TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/12/2024, n. 4838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4838 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 06/12/2024 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 6021 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.to RICCIARDI ALFONSO;
-ricorrente-
E
Controparte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti, RONCONI GIOVANNI e MAROZZI ANGELO;
-resistente-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del 24.05.2023 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto dalla società in data 29.12.2017 e di svolgere a tutt'oggi le mansioni Controparte_1 di macchinista, agiva in giudizio per sentire accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuta la riliquidazione di ciascuna giornata di ferie, con una retribuzione comprensiva delle: indennità di utilizzazione (IUP), indennità di assenza dalla residenza, indennità per lavoro notturno, indennità completamento fine corsa ed, infine, indennità di flessibilità ex accordo aziendale 20.10.2003, limitatamente al periodo dal 29.12.2017 al 31.12.2022, per l'importo complessivo di euro 3.576,44;il tutto con condanna delle spese di lite in distrazione.
Lamentava il he tali suddette indennità, nonostante fossero state a lui retribuite in maniera Pt_1 fissa e continuativa, non venivano inserite dalla società datrice di lavoro nella Controparte_1 base di calcolo della retribuzione durante il periodo feriale.
Si costituiva in giudizio la Società convenuta eccependo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei crediti e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
-----------------
Le questioni di cui alla presente sentenza sono già state affrontate da questa Sezione sicché saranno decise alla luce dei precedenti conformi che questo giudice condivide.
-----------
1 La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Giova, in via preliminare, richiamare il quadro normativo di riferimento nazionale, nonché, per quanto qui di interesse, euro-unitario.
Invero, quello della retribuzione feriale del lavoratore, è un diritto costituzionalmente tutelato (cfr. art. 36 Cost); diritto che è parimenti declinato a livello primario, dall'art. 2109 c.c. ed dall'art. 10 del d. lgs n. 66 del 2003, che ribadiscono, sostanzialmente, lo stesso precetto, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite.
Sul versante europeo, sia l'art. 31, n. 2, della Carta di Nizza, sia l'art. 7 della Direttiva n. 88/2003/CE garantiscono il diritto del lavoratore a godere di un periodo di ferie annue (nonché a periodi di riposo giornalieri e settimanali) retribuite.
Orbene, quello che è oggetto di contestazione nella odierna controversia, non è l'an del diritto alla retribuzione feriale, il quale per come declinato da plurime fonti nazionali e sovranazionali, è parte integrante dello “statuto” del lavoratore;
piuttosto viene chiesto a questo giudice di accertare il quantum della retribuzione dovuta nel periodo di ferie del lavoratore, nello specifico essa debba, in qualche modo, coincidere con le voci di compenso percepite durante i periodi lavorativi.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha da tempo chiarito, interpretando l'inciso di cui all'art. 7 della Direttiva cit. (< ferie annuali retribuite>), che, che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali
– stabilita inderogabilmente in almeno quattro settimane - "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, Persona_1 punto 58)".
Diversamente opinando, con una retribuzione feriale, più bassa, non sovrapponibile a quella normalmente percepita, il lavoratore potrebbe decidere di rinunciare al periodo di ferie, per il solo fatto economico, con ciò risultando eluse tutte le superiori disposizioni sopra richiamate.
A tal proposito occorre chiarire che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
In particolare, allorquando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere specifica analisi.
Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra,
2 l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali.
Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza Parviainen, cit., punto 63).
Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.
La seconda sentenza europea cui fare riferimento è CGUE, 22.05.2014, C-539/12; il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio).
Ebbene, la Corte, richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni.
Importante, di tale pronuncia, anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce.
Se ne riporta il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C – 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_2 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione cd. “(omissis)”, stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo”. E' altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza dell'ordinamento di un principio di
3 onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione da essa dettate (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937;
Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez.lav., 17.10.2001, n. 12683).
Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto di CGUE
15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, inoltre b) deve compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”; se ne ha una riprova verificando i termini nei quali si è espressa la CGUE nelle altre principali lingue: nel testo inglese, si parla di un “inconvenient aspect”, cioè scomodo, disagiato - possibili sinonimi inglesi,
“unconfortable”, “uneasy”, “awkward” -, nel testo francese, di “désagrément”, che significa inconveniente, disagio, fastidio, disturbo), oppure c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Infine, come si trae in modo esplicito da CGUE 15.09.2011, la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità – quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo
Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.
La seconda sentenza europea cui fare riferimento è CGUE, 22.05.2014, C-539/12; il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio).
Ebbene, la Corte, richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni.
4 Importante, di tale pronuncia, anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce.
Se ne riporta il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C – 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_2 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione cd. “(omissis)”, stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo”. E' altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza dell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione da essa dettate (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937;
Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez.lav., 17.10.2001, n. 12683).
Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto di CGUE
15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, inoltre b) deve compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”; se ne ha una riprova verificando i termini nei quali si è espressa la CGUE nelle altre principali lingue: nel testo inglese, si parla di un “inconvenient aspect”, cioè scomodo, disagiato - possibili sinonimi inglesi,
“unconfortable”, “uneasy”, “awkward” -, nel testo francese, di “désagrément”, che significa inconveniente, disagio, fastidio, disturbo), oppure c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
5 Infine, come si trae in modo esplicito da CGUE 15.09.2011, la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità – quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Il che implica che occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore.
Ovverosia, deve trattarsi di voci retributive che siano percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore.
Ancora, non può che essere rilevante l'importo di tali voci, che deve essere congruo o comunque apprezzabile, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie.
La rilevanza di tale dato trova conferma in CGUE 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore.
Pertanto, voci che rimborsino spese meramente occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.
Sul punto, va evidenziato che il requisito che colpisce di più nella Giurisprudenza della Corte di
Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio “intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. Questo carattere “intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti.
Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini,
Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106).
Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche – si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione.
-------------
Nel caso di specie occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal giudice europeo, se le voci analiticamente indicate dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo costituiscono elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dall'istante, che compensino specifici
6 disagi derivanti dalle mansioni stesse, oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
-----
Ebbene, ad avviso del Giudicante deve pervenirsi ad un giudizio negativo con riferimento all'indennità per lavoro notturno, all'indennità di flessibilità ed indennità per completamento fine corsa.
-----
Quanto alla indennità per lavoro notturno, essa non deve essere inclusa nella retribuzione complessiva e, dunque, percepita nel corso del periodo feriale.
Sul punto, va evidenziato che il requisito più accentuato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere intrinsecamente collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, cioè quando remunera la specifica professionalità del lavoratore, al punto da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
L'interpretazione trova riscontro a livello normativo nell'art. 2103 c.c. che, al comma 6, esclude dalla conservazione della retribuzione, in caso di mutamento di mansioni, “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Infatti, la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa durante l'orario notturno, domenicale e festivo, o straordinario è connotata dal carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria dal lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione e dettata da esigenze logistiche e comunque temporanee. In altri termini, si tratta di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa, con il conseguente difetto del primo requisito richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'indennità e l'impossibilità di essere riconosciuta come parte della retribuzione complessiva dovuta nel periodo feriale.
----------
Il giudizio negativo coinvolge, altresì, le indennità per flessibilità e per completamento fine corsa di orario, le quali, per comunanza di ratio, dipendono pur sempre da modifiche della collocazione dell'orario della prestazione, in conseguenza di eventi non preventivabili – la prima finalizzata a compensare l'impegno lavorativo che esorbiti il normale orario di lavoro e la seconda, parimenti, atta a compensare i lavoratori (macchinista e capotreno) che, pur avendo ultimato la normale prestazione lavorativa giornaliera, prolungano la loro attività lavorativa, in caso di ritardo del treno.
Come tali non vi è una ragione per ritenerle intrinsecamente connesse alle specifiche mansioni.
-----
Ad avviso del Giudicante deve pervenirsi ad un giudizio positivo, invece, con riferimento alle sole indennità di assenza dalla residenza ed alla indennità di utilizzazione professionale.
------
Per quanto riguarda la indennità di assenza dalla residenza, disciplinata dall'art. 77, punto 2 CCNL Mobilità 2016, essa è accordata in favore del “personale mobile […] per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettuata per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza
[…]”.
7 Tale indennità ha sostituito quella riconosciuta per la trasferta, espressamente disciplinata dal
C.C.N.L. si tratta, dunque, di un compenso intrinsecamente collegato allo Controparte_2 svolgimento delle mansioni assegnate, allo stato ed alla qualifica professionale rivestita dal ricorrente, palesemente diretto a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni.
Sul punto, vale osservare che il trattamento di trasferta, ora sostituito dalla indennità in esame, degli autoferrotranvieri, per espressa previsione contrattuale (art. 77) è correlata al solo espletamento di una attività fuori dalla sede lavorativa ed è propria e specifica della mansione espletata dal personale viaggiante quando, in relazione al turno, esce dalla propria residenza.
---------------
Con riferimento all'indennità di utilizzazione professionale giornaliera (c.d. IUP), “nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di manovra) […]”, essa, ai sensi dell'art. 31 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, “è confermata al personale di macchina e di bordo” e non viene corrisposta esclusivamente nelle
“giornate di assenza non retribuita e, in caso di malattia, nelle prime 7 giornate di assenza”, tali non potendosi considerare i periodi di ferie (assenza dal lavoro retribuita).
L'indennità di utilizzazione (in cui è confluita sia l'indennità di condotta attribuita per la guida del treno, sia quella c.d. di riserva, riconosciuta per le giornate in cui il lavoratore è a disposizione per i servizi assegnati) va reputata come diretta a compensare un'attività connaturata alla prestazione di lavoro e non costituisce una voce volta a coprire spese o disagi occasionali (si veda in proposito anche
Corte App. Milano, Sez. Lav., 29/12/2022, n. 1053).
--------
Ed infatti, dall'analisi dei prospetti paga versati in atti, emerge che tali emolumenti sono percepiti dal ricorrente con uniformità, netta continuità e in modo non occasionale, non possedendo dunque carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo.
Il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa, con la conseguenza che le indennità richieste siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante il periodo feriale a decorrere da gennaio 2018 (cfr. buste paga allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente) - in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Né può ritenersi che i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e posti a fondamento della presente decisione, non avrebbero forza cogente nel nostro ordinamento in quanto difetterebbe la specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione.
-----
Quanto alla eccezione di prescrizione, la stessa è infondata.
Ritiene questo Giudice di aderire alla giurisprudenza di legittimità – peraltro uniformandosi all'orientamento della sezione - secondo cui la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 Stat. Lav., come modificato dalla c.d. legge
Fornero.
Ha stabilito la Cassazione che: «il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L.
n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (Cass.
6.9.2022 n. 26246).
8 Ne consegue che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012
(18.07.2012) e nel quinquennio anteriore (a decorrere dal 18.07.2007), la cui invocabilità avrebbe potuto trovare condizionamenti da parte del lavoratore stante la vigenza della nuova disciplina dell'art. 18, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto, nel caso di specie dal 31.12.2018; sicchè alcun credito si è estinto.
Richiamando sul punto il precedente di sezione n. 1176- 2024 ( c Ferrovie del Sud Est, dott. Per_3
) può affermarsi che: Per_4 recentemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 06/09/2022, n. 26246), non rileva la previsione della nullità del licenziamento ritorsivo, quanto la circostanza che il rapporto di lavoro non appare più munito del requisito di stabilità e tale assetto giuridico è stato solo stemperato dagli interventi della Corte Costituzionale, senza tuttavia alcun sostanziale mutamento.
Quanto, in particolare, ai recenti dubbi concernenti le tutele previste per i licenziamenti ritorsivi dalla L. 92/2012, deve prendersi atto del rilievo che anch'esse sono state fortemente depotenziate, stavolta in via pretoria.
Si intende fare riferimento, in proposito, ai principi espressi, da ultimo, dalla stessa giurisprudenza di legittimità, in tema di licenziamento sproporzionato, secondo cui “in tema di licenziamento nullo, il carattere unico e determinante del motivo ritorsivo non può desumersi unicamente dalla mancata integrazione, per difetto dì proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa, ma è necessario che la prova presuntiva poggi su elementi ulteriori, come l'elevato grado di sproporzione della sanzione espulsiva, anche rispetto alla scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, idonei a giustificare la collocazione dell'atto datoriale nella sfera della illiceità, anziché in quella della illegittimità” (Cass. civ., Sez. lav., 09/01/2024, n. 741).
Occorre, perciò, prendere atto che il nuovo sistema delle tutele in materia di licenziamenti, stante la predetta giurisprudenza, non protegge appieno il lavoratore dall'ipotesi di rappresaglia e che la stabilità del rapporto, derivante dalla possibilità di accesso alla tutela reintegratoria (piena), effettivamente può sopravvenire dall'attività di qualificazione del giudice (chiamato ad esprimersi sull'impugnativa del recesso datoriale)>>.
------
In ragione di quanto esposto, la domanda deve essere accolta per quanto di ragione, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso (a decorrere da gennaio 2018 a dicembre 2022, come da buste paga allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente)
- ad eccezione delle indennità per lavoro notturno, all'indennità di flessibilità ed indennità per completamento fine corsa - con le precisazioni sopra esposte, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo di cui al ricorso.
Per l'effetto, va condannata al pagamento delle differenze retributive per i Controparte_1 predetti titoli, con le succitate precisazioni, oltre accessori come per legge.
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, si rammenta che il calcolo va effettuato secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della CGE del 22.5.2014 e del 15.9.2011, le quali espressamente affermano che il calcolo deve essere operato «sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo».
Pertanto, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
9 -------
Considerato l'esito complessivo del giudizio, la resistente soccombente va condannata al pagamento di una metà delle spese di lite, con compensazione fra le parti della restante metà; spese che vengono liquidate tenuto conto della serialità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato in data 24.05.2023, nei confronti di osì provvede: Controparte_1
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire dall'1.01.2018 sino al 31.12.2022, per i giorni di ferie usufruiti una retribuzione inclusiva dei compensi di indennità di assenza dalla residenza ed indennità di utilizzazione professionale;
2. condanna la limitatamente al suddetto periodo, al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle suddette indennità riconosciute per i giorni di ferie usufruite a titolo di differenze retributive, oltre accessori;
3. condanna la società resistente al pagamento, in distrazione, della metà delle spese processuali che, per l'intero, liquida in complessivi euro 1100,00 oltre accessori di legge e di tariffa;
dichiara compensata la restante metà.
Così deciso in Bari, in data 6/12/2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
10