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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/08/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI
MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 474/2021 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 520/2021 resa dal Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di
AR, pubblicata il 6.5.2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Rizzo e Pietro Adamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Messina (98123) Via XXVII Luglio, 103,
per procura in atti;
- appellante -
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
) e , nata a [...] il [...] (C.F.
[...] CP_2 C.F._3
), entrambi elettivamente domiciliati in AR, Via Maurolico n. 24, presso lo studio
[...]
dell'Avv. Angelo Pajno, che li rappresenta e difende per procura in atti;
- appellati e appellanti incidentali – Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 17.10.2024: “Il procuratori
precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni
contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione del 22.03.2010 i coniugi – proprietari di un CP_1 CP_2
fabbricato per civile abitazione (in catasto al foglio 11 partic 1007 e 1008 ) con annesso terreno ( folgio 11 part. 1006 e 972) sito in AR, C.da SA AT, convenivano in giudizio il confinante MI , proprietario più a monte, di un fabbricato per Parte_1
civile abitazione (foglio 111 particelle 182 e 907) e annesso terreno ( flgio 111 part. 177).
Rappresentavano che il terreno del convenuto si presenta in forte declivio, privo di opere di contenimento e regimentazione dei fluidi atmosferici, lamentando che in occasione delle precipitazini anche di ordinaria entità, rovinavano a valle, nello specifico sul terreno
part. 1006, notevoli quantità di acque meteoriche, fango e detriti, con conseguenti
infiltrazioni di umidità al fabbricato attoreo. Al fine di limitare i danni al fabbricato,
ebbero a realizzare sul proprio terreno ( part. 1006) e in prossimità del fabbricato, delle opere di convogliamento sotterraneo delle acque defluenti dal sovrastante fondo , Parte_1
con un esborso di euro 2.500,00. Chiedevano pertanto, ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043
c.c. in virtù del principio generale del neminem laedere, la condanna del convenuto agli esborsi per i lavori di regimentazione commissionati per euro 2.500,00, nonchè la realizzazione a sue cure e spese del “ muro di contenimento del proprio terreno sito in AR
c.da SA AT individuato al fg. 111 part. 177 nella parti in cui questo confina con la
sottostante proprietà degli attori relativamente alle particelle di loro proprietà nn. 1008 e
1006, e per tutto il fronte del confine con tali particelle, con tutti gli interventi connessi alla
realizzazione di detto muro, avuto riguardo, in particolare alla canalizzazione delle acque
meteoriche provenienti dal proprio suddetto terreno onde evitare lo sversamento delle stesse sulla sottostante proprietà attorea”.
Si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree sostenendo che il terreno, Parte_1
appartiene alla famiglia da oltre 60 anni, da sempre coltivato, è in naturale declivio Parte_1
collinare, interrotto dalla realizzazione del fabbricato degli attori, i quali ebbero a sbancare la collina realizzando il piano su cui poi è sorto il loro fabbricato, così alterando il naturale deflusso delle acque meteoriche, disciplinato dall'art. 913 c.c.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. al quale veniva conferito il seguente mandato: “1)
Accertare e descrivere, soprattutto graficamente e fotograficamente, lo stato dei luoghi di
causa, con particolare riferimento alla verifica di eventuali mutazioni dei luoghi avvenute a
seguito di attività delle parti, ivi compresi eventuali cambi di quota dei terreni rispetto al loro
declivio naturale;
2. Accertare l'esistenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
al servizio della contrada SA AT di AR (viabilità pubblica, servizi elettrici e
telefonici, reti idriche e fognarie, ecc.) tali da qualificare la stessa come agglomerato urbano
o meno;
3. Accertare la eventuale necessità di opere di contenimento e di regimentazione
delle acque meteoriche provenienti dal terreno soprastante del convenuto al fine di evitare
lo sversamento delle stesse sulla sottostante proprietà attorea, quantificando i relativi costi”.
All'esito della espletata CTU - accertata la differenza di quota tra il terreno di , Parte_1
più alto del terreno di di circa 2,5 per una lunghezza di ml. 52, - con CP_1
sentenza n.520/2021 il Tribunale tanto disponeva: “Accoglie parzialmente la domanda di
parte attrice, e dispone che il convenuto realizzi il muro di contenimento lungo il confine
delle particelle di proprietà delle parti in causa e, precisamente a quelle partt. 1008 e 1006
e per tutto il confine con la particella 177, secondo i criteri normativi di cui all'art. 887 c. c. e
secondo il computo metrico allegato alla relazione definitiva di CTU, richiamato in
motivazione e che fa parte integrante della presente, unitamente alle opere ad esso
collegate finalizzate alla canalizzazione e contenimento delle acque meteoriche provenienti dal fondo del convenuto per evitarne lo sversamento sul terreno degli attori” rigettava ulteriori domande, compensando per metà le spese di lite e ponendo la restante metà a carico del convenuto.
Con atto di citazione del 11.6.2021, proponeva appello avverso la superiore Parte_1
statuizione, affidando il gravame a quattro motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 887 c.c. 2)
omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, art. 913 c.c. 3) erroneità della sentenza che ha condannato l'appellante alla realizzazione di un muro di contenimento lungo tutto il confine 4) illegittima condanna alle spese.
Con comparsa del 11.10.2021, si costituivano in giudizio rilevando Controparte_3
infondatezza del gravame, spiegando altresì appello incidentale condizionato affidandolo a due motivi di gravame e precisamente: 1) il Tribunale non ha considerato l'applicabilità,
al caso che ci occupa, del principio del “neminem laedere” alla luce di quanto disposto dagli artt. 2051 e/o 1043 c.c. ; 2) Mancato accoglimento della richiesta di risarcimento del danno avanzata dai coniugi – CP_1 CP_2
La Corte, riteneva l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c , e precisate le conclusioni, all'udienza cartolare del 17.10.2024, assumeva la causa in decisione,
assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I.- Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha fondato la decisione applicando l'art. 887 c.c., secondo il quale “se di
due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo
superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle
fondamenta alla altezza del proprio suolo". Essendo evidente, dagli atti di causa, che i terreni de quibus in alcun modo possono essere qualificati come “abitati” non potrà trovare applicazione l'art. 887 c.c.
Il motivo di gravame è fondato L'articolo 887 C.C., pur riferendosi ai fondi a dislivello negli abitati, è applicabile analogicamente anche agli agglomerati edilizi urbani ed extraurbani (cosi' Cass
2060/1980), e in sede di assegnazione dei quesiti al CTU, è stato conferito il seguente mandato: “Accertare l'esistenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio
della contrada SA AT di AR (viabilità pubblica, servizi elettrici e telefonici, reti
idriche e fognarie, ecc.) tali da qualificare la stessa come agglomerato urbano o meno”.
Orbene, il Consulente, con motivazione priva di vizi logici e giuridici, afferma che: “la c.da
SA AT [ove insiste il terreno per cui è causa – ] non può essere qualificata come
agglomerato urbano, essendo la stessa lontana dal centro abitato del Comune di AR”.
Più precisamente il CTU afferma: “Passando ad analizzare il punto n. 2 del mandato, si precisa che i luoghi oggetto di causa, ricadono in Zona “E” del PRG del Comune di AR.
Le zone “E” comprendono le aree destinate ad attività agricole, ad orti e giardini, a
bosco, a pascolo e improduttive, così come descritto nell'art. 53 del Capitolo VI delle
Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di AR (doc. ivi allegato). Quanto
all'esistenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio della C.da SA
AT di AR, le Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di AR, relative
a tale Zona, prevedono “la costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di
telecomunicazione o di trasporto energetico”. Tuttavia, lo scrivente ha avuto modo di
verificare che la C.da SA AT non può essere qualificata come agglomerato urbano,
essendo la stessa lontana dal centro abitato del Comune di AR, come si evince dallo
stralcio del PRG della Zona, all'interno della quale è indicata come “zona agricola “.
Nel caso in specie, sia dalle foto in atti in cui si evidenzia la presenza di piantagioni, sia dal certificato di destinazione urbanistica che individua la zona come agricola, non trova applicazione l'art. 887c.c., non rinvenendosi un agglomerato urbano o extraurbano, con continuità dello spazio edificato.
II. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta erroneità della sentenza per omessa pronuncia su un aspetto decisivo della controversia, ossia applicazione al caso di specie dell'art. 913 c.c., che testè dispone: "il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque
che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire detto scolo, e il proprietario del fondo
superiore non può renderlo più gravoso”.
Il motivo di gravame è fondato
Il ctu a pag. ha accertato (pag. 2 e 3 relazione) che non vi sono state mutazioni e/o trasformazioni relative alle porzioni di terreno al confine tre la particella 177 di proprietà di e la porzione di terreno della part.1006 di proprietà degli appellati, tranne le Parte_1
mutazioni in questa operate nella fase di scavo per la per la realizzazione del fabbricato dei convenuti odierni appellati, non incidenti però sulla linea di confine.
Al riguardo la S.C. ha rilevato che "la soggezione del proprietario del fondo inferiore a
ricevere le acque reflue provenienti dal fondo superiore, stabilita dall'art. 913 c.c., riguarda
una limitazione legale della proprietà, non una servitù prediale” (Cass. Sez. II, 12/09/2002
n. 13301); ed ancora "la norma di cui all'art. 913 c.c. impone a carico dei proprietari sia del
fondo superiore che inferiore un obbligo di non fare il cui contenuto corrisponde al rispetto
della conformazione naturale del terreno e al divieto di ogni opera che modifichi direttamente
o indirettamente lo scolo naturale delle acque” (Cass. Sez. Il, 03/04/1999 n. 3267). Altresì
la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Ordinanza 20 dicembre 2022, n. 37307) ha chiarito che “in materia di acque, l'art. 913 c.c., nel porre a carico dei proprietari del fondo inferiore
e di quello superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno onde
evitare di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle,
pone un limite legale al diritto di proprietà che opera solo se si riferisce allo scolo naturale
delle acque, rispetto al quale postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo
inferiore nei riguardi di quello superiore. senza estendersi, invece, alle ipotesi di scolo
provocato dall'uomo”. Nel caso in questione non si rinvengono prove a carico del atte ad alterare la Parte_1
configurazione naturale del terreno.
III Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante alla realizzazione di un muro di contenimento lungo tutto il confine.
Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di gravame.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, gli appellati censurano la sentenza nella parte in cui non ha considerato l'applicabilità, al caso in questione del principio del “neminem laedere” alla luce di quanto disposto dagli artt. 2051 e/o 1043 c.c
Stando alla prospettazione degli appellati, il sarebbe obbligato ad evitare il Parte_1
ripetersi – o comunque il verificarsi – di fenomeni pregiudizievoli in danno della proprietà
attorea mediante la realizzazione di un idoneo muro di contenimento del proprio terreno anche in ragione del principio, sancito dalla nota sentenza della Suprema Corte (Sez. II,
20.01.1994 n. 473) a mente del quale, qualora non sia applicabile il disposto di cui all'art. 887 c.c., il proprietario del fondo posto a quota superiore è comunque tenuto, in virtù del principio generale del neminem laedere.
Il motivo di gravame è infondato
Per il principio del neminem laedere, l'obbligo, per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento ricorre solo nel caso di concreto pericolo di franamenti o smottamenti verso il fondo inferiore. (Cass. 473/1994, in senso sostanzialmente conforme Cass. 27 agosto 1991 n. 9156, Cass. 15.2.1979 n. 996)
Nel caso in specie non ricorre il pericolo concreto di franamenti o smottamenti verso in fondo inferiore degli appellati.
Ed invero il ctu in fase di sopralluogo effettuato nel gennaio del 2015, riporta: “lo scrivente
non ha rilevato particolari sversamenti sul terreno di proprietà dell'Attore e/o particolari
cedimenti del terreno sovrastante di proprietà del Convenuto. Tuttavia va precisato che il fenomeno naturale delle piogge, che si verifica principalmente ad ogni stagione invernale,
fa si che si crei un fenomeno di ruscellamento delle acque stesse che dal terreno del
Convenuto si riversano sul terreno dell'Attore, a causa della differenza di quote dei due
terreni”
Afferma altresì i consulte: “Nel tempo tale fenomeno potrebbe creare, a causa dell'azione
erosiva dell'acqua stessa, un cedimento del terreno del Convenuto con conseguente
riversamento di fango e pietrisco sul terreno dell'Attore. Tale fenomeno potrebbe essere
scongiurato con la realizzazione di un'opera di contenimento del terreno stesso e di
regimentazione delle acque, mediante la realizzazione di un muro di sostegno da realizzarsi
in prossimità della linea di confine tra la porzione del terreno del Convenuto ed il terreno
dell'Attore. Tale intervento garantirebbe negli anni la sicurezza di quella striscia di terreno
stesso ed altresì eviterebbe lo sversamento delle acque piovane nel terreno sottostante
dell'Attore”.
Orbene è evidente che il CTU da atto che il naturale declivio del terreno non ha dato luogo sino a quel momento ad alcun smottamento/sversamento, per cui non è in atto alcun pericolo concreto che impone la necessità degli interventi, prospettandosi solo una eventuale opportunità.
Proprio perché collegato al generale principio del neminem laedere, quest'obbligo presuppone la prova concreta di un pericolo di smottamenti di terreno dovuti al dislivello o ad altri fattori naturali che nel caso in questione non sussistono .
II.- Con il secondo motivo di gravame incidentale gli appellati censurano la sentenza nella parte in cui non ha accolto la richiesta di risarcimento del danno avanzata da CP_1
– CP_2
Il motivo di gravame è infondato
La richiesta risarcitoria viene invocata ex art 2051 c.c., che prevede come presupposto il rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, nella fattispecie manca l'evento lesivo in quanto nessun danno è stato rilevato come conseguenza della asserita mancanza di custodia della cosa che l'avrebbe determinata.
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 474/2021 R. G.,
concernente l'impugnazione della sentenza n. 520/2021 resa dal Tribunale di Barcellona
P.G. sezione distaccata di AR, pubblicata il 6.5.2021, avente ad oggetto: responsabilità
extracontrattuale, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale;
- in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata,
rigetta la domanda di parte attrice volta alla condanna del convenuto alla realizzazione di un muro di contenimento lungo tutto il confine delle particelle di proprietà delle parti in causa unitamente alle opere ad esso collegate, finalizzate alla canalizzazione e contenimento delle acque meteoriche;
- condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 7.200,00 per
[...]
competenze, oltre euro 368,53 per spese non imponibili documentate, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA;
pone le spese di CTU, come da decreto di liquidazione in atti, a carico di entrambe le parti al 50%
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1
elle spese del presente grado, liquidate in euro 6.800,00 per competenze, oltre
[...]
euro 777,00 per spese non imponibili documentate, oltre rimborso forfettario spese 15%,
CPA e IVA;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti incidentali.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19.8.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
LA CORTE DI APPELLO DI
MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 474/2021 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 520/2021 resa dal Tribunale di Barcellona P.G. sezione distaccata di
AR, pubblicata il 6.5.2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Rizzo e Pietro Adamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Messina (98123) Via XXVII Luglio, 103,
per procura in atti;
- appellante -
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
) e , nata a [...] il [...] (C.F.
[...] CP_2 C.F._3
), entrambi elettivamente domiciliati in AR, Via Maurolico n. 24, presso lo studio
[...]
dell'Avv. Angelo Pajno, che li rappresenta e difende per procura in atti;
- appellati e appellanti incidentali – Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 17.10.2024: “Il procuratori
precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni
contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione del 22.03.2010 i coniugi – proprietari di un CP_1 CP_2
fabbricato per civile abitazione (in catasto al foglio 11 partic 1007 e 1008 ) con annesso terreno ( folgio 11 part. 1006 e 972) sito in AR, C.da SA AT, convenivano in giudizio il confinante MI , proprietario più a monte, di un fabbricato per Parte_1
civile abitazione (foglio 111 particelle 182 e 907) e annesso terreno ( flgio 111 part. 177).
Rappresentavano che il terreno del convenuto si presenta in forte declivio, privo di opere di contenimento e regimentazione dei fluidi atmosferici, lamentando che in occasione delle precipitazini anche di ordinaria entità, rovinavano a valle, nello specifico sul terreno
part. 1006, notevoli quantità di acque meteoriche, fango e detriti, con conseguenti
infiltrazioni di umidità al fabbricato attoreo. Al fine di limitare i danni al fabbricato,
ebbero a realizzare sul proprio terreno ( part. 1006) e in prossimità del fabbricato, delle opere di convogliamento sotterraneo delle acque defluenti dal sovrastante fondo , Parte_1
con un esborso di euro 2.500,00. Chiedevano pertanto, ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043
c.c. in virtù del principio generale del neminem laedere, la condanna del convenuto agli esborsi per i lavori di regimentazione commissionati per euro 2.500,00, nonchè la realizzazione a sue cure e spese del “ muro di contenimento del proprio terreno sito in AR
c.da SA AT individuato al fg. 111 part. 177 nella parti in cui questo confina con la
sottostante proprietà degli attori relativamente alle particelle di loro proprietà nn. 1008 e
1006, e per tutto il fronte del confine con tali particelle, con tutti gli interventi connessi alla
realizzazione di detto muro, avuto riguardo, in particolare alla canalizzazione delle acque
meteoriche provenienti dal proprio suddetto terreno onde evitare lo sversamento delle stesse sulla sottostante proprietà attorea”.
Si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree sostenendo che il terreno, Parte_1
appartiene alla famiglia da oltre 60 anni, da sempre coltivato, è in naturale declivio Parte_1
collinare, interrotto dalla realizzazione del fabbricato degli attori, i quali ebbero a sbancare la collina realizzando il piano su cui poi è sorto il loro fabbricato, così alterando il naturale deflusso delle acque meteoriche, disciplinato dall'art. 913 c.c.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. al quale veniva conferito il seguente mandato: “1)
Accertare e descrivere, soprattutto graficamente e fotograficamente, lo stato dei luoghi di
causa, con particolare riferimento alla verifica di eventuali mutazioni dei luoghi avvenute a
seguito di attività delle parti, ivi compresi eventuali cambi di quota dei terreni rispetto al loro
declivio naturale;
2. Accertare l'esistenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
al servizio della contrada SA AT di AR (viabilità pubblica, servizi elettrici e
telefonici, reti idriche e fognarie, ecc.) tali da qualificare la stessa come agglomerato urbano
o meno;
3. Accertare la eventuale necessità di opere di contenimento e di regimentazione
delle acque meteoriche provenienti dal terreno soprastante del convenuto al fine di evitare
lo sversamento delle stesse sulla sottostante proprietà attorea, quantificando i relativi costi”.
All'esito della espletata CTU - accertata la differenza di quota tra il terreno di , Parte_1
più alto del terreno di di circa 2,5 per una lunghezza di ml. 52, - con CP_1
sentenza n.520/2021 il Tribunale tanto disponeva: “Accoglie parzialmente la domanda di
parte attrice, e dispone che il convenuto realizzi il muro di contenimento lungo il confine
delle particelle di proprietà delle parti in causa e, precisamente a quelle partt. 1008 e 1006
e per tutto il confine con la particella 177, secondo i criteri normativi di cui all'art. 887 c. c. e
secondo il computo metrico allegato alla relazione definitiva di CTU, richiamato in
motivazione e che fa parte integrante della presente, unitamente alle opere ad esso
collegate finalizzate alla canalizzazione e contenimento delle acque meteoriche provenienti dal fondo del convenuto per evitarne lo sversamento sul terreno degli attori” rigettava ulteriori domande, compensando per metà le spese di lite e ponendo la restante metà a carico del convenuto.
Con atto di citazione del 11.6.2021, proponeva appello avverso la superiore Parte_1
statuizione, affidando il gravame a quattro motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 887 c.c. 2)
omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, art. 913 c.c. 3) erroneità della sentenza che ha condannato l'appellante alla realizzazione di un muro di contenimento lungo tutto il confine 4) illegittima condanna alle spese.
Con comparsa del 11.10.2021, si costituivano in giudizio rilevando Controparte_3
infondatezza del gravame, spiegando altresì appello incidentale condizionato affidandolo a due motivi di gravame e precisamente: 1) il Tribunale non ha considerato l'applicabilità,
al caso che ci occupa, del principio del “neminem laedere” alla luce di quanto disposto dagli artt. 2051 e/o 1043 c.c. ; 2) Mancato accoglimento della richiesta di risarcimento del danno avanzata dai coniugi – CP_1 CP_2
La Corte, riteneva l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c , e precisate le conclusioni, all'udienza cartolare del 17.10.2024, assumeva la causa in decisione,
assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I.- Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha fondato la decisione applicando l'art. 887 c.c., secondo il quale “se di
due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo
superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle
fondamenta alla altezza del proprio suolo". Essendo evidente, dagli atti di causa, che i terreni de quibus in alcun modo possono essere qualificati come “abitati” non potrà trovare applicazione l'art. 887 c.c.
Il motivo di gravame è fondato L'articolo 887 C.C., pur riferendosi ai fondi a dislivello negli abitati, è applicabile analogicamente anche agli agglomerati edilizi urbani ed extraurbani (cosi' Cass
2060/1980), e in sede di assegnazione dei quesiti al CTU, è stato conferito il seguente mandato: “Accertare l'esistenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio
della contrada SA AT di AR (viabilità pubblica, servizi elettrici e telefonici, reti
idriche e fognarie, ecc.) tali da qualificare la stessa come agglomerato urbano o meno”.
Orbene, il Consulente, con motivazione priva di vizi logici e giuridici, afferma che: “la c.da
SA AT [ove insiste il terreno per cui è causa – ] non può essere qualificata come
agglomerato urbano, essendo la stessa lontana dal centro abitato del Comune di AR”.
Più precisamente il CTU afferma: “Passando ad analizzare il punto n. 2 del mandato, si precisa che i luoghi oggetto di causa, ricadono in Zona “E” del PRG del Comune di AR.
Le zone “E” comprendono le aree destinate ad attività agricole, ad orti e giardini, a
bosco, a pascolo e improduttive, così come descritto nell'art. 53 del Capitolo VI delle
Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di AR (doc. ivi allegato). Quanto
all'esistenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio della C.da SA
AT di AR, le Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di AR, relative
a tale Zona, prevedono “la costruzione di impianti pubblici riferentesi a reti di
telecomunicazione o di trasporto energetico”. Tuttavia, lo scrivente ha avuto modo di
verificare che la C.da SA AT non può essere qualificata come agglomerato urbano,
essendo la stessa lontana dal centro abitato del Comune di AR, come si evince dallo
stralcio del PRG della Zona, all'interno della quale è indicata come “zona agricola “.
Nel caso in specie, sia dalle foto in atti in cui si evidenzia la presenza di piantagioni, sia dal certificato di destinazione urbanistica che individua la zona come agricola, non trova applicazione l'art. 887c.c., non rinvenendosi un agglomerato urbano o extraurbano, con continuità dello spazio edificato.
II. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta erroneità della sentenza per omessa pronuncia su un aspetto decisivo della controversia, ossia applicazione al caso di specie dell'art. 913 c.c., che testè dispone: "il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque
che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire detto scolo, e il proprietario del fondo
superiore non può renderlo più gravoso”.
Il motivo di gravame è fondato
Il ctu a pag. ha accertato (pag. 2 e 3 relazione) che non vi sono state mutazioni e/o trasformazioni relative alle porzioni di terreno al confine tre la particella 177 di proprietà di e la porzione di terreno della part.1006 di proprietà degli appellati, tranne le Parte_1
mutazioni in questa operate nella fase di scavo per la per la realizzazione del fabbricato dei convenuti odierni appellati, non incidenti però sulla linea di confine.
Al riguardo la S.C. ha rilevato che "la soggezione del proprietario del fondo inferiore a
ricevere le acque reflue provenienti dal fondo superiore, stabilita dall'art. 913 c.c., riguarda
una limitazione legale della proprietà, non una servitù prediale” (Cass. Sez. II, 12/09/2002
n. 13301); ed ancora "la norma di cui all'art. 913 c.c. impone a carico dei proprietari sia del
fondo superiore che inferiore un obbligo di non fare il cui contenuto corrisponde al rispetto
della conformazione naturale del terreno e al divieto di ogni opera che modifichi direttamente
o indirettamente lo scolo naturale delle acque” (Cass. Sez. Il, 03/04/1999 n. 3267). Altresì
la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Ordinanza 20 dicembre 2022, n. 37307) ha chiarito che “in materia di acque, l'art. 913 c.c., nel porre a carico dei proprietari del fondo inferiore
e di quello superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno onde
evitare di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle,
pone un limite legale al diritto di proprietà che opera solo se si riferisce allo scolo naturale
delle acque, rispetto al quale postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo
inferiore nei riguardi di quello superiore. senza estendersi, invece, alle ipotesi di scolo
provocato dall'uomo”. Nel caso in questione non si rinvengono prove a carico del atte ad alterare la Parte_1
configurazione naturale del terreno.
III Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante alla realizzazione di un muro di contenimento lungo tutto il confine.
Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di gravame.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, gli appellati censurano la sentenza nella parte in cui non ha considerato l'applicabilità, al caso in questione del principio del “neminem laedere” alla luce di quanto disposto dagli artt. 2051 e/o 1043 c.c
Stando alla prospettazione degli appellati, il sarebbe obbligato ad evitare il Parte_1
ripetersi – o comunque il verificarsi – di fenomeni pregiudizievoli in danno della proprietà
attorea mediante la realizzazione di un idoneo muro di contenimento del proprio terreno anche in ragione del principio, sancito dalla nota sentenza della Suprema Corte (Sez. II,
20.01.1994 n. 473) a mente del quale, qualora non sia applicabile il disposto di cui all'art. 887 c.c., il proprietario del fondo posto a quota superiore è comunque tenuto, in virtù del principio generale del neminem laedere.
Il motivo di gravame è infondato
Per il principio del neminem laedere, l'obbligo, per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento ricorre solo nel caso di concreto pericolo di franamenti o smottamenti verso il fondo inferiore. (Cass. 473/1994, in senso sostanzialmente conforme Cass. 27 agosto 1991 n. 9156, Cass. 15.2.1979 n. 996)
Nel caso in specie non ricorre il pericolo concreto di franamenti o smottamenti verso in fondo inferiore degli appellati.
Ed invero il ctu in fase di sopralluogo effettuato nel gennaio del 2015, riporta: “lo scrivente
non ha rilevato particolari sversamenti sul terreno di proprietà dell'Attore e/o particolari
cedimenti del terreno sovrastante di proprietà del Convenuto. Tuttavia va precisato che il fenomeno naturale delle piogge, che si verifica principalmente ad ogni stagione invernale,
fa si che si crei un fenomeno di ruscellamento delle acque stesse che dal terreno del
Convenuto si riversano sul terreno dell'Attore, a causa della differenza di quote dei due
terreni”
Afferma altresì i consulte: “Nel tempo tale fenomeno potrebbe creare, a causa dell'azione
erosiva dell'acqua stessa, un cedimento del terreno del Convenuto con conseguente
riversamento di fango e pietrisco sul terreno dell'Attore. Tale fenomeno potrebbe essere
scongiurato con la realizzazione di un'opera di contenimento del terreno stesso e di
regimentazione delle acque, mediante la realizzazione di un muro di sostegno da realizzarsi
in prossimità della linea di confine tra la porzione del terreno del Convenuto ed il terreno
dell'Attore. Tale intervento garantirebbe negli anni la sicurezza di quella striscia di terreno
stesso ed altresì eviterebbe lo sversamento delle acque piovane nel terreno sottostante
dell'Attore”.
Orbene è evidente che il CTU da atto che il naturale declivio del terreno non ha dato luogo sino a quel momento ad alcun smottamento/sversamento, per cui non è in atto alcun pericolo concreto che impone la necessità degli interventi, prospettandosi solo una eventuale opportunità.
Proprio perché collegato al generale principio del neminem laedere, quest'obbligo presuppone la prova concreta di un pericolo di smottamenti di terreno dovuti al dislivello o ad altri fattori naturali che nel caso in questione non sussistono .
II.- Con il secondo motivo di gravame incidentale gli appellati censurano la sentenza nella parte in cui non ha accolto la richiesta di risarcimento del danno avanzata da CP_1
– CP_2
Il motivo di gravame è infondato
La richiesta risarcitoria viene invocata ex art 2051 c.c., che prevede come presupposto il rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, nella fattispecie manca l'evento lesivo in quanto nessun danno è stato rilevato come conseguenza della asserita mancanza di custodia della cosa che l'avrebbe determinata.
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 474/2021 R. G.,
concernente l'impugnazione della sentenza n. 520/2021 resa dal Tribunale di Barcellona
P.G. sezione distaccata di AR, pubblicata il 6.5.2021, avente ad oggetto: responsabilità
extracontrattuale, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale;
- in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata,
rigetta la domanda di parte attrice volta alla condanna del convenuto alla realizzazione di un muro di contenimento lungo tutto il confine delle particelle di proprietà delle parti in causa unitamente alle opere ad esso collegate, finalizzate alla canalizzazione e contenimento delle acque meteoriche;
- condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 7.200,00 per
[...]
competenze, oltre euro 368,53 per spese non imponibili documentate, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA;
pone le spese di CTU, come da decreto di liquidazione in atti, a carico di entrambe le parti al 50%
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1
elle spese del presente grado, liquidate in euro 6.800,00 per competenze, oltre
[...]
euro 777,00 per spese non imponibili documentate, oltre rimborso forfettario spese 15%,
CPA e IVA;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti incidentali.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19.8.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)