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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/09/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 347/2023 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 347/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a precetto, vertente tra:
in persona del Sindaco pro tempore , codice fiscale e CP_1 CP_2
Partita i.v.a.: ai fini del presente giudizio rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Teresa Fabbricatore, come da procura rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto di appello ed in virtù di deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20.2.2023, domiciliato per elezione presso il suo studio legale, sito in CR (CS), alla via G.
Amendola n. 132, con indirizzo di posta elettronica certificata:
e numero di telefax 0984.942358; Email_1
Appellante
e nato ad [...] il [...], residente in [...]
Gorizia n. 2; , nata ad [...] il [...] (codice fiscale: Controparte_4
1 ), ivi residente a[...] Controparte_5
(CS) il 14.4.1983 (codice fiscale: , ivi residente, tutti C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Franco Gencarelli, con indirizzo di posta elettronica certificata: e telefax n. 0984/406002, Email_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in CR (CS), contrada
Serricella, come da mandato rilasciato a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello;
Appellati
Conclusioni delle parti: come da istanza congiunta del 16.9.2025, i procuratori delle parti chiedono: “venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese processuali, secondo quanto concordato tra le parti”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il di CR ha proposto opposizione CP_1 avverso il precetto notificatogli in data 6.3.2020 da , Controparte_3 Controparte_5
e , con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di euro Controparte_4
376.471,01, in forza della sentenza n. 276/2019 del Tribunale di Cosenza, con la quale il suddetto ente territoriale era stato condannato al pagamento di euro 1.200.000, a titolo di risarcimento danni, la cui efficacia esecutiva era stata parzialmente sospesa dalla Corte
d'Appello di Catanzaro.
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito l'intervenuta CP_1 dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente (come da delibera del Consiglio comunale n. 45/2016) e la conseguente improcedibilità dell'azione esecutiva individuale, chiedendo una declaratoria di inefficacia o nullità del precetto.
Il procedimento è stato iscritto a ruolo con il n. 1378/2020 r.g.a.c.
Si sono costituiti nel giudizio i convenuti opposti, eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. e sostenendo, quanto al merito, la sua infondatezza, dato che il credito oggetto del precetto non derivava da un
2 atto o fatto di gestione dell'ente, ma da illecito civile ex art. 2051 c.c., cosicché era estraneo alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
Con altro atto di citazione, il ha proposto opposizione al pignoramento CP_1 presso terzi effettuato dai convenuti il 22.9.2020, a seguito del mancato pagamento del credito intimato col precetto, eccependo la nullità o l'inefficacia del pignoramento e l'improcedibilità dell'azione per violazione degli artt. 242 ss. del decreto legislativo
267/2000, sulla base dello stato di dissesto.
Il procedimento è stato iscritto a ruolo con il n. 1009/2021 r.g.a.c.
Costituitisi anche in tale giudizio, gli opposti hanno eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Riuniti i due giudizio di opposizione e disattese le richieste istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione e definita, quanto al giudizio di primo grado, con sentenza n.
143/2023 del 25.1.2023, con cui il Tribunale di Cosenza ha rigettato le opposizioni, ritenendo dirimente la natura del credito azionato, derivante da illecito civile e, dunque, non riconducibile ad atti o fatti di gestione dell'ente suscettibili di attrazione alla massa passiva della procedura di dissesto, compensando integralmente le spese di lite, in considerazione della peculiarità della questione decisiva.
Con atto di appello regolarmente notificato, il di CR ha impugnato la suddetta CP_1 sentenza del Tribunale di Cosenza per violazione degli artt. 248, 252 e 268 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché dell'art. 5 del d.l. n. 80/2004, sostenendo, contrariamente all'assunto del primo giudice, che, essendo stato dichiarato il dissesto finanziario del con delibera consiliare del 27.12.2016, i crediti azionati CP_1 con il precetto ed il pignoramento opposti avrebbero dovuto essere attratti alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione, con conseguente improcedibilità delle azioni esecutive individuali.
Con comparsa di costituzione e risposta, , e Controparte_3 Controparte_5 [...]
si sono costituiti nel giudizio d'appello, eccependo, in primo luogo, CP_4
l'inammissibilità del gravame, trattandosi di opposizione a precetto ed a pignoramento qualificata dal primo giudice come opposizione agli atti esecutivi, soggetta al rimedio del reclamo ex art. 618 c.p.c. e non all'appello. In subordine, nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione, sostenendo la correttezza della decisione di primo grado.
3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.6.2025, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Con istanza congiunta del 16.9.2025, il e , CP_1 Controparte_3 [...]
e hanno chiesto una declaratoria di cessazione della materia CP_4 Controparte_5 del contendere, atteso che, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione del
24.6.2025 (che ha rigettato il ricorso del avverso la sentenza n. CP_1
1016/2021 della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la sentenza n.
276/2019 del Tribunale di Cosenza), era venuto meno il motivo del contendere nella presente procedura e in quelle connesse.
Le parti hanno concordemente domandato, inoltre, la compensazione integrale delle spese processuali.
L'avvenuta conciliazione in sede stragiudiziale della lite, di cui entrambe le parti hanno dato congiuntamente atto, rilevando il venir meno di ogni interesse a proseguire il giudizio e presentando congiunta richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, comporta la pronuncia invocata.
La richiesta di compensazione delle spese del giudizio, anch'essa formulata nell'istanza congiunta deve essere accolta, non ostandovi ragioni contrarie.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di , CP_1 Controparte_3 [...]
e avverso la sentenza n. 143/2023 emessa dal Tribunale di CP_4 Controparte_5
Cosenza in data 25.1.2023, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso, da remoto, nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
4
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 347/2023 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 347/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a precetto, vertente tra:
in persona del Sindaco pro tempore , codice fiscale e CP_1 CP_2
Partita i.v.a.: ai fini del presente giudizio rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Teresa Fabbricatore, come da procura rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto di appello ed in virtù di deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20.2.2023, domiciliato per elezione presso il suo studio legale, sito in CR (CS), alla via G.
Amendola n. 132, con indirizzo di posta elettronica certificata:
e numero di telefax 0984.942358; Email_1
Appellante
e nato ad [...] il [...], residente in [...]
Gorizia n. 2; , nata ad [...] il [...] (codice fiscale: Controparte_4
1 ), ivi residente a[...] Controparte_5
(CS) il 14.4.1983 (codice fiscale: , ivi residente, tutti C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Franco Gencarelli, con indirizzo di posta elettronica certificata: e telefax n. 0984/406002, Email_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in CR (CS), contrada
Serricella, come da mandato rilasciato a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello;
Appellati
Conclusioni delle parti: come da istanza congiunta del 16.9.2025, i procuratori delle parti chiedono: “venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese processuali, secondo quanto concordato tra le parti”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il di CR ha proposto opposizione CP_1 avverso il precetto notificatogli in data 6.3.2020 da , Controparte_3 Controparte_5
e , con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di euro Controparte_4
376.471,01, in forza della sentenza n. 276/2019 del Tribunale di Cosenza, con la quale il suddetto ente territoriale era stato condannato al pagamento di euro 1.200.000, a titolo di risarcimento danni, la cui efficacia esecutiva era stata parzialmente sospesa dalla Corte
d'Appello di Catanzaro.
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito l'intervenuta CP_1 dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente (come da delibera del Consiglio comunale n. 45/2016) e la conseguente improcedibilità dell'azione esecutiva individuale, chiedendo una declaratoria di inefficacia o nullità del precetto.
Il procedimento è stato iscritto a ruolo con il n. 1378/2020 r.g.a.c.
Si sono costituiti nel giudizio i convenuti opposti, eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. e sostenendo, quanto al merito, la sua infondatezza, dato che il credito oggetto del precetto non derivava da un
2 atto o fatto di gestione dell'ente, ma da illecito civile ex art. 2051 c.c., cosicché era estraneo alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
Con altro atto di citazione, il ha proposto opposizione al pignoramento CP_1 presso terzi effettuato dai convenuti il 22.9.2020, a seguito del mancato pagamento del credito intimato col precetto, eccependo la nullità o l'inefficacia del pignoramento e l'improcedibilità dell'azione per violazione degli artt. 242 ss. del decreto legislativo
267/2000, sulla base dello stato di dissesto.
Il procedimento è stato iscritto a ruolo con il n. 1009/2021 r.g.a.c.
Costituitisi anche in tale giudizio, gli opposti hanno eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Riuniti i due giudizio di opposizione e disattese le richieste istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione e definita, quanto al giudizio di primo grado, con sentenza n.
143/2023 del 25.1.2023, con cui il Tribunale di Cosenza ha rigettato le opposizioni, ritenendo dirimente la natura del credito azionato, derivante da illecito civile e, dunque, non riconducibile ad atti o fatti di gestione dell'ente suscettibili di attrazione alla massa passiva della procedura di dissesto, compensando integralmente le spese di lite, in considerazione della peculiarità della questione decisiva.
Con atto di appello regolarmente notificato, il di CR ha impugnato la suddetta CP_1 sentenza del Tribunale di Cosenza per violazione degli artt. 248, 252 e 268 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché dell'art. 5 del d.l. n. 80/2004, sostenendo, contrariamente all'assunto del primo giudice, che, essendo stato dichiarato il dissesto finanziario del con delibera consiliare del 27.12.2016, i crediti azionati CP_1 con il precetto ed il pignoramento opposti avrebbero dovuto essere attratti alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione, con conseguente improcedibilità delle azioni esecutive individuali.
Con comparsa di costituzione e risposta, , e Controparte_3 Controparte_5 [...]
si sono costituiti nel giudizio d'appello, eccependo, in primo luogo, CP_4
l'inammissibilità del gravame, trattandosi di opposizione a precetto ed a pignoramento qualificata dal primo giudice come opposizione agli atti esecutivi, soggetta al rimedio del reclamo ex art. 618 c.p.c. e non all'appello. In subordine, nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione, sostenendo la correttezza della decisione di primo grado.
3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.6.2025, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Con istanza congiunta del 16.9.2025, il e , CP_1 Controparte_3 [...]
e hanno chiesto una declaratoria di cessazione della materia CP_4 Controparte_5 del contendere, atteso che, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione del
24.6.2025 (che ha rigettato il ricorso del avverso la sentenza n. CP_1
1016/2021 della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la sentenza n.
276/2019 del Tribunale di Cosenza), era venuto meno il motivo del contendere nella presente procedura e in quelle connesse.
Le parti hanno concordemente domandato, inoltre, la compensazione integrale delle spese processuali.
L'avvenuta conciliazione in sede stragiudiziale della lite, di cui entrambe le parti hanno dato congiuntamente atto, rilevando il venir meno di ogni interesse a proseguire il giudizio e presentando congiunta richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, comporta la pronuncia invocata.
La richiesta di compensazione delle spese del giudizio, anch'essa formulata nell'istanza congiunta deve essere accolta, non ostandovi ragioni contrarie.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di , CP_1 Controparte_3 [...]
e avverso la sentenza n. 143/2023 emessa dal Tribunale di CP_4 Controparte_5
Cosenza in data 25.1.2023, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso, da remoto, nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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