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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/09/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1058/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Ottolino Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Ottolino CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 26/02/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 21/12/2017 in GG (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GG (BA) al n. 26, parte I, anno 2017; dalla loro unione sono nati in Bari tre figli: nato il [...], Persona_1 Persona_2 nata il [...] e nato il [...]; Persona_3 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo. In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 21/12/2017 in
[...]
GG (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GG (BA) al n. 26, parte I, anno 2017 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici il 26/02/2025 iscritto al n. r.g. 1058/2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 09/09/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo