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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 18/04/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 12 /2024- 1 P.U. promosso da:
nato a [...] il [...]( C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...]8 e nata a [...] Parte_2
Annunziata il 23.12.1978 e residente in [...]n. 125/8 C.F.
, rappresentati e difesi dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI (c.f. C.F._2
) C.F._3
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 27 febbraio 2024 da e e dichiarata Parte_1 Parte_2 ammissibile con provvedimento del 15 luglio 2024; viste le osservazioni mosse nel termine di venti giorni successivi alle comunicazioni e la modifica del piano proposta dal Gestore come segue:
aumentando il numero di rate mensili da 78 di cui alla originaria proposta a n. 80 Che la proposta formulata inserisce tra i crediti prededucibili anche i compensi professionali del legale nella misura del 75% mentre a norma dell'articolo 6 CCI lettera b) CCI (applicabile ratione temporis a norma dell'articolo 56 correttivo ter al CCI) nella domanda di omologazione e piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non rientra la ristrutturazione dei debiti di cui agli articoli 67 e ss CCI. Ne consegue che il prospetto va così modificato
AMMONTARE PROPOSTO
PREDEDUCIBILI 100% € 2.483,69
€ 2.483,69
OCC
PRIVILEGIATI 2751 BIS N. 2 100%
C.C.
MARIA GRAZIA PICCININI € 4.319,64 € 4.319,64
PRIVILEGIATI 2752 co 3 C.C. 100%
€ 197,98 € 197,98 Controparte_1
Parte_3
€ 9.925,29 € 2.977,59
[...]
CONTRATTO
€ 2.238,85 € 671,66 Parte_4
16382429 -
- CONTRATTO
€ 1.925,42 € 577,63 Parte_5
16185550 -
€ 3.600,00 € 1.080,00 CP_2
COMPASS CONTRATTO
€ 6.627,35 € 1.988,21
N.26489038
COMPASS CONTRATTO N.
€ 1.427,42 € 428,23
32145036760
COMPASS SPESE RECUPERO € 1.196,13 € 358,84
[...] Pa
–
€ 3.216,71 € 965,01 Parte_6
CONTRATO COMPASS N.
25583666
€ 25.561,75 € 7.668,53 Pt_8
TOTALI € 62.720,23 € 23.717,01
Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei ricorrenti si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. , contenente le Persona_1 indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1,
CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 15/07/2024 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del
Tribunale di Lanciano;
b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
dato atto che, con variazioni depositate in data 16.08, 12.09. e 3.10 il professionista nominato ha tenuto conto delle precisazioni dei creditori e rimodulato il piano con nuova determinazione temporale documentando di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati;
che il piano proposto prevede di soddisfare al 100% delle spese in prededuzione, al 100% i crediti privilegiati, nella misura del 30% i crediti chirografari considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 80 mesi di cui 79 da €
300,00 e l'ultima da € 17,01 per un totale di 6 anni e 8 mesi:
− i crediti prededucibili nella misura del 100%;
− i crediti privilegiati nella misura del 100%;
− i crediti chirografari nella misura del 30%; rilevato che il piano prevede, in particolare:
1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 2.483,69 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili “i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”)
2) il pagamento integrale dei privilegiati 2751 bis n. 2 c.c. e 2752 comma 3 c.c. a seguire rispetto all'accantonamento delle somme dovute per prededuzioni (dalla rata n. 9 che viene corrisposta per saldo prededuzioni e primo acconto privilegiati) 3) il pagamento nella misura del 30% dei crediti chirografari dalla 24 esima rata fino alla rata n.
80;
considerato che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ribadito che le osservazioni giunte sono state prese in considerazione del professionista nominato dall'Occ ai fini della rimodulazione del piano accettata dai ricorrenti considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII); ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 67-71 CCI;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da nato a Parte_1
Torre Annunziata il 7.11.1979( C.F. e residente in [...]alla C.F._1
Via Piane n. 125/8 e nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
Santa Maria Imbaro n. 125/8 C.F. C.F._2
DISPONE che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. , vigili sull'esatto Persona_1 adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che “il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a ( C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di C.F._2 credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. . Persona_1
Lanciano, lì 18/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Chiara D'Alfonso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 12 /2024- 1 P.U. promosso da:
nato a [...] il [...]( C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...]8 e nata a [...] Parte_2
Annunziata il 23.12.1978 e residente in [...]n. 125/8 C.F.
, rappresentati e difesi dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI (c.f. C.F._2
) C.F._3
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 27 febbraio 2024 da e e dichiarata Parte_1 Parte_2 ammissibile con provvedimento del 15 luglio 2024; viste le osservazioni mosse nel termine di venti giorni successivi alle comunicazioni e la modifica del piano proposta dal Gestore come segue:
aumentando il numero di rate mensili da 78 di cui alla originaria proposta a n. 80 Che la proposta formulata inserisce tra i crediti prededucibili anche i compensi professionali del legale nella misura del 75% mentre a norma dell'articolo 6 CCI lettera b) CCI (applicabile ratione temporis a norma dell'articolo 56 correttivo ter al CCI) nella domanda di omologazione e piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non rientra la ristrutturazione dei debiti di cui agli articoli 67 e ss CCI. Ne consegue che il prospetto va così modificato
AMMONTARE PROPOSTO
PREDEDUCIBILI 100% € 2.483,69
€ 2.483,69
OCC
PRIVILEGIATI 2751 BIS N. 2 100%
C.C.
MARIA GRAZIA PICCININI € 4.319,64 € 4.319,64
PRIVILEGIATI 2752 co 3 C.C. 100%
€ 197,98 € 197,98 Controparte_1
Parte_3
€ 9.925,29 € 2.977,59
[...]
CONTRATTO
€ 2.238,85 € 671,66 Parte_4
16382429 -
- CONTRATTO
€ 1.925,42 € 577,63 Parte_5
16185550 -
€ 3.600,00 € 1.080,00 CP_2
COMPASS CONTRATTO
€ 6.627,35 € 1.988,21
N.26489038
COMPASS CONTRATTO N.
€ 1.427,42 € 428,23
32145036760
COMPASS SPESE RECUPERO € 1.196,13 € 358,84
[...] Pa
–
€ 3.216,71 € 965,01 Parte_6
CONTRATO COMPASS N.
25583666
€ 25.561,75 € 7.668,53 Pt_8
TOTALI € 62.720,23 € 23.717,01
Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei ricorrenti si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. , contenente le Persona_1 indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1,
CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 15/07/2024 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del
Tribunale di Lanciano;
b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
dato atto che, con variazioni depositate in data 16.08, 12.09. e 3.10 il professionista nominato ha tenuto conto delle precisazioni dei creditori e rimodulato il piano con nuova determinazione temporale documentando di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati;
che il piano proposto prevede di soddisfare al 100% delle spese in prededuzione, al 100% i crediti privilegiati, nella misura del 30% i crediti chirografari considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 80 mesi di cui 79 da €
300,00 e l'ultima da € 17,01 per un totale di 6 anni e 8 mesi:
− i crediti prededucibili nella misura del 100%;
− i crediti privilegiati nella misura del 100%;
− i crediti chirografari nella misura del 30%; rilevato che il piano prevede, in particolare:
1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 2.483,69 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili “i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”)
2) il pagamento integrale dei privilegiati 2751 bis n. 2 c.c. e 2752 comma 3 c.c. a seguire rispetto all'accantonamento delle somme dovute per prededuzioni (dalla rata n. 9 che viene corrisposta per saldo prededuzioni e primo acconto privilegiati) 3) il pagamento nella misura del 30% dei crediti chirografari dalla 24 esima rata fino alla rata n.
80;
considerato che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ribadito che le osservazioni giunte sono state prese in considerazione del professionista nominato dall'Occ ai fini della rimodulazione del piano accettata dai ricorrenti considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII); ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 67-71 CCI;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da nato a Parte_1
Torre Annunziata il 7.11.1979( C.F. e residente in [...]alla C.F._1
Via Piane n. 125/8 e nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
Santa Maria Imbaro n. 125/8 C.F. C.F._2
DISPONE che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. , vigili sull'esatto Persona_1 adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che “il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a ( C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di C.F._2 credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. . Persona_1
Lanciano, lì 18/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Chiara D'Alfonso