Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00921/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01389/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria in Venezia, S. Marco, 63 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto-OMISSIS- dell'-OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell'Interno ha confermato, a far tempo dal 21/04/2022, il decreto -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui la p.a. aveva facoltativamente sospeso il dipendente dal servizio;
- solo ove occorra e in quanto richiamato dal decreto testé citato, del decreto -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- solo ove occorra e in quanto richiamato dal decreto testé citato, della Nota (“interlocutoria”) -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- di ogni atto ad essi presupposto, conseguenziale o comunque connesso, che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto di impugnazione è il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto la sospensione facoltativa dal servizio del ricorrente a far data dal -OMISSIS-
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
In data 29 maggio 2025 il ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 5 giugno 2025, nel Ruolo Aggiunto, ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse, ed è stata trattenuta in decisione in considerazione della dichiarazione del ricorrente.
Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
La peculiarità del caso controverso e il suo esito giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.