Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 1092/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di TI
Il Tribunale di TI riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Sara Pozzetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1092/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
Parte_1 ata il 05/06/1978 a LEGNANO (MI) rappresentata e difesa dall'avv. MORLACCHI MONICA
e
Parte 2 nato il [...] ad [...]
rappresentato e difeso dall'avv. PESCARMONA CHIARA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di TI in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto. 2. La signora Parte 1 trasferirà i residui effetti personali presso l'abitazione sita in Viarigi
(AT), via Magenta n. 18, in alloggio di proprietà del padre, signor Testimone_1 presso cui assumerà la residenza.
3. La porzione dell'immobile sita in Viarigi (AT), via Castello n. 21, già adibita a casa coniugale, di proprietà dei signori Persona_1 e Persona 2 genitori del ricorrente, sarà assegnata, con
Parte 2 fatta eccezione per i beni mobili infra specificati,gli arredi ivi esistenti, al signor '
attribuiti in titolarità alla signora Pt 1
4. La figlia minore Per 3 sarà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza fissata presso l'abitazione della madre. Il signor Pt 2 potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, a settimane alterne, dal sabato mattina, dalle ore 10, al lunedì mattina, al momento del riaccompagnamento di Per_3 a scuola. Inoltre, nella settimana che non si conclude con il week end di spettanza del padre, il signor Pt 2 potrà vedere e tenere con sé la figlia minore due giorni infrasettimanali (il mercoledì ed il giovedì) dal termine delle lezioni del mercoledì fino al rientro a scuola, il venerdì mattina successivo. Invece, nella settimana che si conclude con il week end di spettanza del padre, il signor Pt 2 potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un giorno infrasettimanale (il mercoledì) dal termine delle lezioni fino al rientro a scuola, la mattina successiva.
Per tutte le statuizioni sopra indicate, è prevista la facoltà di recupero, per il padre, del/dei giorno/i di sua spettanza con altro/i, in caso di impossibilità alla frequentazione per impedimento della figlia per motivi di salute o impegni scolastici, con individuazione di altro/i giorno/i della settimana all'uopo deputato/i. Per ciò che concerne i mesi estivi di sospensione dalle attività didattiche, il padre potrà vedere e tenere con sé Per_3 per almeno due settimane (anche consecutive e non necessariamente nel mese di agosto) in periodo da comunicarsi entro il 31.05 di ciascun anno, oltre ad una ulteriore settimana da comunicarsi sempre nel predetto termine. Per ciò che concerne il periodo di sospensione dalle attività didattiche natalizio e pasquale, la madre terrà con sé la figlia la Vigilia di Natale, Natale
e Santo Stefano, mentre vigerà il principio dell'alternanza dei periodi 31 dicembre 1 gennaio e
Pasqua Lunedì dell'Angelo tra padre e madre. Al padre ed ai nonni paterni sarà comunque consentito un lasso temporale antecedente i predetti periodi di Festa, di almeno due ore, per fare ad Per_3 gli auguri e consegnarle eventuali doni. Il restante (rispetto ai giorni sopra indicati) periodo natalizio e pasquale di sospensione delle attività didattiche sarà suddiviso equamente tra i genitori. Per ciò che concerne le restanti ulteriori festività nel corso dell'anno, si applicherà il criterio dell'alternanza e pariteticità della suddivisione dei periodi/giorni tra i genitori. Festa del papà con il signor Pt_2, Festa della mamma con la signora Pt 1 Salva l'evenienza in cui i genitori decidano di trascorrerlo congiuntamente insieme alla figlia, il compleanno di Per 3 sarà trascorso alternativamente, di anno in anno, con uno o con l'altro genitore. Compleanno del padre, con il padre e compleanno della madre, con la madre.
5. Per 3 conserverà il diritto a mantenere con gli ascendenti dei rispettivi rami genitoriali rapporti significativi. Per quel che concerne i nonni paterni, essi continueranno a coadiuvare i genitori nella cura, vigilanza e custodia della minore nel tempo in cui i genitori siano impossibilitati e, comunque, nell'ottica di continuità con le pregresse abitudini di Per_3, potranno vederla e tenerla con loro quando la stessa vorrà e, comunque, nei giorni di spettanza del padre, dalle ore 14 o dal diverso orario di uscita dall'Istituto scolastico frequentato sino al rientro dal lavoro di questi, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita della stessa.
6. I genitori si impegnano ad un percorso di sostegno alla genitorialità, con l'ausilio di professionista all'uopo deputata da individuarsi nella Dott.ssa Cristina Nigra.
7. Al fine di consentire alla minore uno spazio di ascolto libero, le parti concordano il ricorso ad un percorso psicoterapeutico individuale per Alice, avvalendosi della psicoterapeuta Dott.ssa____[...]
Per 4
8. I genitori si impegnano ad adottare tutte le cautele opportune e necessarie a salvaguardare il benessere psicologico e la serenità di Per_3, nella gestione del rapporto tra di loro e nella conoscenza, nell'accostamento e nella frequentazione da parte della minore stessa di eventuali terze persone loro legate da vincolo affettivo, per i quali i ricorrenti ritengono sin da ora, comunque, nell'evenienza, assolutamente necessario un approccio graduale.
9. I ricorrenti, attesa la loro capacità lavorativa, le attuali entrate a titolo di retribuzione e disponibilità economiche, nulla richiedono all'altro in proprio favore a titolo di contributo al mantenimento. 10. Il signor Pt 2 corrisponderà alla signora Pt 1 - mediante bonifico bancario sul conto corrente
-lei intestato a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per 3 la somma mensile di €
450,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili alla stessa così come indicate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di TI del 07.07.2017, da intendersi, sullo specifico punto, integralmente richiamato, mentre la signora Pt 1 si farà carico del restante 50%. A modifica/deroga/integrazione del suddetto Protocollo, stante la possibilità di ricorrere ai nonni paterni per la vigilanza e cura della minore anche con continuità e immediata disponibilità (salvo contingenze imprevedibili), le parti espressamente concordano che eventuali esborsi per la custodia di Per_3 siano accollati per l'intero al genitore che riterrà di avvalersi, nel giorno/periodo di propria spettanza, dell'ausilio di soggetti terzi (baby-sitter o altra forma di custodia) in luogo dei nonni medesimi. Le parti concordano l'attribuzione della totalità dell'Assegno Unico per la figlia alla signora Pt 1 con obbligo, per ciascuno dei genitori, di compiere gli adempimenti, loro riferibili, necessari ai fini della percezione dell'assegno medesimo.
11. I ricorrenti, dalla data di sottoscrizione del presente ricorso saranno facoltizzati ad accendere distinti rapporti bancari su cui confluiranno i proventi delle rispettive attività lavorative.
12. Le somme esistenti su conti correnti cointestati BA di TI (IBAN: IT31 P060 8547 5700 0000
0023 023) e RA (IBAN: IT72 D032 9601 6010 0006 7531 962) e quelle relative agli investimenti dossier titoli BA di TI n. rapporto 0019/0000002504663, di cui in parte narrativa, saranno ripartite a metà tra i ricorrenti, previe le eventuali operazioni di liquidazione per ciò che concerne i titoli, con successiva estinzione dei rapporti bancari entro trenta giorni dalla sottoscrizione del ricorso.
13. Per ciò che concerne le autovetture, la titolarità e il possesso seguono l'intestazione ed i finanziamenti e le relative spese (assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.) dovranno essere accollati - entro giorni trenta dalla sottoscrizione del ricorso al titolare che ha la disponibilità del mezzo, previ i necessari adempimenti. Per ciò che concerne, nello specifico, il finanziamento Agos Ducato s.p.a. n. PR. 69410420 (richiedente Parte 2 ; coobbligato Pt_1
[...] relativo all'autovettura tg. GL169KS, in titolarità della signora Pt 1 la medesima accenderà, nel termine suindicato, nuovo finanziamento, esclusivamente a suo carico e senza oneri per il signor Pt 2, con la stessa o altra finanziaria, ovvero con Istituto di Credito, ai fini dell'estinzione di quello attualmente in essere. In caso di documentato diniego alla predetta concessione di nuovo finanziamento e/o all'operazione da parte della stessa o altra finanziaria, ovvero da parte di Istituto di Credito, la signora Pt 1 si impegna e obbliga a variare, entro lo stesso termine, il conto di addebito del finanziamento Agos Ducato s.p.a. n. PR. 69410420 indicando proprio conto corrente, ovvero - ove dovesse obbligatoriamente permanere un conto del signor Pt 2 quale conto di addebito - a versare i corrispondenti importi di rata direttamente al signor Pt 2 al massimo entro giorni 5 dalle scadenze: in tali evenienze, la medesima si impegna ed obbliga, conseguentemente, a notiziare il signor Pt_2, entro lo stesso termine di giorni 5 dalle scadenze, dell'intervenuto, periodico, pagamento/rifusione delle rate da parte sua. La signora si Pt 1
impegna e si obbliga, altresì, in ogni caso, a manlevare e a mantenere indenne il signor Pt 2 da qualsivoglia pretesa e/o conseguenza giuridica al medesimo derivante da una eventuale mancata corresponsione degli importi dovuti per il finanziamento Agos Ducato s.p.a. n. PR. 69410420.
14. Entro giorni trenta dalla sottoscrizione del presente ricorso, i ricorrenti procederanno, previa eventuale volturazione/intestazione a sé, ad addebitare sui propri nuovi rapporti bancari di riferimento le spese concernenti le utenze cellulari ed eventuali ulteriori utenze e/o forniture concernenti beni in loro disponibilità/titolarità. Ugualmente, entro il predetto termine, la signora Pt 1 procederà ad indicare nuovo conto corrente e a svolgere le necessarie operazioni per l'addebito della Polizza AXA
Assicurazioni S.P.A. n. 0726849, sé riferibile.
15. I ricorrenti stabiliscono sin da ora l'attribuzione in titolarità dei seguenti beni mobili, costituenti arredi della casa coniugale, alla signora Pt 1 (che procederà al relativo asporto, entro giorni trenta dalla sottoscrizione del presente ricorso, ove non vi avesse già provveduto), con rinuncia espressa a qualsivoglia pretesa su di essi da parte del signor Pt 2 : cucina;
camera matrimoniale;
computer
Apple; mobile nuovo acquistato a Natale 2024 per Per 3; 2 porte scorrevoli a vetro;
dotazione folletto;
accessorio bimby;
televisore del soggiorno, cantinetta per i vini, materasso e dondolo. I ricorrenti stabiliscono sin da ora l'attribuzione in titolarità dei restanti beni mobili, costituenti arredi della casa coniugale, al signor Pt_2, con rinuncia espressa a qualsivoglia pretesa su di essi da parte della signora
Pt 1 La Signora Pt_1 dichiara di non avanzare e, comunque, espressamente di rinunciare, a qualsivoglia pretesa economica e patrimoniale relativa agli apporti, esborsi e migliorie affrontati con riferimento all'immobile sito in Viarigi (AT), via Castello n. 21, già adibita a casa coniugale, di proprietà dei signori Persona_1 e ed all'installazione dell'impianto fotovoltaicoPersona_2 relativo al predetto immobile.
16. Spese legali compensate tra le parti."
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di TI in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
Parte 1 nata a [...] il [...] e da Parte 2 nato ad
ASTI (AT) il 03/09/1974, celebrato in VIARIGI in data 24/07/2010, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2010, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in TI, in data 14/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.