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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. ssa Silvia Governatori Presidente dott. ssa Monica Tarchi Giudice relatore ed estensore dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di civile iscritto al n. r.g. 8281/2023 promosso da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Baldinotti
ricorrente nei confronti di:
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] resistente contumace
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 24/12/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso (v. verbali di udienza del 18/03/2025 e del 10/07/2025):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza: A) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Persona_1
pagina 1 di 6 amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il minore secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso avrà collocamento prevalente con la madre e residenza anagrafica presso la casa della stessa. B) disporre che il Sig. possa vedere il figlio secondo il Pt_1 calendario dei tempi di permanenza, tenendo di conto degli impegni e degli orari scolastici ed extrascolastici, in relazione alle attività da esso svolte;
C) disporre a carico del Sig. un Pt_1 assegno di mantenimento a favore del figlio pari ad € 300,00 (euro trecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio preventivamente concordate e documentate. D) L'assegno unico verrà percepito Per_1 interamente dalla Sig.ra con il nulla osta del Sig. E) I genitori si Controparte_1 Pt_1 impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. F) disporre autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle condizioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del minore nato a [...] in data [...] Persona_1
(v. certificato di nascita doc. 1) dalla relazione more uxorio intrattenuta da e Parte_1 [...]
cessata a luglio 2024; all'udienza del 18/03/2025, non comparsa la resistente, è stato CP_1 espletato l'interrogatorio libero del ricorrente, all'esito del quale il Giudice ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per comparse;
con ordinanza collegiale del 19/03/2025, il
Tribunale ha disposto la rinnovazione della notifica, rilevatane la tardività in quanto perfezionatasi oltre il termine assegnato, fissando nuova udienza per la comparizione delle parti per il giorno 10/07/2025; in quella sede, è stata dichiarata la contumacia della resistente, essendosi la notifica regolarmente stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; nel corso dell'udienza, il legale del ricorrente si è riportato al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese, di tal chè il
Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione di termini per il deposito di comparse.
2. Ritiene il Collegio di dover disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i Persona_1 genitori, come richiesto dal ricorrente atteso che il padre frequenta regolarmente il Parte_1 pagina 2 di 6 figlio e se ne prende quotidianamente cura durante l'assenza della madre quando Controparte_1 quest'ultima è impegnata nello svolgimento della propria attività di estetista (v. verbale di udienza del
18/03/2025); va, altresì, disposta la collocazione prevalente del minore presso l'abitazione familiare sita in Firenze (Fi) Via Bonichi n. 2, ove la è rimasta a vivere assieme al bambino dopo la CP_1 cessazione della convivenza (luglio 2024), la quale deve essere assegnata alla resistente, in considerazione della consuetudine di vita acquisita dal minore, il quale manterrà presso detto immobile la propria residenza anagrafica.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, ritiene il Collegio di dover recepire il calendario di frequentazione seguito concordemente dai genitori a far data della cessazione della convivenza (luglio 2024), che appare adeguatamente garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, di tal chè deve prevedersi, tenuto conto degli orari di lavoro della madre e della maggior disponibilità di tempo del padre (attualmente inoccupato), che quest'ultimo possa tenere con sé il figlio
[...] tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 (o dall'uscita di scuola nel periodo Per_1 scolastico) sino alle ore 20:00, quando lo riporterà presso l'abitazione materna, nonché un giorno infrasettimanale (indicativamente nel giorno di mercoledì) dalle ore 16:00 (o dall'uscita di scuola nel periodo scolastico) sino all'ingresso a scuola il giorno successivo (o fino alle ore 10:00 nel periodo non scolastico); va, inoltre, previsto che il padre possa tenere con sé il figlio per due fine settimana alternati al mese, dal venerdì pomeriggio o dal sabato alle ore 10:00 (in aderenza al calendario seguito dai genitori (v. verbale di udienza del 18/03/2025) fino alle ore 19:00 della domenica, orario in cui riporterà il figlio presso l'abitazione materna;
deve, peraltro, farsi salva la possibilità per i genitori di concordare ulteriori periodi di visita/frequentazione, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio.
Per quanto attiene, poi, alla regolamentazione dei tempi di frequentazione genitori/figlio nel periodo festivo, ritiene il Collegio di dover prevedere, in ossequio ai principi di pariteticità e bigenitorialità connessi al regime di affido condiviso, che: nel periodo estivo luglio/settembre, il padre possa trascorrere con il figlio un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi;
va, altresì, previsto che durante le festività natalizie e pasquali, i genitori trascorrano con il figlio tempi paritetici, alternando annualmente i giorni 25 dicembre/1 gennaio e Pasqua/Pasquetta; va, inoltre, posto l'onere a carico dei genitori di comunicare reciprocamente e tempestivamente l'indirizzo delle località di vacanza, nonché le date di partenza e ritorno.
pagina 3 di 6 4. Quanto alla determinazione del contributo per il mantenimento del figlio occorre Persona_1 esaminare in via comparativa la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: a) il risulta aver lavorato, sino ad ottobre 2024, alle dipendenze della Pt_1 [...]
, presso il quale era assunto a tempo indeterminato;
dal 31/10/2024, lo stesso è Controparte_2 disoccupato, essendo stato licenziato per giustificato motivo, di tal chè ha dichiarato di percepire la
NASPI; dalla CU 2023, relativa all'annualità 2022 (doc. 6), emerge che il ricorrente ha percepito un reddito annuo lordo di e. 16.512,40 pari, una volta detratti e. 946,06 a titolo di ritenute Irpef ed e.
234,41 a titolo di addizionale regionale, ad e. 15.332,00 annui netti, corrispondenti ad e. 1.277,00 netti mensili, mentre dalla CU 2024, relativa all'annualità 2023, emerge che lo stesso ha percepito un reddito annuale lordo di e. 12.423,47, pari, una volta detratti e. 977,40 a titolo di ritenute Irpef ed e. 176,41 a titolo di addizionale regionale, ad e. 11.269,66 annui netti, corrispondenti ad e. 939,00 netti mensili
(doc. 6); infine, va evidenziato che il ricorrente non sopporta alcuna spesa per soddisfare la propria esigenza abitativa, tenuto conto che dagli emerge che dopo la cessazione della convivenza è tornato a vivere dal proprio padre in via Foscolo n. 33 a Sesto Fiorentino;
b) quanto alla il ricorrente ha CP_1 dichiarato che l'ex compagna svolge attività lavorativa autonoma presso un negozio di estetica in
Firenze e che la stessa è rimasta a vivere presso la ex casa familiare, per la quale è tenuta al pagamento di un canone mensile di e. 750,00 (v. doc. 5).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di dover porre a carico di come richiesto dallo Parte_1 stesso, l'onere di versare, entro il giorno 5 del mese, a la somma di e. 300,00 Controparte_1 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo i parametri Istat, importo che appare congruo rispetto alla generica capacità lavorativa del ricorrente, alle esigenze di vita di un bambino di tre anni ed ai maggiori tempi di permanenza del minore presso la madre, sulla quale ricadono in via prevalente gli oneri di accudimento e cura;
va, altresì, prevista, la suddivisione nella misura del 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per il figlio, in linea con il regime di affido condiviso qui adottato, per la cui individuazione e rimborso dovrà farsi riferimento alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017; va, infine, disposta l'assegnazione dell'Assegno Unico Universale alla resistente in quanto Controparte_1 genitore collocatario di prole minorenne.
5. Nulla deve disporsi sulle spese, tenuto conto che la mancata costituzione in giudizio della ricorrente ha consentito la rapida definizione del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 6 - dispone l'affidamento del minore (02/12/2021) ad entrambi i genitori in via Persona_1 condivisa, con collocamento e domiciliazione anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Firenze in Via Gino Bonichi n. 2, che viene assegnata alla resistente;
Controparte_1
- dispone che possa tenere con sé il figlio tutti i pomeriggi dalle Parte_1 Persona_1 ore 16:00 (o dall'uscita di scuola nel periodo scolastico) sino alle ore 20:00, quando lo riporterà presso l'abitazione materna, un giorno infrasettimanale (indicativamente nel giorno di mercoledì) dalle ore
16:00 (o dall'uscita di scuola nel periodo scolastico) sino all'ingresso a scuola il giorno successivo (o fino alle ore 10:00 nel periodo non scolastico) e per due fine settimana alternati al mese, dal venerdì pomeriggio o dal sabato alle ore 10:00 (in aderenza al calendario seguito dai genitori (v. verbale di udienza del 18/03/2025) fino alle ore 19:00 della domenica, orario in cui lo riporterà presso l'abitazione materna;
è fatta salva la possibilità per i genitori di concordare ulteriori periodi di visita/frequentazione, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio;
- dispone che, durante il periodo natalizio e pasquale, i genitori trascorrano con il figlio tempi paritetici, alternando annualmente i giorni del 25 dicembre/1 gennaio e Pasqua/Pasquetta;
- dispone che durante il periodo luglio - settembre, il padre trascorra con il figlio almeno quindici giorni consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi;
i genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza, le date di partenza e ritorno;
è fatta salva la possibilità per i genitori di concordare ulteriori periodi di visita/frequentazione, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 del mese, a Parte_1 Controparte_1
l'importo di e. 300,00 a titolo di mantenimento ordinario per il figlio oltre Persona_1 rivalutazione annuale secondo i parametri Istat;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per il minore siano suddivise al 50% tra i genitori, dovendo essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Controparte_1
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16/07/2025 su relazione della dott. ssa Monica
Tarchi.
La giudice
Monica Tarchi
La Presidente pagina 5 di 6 Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. ssa Camilla Biotti, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. ssa Silvia Governatori Presidente dott. ssa Monica Tarchi Giudice relatore ed estensore dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di civile iscritto al n. r.g. 8281/2023 promosso da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Baldinotti
ricorrente nei confronti di:
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] resistente contumace
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 24/12/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso (v. verbali di udienza del 18/03/2025 e del 10/07/2025):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza: A) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Persona_1
pagina 1 di 6 amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il minore secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso avrà collocamento prevalente con la madre e residenza anagrafica presso la casa della stessa. B) disporre che il Sig. possa vedere il figlio secondo il Pt_1 calendario dei tempi di permanenza, tenendo di conto degli impegni e degli orari scolastici ed extrascolastici, in relazione alle attività da esso svolte;
C) disporre a carico del Sig. un Pt_1 assegno di mantenimento a favore del figlio pari ad € 300,00 (euro trecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio preventivamente concordate e documentate. D) L'assegno unico verrà percepito Per_1 interamente dalla Sig.ra con il nulla osta del Sig. E) I genitori si Controparte_1 Pt_1 impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. F) disporre autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle condizioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del minore nato a [...] in data [...] Persona_1
(v. certificato di nascita doc. 1) dalla relazione more uxorio intrattenuta da e Parte_1 [...]
cessata a luglio 2024; all'udienza del 18/03/2025, non comparsa la resistente, è stato CP_1 espletato l'interrogatorio libero del ricorrente, all'esito del quale il Giudice ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per comparse;
con ordinanza collegiale del 19/03/2025, il
Tribunale ha disposto la rinnovazione della notifica, rilevatane la tardività in quanto perfezionatasi oltre il termine assegnato, fissando nuova udienza per la comparizione delle parti per il giorno 10/07/2025; in quella sede, è stata dichiarata la contumacia della resistente, essendosi la notifica regolarmente stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; nel corso dell'udienza, il legale del ricorrente si è riportato al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese, di tal chè il
Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione di termini per il deposito di comparse.
2. Ritiene il Collegio di dover disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i Persona_1 genitori, come richiesto dal ricorrente atteso che il padre frequenta regolarmente il Parte_1 pagina 2 di 6 figlio e se ne prende quotidianamente cura durante l'assenza della madre quando Controparte_1 quest'ultima è impegnata nello svolgimento della propria attività di estetista (v. verbale di udienza del
18/03/2025); va, altresì, disposta la collocazione prevalente del minore presso l'abitazione familiare sita in Firenze (Fi) Via Bonichi n. 2, ove la è rimasta a vivere assieme al bambino dopo la CP_1 cessazione della convivenza (luglio 2024), la quale deve essere assegnata alla resistente, in considerazione della consuetudine di vita acquisita dal minore, il quale manterrà presso detto immobile la propria residenza anagrafica.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, ritiene il Collegio di dover recepire il calendario di frequentazione seguito concordemente dai genitori a far data della cessazione della convivenza (luglio 2024), che appare adeguatamente garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, di tal chè deve prevedersi, tenuto conto degli orari di lavoro della madre e della maggior disponibilità di tempo del padre (attualmente inoccupato), che quest'ultimo possa tenere con sé il figlio
[...] tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 (o dall'uscita di scuola nel periodo Per_1 scolastico) sino alle ore 20:00, quando lo riporterà presso l'abitazione materna, nonché un giorno infrasettimanale (indicativamente nel giorno di mercoledì) dalle ore 16:00 (o dall'uscita di scuola nel periodo scolastico) sino all'ingresso a scuola il giorno successivo (o fino alle ore 10:00 nel periodo non scolastico); va, inoltre, previsto che il padre possa tenere con sé il figlio per due fine settimana alternati al mese, dal venerdì pomeriggio o dal sabato alle ore 10:00 (in aderenza al calendario seguito dai genitori (v. verbale di udienza del 18/03/2025) fino alle ore 19:00 della domenica, orario in cui riporterà il figlio presso l'abitazione materna;
deve, peraltro, farsi salva la possibilità per i genitori di concordare ulteriori periodi di visita/frequentazione, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio.
Per quanto attiene, poi, alla regolamentazione dei tempi di frequentazione genitori/figlio nel periodo festivo, ritiene il Collegio di dover prevedere, in ossequio ai principi di pariteticità e bigenitorialità connessi al regime di affido condiviso, che: nel periodo estivo luglio/settembre, il padre possa trascorrere con il figlio un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi;
va, altresì, previsto che durante le festività natalizie e pasquali, i genitori trascorrano con il figlio tempi paritetici, alternando annualmente i giorni 25 dicembre/1 gennaio e Pasqua/Pasquetta; va, inoltre, posto l'onere a carico dei genitori di comunicare reciprocamente e tempestivamente l'indirizzo delle località di vacanza, nonché le date di partenza e ritorno.
pagina 3 di 6 4. Quanto alla determinazione del contributo per il mantenimento del figlio occorre Persona_1 esaminare in via comparativa la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: a) il risulta aver lavorato, sino ad ottobre 2024, alle dipendenze della Pt_1 [...]
, presso il quale era assunto a tempo indeterminato;
dal 31/10/2024, lo stesso è Controparte_2 disoccupato, essendo stato licenziato per giustificato motivo, di tal chè ha dichiarato di percepire la
NASPI; dalla CU 2023, relativa all'annualità 2022 (doc. 6), emerge che il ricorrente ha percepito un reddito annuo lordo di e. 16.512,40 pari, una volta detratti e. 946,06 a titolo di ritenute Irpef ed e.
234,41 a titolo di addizionale regionale, ad e. 15.332,00 annui netti, corrispondenti ad e. 1.277,00 netti mensili, mentre dalla CU 2024, relativa all'annualità 2023, emerge che lo stesso ha percepito un reddito annuale lordo di e. 12.423,47, pari, una volta detratti e. 977,40 a titolo di ritenute Irpef ed e. 176,41 a titolo di addizionale regionale, ad e. 11.269,66 annui netti, corrispondenti ad e. 939,00 netti mensili
(doc. 6); infine, va evidenziato che il ricorrente non sopporta alcuna spesa per soddisfare la propria esigenza abitativa, tenuto conto che dagli emerge che dopo la cessazione della convivenza è tornato a vivere dal proprio padre in via Foscolo n. 33 a Sesto Fiorentino;
b) quanto alla il ricorrente ha CP_1 dichiarato che l'ex compagna svolge attività lavorativa autonoma presso un negozio di estetica in
Firenze e che la stessa è rimasta a vivere presso la ex casa familiare, per la quale è tenuta al pagamento di un canone mensile di e. 750,00 (v. doc. 5).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di dover porre a carico di come richiesto dallo Parte_1 stesso, l'onere di versare, entro il giorno 5 del mese, a la somma di e. 300,00 Controparte_1 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo i parametri Istat, importo che appare congruo rispetto alla generica capacità lavorativa del ricorrente, alle esigenze di vita di un bambino di tre anni ed ai maggiori tempi di permanenza del minore presso la madre, sulla quale ricadono in via prevalente gli oneri di accudimento e cura;
va, altresì, prevista, la suddivisione nella misura del 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per il figlio, in linea con il regime di affido condiviso qui adottato, per la cui individuazione e rimborso dovrà farsi riferimento alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017; va, infine, disposta l'assegnazione dell'Assegno Unico Universale alla resistente in quanto Controparte_1 genitore collocatario di prole minorenne.
5. Nulla deve disporsi sulle spese, tenuto conto che la mancata costituzione in giudizio della ricorrente ha consentito la rapida definizione del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 6 - dispone l'affidamento del minore (02/12/2021) ad entrambi i genitori in via Persona_1 condivisa, con collocamento e domiciliazione anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Firenze in Via Gino Bonichi n. 2, che viene assegnata alla resistente;
Controparte_1
- dispone che possa tenere con sé il figlio tutti i pomeriggi dalle Parte_1 Persona_1 ore 16:00 (o dall'uscita di scuola nel periodo scolastico) sino alle ore 20:00, quando lo riporterà presso l'abitazione materna, un giorno infrasettimanale (indicativamente nel giorno di mercoledì) dalle ore
16:00 (o dall'uscita di scuola nel periodo scolastico) sino all'ingresso a scuola il giorno successivo (o fino alle ore 10:00 nel periodo non scolastico) e per due fine settimana alternati al mese, dal venerdì pomeriggio o dal sabato alle ore 10:00 (in aderenza al calendario seguito dai genitori (v. verbale di udienza del 18/03/2025) fino alle ore 19:00 della domenica, orario in cui lo riporterà presso l'abitazione materna;
è fatta salva la possibilità per i genitori di concordare ulteriori periodi di visita/frequentazione, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio;
- dispone che, durante il periodo natalizio e pasquale, i genitori trascorrano con il figlio tempi paritetici, alternando annualmente i giorni del 25 dicembre/1 gennaio e Pasqua/Pasquetta;
- dispone che durante il periodo luglio - settembre, il padre trascorra con il figlio almeno quindici giorni consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi;
i genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza, le date di partenza e ritorno;
è fatta salva la possibilità per i genitori di concordare ulteriori periodi di visita/frequentazione, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 5 del mese, a Parte_1 Controparte_1
l'importo di e. 300,00 a titolo di mantenimento ordinario per il figlio oltre Persona_1 rivalutazione annuale secondo i parametri Istat;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per il minore siano suddivise al 50% tra i genitori, dovendo essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Controparte_1
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16/07/2025 su relazione della dott. ssa Monica
Tarchi.
La giudice
Monica Tarchi
La Presidente pagina 5 di 6 Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. ssa Camilla Biotti, magistrato ordinario in tirocinio.
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