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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 11/12/2024, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 766/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Valentina Del Rio Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 766 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PUCCIA STEFANIA, per mandato in atti,
PEC: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a MAZARA DEL VALLO (TP), in [...] CP_1
27/10/1973rappresentata e difesa dall'avv. BUSCEMI GIUSEPPE per mandato in atti PEC ciacca. it;
Email_2 Email_3 Email_4
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca R.G. n. 766/2022
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 06/03/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 11 settembre 2023, della sentenza non definitiva n. 297/2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esami-
nare le domande di contenuto economico relativo all'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio della coppia, , ormai Persona_1
maggiorenne.
In particolare, in ordine al dovere del genitore di mantenere il figlio maggiorenne la giurisprudenza ormai consolidata di merito ha individua-
to taluni limiti necessari ad evitare la configurazione di un obbligo sine
die gravante in capo ai genitori.
Il dovere al mantenimento dei figli, invero, è sancito dall'art. 30 della
Costituzione, dagli artt. 147 e ss., c.c. e, indirettamente, dall'art. 315 bis,
comma 1, c.c. che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantene-
re, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Non vi è, infatti, alcuna norma nell'ordinamento che preveda che tale obbligo specifico dei genitori possa cessare con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ancor-
ché, ad oggi l'ordinamento stabilisce con gli artt. 147 e 315 bis che vi sia
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 766/2022
un vero e proprio diritto di solidarietà che tutela un interesse fondamen-
tale dell'individuo a ricevere un aiuto concreto nel corso della sua forma-
zione e crescita, per ogni esigenza di vita e di formazione.
Inoltre, con l'art. 337 septies stabilisce che il giudice “può” disporre il pagamento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Indi, è stata demandata al giudice l'individuazione, di volta in volta, dei limiti e dei presupposti per il riconoscimento o meno del diritto alla perce-
zione dell'assegno ad opera del figlio che ha raggiunto la maggiore età e che possiede potenziali capacità lavorative.
Sul punto, questo Tribunale, in linea con la giurisprudenza più accre-
ditata, sia di merito e di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. VI - 1
Ord., 05/03/2018, n. 5088) ritiene che il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, “raggiunge comunque una sua dimensione di vita auto-
noma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non
può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto" e ciò “sulla base del
dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere
la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo
e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perse-
guimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione".
Ancora è configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno, an-
che laddove il figlio, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l'au-
tonomia economica dai genitori, abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte (Cass. n. 4765/2002; Cass. n. 1830/2011;
Cass. n. 7970/2013), ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogan-
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 766/2022
do il percorso di studi senza alcun rendimento (nella fattispecie la Corte,
con sentenza n. 1585/2014, ha escluso il diritto al mantenimento del fi-
glio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attività lavorativa, ancor-
ché saltuaria, e non frequentava con profitto il corso di laurea a cui risul-
tava formalmente iscritto da più di otto anni).
Ritiene quindi il Collegio che la valutazione delle circostanze che giusti-
ficano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al manteni-
mento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice, necessariamente,
caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rap-
porto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assi-
stenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limi-
ti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di paras-
sitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.
L'avanzare dell'età concorre a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabil-
mente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competen-
za professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata quindi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di compe-
tenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'oc-
cupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'a-
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 766/2022
vente diritto.
Tanto premesso, nella specie deve osservarsi che la domanda spiegata dalla resistente – intesa ad ottenere la conferma dell'importo del contribu-
to al mantenimento in favore del figlio nella misura stabilita in sede di se-
parazione personale- è rimasta del tutto priva, già in punto di allegazione,
dei fatti posti fondamento della domanda.
Ed infatti nulla ha dedotto la stessa in ordine all'impegno pro- CP_1
fuso dal figlio ormai ventenne nella ricerca di un lavoro e, ancora prima,
nel completamento in tempi ragionevoli di un percorso di studi non anco-
ra ultimato, non risultando peraltro contestata la circostanza relativa al mancato conseguimento da parte del giovane interessato del diploma di scuola secondaria.
Alla luce di quanto fin qui esposto, la assoluta assenza di allegazione della ricorrente sulle questioni poste a fondamento della pretesa azionata nei confronti del genitore richiedente da un lato, e la volontà manifestata dal di continuare comunque a contribuire, sebbene in misura ri- Pt_1
dotta, al mantenimento del figlio , induce il Collegio, ritenuto su- Per_1
perfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ad accogliere la do-
manda da quest'ultimo svolta di rideterminazione della misura dell'assegno in e 100,00 mensili.
Le particolari circostanze del caso di specie giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- 5 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 766/2022
disattesa; definitivamente pronunciando;
richiama la sentenza non definitiva n. 297/2023 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in MENFI, in data 19/05/2001, da , nato a [...]- Parte_1
STELVETRANO (TP), in data 22/11/1972, e da , nata a CP_1
MAZARA DEL VALLO (TP), in data 27/10/1973, trascritto nei registri del-
lo Stato Civile del medesimo Comune al n n. 9, parte II, serie A, dell'anno
2001
[... pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
un assegno mensile di euro 100,00 a titolo di mantenimento Parte_2
del figlio della coppia , da versare entro il giorno 5 di ogni Persona_1
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
10/12/2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Antonio Tricoli
Valentina Stabile
- 6 - Tribunale di Sciacca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Valentina Del Rio Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 766 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PUCCIA STEFANIA, per mandato in atti,
PEC: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a MAZARA DEL VALLO (TP), in [...] CP_1
27/10/1973rappresentata e difesa dall'avv. BUSCEMI GIUSEPPE per mandato in atti PEC ciacca. it;
Email_2 Email_3 Email_4
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca R.G. n. 766/2022
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 06/03/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 11 settembre 2023, della sentenza non definitiva n. 297/2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esami-
nare le domande di contenuto economico relativo all'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio della coppia, , ormai Persona_1
maggiorenne.
In particolare, in ordine al dovere del genitore di mantenere il figlio maggiorenne la giurisprudenza ormai consolidata di merito ha individua-
to taluni limiti necessari ad evitare la configurazione di un obbligo sine
die gravante in capo ai genitori.
Il dovere al mantenimento dei figli, invero, è sancito dall'art. 30 della
Costituzione, dagli artt. 147 e ss., c.c. e, indirettamente, dall'art. 315 bis,
comma 1, c.c. che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantene-
re, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Non vi è, infatti, alcuna norma nell'ordinamento che preveda che tale obbligo specifico dei genitori possa cessare con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ancor-
ché, ad oggi l'ordinamento stabilisce con gli artt. 147 e 315 bis che vi sia
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 766/2022
un vero e proprio diritto di solidarietà che tutela un interesse fondamen-
tale dell'individuo a ricevere un aiuto concreto nel corso della sua forma-
zione e crescita, per ogni esigenza di vita e di formazione.
Inoltre, con l'art. 337 septies stabilisce che il giudice “può” disporre il pagamento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Indi, è stata demandata al giudice l'individuazione, di volta in volta, dei limiti e dei presupposti per il riconoscimento o meno del diritto alla perce-
zione dell'assegno ad opera del figlio che ha raggiunto la maggiore età e che possiede potenziali capacità lavorative.
Sul punto, questo Tribunale, in linea con la giurisprudenza più accre-
ditata, sia di merito e di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. VI - 1
Ord., 05/03/2018, n. 5088) ritiene che il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, “raggiunge comunque una sua dimensione di vita auto-
noma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non
può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto" e ciò “sulla base del
dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere
la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo
e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perse-
guimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione".
Ancora è configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno, an-
che laddove il figlio, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l'au-
tonomia economica dai genitori, abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte (Cass. n. 4765/2002; Cass. n. 1830/2011;
Cass. n. 7970/2013), ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogan-
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 766/2022
do il percorso di studi senza alcun rendimento (nella fattispecie la Corte,
con sentenza n. 1585/2014, ha escluso il diritto al mantenimento del fi-
glio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attività lavorativa, ancor-
ché saltuaria, e non frequentava con profitto il corso di laurea a cui risul-
tava formalmente iscritto da più di otto anni).
Ritiene quindi il Collegio che la valutazione delle circostanze che giusti-
ficano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al manteni-
mento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice, necessariamente,
caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rap-
porto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assi-
stenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limi-
ti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di paras-
sitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.
L'avanzare dell'età concorre a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabil-
mente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competen-
za professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata quindi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di compe-
tenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'oc-
cupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'a-
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 766/2022
vente diritto.
Tanto premesso, nella specie deve osservarsi che la domanda spiegata dalla resistente – intesa ad ottenere la conferma dell'importo del contribu-
to al mantenimento in favore del figlio nella misura stabilita in sede di se-
parazione personale- è rimasta del tutto priva, già in punto di allegazione,
dei fatti posti fondamento della domanda.
Ed infatti nulla ha dedotto la stessa in ordine all'impegno pro- CP_1
fuso dal figlio ormai ventenne nella ricerca di un lavoro e, ancora prima,
nel completamento in tempi ragionevoli di un percorso di studi non anco-
ra ultimato, non risultando peraltro contestata la circostanza relativa al mancato conseguimento da parte del giovane interessato del diploma di scuola secondaria.
Alla luce di quanto fin qui esposto, la assoluta assenza di allegazione della ricorrente sulle questioni poste a fondamento della pretesa azionata nei confronti del genitore richiedente da un lato, e la volontà manifestata dal di continuare comunque a contribuire, sebbene in misura ri- Pt_1
dotta, al mantenimento del figlio , induce il Collegio, ritenuto su- Per_1
perfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ad accogliere la do-
manda da quest'ultimo svolta di rideterminazione della misura dell'assegno in e 100,00 mensili.
Le particolari circostanze del caso di specie giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- 5 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 766/2022
disattesa; definitivamente pronunciando;
richiama la sentenza non definitiva n. 297/2023 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in MENFI, in data 19/05/2001, da , nato a [...]- Parte_1
STELVETRANO (TP), in data 22/11/1972, e da , nata a CP_1
MAZARA DEL VALLO (TP), in data 27/10/1973, trascritto nei registri del-
lo Stato Civile del medesimo Comune al n n. 9, parte II, serie A, dell'anno
2001
[... pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
un assegno mensile di euro 100,00 a titolo di mantenimento Parte_2
del figlio della coppia , da versare entro il giorno 5 di ogni Persona_1
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
10/12/2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Antonio Tricoli
Valentina Stabile
- 6 - Tribunale di Sciacca