Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente rel. dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1360/2024, promossa da:
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. DI Parte_1
FINA ALBERTO;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ASTA CP_1
CATERINA;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 9/4/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/9/2024, premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 2/7/2010 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trapani Anno 2010 al n. 26 Parte I.
Adduceva l'interruzione della loro relazione ed invocava l'intervento del Tribunale affinché disciplinasse i rapporti tra i genitori e la prole.
2. nominare, ai sensi dell'art. 473 bis. 26 c.p.c., un esperto (ausiliario del Giudice), per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
3. ritenere e dichiarare la sig.ra , per le ragioni di cui in narrativa, colpevole di CP_1 comportamenti sanzionabili ai sensi dell'art. 473 bis. 39, e per gli effetti applicare i provvedimenti sanzionatore previsti e disciplinati dal citato articolo;”
Si costituiva in giudizio che chiedeva: CP_1
“adottare, ove ritenuto opportuno nell'interesse delle minori, provvedimenti tendenti a supportare le parti processuali al fine di superare le difficoltà di interlocuzione tra le stesse nella gestione delle minori nominando, eventualmente, anche un esperto ai sensi dell'art. 473 bis 26 c.p.c.
rigettare la richiesta di interrogazione alla resistente delle sanzioni previste dall'art. 473 bis 39
c.p.c. non sussistendone i presupposti in virtù di quanto argomentato ed eccepito in parte motiva.”.
Con decreto del 4/10/2025 veniva disposta una valutazione sul nucleo familiare da parte del che con relazione depositata il 4/2/2025 sottolineava la Controparte_2 necessità “attivare forme di comunicazione e cooperazione e dinamiche relazionali a livello della relazione genitoriale e della relazione genitori-figlie più funzionali ad un buon adattamento alla vicenda separativa” (cfr. relazione del 4/2/2025).
All'udienza del 19/2/2025 si procedeva ad ascoltare le minori e all'esito della audizione entrambe le parti si dichiaravano disponibili a valutare una soluzione conciliativa.
Con ordinanza del 20/2/2025 veniva avanzata la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis:
“art. 1) pagamento da parte di in favore di della somma pari ad Parte_1 CP_1
€ 444,00 mensili entro il giorno 15 di ciascun mese a titolo di mantenimento per le figlie minori, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
art. 2) pagamento da parte di in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
106,00 mensili entro il giorno 15 di ciascun mese a titolo di mantenimento per la stessa , somma CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
art. 3) la quota dell'Assegno Unico Universale spettante a viene erogata in Parte_1 favore di;
CP_1 art. 4) modalità secondo cui potrà tenere con sé le figlie: 4.1.) da venerdì Parte_1 dall'uscita della scuola (o dalle ore 14:00 in periodo non scolastico) fino alle ore 22:00 di domenica, durante la prima e la terza settimana del mese. Il padre preleverà le figlie dall'abitazione della madre e le riaccompagnerà a casa dalla madre;
4.2.) il venerdì della seconda e della quarta settimana del mese dall'uscita della scuola (o dalle ore 14:00 in periodo non scolastico) fino alle ore 22:00.
[...] accompagnerà le tre figlie dal padre a Mazara ed il padre le riaccompagnerà presso CP_1
l'abitazione materna;
art. 5) le festività natalizie, di Capodanno e di Pasqua, nonché le altre festività calendate, alternativamente con la madre, ossia le tre figlie minori trascorreranno la notte di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre (come le altre festività dell'anno);
art. 6) quindici giorni, non necessariamente continuativi, durante il periodo estivo (luglio o agosto), alternativamente con la madre, previo espresso accordo con la stessa, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e;
Parte_1 CP_1
art. 7) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda, eccezioni o difesa di cui al presente giudizio;
art. 8) compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 9/4/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo, integrativo della proposta conciliativa:
“art. 1) pagamento da parte di in favore di della somma pari Parte_1 CP_1 ad € 448,83 mensili entro il giorno 15 di ciascun mese a titolo di mantenimento per le figlie minori, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
art. 2) pagamento da parte di in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
106,86 mensili entro il giorno 15 di ciascun mese a titolo di mantenimento per la stessa , somma CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
art. 3) la quota dell'Assegno Unico Universale spettante a viene erogata in Parte_1 favore di;
CP_1
art. 4) modalità secondo cui potrà tenere con sé le figlie: Parte_1
4.1.) da venerdì dall'uscita della scuola (o dalle ore 14:00 in periodo non scolastico) fino alle ore
22:00 di domenica, durante la prima e la terza settimana del mese. Il padre preleverà le figlie dall'abitazione della madre e le riaccompagnerà a casa dalla madre;
4.2.) nel periodo scolastico il venerdì o in altro giorno concordato dalle parti entro la domenica, della seconda e della quarta settimana del mese, dalle ore 15.30 fino alle ore 22:30. CP_1 accompagnerà le tre figlie dal padre a Mazara ed il padre le riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Nel periodo non scolastico la signora accompagnerà le figlie dal padre alle ore 12.00; CP_1
art. 5) le festività natalizie, di Capodanno e di Pasqua, nonché le altre festività calendate, alternativamente con la madre: ossia le tre figlie minori trascorreranno la notte di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre (come le altre festività dell'anno);
art. 6) quindici giorni, non necessariamente continuativi, da distribuire le festività natalizie, pasquali e dei morti in modo tale che le minori non perdano giorni di scuola e con preavviso di almeno 10 giorni;
art. 7) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda, eccezioni o difesa di cui al presente giudizio;
art. 8) compensazione delle spese di lite;
”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico delle minori, tutelate anche nel loro diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole.
Le spese del giudizio vanno compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola il regime personale e patrimoniale tra e , in Parte_1 CP_1 atti generalizzati, alle condizioni congiunte rassegnate il 9/4/2025 ed espresse in parte motiva;
- compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del 23.4.2025
Il Presidente rel./est.
Michele Ruvolo