Sentenza 16 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2018, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR FE, nato a [...] 1'8/02/1959 CU SS avverso il DECRETO del 5/10/2016 del Giudice per le indagini preliminari di SPOLETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Irene Scordamaglia;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso il 5 ottobre 2016, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Spoleto disponeva l'archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti di UC MA, sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., rispetto al quale OR RF rivestiva la qualità di persona offesa dal reato, per essere stato descritto - negli articoli di stampa a firma dell'indagato apparsi sulla pubblicazione periodica "15 Giorni Gubbio" in data 15 gennaio e 20 febbraio 2015 - come soggetto che, ancorché rivestito di una pubblica funzione (quella di Sindaco di Gubbio), era interessato soltanto al proprio tornaconto personale.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia e procuratore speciale, Avv. Franco Libori, OR RF, che deduce il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 409, 410 comma 2, 125 e 127 cod. proc. pen., lamentando che il Giudice per le indagini preliminari, pur a fronte di tempestiva opposizione con la quale la parte offesa aveva indicato specifiche investigazioni suppletive nonché i relativi elementi di prova - segnatamente circa i vitalizi di cui egli, nella qualità di primo cittadino eugubino, avrebbe indebitamente usufruito così da implementare, secondo la tesi dell'articolista, i benefici derivanti dalla carica espletata -, aveva omesso di fissare la prescritta udienza in camera di consiglio e aveva accolto la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero adottando un provvedimento de plano, fondato sul rilievo che gli approfondimenti istruttori richiesti dalla parte offesa dovevano ritenersi superflui alla luce della irrilevanza penale del fatto ascritto all'indagato poiché scriminato dall'esercizio del diritto di critica giornalistica. In tal modo, argomentando sulla inidoneità del supplemento istruttorio ad apportare un reale contributo di novità alle risultanze acquisite, il giudice aveva finito per compiere una anticipata valutazione di merito in ordine alla questione oggetto del procedimento, la quale, invece, avrebbe dovuto essere compiuta soltanto all'esito del contradditorio delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. 2 Y1 1. E' ius receptum che, nell'archiviare con provvedimento de plano un procedimento penale nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi dell'art. 410, comma 2, cod. proc. pen., il giudice è chiamato a motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità dell'opposizione suddetta, da identificarsi nella omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova, determinandosi, altrimenti, una violazione delle regole del contraddittorio (Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, Testa ed altri, Rv. 204132; Sez. 4, n. 167 del 24/11/2010 - dep. 04/01/2011, Rv. 249236; Sez. 2, n. 40515 del 28/09/2005, Rv. 232674; Sez. 2, n. 47980 del 01/10/2004, Rv. 230707). Da parte della giurisprudenza di questa Corte si è, inoltre, affermato che il giudice, nel compiere la delibazione circa l'ammissibilità dell'opposizione, deve limitarsi ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza sindacarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale (Sez. 3, n. 6587 del 19/10/2016 - deo. 13/02/2017, Barbato, Rv. 269144; Sez. 5, n. 13400 del 12/01/2016, Rampani, Rv. 266664; Sez. 4, n. 12980 del 17/01/2013, Ignoti, Rv. 255500; Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012, Settembre, Rv 253349). Sicché, ribadita l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa che solleciti investigazioni suppletive superflue ed inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio, si è, tuttavia, precisato che la relativa declaratoria è consentita nelle forme del decreto de plano solo allorché la superfluità delle investigazioni e la non idoneità delle stesse a determinare le predette immutazioni appaiano di immediata evidenza (Sez. 6, n. 4905 del 08/01/2016, P., Rv. 265915; Sez. 6, n. 6579 del 13/11/2012 - dep. 11/02/2013, P.O. in proc. Febbo, Rv. 254869).
2. Tale situazione non si registra, invero, nel caso censito. Infatti la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione è stata fondata, a ben vedere, non sul rilievo che le richieste di supplemento istruttorio fossero superflue, perché tese ad accertare fatti già acclarati o risultanti da evidenze documentali, così da apparire del tutto inutili, ma, piuttosto, sulla considerazione che le stesse non fossero idonee a modificare la valutazione che il Pubblico Ministero aveva compiuto del fatto stesso: e cioè che fosse stato commesso dall'indagato nell'esercizio del diritto di critica giornalistica. Donde deve convenirsi con il ricorrente che il Giudice delle indagini preliminari, per tale via, ha effettuato una valutazione anticipata del merito della questione: negando, infatti, l'utilità degli approfondimenti istruttori richiesti, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa la loro pertinenza e rilevanza rispetto alla consistenza fattuale dell'addebito mosso all'indagato, è giunto a sindacare la stessa configurabilità del reato di diffamazione a mezzo stampa, compiendo in tal modo una delibazione cui sarebbe dovuto pervenire soltanto all'esito del contradditorio camerale.
3. Alla stregua di queste argomentazioni il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Spoleto, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Spoleto (Giudice per le indagini preliminari) per nuovo esame. Così deciso il 25/10/2017. Il Consigliere estensore Il Pres