Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 14549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14549 del Ruolo Generale degli affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. COZZOLINO DANIELA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Jannelli n.23/m
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RUSSO NICOLA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Via E.Suarez n.16
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 e , premesso che Parte_1 CP_1
avevano contratto matrimonio in NAPOLI il 22.01.2011 e che dalla predetta unione erano nati due figli:
Per_ ( 28.02.2011) e ( 03.08.2015) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano Per_2
una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il pag. 1 di 5
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 28.01.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso.
La causa veniva assegnata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto: la moglie risiederà unitamente ai Per_ figli minori ed presso la casa coniugale sita in Napoli, alla Via Emilio Scaglione, n. 235, Per_2
di proprietà del Sig. , che pertanto, resta a lei assegnata, in ragione della prevalente CP_1
collocazione dei figli;
2) I coniugi vivranno, come di fatto già vivono, separatamente ed autonomamente presso gli attuali rispettivi domicili con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare eventuali variazioni degli stessi;
Per_ 3) L'affidamento dei figli minori ed è condiviso ai sensi e per gli effetti della L. 54/06, con Per_2 residenza privilegiata presso l'abitazione della madre, presso il cui domicilio i minori restano prevalentemente collocati;
4) Le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
5) Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità è esercitata separatamente;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 6) I rapporti e le frequentazioni dei minori con i genitori, tenuto conto anche del lavoro del padre che è dipendente marittimo, e che trascorre lunghi periodi in navigazione sono disciplinati per i periodi di sbarco dalla nave come di seguito e, pertanto, nell'esercizio del diritto dovere di visita, il padre incontrerà i figli secondo il presente calendario: A fine settimana alterni dal venerdì alle ore 18,00, alla domenica alle ore 21,00 con pernottamento presso la casa paterna o presso suo domicilio nei giorni di venerdì e sabato;
Durante la settimana: ogni qualvolta il padre lo vorrà, previo preavviso e comunque non meno di due pomeriggi a settimana, da concordare previamente tra le parti, dalle 18,00 alle ore
Per_ 21,30; Nelle festività Natalizie, i figli minori ed trascorreranno alternativamente i giorni Per_2
24, 26 e 31 dicembre con un genitore 25 dicembre 1 e 6 gennaio con l'altro, da invertire l'anno successivo;
S. Pasqua: alternativamente il giorno di Pasqua e lunedì in Albis, da invertire l'anno successivo;
Nel periodo estivo i figli minori trascorreranno 15 giorni, anche non continuativi di vacanza, con ciascuno dei genitori, previa reciproca comunicazione delle parti entro il 30 Aprile di ogni anno circa il periodo di ferie prescelto e la località di vacanza ove i figli minori risiederanno
Per_ unitamente a ciascun genitore;
i figli minori ed festeggeranno il loro compleanno ed Per_2
onomastico, se possibile con entrambi i genitori, ovvero, in caso contrario, alternativamente con ognuno dei genitori;
ed, inoltre, trascorreranno con il padre i giorni della festa del papà, e del suo onomastico e compleanno, e altrettanto faranno con la madre, nelle sue ricorrenze;
le ulteriori festività in corso d'anno (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre) saranno trascorse in maniera alternata dai figli presso ciascun genitore;
Le parti, inoltre, si riservano sin da ora la possibilità, sempre previo accordo comune e compatibilmente con le esigenze di tutti, ovvero, scolastiche dei figli e lavorative dei genitori, di stabilire diverse modalità di organizzazione delle frequentazioni, ovvero, delle ferie e del periodo natalizio anche suddividendo i giorni di permanenza dei figli in due periodi distinti (es. Natale e Capodanno), in modo da consentire agli stessi di permanere continuativamente a turno presso ciascuno dei genitori;
lo stesso avverrà anche per le festività
Pasquali; Il Sig. Sig. contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre, CP_1
Sig.ra euro 700,00 (settecento/00) mensili, ovvero, euro 350,00 Parte_1
(trecentocinquanta/00) per ciascuno dei figli entro il giorno 20 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Le spese mediche (non coperte dal SSNL), sono poste nella misura del 50% a carico di ciascuna delle parti e così anche le spese sportive e ludiche, corsi di lingua ecc. Tutte le predette spese, richiederanno il preventivo accordo tra le parti in ordine sia all'opportunità di affrontare le stesse sia all'entità della spesa medesima e relativamente alle stesse le parti fanno espresso richiamo al protocollo di Intesa in vigore presso il Tribunale di Napoli e sottoscritto in data
07.03.2018; L'assegno unico erogato dall per i figli minori, sarà percepito nella misura del 100% CP_2
dalla sig.ra , stante l'espresso e definitivo consenso prestato col presente atto. Tali Parte_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 somme saranno poste dalla madre ad esclusivo beneficio dei figli minori;
I coniugi si dichiarano economicamente autonomi e, pertanto, nulla verseranno all'altro a titolo di mantenimento;
Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza;
I coniugi dichiarano il reciproco consenso per il rilascio dei passaporti o di altri documenti o autorizzazioni amministrative valide per l'espatrio, per loro stessi e per i figli minori.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.2 , parte I, s. Sez.A reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5