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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2563/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Reale Presidente dott. Angelica Capotosto Giudice Relatore dott. Quirino Caturano Giudice ha pronunciato la seguente ORDINANZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2563/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
RECLAMANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PASCUCCI LUCA RECLAMATO OGGETTO: reclamo avverso l'ordinanza in data 21.11.2024, con la quale è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n. 06320240003950346001
* * * * * * Oggetto del presente giudizio è il reclamo proposto da
[...] vverso l'ordinanza in data 21.11.2024, con la quale, su istanza di Parte_1
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella Controparte_1 esattoriale n. 06320240003950346001 emessa a titolo di recupero agevolazioni L. 662 del 1996 dalla
[...]
in qualità di gestore del Fondo di garanzia istituito Controparte_2 piccole e medie imprese e nell'esercizio del diritto di surroga ex lege sorto a seguito di escussione di garanzia da parte dell'istituto bancario. Il ha censurato la impugnata ordinanza Parte_2 ritene concorsuale in quanto sorto solo in data 04.07.2023 ossia al momento del pagamento (a seguito della escussione della garanzia) all'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario con la conseguente inapplicabilità dell'art 184 L.F; B) che il credito di essa reclamante era un diritto autonomo rispetto al diritto di credito vantato dalla banca finanziatrice.
si è costituito ed ha contestato l'avverso reclamo chiedendone il rigetto. Controparte_1 ndato e va, pertanto, respinto per le ragioni che seguono. E' pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta: che, con contratto in data 12.06.2013, la aveva concesso alla Controparte_3 Parte_3 un prestito di € 100.000; che il predetto prestito era stato garantito da UR per
[...] ; che UR, a titolo di operazione di controgaranzia, aveva richiesto accesso alla garanzia ex L. n. 662/1996; che la predetta garanzia era stata autorizzata per l'80% della somma garantita;
che socio illimitatamente e solidalmente responsabile della Controparte_1 [...]
, aveva sottoscritto fideiussione specifica a garanzia dell'adempimento delle Parte_3 predetto contratto di prestito;
che in data 11.07.2022, a fronte pagina 1 di 3 dell'inadempimento della e dell'inadempimento di Pt_3 Parte_3 Parte_3 UR nel pagamento della quota garantita, Purple s.r.l., quale soggetto finanziatore, aveva richiesto al l'attivazione della garanzia;
che in data 12.05.2023 il Consiglio di Gestione del Controparte_4 fondo aveva deliberato la perdita definitiva, liquidando la somma complessiva di € 48.000; che, con missiva in data 30.10.2023 gestore del fondo di garanzia Parte_1 Parte_2 aveva comunicato alla società finanziata e al socio illimitatamente responsabile nonché fideiussore l'intervenuto pagamento e la surroga ai sensi dell'art 2, comma 4, del d.m. Controparte_1 20.06.2005; che in data 11.07.2022, a fronte dell'inadempimento della Parte_3
e dell'inadempimento di UR nel pagamento
[...] quale soggetto finanziatore, aveva richiesto al l'attivazione della garanzia;
che in Controparte_4 data 31.05.2023 il Consiglio di Gestione del la perdita definitiva, liquidando la somma complessiva di € 96.000; che con missiva in data 30.10.2023 Parte_2
gestore del fondo di garanzia aveva comunicato l'i
[...] e l'intervenuta surroga ai sensi dell'art 2, comma 4, del d.m. 20.06.2005.; che in data 22.08.2013 la predetta società aveva presentato domanda di concordato preventivo;
che la procedura era stata aperta con decreto in data 22.05.2014; che con decreto in data 17.12.2014, depositato in data 08.01.2015, il Tribunale di Macerata aveva omologato il concordato;
che con decreto in data 13.06.2023, depositato in data 15.06.2023, il Tribunale di Macerata aveva dichiarato la chiusura della procedura concordataria per avvenuto riparto dell'attivo concordatario. Osserva il Tribunale che, come correttamente evidenziato nella ordinanza impugnata, il diritto esercitato da trova la sua causa in un contratto di finanziamento da parte dell'istituto di credito concesso al CP_5 privato e regolato dalle norme codicistiche e nella prestazione da parte del Fondo di una garanzia a detti crediti, assistita dal diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c., per il quale il concessionario della Gestione del Fondo subentra nella medesima posizione della banca erogatrice, acquisendone il medesimo diritto, non fondandosi peraltro dette erogazioni su crediti direttamente rivenienti dalla legge Del resto, è la stessa disciplina invocata da ovvero l'art. 2, c. 4 del D.M. 20/06/2005 a rinviare CP_5 all'istituto della surrogazione legale ex art. 120 v., che risulta richiamata anche nella comunicazione con cui l'istituto aveva dichiarato di surrogarsi nei diritti del creditore, ai sensi dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, c. 4 del D.M. 20/06/2005, sicché è alla disciplina della surrogazione che deve farsi riferimento. Ne discende che il pagamento eseguito da non avrebbe potuto determinare l'estinzione del CP_5 debito verso la banca e l'insorgere di una one nuova, di carattere recuperatorio, verso il fideiussore, atteso che la vicenda va qualificato quale fenomeno meramente successorio. Il meccanismo surrogatorio, infatti, postula che il pagamento del garante determini unicamente l'esclusione del creditore principale, integralmente soddisfatto, dal rapporto obbligatorio che, tuttavia, resta in vita per assolvere alla nuova funzione recuperatoria cui la legge lo destina;
si assiste perciò ad una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, realizzata attraverso il subentro del garante nella stessa posizione attiva che faceva capo al creditore soddisfatto. In altre parole l'obbligo non si estingue , ma muta direzione, in quanto all'originario creditore si sostituisce un altro creditore L'acquisto del credito avviene dunque con effetto retroattivo, nel senso che il credito in cui si subentra presenterà le stesse caratteristiche che aveva nel rapporto tra creditore e debitore principale. Nè tale conclusione può essere inficiata dalla titolarità da parte di di un credito privilegiato Pt_4 ex lege in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, atteso che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo è il medesimo diritto, in forza della surroga legale, della Banca erogatrice e, dunque, rappresenta un credito di natura privatistica nato da negozio di mutuo chirografo. Ed invero, la surrogazione implica una successione del terzo nel credito originario. È opinione prevalente che nella surrogazione si ravvisi una vicenda di tipo successorio, ove l'interesse protetto è quello di garantire il recupero della prestazione ad un soggetto che con essa ha soddisfatto l'interesse del creditore o ne ha reso possibile il soddisfacimento. È il preesistente rapporto giuridico che viene impiegato come strumento di tutela di quell'interesse che il legislatore mira a proteggere con la surrogazione: l'interesse a riavere il bene nello stesso modo in cui avrebbe potuto conseguirlo il creditore. Col pagamento si realizza pagina 2 di 3 perfettamente l'interesse del creditore e con ciò si giustifica la sua esclusione dal rapporto che tuttavia viene lasciato in vita affinché vi subentri il solvens. Il creditore perde, perché soddisfatto, la titolarità del diritto di credito, che però non si estingue, ma viene acquistato in via derivativa dal solvens. Operata la su estesa ricostruzione appare indubbia la natura concorsuale del credito azionato dalla reclamante con la conseguente operatività dell'art 184 L.F. Ne consegue il rigetto del reclamo. Le spese della presente fase verranno regolamentate all'esito del giudizio di merito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il reclamo
2) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato
3) spese alla definizione del merito Così deciso in Macerata in data 29.01.2025 Si comunichi
Il Presidente
dott. Luigi Reale
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Reale Presidente dott. Angelica Capotosto Giudice Relatore dott. Quirino Caturano Giudice ha pronunciato la seguente ORDINANZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2563/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
RECLAMANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PASCUCCI LUCA RECLAMATO OGGETTO: reclamo avverso l'ordinanza in data 21.11.2024, con la quale è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n. 06320240003950346001
* * * * * * Oggetto del presente giudizio è il reclamo proposto da
[...] vverso l'ordinanza in data 21.11.2024, con la quale, su istanza di Parte_1
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella Controparte_1 esattoriale n. 06320240003950346001 emessa a titolo di recupero agevolazioni L. 662 del 1996 dalla
[...]
in qualità di gestore del Fondo di garanzia istituito Controparte_2 piccole e medie imprese e nell'esercizio del diritto di surroga ex lege sorto a seguito di escussione di garanzia da parte dell'istituto bancario. Il ha censurato la impugnata ordinanza Parte_2 ritene concorsuale in quanto sorto solo in data 04.07.2023 ossia al momento del pagamento (a seguito della escussione della garanzia) all'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario con la conseguente inapplicabilità dell'art 184 L.F; B) che il credito di essa reclamante era un diritto autonomo rispetto al diritto di credito vantato dalla banca finanziatrice.
si è costituito ed ha contestato l'avverso reclamo chiedendone il rigetto. Controparte_1 ndato e va, pertanto, respinto per le ragioni che seguono. E' pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta: che, con contratto in data 12.06.2013, la aveva concesso alla Controparte_3 Parte_3 un prestito di € 100.000; che il predetto prestito era stato garantito da UR per
[...] ; che UR, a titolo di operazione di controgaranzia, aveva richiesto accesso alla garanzia ex L. n. 662/1996; che la predetta garanzia era stata autorizzata per l'80% della somma garantita;
che socio illimitatamente e solidalmente responsabile della Controparte_1 [...]
, aveva sottoscritto fideiussione specifica a garanzia dell'adempimento delle Parte_3 predetto contratto di prestito;
che in data 11.07.2022, a fronte pagina 1 di 3 dell'inadempimento della e dell'inadempimento di Pt_3 Parte_3 Parte_3 UR nel pagamento della quota garantita, Purple s.r.l., quale soggetto finanziatore, aveva richiesto al l'attivazione della garanzia;
che in data 12.05.2023 il Consiglio di Gestione del Controparte_4 fondo aveva deliberato la perdita definitiva, liquidando la somma complessiva di € 48.000; che, con missiva in data 30.10.2023 gestore del fondo di garanzia Parte_1 Parte_2 aveva comunicato alla società finanziata e al socio illimitatamente responsabile nonché fideiussore l'intervenuto pagamento e la surroga ai sensi dell'art 2, comma 4, del d.m. Controparte_1 20.06.2005; che in data 11.07.2022, a fronte dell'inadempimento della Parte_3
e dell'inadempimento di UR nel pagamento
[...] quale soggetto finanziatore, aveva richiesto al l'attivazione della garanzia;
che in Controparte_4 data 31.05.2023 il Consiglio di Gestione del la perdita definitiva, liquidando la somma complessiva di € 96.000; che con missiva in data 30.10.2023 Parte_2
gestore del fondo di garanzia aveva comunicato l'i
[...] e l'intervenuta surroga ai sensi dell'art 2, comma 4, del d.m. 20.06.2005.; che in data 22.08.2013 la predetta società aveva presentato domanda di concordato preventivo;
che la procedura era stata aperta con decreto in data 22.05.2014; che con decreto in data 17.12.2014, depositato in data 08.01.2015, il Tribunale di Macerata aveva omologato il concordato;
che con decreto in data 13.06.2023, depositato in data 15.06.2023, il Tribunale di Macerata aveva dichiarato la chiusura della procedura concordataria per avvenuto riparto dell'attivo concordatario. Osserva il Tribunale che, come correttamente evidenziato nella ordinanza impugnata, il diritto esercitato da trova la sua causa in un contratto di finanziamento da parte dell'istituto di credito concesso al CP_5 privato e regolato dalle norme codicistiche e nella prestazione da parte del Fondo di una garanzia a detti crediti, assistita dal diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c., per il quale il concessionario della Gestione del Fondo subentra nella medesima posizione della banca erogatrice, acquisendone il medesimo diritto, non fondandosi peraltro dette erogazioni su crediti direttamente rivenienti dalla legge Del resto, è la stessa disciplina invocata da ovvero l'art. 2, c. 4 del D.M. 20/06/2005 a rinviare CP_5 all'istituto della surrogazione legale ex art. 120 v., che risulta richiamata anche nella comunicazione con cui l'istituto aveva dichiarato di surrogarsi nei diritti del creditore, ai sensi dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, c. 4 del D.M. 20/06/2005, sicché è alla disciplina della surrogazione che deve farsi riferimento. Ne discende che il pagamento eseguito da non avrebbe potuto determinare l'estinzione del CP_5 debito verso la banca e l'insorgere di una one nuova, di carattere recuperatorio, verso il fideiussore, atteso che la vicenda va qualificato quale fenomeno meramente successorio. Il meccanismo surrogatorio, infatti, postula che il pagamento del garante determini unicamente l'esclusione del creditore principale, integralmente soddisfatto, dal rapporto obbligatorio che, tuttavia, resta in vita per assolvere alla nuova funzione recuperatoria cui la legge lo destina;
si assiste perciò ad una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, realizzata attraverso il subentro del garante nella stessa posizione attiva che faceva capo al creditore soddisfatto. In altre parole l'obbligo non si estingue , ma muta direzione, in quanto all'originario creditore si sostituisce un altro creditore L'acquisto del credito avviene dunque con effetto retroattivo, nel senso che il credito in cui si subentra presenterà le stesse caratteristiche che aveva nel rapporto tra creditore e debitore principale. Nè tale conclusione può essere inficiata dalla titolarità da parte di di un credito privilegiato Pt_4 ex lege in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, atteso che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo è il medesimo diritto, in forza della surroga legale, della Banca erogatrice e, dunque, rappresenta un credito di natura privatistica nato da negozio di mutuo chirografo. Ed invero, la surrogazione implica una successione del terzo nel credito originario. È opinione prevalente che nella surrogazione si ravvisi una vicenda di tipo successorio, ove l'interesse protetto è quello di garantire il recupero della prestazione ad un soggetto che con essa ha soddisfatto l'interesse del creditore o ne ha reso possibile il soddisfacimento. È il preesistente rapporto giuridico che viene impiegato come strumento di tutela di quell'interesse che il legislatore mira a proteggere con la surrogazione: l'interesse a riavere il bene nello stesso modo in cui avrebbe potuto conseguirlo il creditore. Col pagamento si realizza pagina 2 di 3 perfettamente l'interesse del creditore e con ciò si giustifica la sua esclusione dal rapporto che tuttavia viene lasciato in vita affinché vi subentri il solvens. Il creditore perde, perché soddisfatto, la titolarità del diritto di credito, che però non si estingue, ma viene acquistato in via derivativa dal solvens. Operata la su estesa ricostruzione appare indubbia la natura concorsuale del credito azionato dalla reclamante con la conseguente operatività dell'art 184 L.F. Ne consegue il rigetto del reclamo. Le spese della presente fase verranno regolamentate all'esito del giudizio di merito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il reclamo
2) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato
3) spese alla definizione del merito Così deciso in Macerata in data 29.01.2025 Si comunichi
Il Presidente
dott. Luigi Reale
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