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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8726/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8726/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 marzo 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. LATERZA ENRICA , Parte_1
Per , nessuno è presente Controparte_1
Per , nessuno è presente Controparte_1 L'avv. La Terza insiste nella domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento dei conduttori, nella condanna al rilascio ed al pagamento dei canoni intimati e degli oneri. Il G.I alle ore 15,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
REPUBBLICA ITALIANA
pagina 1 di 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8726/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LATERZA ENRICA , elettivamente domiciliato in Via Giacomo Cusmano n. 40 90141
90141 Palermo presso il difensore avv. LATERZA ENRICA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara la contumacia di Controparte_1
accerta la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in pagina 2 di 6 Palermo, via Rosario Gerbasi n. 11, piano settimo, composto da quattro vani più
accessori, in catasto N.C.E.U. foglio 117, part.lla 532, sub 24 Cat. A/2, classe 8, per grave inadempimento di e e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_1
condanna i convenuti al rilascio del predetto immobile entro il 27.04.2025;
condanna i convenuti a corrispondere a parte attrice la somma di € 9500,00, di cui €
5850,00 a titolo di canoni per i mesi di novembre 2023 – luglio 2024 ed € 3650,00 per oneri condominiali, oltre canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 205,16 per spese, € 2540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2024 e 5.02.2025 citava in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e Controparte_1 Controparte_1
e, premesso di avergli concesso in locazione per uso abitativo l'immobile sito in
Palermo, via Rosario Gerbasi 11, piano VII, per il canone mensile di € 650,00 mensili, giusta contratto dell'1.12.2020, dedotto che i convenuti non avevano corrisposto i canoni relativi ai mesi novembre 2023-febbraio 2024 pari ad € 2600,00, e gli oneri condominiali pari ad € 3650,40, per complessi € 6250,40, che vani erano rimasti i solleciti di adempimento, intimava loro sfratto per morosità e ne chiedeva la convalida,
la condanna al rilascio e l'emissione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 9.07.2024, verificato che la notifica nei confronti di CP_1
era avvenuta ai sensi dell'art. 143 cpc e che tale notifica era incompatibile
[...]
con la fase sommaria del procedimento, veniva disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
Con memoria integrativa del 29.07.2024 parte ricorrente insisteva nelle domande formulate.
pagina 3 di 6 Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, all'udienza del 18.03.2025
la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 cpc.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , regolarmente citata Controparte_1
in data 4.12.2024, e di regolarmente citato in data 5.02.2025. Controparte_1
La domanda del ricorrente volta ad ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento dei conduttori è fondata e va, pertanto, accolta.
E' pacifica acquisizione giurisprudenziale che il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo, ancorché tale decisione sia assunta come ricollegabile al fatto del locatore, atteso che l'art.1460 c.c. legittima la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione soltanto allorché manchi completamente la prestazione della controparte e quindi solo nell'ipotesi in cui il conduttore sia privato della disponibilità e della facoltà di godimento del bene, ipotesi che non ricorre certo nel caso in esame.
Nell'ambito dell'ordinaria azione di risoluzione, deve quindi accertarsi se il mancato pagamento dei canoni integri un inadempimento di non scarsa importanza, da valutare alla stregua del disposto di cui all'art. 5 della L. 392/78.
A tale proposito, va subito detto che la valutazione circa l'importanza o la gravità
dell'inadempimento in relazione all'interesse del creditore insoddisfatto non è rimessa,
ai fini della risoluzione, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: uno di carattere quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone, l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato.
Nel caso in esame, e hanno omesso di Controparte_1 Controparte_1
corrispondere i canoni relativi ai mesi di novembre 2023-febbraio 2024 pari ad €
2600,00, e gli oneri condominiali pari ad € 3650,40, per complessivi € 6250,40, oltre i canoni scaduti fino al 29.07.2024, data di deposito della memoria integrativa ai fini della cristallizzazione della domanda .
Ebbene, il prolungato mancato pagamento dei canoni di locazione per ben nove mesi per il periodo novembre 2023 – luglio 2024 e degli oneri condominiali sicuramente pagina 4 di 6 integra la fattispecie del grave inadempimento ai sensi dell'art. 5 della L. 392/78, poiché a fronte della piena disponibilità dell'immobile, la conduttrice ha omesso integralmente il pagamento di ben nove canoni di locazione.
Il contratto inter partes va, dunque, risolto per grave inadempimento di
[...]
e di e, per l'effetto, gli stessi vanno condannati a CP_1 Controparte_1
rilasciare l'immobile in favore di parte attrice, libero e vuoto di cose e persone, entro il
27.4.2025.
Infine, e vanno condannati al pagamento Controparte_1 Controparte_1
dei canoni per i mesi di novembre 2023 - luglio 2024 pari ad € 5850,00 e degli oneri condominiali pari ad € 3650,00 , oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in € 2540,00 per compensi, € 205,16 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, secondo i criteri del d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 26.000,00:
parametri minimi per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata ) vanno poste a carico dei convenuti.
Palermo, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8726/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 marzo 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. LATERZA ENRICA , Parte_1
Per , nessuno è presente Controparte_1
Per , nessuno è presente Controparte_1 L'avv. La Terza insiste nella domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento dei conduttori, nella condanna al rilascio ed al pagamento dei canoni intimati e degli oneri. Il G.I alle ore 15,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
REPUBBLICA ITALIANA
pagina 1 di 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8726/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LATERZA ENRICA , elettivamente domiciliato in Via Giacomo Cusmano n. 40 90141
90141 Palermo presso il difensore avv. LATERZA ENRICA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dichiara la contumacia di Controparte_1
accerta la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in pagina 2 di 6 Palermo, via Rosario Gerbasi n. 11, piano settimo, composto da quattro vani più
accessori, in catasto N.C.E.U. foglio 117, part.lla 532, sub 24 Cat. A/2, classe 8, per grave inadempimento di e e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_1
condanna i convenuti al rilascio del predetto immobile entro il 27.04.2025;
condanna i convenuti a corrispondere a parte attrice la somma di € 9500,00, di cui €
5850,00 a titolo di canoni per i mesi di novembre 2023 – luglio 2024 ed € 3650,00 per oneri condominiali, oltre canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 205,16 per spese, € 2540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2024 e 5.02.2025 citava in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e Controparte_1 Controparte_1
e, premesso di avergli concesso in locazione per uso abitativo l'immobile sito in
Palermo, via Rosario Gerbasi 11, piano VII, per il canone mensile di € 650,00 mensili, giusta contratto dell'1.12.2020, dedotto che i convenuti non avevano corrisposto i canoni relativi ai mesi novembre 2023-febbraio 2024 pari ad € 2600,00, e gli oneri condominiali pari ad € 3650,40, per complessi € 6250,40, che vani erano rimasti i solleciti di adempimento, intimava loro sfratto per morosità e ne chiedeva la convalida,
la condanna al rilascio e l'emissione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 9.07.2024, verificato che la notifica nei confronti di CP_1
era avvenuta ai sensi dell'art. 143 cpc e che tale notifica era incompatibile
[...]
con la fase sommaria del procedimento, veniva disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
Con memoria integrativa del 29.07.2024 parte ricorrente insisteva nelle domande formulate.
pagina 3 di 6 Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, all'udienza del 18.03.2025
la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 cpc.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , regolarmente citata Controparte_1
in data 4.12.2024, e di regolarmente citato in data 5.02.2025. Controparte_1
La domanda del ricorrente volta ad ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento dei conduttori è fondata e va, pertanto, accolta.
E' pacifica acquisizione giurisprudenziale che il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo, ancorché tale decisione sia assunta come ricollegabile al fatto del locatore, atteso che l'art.1460 c.c. legittima la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione soltanto allorché manchi completamente la prestazione della controparte e quindi solo nell'ipotesi in cui il conduttore sia privato della disponibilità e della facoltà di godimento del bene, ipotesi che non ricorre certo nel caso in esame.
Nell'ambito dell'ordinaria azione di risoluzione, deve quindi accertarsi se il mancato pagamento dei canoni integri un inadempimento di non scarsa importanza, da valutare alla stregua del disposto di cui all'art. 5 della L. 392/78.
A tale proposito, va subito detto che la valutazione circa l'importanza o la gravità
dell'inadempimento in relazione all'interesse del creditore insoddisfatto non è rimessa,
ai fini della risoluzione, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: uno di carattere quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone, l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato.
Nel caso in esame, e hanno omesso di Controparte_1 Controparte_1
corrispondere i canoni relativi ai mesi di novembre 2023-febbraio 2024 pari ad €
2600,00, e gli oneri condominiali pari ad € 3650,40, per complessivi € 6250,40, oltre i canoni scaduti fino al 29.07.2024, data di deposito della memoria integrativa ai fini della cristallizzazione della domanda .
Ebbene, il prolungato mancato pagamento dei canoni di locazione per ben nove mesi per il periodo novembre 2023 – luglio 2024 e degli oneri condominiali sicuramente pagina 4 di 6 integra la fattispecie del grave inadempimento ai sensi dell'art. 5 della L. 392/78, poiché a fronte della piena disponibilità dell'immobile, la conduttrice ha omesso integralmente il pagamento di ben nove canoni di locazione.
Il contratto inter partes va, dunque, risolto per grave inadempimento di
[...]
e di e, per l'effetto, gli stessi vanno condannati a CP_1 Controparte_1
rilasciare l'immobile in favore di parte attrice, libero e vuoto di cose e persone, entro il
27.4.2025.
Infine, e vanno condannati al pagamento Controparte_1 Controparte_1
dei canoni per i mesi di novembre 2023 - luglio 2024 pari ad € 5850,00 e degli oneri condominiali pari ad € 3650,00 , oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio, con interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in € 2540,00 per compensi, € 205,16 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, secondo i criteri del d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 26.000,00:
parametri minimi per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata ) vanno poste a carico dei convenuti.
Palermo, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6