Pt_3
a seguito del pignoramento in oggetto, pertanto, le stesse non possono essere imputate ad altre cartelle di pagamento atteso che per stessa ammissione dell'appellante tutte le cartelle su cui si basava il detto pignoramento sono state, ex lege annullate.
Per quanto riguarda la legittimazione passiva dell'appellante, si rileva che non risulta in atti alcuna documentazione ufficiale attestante l'avvenuto versamento da parte dell'appellante delle somme, versate a seguito del pignoramento, da datore di lavoro dell'appellato Controparte_3 agli enti impositori.
Per quanto attiene alla mera deduzione del primo giudice, secondo cui le cartelle già annullate
3 sarebbero prescritte, si rileva l'assoluta carenza di interesse da parte dell'appellante al presente motivo visto che, comunque, prescritte o no le suddette cartelle sono state annullate in virtù della indicata normativa.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il conseguenziale rigetto dell'appello.
Per quanto attiene alla chiesta condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano profili di malafede o colpa grave nel comportamento processuale di quest'ultimo.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (€. 4051,44, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione) e pertanto €. 536,00 fase di studio, €. 536,00 fase introduttiva, €.496,00 fase di trattazione, €. 851,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto
(Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha
4 proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IO AL, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di IO AL n 1159/19, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n.1159/19; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessivi €. 2.419,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in IO AL nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
.
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di IO AL, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. n. 800/2019 r.g., vertente tra
(già in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore p. IVA: , parte rappresentata e difesa per procura in P.IVA_1
atti dall'avv. VERSACE Teresa del foro di IO AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in IO AL (via Vico Vitetta n. 28)
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale: , parte rappresentata e difesa per procura CP_1 CodiceFiscale_1
in atti dagli avvocati COTRONEO Rosa Carmen e CRIACO Angela del foro di IO AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale delle medesime in IO AL (via
Argine DX Calopinace n. 34)
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di IO AL n° 1159/19, pubblicata il
23/8/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 615 II° co. c.p.c., iscritto al R.G.Es. n. 778/2017 proposto davanti al Tribunale di
IO AL, il Sig. impugnava l'atto di pignoramento presso terzi n. CP_1
09484201600004830, lamentando la mancata notifica tanto dell'atto quanto delle cartelle ad esso sottese, nonché l'avvenuta prescrizione dei titoli presupposti.
Alla prima udienza, l'Agente della Riscossione dichiarava di non aver ricevuto le somme dal terzo esecutato. In ragione di ciò, il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16/03/2018 dichiarava l'inefficacia del pignoramento per inottemperanza del terzo nei termini di cui all'art. 72 bis del D.P.R.
n. 602/73 e, conseguentemente, l'inammissibilità della domanda cautelare proposta dall'opponente, ordinando, altresì, lo svincolo delle somme.
Ricevuta l'ordinanza di svincolo, il terzo esecutato dichiarava di aver già provveduto al versamento in favore dell'agente della riscossione delle mensilità pignorate, a partire da luglio 2016 e fino a marzo 2018, per un totale di € 4.051,44.
L'opponente, quindi, riassumeva la causa nel merito, al fine di ottenere la restituzione delle somme, previo accertamento della nullità delle cartelle presupposte al pignoramento per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi.
Nel corso del giudizio di merito, l' dichiarava che tutte le partite sottese Controparte_2 all'atto di pignoramento erano state annullate per legge, in applicazione dell'art. 4 del D.L. n.
119/2018, con conseguente venir meno dell'interesse dell'opponente alla prosecuzione della lite, chiedendo, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di IO AL, con sentenza n.1159 /19, emessa il 23/8/19, dichiarava cessata la materia del contendere, condannava l'
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alla restituzione in favore del ricorrente della somma di €. 4.051,44, con Parte_1 condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello l' Parte_1
, eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto
[...]
atto, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di restituzione somme e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 13/12/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 2/12/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice disposto la restituzione delle somme versate all'Agenzia da Controparte_3
[..
[...] [...]
[...]
carenza di legittimazione passiva in capo ad ed assoluta
[...] Parte_1
correttezza della propria condotta;
erroneità della statuizione circa l'intervenuta prescrizione delle somme sottese alle cartelle di pagamento impugnate.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
A norma del comma 2 dell'art. 4 del D.L. 119/2019, convertito nella legge n. 136/2018:
Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione é autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
Dalla documentazione versata in atti risulta che il pignoramento oggetto di opposizione, introduttiva del presente giudizio, era fondato esclusivamente sulle cartelle, in seguito annullate in virtù del sopra indicato decreto.
A riprova di ciò, nel corso del giudizio di primo grado, l' dichiarava che tutte Controparte_2 le partite sottese all'atto di pignoramento erano state annullate per legge, in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, con conseguente venir meno dell'interesse dell'opponente alla prosecuzione della lite, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
In questo caso, pertanto non può trovare applicazione il comma 2 – b del medesimo articolo, atteso che le somme di cui è stata disposta la restituzione, non sono state versate dal , bensì dal terzo Pt_3
a seguito del pignoramento in oggetto, pertanto, le stesse non possono essere imputate ad altre cartelle di pagamento atteso che per stessa ammissione dell'appellante tutte le cartelle su cui si basava il detto pignoramento sono state, ex lege annullate.
Per quanto riguarda la legittimazione passiva dell'appellante, si rileva che non risulta in atti alcuna documentazione ufficiale attestante l'avvenuto versamento da parte dell'appellante delle somme, versate a seguito del pignoramento, da datore di lavoro dell'appellato Controparte_3 agli enti impositori.
Per quanto attiene alla mera deduzione del primo giudice, secondo cui le cartelle già annullate
3 sarebbero prescritte, si rileva l'assoluta carenza di interesse da parte dell'appellante al presente motivo visto che, comunque, prescritte o no le suddette cartelle sono state annullate in virtù della indicata normativa.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il conseguenziale rigetto dell'appello.
Per quanto attiene alla chiesta condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano profili di malafede o colpa grave nel comportamento processuale di quest'ultimo.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (€. 4051,44, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione) e pertanto €. 536,00 fase di studio, €. 536,00 fase introduttiva, €.496,00 fase di trattazione, €. 851,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto
(Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha
4 proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IO AL, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di IO AL n 1159/19, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n.1159/19; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessivi €. 2.419,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in IO AL nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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