Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 27/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 00094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di NT
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 50 del 2025, proposto da IS 3 Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B1717B1D0C, rappresentata e difesa dall'avvocato Monica Carlin e dall’avvocato Rosalba Colasuonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in NT, presso lo studio della prima, in Via Grazioli n. 71;
contro
Comunità della Val di Non, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1 comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in NT, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
nei confronti
RK s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Adami e dall’avvocato Piero Costantini con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in NT, presso lo studio del secondo in piazza di Centa n. 13/1;
per l’annullamento, con riserva di proporre istanza di sospensiva
- della Determinazione del Responsabile Istruzione n. 72 del 7 febbraio 2025 di aggiudicazione alla ditta RK s.r.l. con sede in Via Macello, 61 a Bolzano del servizio di ristorazione scolastica nell’ambito della Comunità della Val di Non per il periodo dall’1 settembre 2025 al 31 agosto 2029,
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ed in particolare
- dei verbali di apertura delle offerte di gara del 17.07.2024;
- dei verbali di apertura delle offerte economiche del 13.11.2024;
- dei verbali della Commissione tecnica del 25.07.2024, 29.07.2024, 31.07.2024, 06.08.2024, 19.08.2024, 23.08.2024, 28.08.2024, 05.09.2024, 11.09.2024, 04.10.2024, 07.10.2024, 17.10.2024, 18.10.2024, 22.10.2024 e 28.10.2024,
nonché, per quanto occorrer possa, degli atti della gara identificata dal CIG B1717B1D0C ed in particolare del Disciplinare di gara, nonché del Capitolato di gara e di tutti i relativi allegati;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nel frattempo stipulato e per il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Comunità della Val di Non;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della controinteressata RK s.r.l.;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. La Comunità della Val di Non, con determinazione n. 247 del 29 aprile 2024 del Responsabile Istruzione, ha indetto la gara per l’affidamento in appalto del servizio di ristorazione presso le 21 mense scolastiche da essa gestite prevedendo in particolare quale sistema di scelta del contraente quello della procedura aperta, ex art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (“ Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ”) e quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo mediante l’attribuzione di punteggi appositamente predeterminati ex artt. 108 e 130 del citato d.lgs. n. 36 del 2023 nonchè dell’art. 17 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2. È stata stabilita la suddivisione del punteggio complessivamente pari a punti 100, fino ad un massimo di 90 punti alla migliore offerta tecnica e fino ad un massimo di 10 punti alla migliore offerta economica. Il valore complessivo dell’appalto per la durata di quattro anni ammonta ad euro 7.447.800,00, oltre ad I.V.A. con la possibilità dell’estensione del contratto per ulteriori anni due ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n.36 del 2023 per euro 3.723.900,00, oltre ad I.V.A. per un importo totale pari ad euro
11.171.700,00 oltre ad I.V.A. Con successiva determinazione n. 374 del 25 giugno 2024, i termini di presentazione delle offerte sono stati prorogati al 17 luglio 2024 e gli atti di gara sono stati parzialmente rettificati includendo un terzo servizio cioè quello del servizio pasti del personale docente con funzioni di sorveglianza con base d’asta di euro 529.200,00. I costi della manodopera, non soggetti al ribasso secondo il disciplinare, da intendersi compresi negli importi indicati, sono stati stimati dalla stazione appaltante pari ad euro 5.201.700,00. Il documento di gara denominato “ Parametri e criteri di valutazione delle offerte per la procedura di appalto del servizio di ristorazione scolastica nelle mense gestite dalla Comunità della Val di Non ”, che reca quale allegato A il Modello per la presentazione dell’offerta tecnica, relativamente alle modalità di presentazione di quest’ultima ha previsto, a riguardo del parametro di valutazione automatica P4 - Qualificazione dei prodotti alimentari “ Per ciascuno dei gruppi di seguito riportati, il concorrente indica – nel modello di offerta tecnica allegato al disciplinare di gara – il valore percentuale, in termini di peso sul totale, di prodotti biologici o certificati (IGP, DOP, STG o qualità certificata), o a produzione integrata, o tipici e tradizionali o a basso impatto ambientale che si impegna ad utilizzare nella preparazione dei pasti per cui formula l’offerta, in aggiunta rispetto alle percentuali minime richieste dal Capitolato speciale d’appalto e riferite ai CAM in vigore (che non sono ribassabili): • GRUPPO 1: frutta, ortaggi, legumi, cereali; • GRUPPO 2: uova; • GRUPPO 3: carne bovina; • GRUPPO 4: carne suina; • GRUPPO 5: carne avicola; • GRUPPO 6: prodotti ittici; • GRUPPO 7: salumi e formaggi; • GRUPPO 8: latte; • GRUPPO 9: olio; • GRUPPO 10: pelati, polpa e passata di MO .” Inoltre il suddetto documento prevede l’allegazione alla relazione tecnica di “ apposito prospetto dal quale si evinca – per ciascuno dei gruppi sopra riportati oggetto di offerta – il dettaglio dei prodotti interessati comprensivo del relativo valore percentuale, in termini di peso sul totale, e della relativa qualificazione (biologico, certificato, a basso impatto ambientale), con l’indicazione della specifica tipologia. Le percentuali di una singola categoria (biologico, certificato, a basso impatto ambientale) sono cumulabili tra loro, nel caso in cui il concorrente offra prodotti che appartengano a due o più categorie (ad esempio, sia biologici che certificati che a basso impatto ambientale). Le medesime percentuali dovranno essere rispettate in riferimento ad ogni singola ciclicità stagionale del menu. Resta fermo che, in ogni caso, l’operatore economico si vincola ad offrire i prodotti così come proposti nel prospetto allegato. Nei casi di prospetto mancante, incompleto o non corrispondente a quanto dichiarato nel modello di offerta tecnica, la Commissione tecnica non considera le relative percentuali offerte ai fini dell’attribuzione del punteggio ”. La lex specialis (cfr. Disciplinare di gara, punto 17. Offerta Economica) con riferimento alla redazione dell’offerta economica ha prescritto di inserire nella sezione “ Prodotti ”, nei rispettivi campi, oltre al ribasso percentuale, “ …i costi della manodopera stimati dall’operatore economico; i costi relativi alla sicurezza specifica aziendale.. ”, precisando al riguardo che “ ...ai fini di quanto disposto dall’art. 108 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm., l’onere di dichiarazione dei “Costi della manodopera” e dei “Costi relativi alla sicurezza specifica aziendale” è assolto con la compilazione in Piattaforma dei campi rispettivamente dedicati... ” e altresì contemplando l'esclusione dell'offerta per “ - la mancata indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; - la mancata indicazione dei costi della manodopera; ”. Il Disciplinare di gara al punto 5. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione ha inoltre stabilito che “ gli operatori economici, entro il termine di presentazione dell’offerta, devono risultare, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta “white list”) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco ”.
2. Entro il termine indicato dagli atti di gara sono state presentate cinque offerte, tutte ammesse al prosieguo della procedura dopo l'esame della documentazione amministrativa, tra cui quella di IS 3 Soc. Coop., (in seguito anche IS 3), odierna ricorrente, e quella della controinteressata RK s.r.l., (d’ora in poi anche RK), odierna controinteressata. La Commissione giudicatrice incaricata della valutazione dell’offerta tecnica, nominata con determinazione n. 421 di data 24 luglio 2024, ha ultimato i propri lavori in data 28 ottobre 2024 ed in data 13 novembre 2024 il Presidente di gara ha provveduto all’apertura delle offerte economiche. Con il punteggio totale di 97,922 (87,922 per l’offerta tecnica e 10,000 per l’offerta economica) RK s.r.l. si è collocata al primo posto della graduatoria mentre IS 3 Soc. Coop. ha ottenuto la seconda posizione con il punteggio totale di 95,272 (87,531 per l’offerta tecnica e 7,741 per l’offerta economica). Il ribasso economico offerto dalla prima graduata è stato pari al 5,00%. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del Disciplinare di gara è stata verificata con esito favorevole la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta di RK s.r.l. (cfr. relazione del Responsabile unico del procedimento-RUP di data 7 febbraio 2025 prot. n. 1252). Con Determinazione del Responsabile Istruzione n. 72 del 7 febbraio 2025 il servizio di ristorazione scolastica nell’ambito della Comunità della Val di Non per il periodo dall’1 settembre 2025 al 31 agosto 2029 è stato aggiudicato a RK s.r.l.
3. Con istanza del 26 febbraio 2025 IS 3 ha chiesto alla Comunità della Val di Non l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in relazione alla necessità di escludere RK o di attribuirle un punteggio inferiore. In particolare IS 3 Soc. Coop. ha rappresentato alla stazione appaltante che l’aggiudicataria non avrebbe indicato le percentuali in termini di peso sul totale dei prodotti indicati con riferimento al parametro P4 e non avrebbe segnalato nella sezione Prodotti i costi di manodopera e gli oneri di sicurezza non ribassabili oltre a non possedere continuativamente il requisito di iscrizione alla “ white list ”. Alla richiesta anzidetta è stato fornito riscontro da parte della stazione appaltante con nota di diniego del 19 marzo 2025. A seguito di richiesta dell’Amministrazione risulta che RK abbia formulato controdeduzioni con riferimento a quanto censurato da IS 3.
4. Con il ricorso in esame, notificato il 12 marzo 2025 e depositato il 21 marzo 2025, IS 3 ha impugnato in principalità chiedendone l’annullamento l’aggiudicazione disposta dalla Comunità della Val di Non nei confronti di RK oltre agli altri atti in epigrafe indicati. Il gravame è affidato ai motivi che seguono:
I. Violazione dell’art. 108 d.lgs. 36/2023, violazione del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per disparità di trattamento. Errata attribuzione dei punteggi e comunque mancata esclusione dell’offerta di RK s.r.l. per incertezza e indeterminatezza della stessa.
L’aggiudicataria non ha indicato, come previsto dagli atti di gara, nell’apposito prospetto “ il dettaglio dei prodotti interessati comprensivo del relativo valore percentuale, in termini di peso sul totale, e della relativa qualificazione (biologico, certificato, a basso impatto ambientale), con l’indicazione della specifica tipologia ” e, conseguentemente, come stabilito in particolare dai “ Parametri e criteri di valutazione delle offerte per la procedura di appalto del servizio di ristorazione scolastica nelle mense gestite dalla Comunità della Val di Non ”, la Commissione tecnica non avrebbe dovuto considerare “ le relative percentuali offerte ai fini dell’attribuzione del punteggio... ”. RK s.r.l. ha formulato la propria offerta specificando unicamente il dettaglio del prodotto e la qualificazione, tuttavia omettendo qualsiasi riferimento al valore percentuale in termini di peso sul totale del prodotto offerto e riportando il valore percentuale in termini di peso sul totale della tipologia di produzione (prodotti biologici o certificati, a produzione integrata, o tipici e tradizionali o a basso impatto ambientale) ulteriore proposto rispetto alle percentuali minime richieste relativamente all’intero gruppo. La Commissione giudicatrice, che con riferimento ad altro concorrente e relativamente al parametro P1 in un caso simile ha attribuito 0 punti, a RK s.r.l. ha invece assegnato 20 punti quanto al parametro P4. Il documento di gara di cui all’allegato B - Piano alimentare del capitolato speciale inoltre si riferisce al carattere vincolante delle percentuali di peso di alcuni alimenti confermando che il prospetto riferito ai prodotti offerti doveva essere compilato con l’indicazione del valore percentuale in termini di peso del singolo prodotto. In assenza dell’illegittima attribuzione dei summenzionati 20 punti, l’offerta di RK s.r.l. avrebbe tutt’al più ottenuto un punteggio di 67,922 a fronte del punteggio di 87,531 di IS 3 Soc. Coop. con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione della gara de quo alla controinteressata (oltrechè superamento della prova di resistenza).
II. Violazione dell’art. 41 co. 14 d.lgs. 36/2023 e dell’art. 108 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm, violazione del disciplinare di gara, difetto di istruttoria. Mancata dichiarazione dei “Costi della manodopera” e dei “Costi relativi alla sicurezza specifica aziendale”.
Non avendo l’aggiudicataria dichiarato né l’onere dei “ Costi della manodopera ” né quello dei “ Costi relativi alla sicurezza specifica aziendale ” separatamente per i due servizi richiesti, ossia Servizio 1 (scuole elementari e medie) e Servizio 2 (scuole superiori) essa avrebbe dovuto essere esclusa in relazione a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
III. Violazione della l. 190/2012 e dell’art. 94 d.lgs. 36/2023, violazione del disciplinare di gara, difetto di istruttoria. Mancata prova dell’iscrizione alla White List da parte dell’aggiudicataria.
RK s.r.l., sottoscrivendo l’allegato A1, ha dichiarato di essere iscritta nell’elenco istituito presso la Prefettura ( rectius Commissariato) della provincia di Bolzano “ … dal 28/09/2021, prot. uscita N. BZ-2020-2444104, istanza di rinnovo inviato il 14/12/2023 in attesa di aggiornamento… ” A seguito del riscontro all’istanza di accesso risulta comprovata solo l’iscrizione per i periodi temporali dal 10/02/2023 al 09/02/2024 e dal 13/12/2024 al 12/12/2025, e non quindi per l’intero arco della procedura di gara come richiesto dal Disciplinare di gara e confermato da costante e pacifica giurisprudenza.
IS 3 conclude con la richiesta di declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di subentro nel medesimo.
5. Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Comunità della Val di Non che, con memoria depositata il 5 maggio 2025, dopo averne sostenuto l’improcedibilità per carenza di interesse in ragione della mancata tempestiva impugnazione del diniego di autotutela del 19 marzo 2025, ha diffusamente argomentato per la sua infondatezza. In particolare la difesa dell’Amministrazione ha sottolineato che l’offerta presentata dall’aggiudicataria e il prospetto a comprova risultano soddisfare quanto prescritto dalla disciplina di gara essendo stati predisposti del tutto correttamente con riferimento al dettaglio dei prodotti interessati. Ha inoltre rilevato che il disciplinare di gara non distingue le due tipologie di prodotti (servizio a favore delle scuole elementari e medie e servizio a favore delle scuole superiori). Ha infine rappresentato che la circolare del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2013 prevede che l’operatore economico già iscritto nella “ white list ” deve presentare richiesta di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza e, nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell’iscrizione nelle “ white list ”, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell’apposita voce dell’elenco (c.d. “ aggiornamento in corso ”).
6. Anche la controinteressata RK si è costituita in giudizio innanzitutto premettendo, analogamente alla Comunità della Val di Non, che l’omessa impugnazione del diniego di autotutela del 19 marzo 2025 comporterebbe l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso. RK ha evidenziato che laddove ha previsto l’utilizzo di un singolo prodotto la percentuale della relativa qualificazione (biologico, certificato, a basso impatto ambientale) è sempre quella del 100%. Ha rilevato che nel corso della gara è stato incluso un terzo servizio quello per i pasti del personale docente con funzioni di sorveglianza senza che il modello per l’effettuazione dell’offerta economica sia stato modificato dalla stazione appaltante. Ha da ultimo affermato di essere iscritta senza soluzione di continuità al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano dal 28 settembre 2021 nella “ Sez. IX: ISrazione, gestione delle mense e catering ”
7. Dal canto suo la ricorrente ha ribadito le doglianze già formulate replicando, in prossimità dell’udienza di discussione, anche all’eccezione di difetto di interesse al ricorso. In particolare IS 3 ha rimarcato che la legge di gara in modo inequivoco richiedeva non la semplice indicazione della percentuale dei gruppi merceologici, ma un prospetto ulteriore riportante le singole derrate alimentari in essi ricomprese con l’indicazione di dati specifici. Ciò al fine di comprovare quanto offerto e a garanzia di serietà e affidabilità del dichiarato. A riguardo della nota di data 19 marzo 2025 la ricorrente ha sostenuto che sarebbe priva di qualsivoglia efficacia lesiva men che meno autonoma e di fatto anche di spessore provvedimentale. Si tratterebbe di un atto meramente “ ricognitivo ” che esprime unicamente il diniego di riesame dell'affare.
8. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I) Il ricorso, per le ragioni che seguono, è infondato e dunque non può essere accolto. La circostanza consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità per carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione e dalla controinteressata nell’assunto che il diniego di autotutela del 19 marzo 2025, avendo natura di atto propriamente (e non meramente) confemativo, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato. Fermo restando l’assorbimento dell’eccezione suddetta, merita peraltro al riguardo unicamente rilevare che la risposta all’istanza di annullamento in autotutela non fa alcun riferimento alla richiesta da parte della Comunità della Val di Non di osservazioni a RK, né alle deduzioni da quest’ultima conseguentemente inviate. Il diniego, invero, testualmente risulta adottato “ in quanto l'operatore economico aggiudicatario è in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti e l'offerta presentata è completa e conforme agli atti di gara ” e ciò ritenendo tra l’altro quella giurisdizionale la sede più idonea per la disamina di dettaglio delle doglianze prospettate. In realtà il riscontro alla richiesta di annullamento non dà conto dell’espletamento di una nuova istruttoria né riporta in funzione motivazionale i contenuti delle osservazioni di RK di cui la ricorrente effettivamente è venuta a conoscenza a seguito del deposito nel giudizio odierno.
II) Tanto evidenziato, il primo motivo, mediante il quale la ricorrente lamenta l’attribuzione di 20 punti, quanto al parametro P4 - Qualificazione dei prodotti alimentari, all’aggiudicataria, la quale non ha indicato nell’apposito prospetto “ il dettaglio dei prodotti interessati comprensivo del relativo valore percentuale, in termini di peso sul totale, e della relativa qualificazione (biologico, certificato, a basso impatto ambientale), con l’indicazione della specifica tipologia ”, non merita favorevole apprezzamento. Come anticipato in fatto, vale evidenziare che il valore percentuale, in termini di peso sul totale, che il parametro P4 - Qualificazione dei prodotti alimentari richiede sia indicato nel modello di offerta tecnica, per ciascuno dei 10 previsti gruppi di prodotti, attiene ai prodotti biologici o certificati (IGP, DOP, STG o qualità certificata), o a produzione integrata, o tipici e tradizionali o a basso impatto ambientale, che il concorrente si impegna ad utilizzare nella preparazione dei pasti per cui formula l’offerta, in aggiunta rispetto alle percentuali minime richieste dal Capitolato speciale d’appalto. Ed è a comprova di tale valore percentuale, avente riguardo, si ribadisce, alla qualificazione dei prodotti (biologico, certificato, a basso impatto ambientale), che è altresì prescritta l’allegazione alla relazione tecnica di apposito prospetto dal quale si evinca – per ciascuno dei 10 previsti gruppi – “ il dettaglio dei prodotti interessati comprensivo del relativo valore percentuale, in termini di peso sul totale ”, e della relativa qualificazione (biologico, certificato, a basso impatto ambientale), con l’indicazione della specifica tipologia. Ebbene, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, le suddette disposizioni dei “ Parametri e criteri di valutazione delle offerte per la procedura di appalto del servizio di ristorazione scolastica nelle mense gestite dalla Comunità della Val di Non ”, per quanto riguarda il prospetto dimostrativo, prima facie non risultano affatto chiare ed inequivocabili nel senso che pretenderebbe la ricorrente. A prescindere dal fatto che nel prospetto “ il dettaglio dei prodotti interessati comprensivo del relativo valore percentuale, in termini di peso sul totale ”, non deve essere indicato bensì deve evincersi, rileva che dal tenore letterale della descrizione del parametro P4 non risulta immediatamente e con certezza se il valore percentuale del singolo prodotto sia da rapportare al gruppo di riferimento (come parzialmente fatto nel prospetto elaborato dalla ricorrente), alla tipologia (es. per il gruppo 1, che comprende frutta, ortaggi, legumi, cereali, alla tipologia frutta), piuttosto che al totale della fornitura complessiva (come per i prodotti del Piano alimentare di cui all’allegato B del capitolato) ovvero se per il singolo prodotto sia da indicare, anzi evincersi, la percentuale rispetto alla qualificazione del medesimo (biologico, certificato, a basso impatto ambientale). La stessa ricorrente quanto al gruppo 1 ha riparametrato le percentuali dei prodotti indicati nel punto 8 del Piano alimentare mentre ha utilizzato per i gruppi da 2 a 10 la percentuale di incidenza del singolo prodotto sul totale del peso dei prodotti del gruppo di riferimento. La controinteressata dal canto suo dopo aver ribadito il valore percentuale ulteriore offerto in termini di incidenza di peso del gruppo (es. per il gruppo 1: 2% produzione biologica, 12% prodotti IGP, DOP, STG e di qualità certificata/produzione integrata/prodotti tipici e tradizionali, 64% prodotti a basso impatto ambientale) ha precisato dettagliatamente i prodotti per ciascun gruppo e tipologia e infine ha qualificato il singolo prodotto. In definitiva la disposizione si presta ad essere travisata facendo sorgere più dubbi circa il suo significato con la conseguenza che la condivisa giurisprudenza richiamata dalla ricorrente riguardante l’interpretazione degli atti di gara alla luce del criterio letterale non è pertinente al caso di specie. E allora è da una lettura sistematica e combinata di tutti gli atti di gara che risulta evidente che il concorrente doveva indicare nel prospetto, funzionale a dimostrare il valore percentuale rispetto alla qualificazione, i singoli prodotti facenti parte di ciascun gruppo, la loro tipologia e la loro qualificazione (biologico, certificato, a basso impatto ambientale) senza la necessità del valore percentuale del singolo prodotto. A favore di tale interpretazione depone da un lato la rimozione dal modello di offerta tecnica - intervenuta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 461 del 26 marzo 2021 in occasione della revisione degli schemi-tipo di capitolato speciale d'appalto per la ristorazione scolastica ed altra documentazione di gara - dell’elenco puntuale dei prodotti con il relativo peso percentuale (Allegato 5 Qualificazione dei prodotti alimentari che tra l’altro recava l’incidenza % del peso sulla fornitura complessiva). Dall’altro che ai sensi dell’art. 14 del Capitolato non costituisce oggetto di offerta la predisposizione dei menù dovendo essere questi garantiti dall’esecutore secondo quanto richiesto dall’amministrazione appaltante. Invero alla luce di quanto precede l’ulteriore indicazione per ciascun singolo prodotto della percentuale di incidenza (rispetto al gruppo di riferimento, alla tipologia, al totale della fornitura complessiva o alla qualificazione) risulterebbe irragionevole e sproporzionata allo scopo cui è preordinata oltrechè di ancor più difficile controllo in fase di esecuzione. Detto altrimenti: la pretesa della ricorrente dell’espressa indicazione nel prospetto del valore percentuale riferito al singolo prodotto risulta un’ingiustificata esasperazione della forma a scapito della sostanza a fortiori se si considerano i principi che innervano il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Per concludere, posto che RK ha predisposto del tutto correttamente l’offerta tecnica indicando per ogni gruppo di derrate l’impegno percentuale migliorativo riferito alla qualificazione (biologico, certificato, a basso impatto ambientale), tenuto conto delle considerazioni dianzi esposte anche il prospetto elaborato dall’aggiudicataria non risulta “ incompleto o non corrispondente a quanto dichiarato nel modello di offerta tecnica ” con la conseguenza che anche l’attribuzione di 20 punti, quanto al parametro P4, da parte della Commissione tecnica non è censurabile. È appena il caso di rilevare l’inconsistenza dell’asserita disparità di trattamento accennata dalla ricorrente con il parallelismo tra l’esclusione dal punteggio di Dussmann Service s.r.l. con riguardo all’elemento di valutazione P1 e la mancata esclusione di RK s.r.l. con riferimento al parametro P4. Infatti l’omissione del valore numerico dell’incidenza percentuale dei mezzi di trasporto a minori emissioni e a basso consumo impediva l’utilizzo della prevista formula matematica che necessita, appunto, di un dato numerico. Viceversa il dato numerico necessario per l’attribuzione del punteggio riferito all’elemento P4 è stato chiaramente indicato da RK. E, d’altra parte, nemmeno il documento di gara di cui all’allegato B - Piano alimentare del capitolato speciale il quale all’art.8 si riferisce al peso percentuale di alcuni alimenti in una mensa tipo con riferimento all’incidenza del peso sul totale della fornitura complessiva (“8. PESO PERCENTUALE DI ALCUNI ALIMENTI IN UNA MENSA TIPO Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine – stima dell’incidenza percentuale del peso sul totale della fornitura complessiva, ferme restando le ulteriori o diverse indicazioni riportate nell’offerta tecnica dell’appaltatore. FRUTTA Albicocche 0,475% Arance 3,193%....”) rappresenta un fattore idoneo a confermare che il prospetto riferito ai prodotti offerti dovesse essere compilato con l’indicazione puntuale del valore percentuale in termini di peso del singolo prodotto.
III) Neppure il secondo motivo ha pregio atteso che la ricorrente non ha motivo di dolersi della scorretta indicazione da parte di RK, nel modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante, dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza che a dire di IS 3 avrebbero dovuto essere evidenziati distintamente per il servizio da svolgersi presso le scuole elementari e medie e presso le scuole superiori. Al riguardo occorre in primo luogo premettere che dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 (“ Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. ”) nonché dal punto 17. Offerta Economica del Disciplinare di gara (“ ...nella sezione Prodotti, l’operatore inserisce in Piattaforma, nei rispettivi campi: …… i costi della manodopera stimati dall’operatore economico; i costi relativi alla sicurezza specifica aziendale. (…) ” e “ Ai fini di quanto disposto dall’art. 108 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm., l’onere di dichiarazione dei “Costi della manodopera” e dei “Costi relativi alla sicurezza specifica aziendale” è assolto con la compilazione in Piattaforma dei campi rispettivamente dedicati ”), non è dato desumere la necessità di una indicazione separata dei costi della manodopera e dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale - con riferimento al servizio da svolgersi rispettivamente presso le scuole elementari e medie e presso le scuole superiori - comportante l'esclusione dell'offerta secondo quanto disposto dal suddetto punto 17 (“ Comportano l'esclusione dell'offerta: - la mancata indicazione del ribasso percentuale unico offerto; - la mancata indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; - la mancata indicazione dei costi della manodopera ”). Quali “ campi rispettivamente dedicati ” da compilarsi pena l’esclusione ben possono intendersi quelli relativi ai “ Costi della manodopera ” e ai “ Costi relativi alla sicurezza specifica aziendale ” (vale a dire i campi denominati “ costo manodopera ” e “ oneri aziendali per la sicurezza ” secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante) riferiti al servizio (complessivo e unitariamente considerato) di ristorazione scolastica nelle mense della Comunità della Val di Non. Ciò a maggior ragione se si considera che, come riportato in fatto, con determinazione n. 374 del 25 giugno 2024, nell’appalto è stato incluso un terzo servizio cioè quello del servizio pasti del personale docente con funzioni di sorveglianza con base d’asta di euro 529.200,00. È appena il caso di evidenziare che l’offerta economica è rimasta peraltro regolata con il ribasso unitario in percentuale sul costo del pasto e il modello per l’effettuazione della medesima offerta economica non è stato modificato dalla stazione appaltante. Al riguardo coglie nel segno la controinteressata rilevando che il ribasso si è applicato “ automaticamente ” anche sul terzo servizio, ossia i pasti per gli insegnanti e che l’importo complessivo del servizio è passato da 7.431.000,00 a 7.977.000,00 euro per i tre servizi. Ebbene l’offerta presentata da RK ha inequivocamente riportato sia l’importo degli oneri aziendali per la sicurezza (euro 49.600,00) sia l’importo del costo della manodopera (euro 4.107.685,52) con una corretta indicazione unitaria (dunque per i tre e non due servizi) che risulta sufficiente non essendo richiesta, come si è detto, la specificazione dell’incidenza di tali costi sui singoli prodotti (intendendosi per prodotti il servizio da svolgersi presso le scuole elementari e medie e il servizio da svolgersi presso le scuole superiori)
IV) Il terzo mezzo, con cui la ricorrente sostiene che l’aggiudicataria non rispetterebbe il requisito dell’iscrizione nella c.d. “ white list ” senza soluzione di continuità dal momento della presentazione dell’offerta al momento dell’aggiudicazione, non ha miglior sorte. Benchè dalla documentazione trasmessa in riscontro all’istanza di accesso risulti effettivamente solo l’iscrizione per i periodi temporali dal 10 febbraio 2023 al 9 febbraio 2024 (in aggiornamento) e dal 13 dicembre 2024 al 12 dicembre 2025, va considerato tuttavia quanto precisato dal Ministero dell’Interno con circolare di data 14 agosto 2013. Infatti l’operatore economico già iscritto nella “ white list ” deve presentare richiesta di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza e, nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell’iscrizione nelle “ white list ”, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell’apposita voce dell’elenco (c.d. “ aggiornamento in corso ”). Ebbene, nonostante IS 3 pretenda la prova a mezzo del deposito della relativa richiesta, RK afferma di essere iscritta nella lista tenuta dal Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano dal 28 settembre 2021 nella “ Sez. IX: ISrazione, gestione delle mense e catering ” e considerate le iscrizioni emergenti dall’elenco e le modalità di tenuta del medesimo nonché i contenuti della suddetta circolare quanto addotto non è smentito. In particolare in occasione dell’aggiudicazione, la società risultava regolarmente iscritta nella “ white list ” del Commissariato per la Provincia di Bolzano dal 13 dicembre 2024 mentre per i periodi precedenti avendo tempestivamente presentato richiesta di rinnovo l’iscrizione risultava “ in aggiornamento ” secondo la regola indicata dalla menzionata circolare con conseguente validità dell’iscrizione. E del resto il Disciplinare di gara al punto 5. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione prevede che gli operatori economici, entro il termine di presentazione dell’offerta, devono risultare, pena l’esclusione dalla gara, iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa oppure “ devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco ”.
V) Per concludere gli atti impugnati sfuggono alle censure invero infondatamente dedotte. Il ricorso va, conseguentemente, respinto nei sensi che precedono.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di NT, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 50 del 2025, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere alla Comunità della Val di Non e alla controinteressata le spese di giudizio nella misura di euro 2.000,00 oltre ad accessori di legge a favore di ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NT nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonia Tassinari | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO