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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10713/2024 r.g., vertente TRA
(RI CA (CS), 30/11/1974), Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Paola Unger;
ricorrente
E
(Galatina (LE), 26.2.1975) Controparte_1 resistente contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
i di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di care le Parte_1 condizioni di affidamento della figl ta il Per_1
15.1.2013 dalla sua unione con;
ha Controparte_1 esposto che il Tribunale con decreto del 6.6.2014 aveva disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, ma che tale formula si era rivelata inadeguata per la difficoltà incontrata nel compimento di alcuni atti necessari nell'interesse della figlia;
il padre era infatti aduso 2 ad ignorare le richieste volte ad ottenere la prestazione del consenso necessario per lo svolgimento di alcune attività, quale ad esempio il rilascio del documento di identità della minore). Ha poi fatto presente che le modalità di frequentazione previste nel decreto vigente non erano state di fatto mai rispettate dal resistente, che non aveva instaurato alcun legame con la figlia, esprimendo nel contempo il timore che l'uomo potesse ripresentarsi e pretendere di dare attuazione alle previsioni del provvedimento recando turbamento alla e egli è di fatto un estraneo.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Gli elementi acquisiti nel corso del procedimento consentono di ritenere ancora oggi sussistenti nei confronti del padre profili di criticità sul piano delle attitudini genitoriali;
gli informatori sentiti all'udienza del 18.12.2024 hanno entrambi confermato la ricostruzione della ricorrente;
in particolare hanno riferito come il padre sia rimasto totalmente assente nella vita dell e come di tutte le esigenze morali e materiali di si occupi in via Per_1 esclusiva la ricorrente, con l'aiuto della famiglia d'origine senza che vi sia con il padre alcuna forma di condivisione del percorso educativo e delle scelte relative alla figlia.:
“ il papà ha lasciato la figlia quando aveva otto mesi, sono spariti tutti, lui e i genitori;
mai una telefonata, quando andava alla materna la bambina ha avuto due volte la broncopolmonite, la madre gli ha scritto sul telefono per farglielo sapere lui ha letto il messaggio e non ha neppure risposto. Io non ho mai visto o sentito neanche una telefonata del padre alla figlia. In estate mia figlia lavora e mi lascia la bambina e il padre non si è mai visto;
prima che nascesse la bambina lui era diverso, era cordiale, gentile anche con me, è cambiato dopo la sua nascita e dopo il battesimo sono spariti tutti. So che contribuisce con 350 euro al mese;
per il resto è inesistente completamente” come riferito da
La – madre della ricorrente) Tes_1
“durante l'estate sta sempre con noi perché abitiamo in un luogo di mare, ma stiamo Per_1
anche a , a e il suo compleanno;
da quando abbiamo battezzato a Roma il 22.9.2013 è sparito, d ese circa, e non la cerca, e insieme Per_1 CP_1 no spariti anche i suoi ri;
in estate passa con noi circa tre mesi, io non Per_1 ho mai visto o sentito neanche una telefonata del da quello che so non gli fa neppure gli auguri per il compleanno;
so che mensilmente vers ché me lo dice mia sorella, ma non so quanto versi” come riferito da – fratello della Testimone_2 ricorrente) La radicale assenza della figura paterna implica poi delle dif concrete e di carattere organizzativo nella gestione di posto che sino ad oggi per gli atti di maggiore Per_1 3 importanza (scelte relative alla salute, all'istruzione, alla residenza, al rilascio di documenti) è stato necessario acquisire il consenso del padre;
la difficoltà di interloquire con il resistente, che neppure ha inteso prendere parte a questo procedimento, rischia quindi di rappresentare un danno per la minore. La richiesta di affido esclusivo nella forma c.d. rafforzata appare dunque del tutto ragione riguardata sotto il profilo dell'interesse superiore di Per_1
Quanto alla richiesta di modifica del regime di frequentazione, si dispone che il padre possa vederla previo consenso della madre, mantenendo ferma la previsione che gli incontri si svolgano alla presenza della medesima o di persona di sua fiducia, tramite accord ndere di volta in volta e nel rispetto della volontà di Per_1
Le spese seguono la soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10713/2024 r.g., così provvede sulla domanda di modifica del decreto emesso tra le parti in data 6.6.2014 (r.g. 696/ mo il resto:
- affida la figlia in via esclusiva alla madre, nella Per_1 forma cd rafforzata, con facoltà per la stessa di assumere in autonomia tutte le decisioni anche di maggiore importanza relative alla figlia (ivi comprese quelle relative alla salute, all'istruzione, alla richiesta di documenti di qualsiasi natura, anche validi per l'espatrio, alla residenza);
- dispone che entazione padre figlia, nel rispetto della volontà di avvenga previo accordo con la Per_1 madre ed alla presenza di quest'ultima o di persona di fiducia da lei delegata.
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.830,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali;
Roma, 10/01/2025
la Giudice est. la Presidente Cecilia Pratesi Marta Ienzi
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