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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1237 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 28.1.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cristiano Pennacchia.
APPELLANTE
pagina 1 di 5 E
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_1
Christian Faggella Pellegrino.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“si chiede all'On.le Corte adita, in accoglimento del primo motivo di gravame, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito e quindi la carenza di legittimazione attiva in capo all'appellata ad azionare il credito stesso in via monitoria, dichiarando Controparte_1 conseguentemente il Decreto Ingiuntivo n. 1105/2017 opposto in primo grado, nullo e privo di efficacia giuridica, revocandolo in ogni caso;
in subordine, rimettere la causa sul ruolo sul ruolo istruttorio previa ammissione della CTU già chiesta da parte attrice in primo grado e reiterata anche nell'atto di appello.
In ogni caso, considerata la necessaria, integrale riforma delle statuizioni del Giudice di prime cure, insiste e reitera tutte le tutte le conclusioni già rassegnate nell'atto di appello da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Con vittoria di spese ed onorari per il doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria."
L'appellata ha così concluso:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Roma, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale e nel merito: respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Latina.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1105/2017, Parte_1
emesso dal Tribunale di Latina in favore della cessionaria del credito, per il Controparte_1
pagamento della somma di € 27.053,93, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del pagina 2 di 5 contratto di credito al consumo n. 1456683 stipulato dall'opponente con la Consel s.p.a.,
cedente del credito, e garantito da Parte_2
L'opponente eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della CP_1
non avendo l'opposta provato il perfezionamento del contratto di cessione del credito,
[...]
nonché la nullità della cessione per indeterminatezza dell'oggetto, stante l'impossibilità di verificare la presenza del credito oggetto di causa tra i crediti eventualmente ceduti.
Lamentava anche la nullità del contratto di credito al consumo, in quanto privo di sottoscrizione dell'organo rappresentativo dell'istituto di credito, e disconosceva altresì la conformità del contratto all'originale ex art. 2719 c.c., non essendogli stata fornita copia del contratto al momento della sottoscrizione.
Eccepiva poi il difetto di prova scritta del credito, non potendo l'”estratto conto”
depositato costituire prova scritta idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto mai comunicato all'opponente.
Chiedeva infine di dichiarare la nullità del contratto contenente la pattuizione di interessi usurari, da accertarsi mediante l'espletamento di C.T.U. contabile.
2. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1766/2023, rigettava l'opposizione.
In particolare riteneva infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sul presupposto che nell'elenco dei crediti ceduti figurava quello oggetto di causa e che risultava agli atti il contratto di cessione.
Riteneva poi provato il credito, infondata l'eccezione afferente alla nullità del contratto di finanziamento monofirma e generiche le deduzioni relative al disconoscimento della conformità della copia all'originale e all'usurarietà degli interessi pattuiti.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione attiva della nonostante il Controparte_1
disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. del documento “Aggiornamento ALLEGATO A”,
contenente l'elenco dei crediti ceduti, e la mancanza di prova del perfezionamento del pagina 3 di 5 contratto di cessione con la Consel s.p.a., oltre che della presenza del credito per cui è causa tra i crediti ceduti.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato il rigetto dell'istanza di ammissione di
CTU contabile volta alla ricostruzione del piano di ammortamento del finanziamento in ragione della natura usuraria degli interessi pattuiti.
6. Il primo motivo d'appello è fondato.
L'art. 1326 c.c. stabilisce che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Inoltre nelle “Premesse” del contratto di cessione è espressamente previsto che «La cessione
pro-soluto dei crediti produrrà effetti fra le Parti all'atto di ricezione, da parte della Società Cessionaria
della lettera di accettazione della presente proposta, munita di data certa, da inviarsi a mezzo lettera
raccomandata a/r o corriere o posta elettronica certificata.»
L'appellata ha prodotto copia della proposta contrattuale di cessione redatta dalla Consel,
con allegato il capitolato tecnico, e copia della lettera di accettazione della proposta della con allegati la proposta e il capitolato tecnico (all. d fascicolo di primo grado Controparte_1
parte appellata).
Tuttavia non risulta documentata la ricezione dell'accettazione della proposta di cessione della società cessionaria da parte della cedente.
Quanto agli effetti del contratto di cessione la Corte di Cassazione ha affermato che “La
natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a
quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a
pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di
costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente)
conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto” (Cass. n.
13954/2006).
La prova del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore, deve essere oggetto di autonoma prova,
pagina 4 di 5 gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola,
senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Nel caso in esame non risulta fornita prova della conclusione del contratto di cessione del credito tra la Consel s.p.a. e la secondo quanto previsto dall'art. 1326 c.c. e Controparte_1
dalle specifiche condizioni indicate nel contratto di cessione relative alle necessità della ricezione dell'accettazione da inviare mediante lettera raccomandata a/r o corriere o posta elettronica certificata.
7. In accoglimento dell'atto di appello deve pertanto essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e sono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello revoca il decreto ingiuntivo n. 1105/2017;
2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante, con distrazione in favore dell'avv. Cristiano Pennacchia, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 4.500,00 per compensi ed € 284,00 per spese e per il presente grado in
€ 5.000,00 per compensi ed € 804,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e
CPA come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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