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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2906/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
DA RD, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 2906 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, promossa da elettivamente domiciliata a L'Aquila, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Carla Fiore, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro elettivamente domiciliato a L'Aquila, presso lo studio degli Avv.ti CP_1
CE TI ed BE VI, che lo difendono in giudizio come da procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di Alimenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “accogliere per tutti i motivi di cui in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 428/2024 emessa dal Giudice di
Pace di L'Aquila nella persona della Dott.ssa Gabriella Rosci, pubblicata il 23.9.2024, comunicata il 25.9.2024 e notificata in pari data, cronologico 2344/2024, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare il al rimborso in favore della CP_1
dell'importo di €. 876,00 per spese straordinaria come specificate in Parte_1 narrativa, oltre interessi maturati e maturandi. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Per parte appellata “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n° 428/2024 del Giudice di Pace Parte_1 dell'Aquila, essa decisione confermando in ogni sua parte, con condanna dell'appellante anche alle spese del grado”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Gli assetti di vita dei minori , e sono disciplinati dalla sentenza Per_1 Per_2 Per_3
n° 308/2017 pubblicata il 5.5.2017, con cui il Tribunale di L'Aquila, nel dichiarare la cessazione degli effetti Civili del matrimonio celebrato dai genitori e CP_1
dispone l'affido condiviso e il collocamento paritario dei minori a Parte_1 settimane alterne, con ciascun genitore che “provvederà al mantenimento ordinario dei figli nel periodo trascorso dagli stessi pressi di loro;
i genitori provvederanno alle spese straordinarie dei figli in ragione della metà ciascuno, spese straordinarie concordate tra i genitori o comunque necessarie”.
In data 28.9.2020, il agisce dinanzi al Giudice di Pace di L'Aquila nei riguardi CP_1 della al fine di ottenere il pagamento di un importo pari ad Euro 3.540,61, Parte_1 richiesto a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli Per_2
e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Nel contestare la prospettazione di parte Per_3 attrice, la a sua volta, chiede in via riconvenzionale la quota del 50% delle Parte_1 spese straordinarie sostenute per l'altra figlia , per un importo pari ad Euro 876,00. Per_1
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 428/2024, emessa in data 23.9.2024, nonché comunicata e notificata in data 25-9-2024, oggi oggetto di gravame, accoglie parzialmente le domande avanzate da ambedue le parti e condanna la al pagamento in favore del Parte_1 della somma di Euro 2.086,98, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
CP_1 condanna, altresì, la l pagamento delle spese di lite, già ridotte di 1/51. Parte_1
2. Avverso la summenzionata sentenza propone appello la la quale lamenta Parte_1 che non vi è stata una accurata distinzione, da parte del Giudice di prime cure, tra spese ordinarie e spese straordinarie. Una volta compiuta tale operazione logico-argomentativa, sempre secondo la prospettazione dell'appellante, si sarebbe poi dovuto operare un secondo discrimine e cioè distinguere “se le spese rivendicate erano state concordate tra gli ex coniugi o meno. Verificato il mancato consenso, andava indagata la necessità o meno delle singole voci di spesa…”. Per converso, il criterio di opportunità adottato dal Giudice di Pace si risolverebbe in un inaccettabile arbitrio per ciascun genitore, “posto che ciò che è opportuno per l'uno può essere inopportuno o inutile per l'altro, a prescindere dalla sostenibilità economica”.
Con secondo motivo di appello, la lamenta che siano state riconosciute, Parte_1 erroneamente, meritevoli di rimborso talune delle spese dedotte dal che in realtà CP_1 debbono considerarsi come spese ordinarie o comunque non necessarie. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole che non le siano state riconosciute spese da lei sostenute in favore della figlia . Infine, viene contestato anche il riparto delle spese di lite. Per_1
3. Ritiene questo Giudice di non poter accogliere il gravame per le ragioni di seguito evidenziate.
3.1. Le censure addotte possono essere trattate congiuntamente, dovendosi in primo luogo delineare la distinzione che intercorre, secondo pacifici orientamenti giurisprudenziali, tra le spese ordinarie e quelle straordinarie. Le prime, certe nell'an, nel quantum e nel quando, riguardano le contingenti esigenze di vita di un minore e possono dunque, astrattamente, essere quantificate e ricomprese nell'assegno di mantenimento. Più articolata è la definizione di spese straordinarie. Si richiama, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord.,
13/01/2021, n. 379, ove si evidenzia l'eterogeneità della categoria in esame. Nelle spese straordinarie, difatti, possono essere inclusi esborsi (spese per l'acquisto di occhiali;
visite specialistiche di controllo;
pagamento di tasse scolastiche) che, nel loro routinario proporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe. Le spese in parola, potenzialmente indeterminate nel quantum e nel quando, di certo non lo sono nell'an. Le spese straordinarie propriamente intese, per contro, sono quelle che esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. In ambedue le ipotesi, non essendo possibile una predeterminazione, i relativi oneri non possono essere forfettizzati nell'assegno di mantenimento.
3.2. Fatta tale premessa, occorre ora indagare la necessità o meno del consenso dell'altro genitore ai fini della spettanza del rimborso. Invero, occorre sul punto richiamare Cass. civ.,
3 Sez. I, Ord., 25/06/2025, n. 17017, secondo cui, in tema di spese straordinarie, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario ripetersi (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie). Il preventivo accordo si rende necessario solo per quelle spese straordinarie che esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza del previo assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.
3.3. I criteri ermeneutici suindicati devono essere applicati tenendo conto delle peculiarità proprie della vicenda in esame che si connota per un collocamento paritario dei minori e È sì vero che, come deciso in sede di divorzio, ciascun genitore è Per_2 Per_3 chiamato a provvedere al sostentamento dei figli nei relativi periodi di permanenza. Tali statuizioni, però, non alterano – ma anzi confermano – il principio di proporzionalità della contribuzione, principio questo che risulterebbe palesemente violato ove spese straordinarie, in quanto tali idonee ad incidere sull'economia degli assetti familiari, non fossero intese come anticipazioni rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi i genitori.
Se si vanno ad analizzare le domande di parte, le singole voci liquidate all'odierno convenuto in sentenza riguardano, per l'anno 2018, la visita dermatologica e il campo estivo, nonché iscrizione a corsi (scuola calcio e minivolley), oltre visite mediche (analisi del sangue, spese per la scuola e buoni pasto). Per il 2019, le spese concernono i costi sostenuti per le prove invalsi di per l'acquisto di occhiali da vista, sempre per Per_3
nonché l'acquisto di divise sportive per ambedue i minori, oltre ad un Corso di Per_3 scuola sci per Ulteriori costi, sostenuti sempre quell'anno, attengono a gite Per_3 scolastiche e iscrizioni a campi estivi e al CUS, alla scuola calcio con relativa visita medica sportiva. Per il 2020, le spese in questione afferiscono ai costi per la gita scolastica di e per l'acquisto dei libri scolastici. Vengono poi inclusi gli esborsi sostenuti per Per_3
l'iscrizione scolastica di , nonché per l'iscrizione e l'abbigliamento sportivo e le Per_2 relative visite mediche per entrambi i minori.
A ben vedere, tali esborsi non riguardano incombenze quotidiane e dunque non possono essere inclusi nel primo criterio di riparto indicato nella sentenza divorzile, ove si prevede espressamente che ciascun genitore “provvederà al mantenimento ordinario dei figli nel periodo trascorso dagli stessi (i figli) pressi di loro”. A titolo meramente esemplificativo, i buoni pasto per la mensa vengono pagati dall'odierno convenuto in merito a diverse
4 mensilità e non solo per la settimana di permanenza. Per tali spese, come chiarito da Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/06/2025, n. 17017, non vi è necessità di consenso. Analoga soluzione deve essere adottata per gli esborsi per il vestiario o per l'acquisto di libri scolastici volti alla satisfazione di bisogni primari non contingenti (la cui emersione, dunque, non avviene esclusivamente in corrispondenza dei rispettivi periodi di permanenza). L'appellante sostiene di aver anche lei sostenuto oneri similari senza chiederne il rimborso, ma è anche questo un assunto non provato e che non inficia di per sé la bontà delle statuizioni rese dal
Giudice di prime cure.
Altra tipologia di costi concerne vere e proprie necessità relazionali educative e sportive tali dovendosi intendere ad esempio le iscrizioni a scuole calcio o a centri ricreativi, necessità queste che consentono di superare la mancanza di consenso da parte del genitore appellante
(la quale aveva peraltro acconsentito all'iscrizione dei figli ai relativi corsi). Negare ai minori tali opportunità equivarrebbe a privare i fanciulli di un contesto idoneo, volto ad accrescere le loro esperienze e dunque a garantire un corretto percorso educativo. Parimenti, alcune spese per visite mediche e vestiario sono certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e non necessitano dunque di accordo. Altre visite rispondono a vere e proprie necessità e ciò lo si deduce anche dalla messaggistica allegata al fascicolo del primo grado di giudizio.
Quanto al mancato riconoscimento delle somme sostenute dall'appellante, si condividono le argomentazioni di controparte. Il Giudice di prime cure, difatti, ha liquidato solamente gli importi per cui vi è stata prova documentale, riconoscendo alla una Parte_1 somma di Euro 380,00. Infine, corretta appare la liquidazione delle spese di lite da parte del
Giudice di prime cure, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 92 cpc, in caso di soccombenza reciproca le spese possono essere compensate non solo per intero ma anche parzialmente.
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado, la domanda riconvenzionale della pari ad Euro 876,00 è stata accolta per l'importo di Euro 277,82. La domanda Parte_1 principale del per una somma complessiva di Euro 3.540,61 è stata accolta per CP_1
Euro 2.086,98. Tale discrasia giustifica la compensazione in ragione di 1/5.
Alla soccombenza nell'ambito del presente procedimento segue la condanna alle spese di lite, come da dispositivo, in base ai valori medi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso fra i
€ 1.101,00 e i € 5.200,00, e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, sostanzialmente non celebrata, nonché per la fase di decisione (le udienze sono state celebrate tramite il deposito di note scritte ed entrambe le parti si sono limitate a chiedere che la causa, di pronta decisione, fosse trattenuta in decisione).
5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 428/2024 del Giudice di Pace di L'Aquila, pubblicata il 23.9.2024, comunicata il 25.9.2024, nonché resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1049/2020.
DA parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 850,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L'Aquila, 15.9.2025
Il Giudice
DA RD
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ritiene utile, ai fini di chiarezza espositiva, riportare il passaggio motivazionale su cui si fonda la decisione del Giudice di prime cure il quale, nell'impugnata sentenza, evidenzia che “La circostanza che alcune spese, non strettamente “necessarie”, ma comunque opportune, non siano state preventivamente concordate con l'altro genitore, non vale da sola ad escludere l'obbligo del rimborso in capo a quest'ultimo. Infatti, qualora il genitore fosse d'accordo sull'opportunità della spesa, avrebbe ovviamente provveduto a corrisponderne la quota di sua spettanza anche a prescindere dal fatto di essere o meno stato prima interpellato. Di contro, qualora questi, sentito preventivamente, non fosse stato d'accordo e si fosse opposto, allora questi avrebbe potuto anticipatamente interpellare l'autorità giudiziaria per far accertare se le stesse fossero da ricomprendere tra quelle da sostenere pro quota, soluzione questa praticabile nel caso che ci occupa solo in ipotesi, atteso che i disaccordi riguardano numerosissime situazioni presentatesi in tempi differenti e, quindi, i giudizi da intraprendere sarebbero stati altrettanto numerosi e sicuramente inefficaci, atteso che i tempi necessari avrebbero probabilmente reso inutili le spese stesse, in quanto divenute inattuali) oppure anticiparle e chiederne dopo il rimborso complessivo al Giudice, il quale ne avrebbe valutato la rimborsabilità ex post. Entrambe le parti hanno seguito la seconda via e, quindi, si ritiene di poter valutare in questa sede la rimborsabilità degli esborsi per cui è causa”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
DA RD, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 2906 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, promossa da elettivamente domiciliata a L'Aquila, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Carla Fiore, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro elettivamente domiciliato a L'Aquila, presso lo studio degli Avv.ti CP_1
CE TI ed BE VI, che lo difendono in giudizio come da procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di Alimenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “accogliere per tutti i motivi di cui in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 428/2024 emessa dal Giudice di
Pace di L'Aquila nella persona della Dott.ssa Gabriella Rosci, pubblicata il 23.9.2024, comunicata il 25.9.2024 e notificata in pari data, cronologico 2344/2024, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare il al rimborso in favore della CP_1
dell'importo di €. 876,00 per spese straordinaria come specificate in Parte_1 narrativa, oltre interessi maturati e maturandi. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Per parte appellata “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n° 428/2024 del Giudice di Pace Parte_1 dell'Aquila, essa decisione confermando in ogni sua parte, con condanna dell'appellante anche alle spese del grado”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Gli assetti di vita dei minori , e sono disciplinati dalla sentenza Per_1 Per_2 Per_3
n° 308/2017 pubblicata il 5.5.2017, con cui il Tribunale di L'Aquila, nel dichiarare la cessazione degli effetti Civili del matrimonio celebrato dai genitori e CP_1
dispone l'affido condiviso e il collocamento paritario dei minori a Parte_1 settimane alterne, con ciascun genitore che “provvederà al mantenimento ordinario dei figli nel periodo trascorso dagli stessi pressi di loro;
i genitori provvederanno alle spese straordinarie dei figli in ragione della metà ciascuno, spese straordinarie concordate tra i genitori o comunque necessarie”.
In data 28.9.2020, il agisce dinanzi al Giudice di Pace di L'Aquila nei riguardi CP_1 della al fine di ottenere il pagamento di un importo pari ad Euro 3.540,61, Parte_1 richiesto a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli Per_2
e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Nel contestare la prospettazione di parte Per_3 attrice, la a sua volta, chiede in via riconvenzionale la quota del 50% delle Parte_1 spese straordinarie sostenute per l'altra figlia , per un importo pari ad Euro 876,00. Per_1
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 428/2024, emessa in data 23.9.2024, nonché comunicata e notificata in data 25-9-2024, oggi oggetto di gravame, accoglie parzialmente le domande avanzate da ambedue le parti e condanna la al pagamento in favore del Parte_1 della somma di Euro 2.086,98, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
CP_1 condanna, altresì, la l pagamento delle spese di lite, già ridotte di 1/51. Parte_1
2. Avverso la summenzionata sentenza propone appello la la quale lamenta Parte_1 che non vi è stata una accurata distinzione, da parte del Giudice di prime cure, tra spese ordinarie e spese straordinarie. Una volta compiuta tale operazione logico-argomentativa, sempre secondo la prospettazione dell'appellante, si sarebbe poi dovuto operare un secondo discrimine e cioè distinguere “se le spese rivendicate erano state concordate tra gli ex coniugi o meno. Verificato il mancato consenso, andava indagata la necessità o meno delle singole voci di spesa…”. Per converso, il criterio di opportunità adottato dal Giudice di Pace si risolverebbe in un inaccettabile arbitrio per ciascun genitore, “posto che ciò che è opportuno per l'uno può essere inopportuno o inutile per l'altro, a prescindere dalla sostenibilità economica”.
Con secondo motivo di appello, la lamenta che siano state riconosciute, Parte_1 erroneamente, meritevoli di rimborso talune delle spese dedotte dal che in realtà CP_1 debbono considerarsi come spese ordinarie o comunque non necessarie. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole che non le siano state riconosciute spese da lei sostenute in favore della figlia . Infine, viene contestato anche il riparto delle spese di lite. Per_1
3. Ritiene questo Giudice di non poter accogliere il gravame per le ragioni di seguito evidenziate.
3.1. Le censure addotte possono essere trattate congiuntamente, dovendosi in primo luogo delineare la distinzione che intercorre, secondo pacifici orientamenti giurisprudenziali, tra le spese ordinarie e quelle straordinarie. Le prime, certe nell'an, nel quantum e nel quando, riguardano le contingenti esigenze di vita di un minore e possono dunque, astrattamente, essere quantificate e ricomprese nell'assegno di mantenimento. Più articolata è la definizione di spese straordinarie. Si richiama, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord.,
13/01/2021, n. 379, ove si evidenzia l'eterogeneità della categoria in esame. Nelle spese straordinarie, difatti, possono essere inclusi esborsi (spese per l'acquisto di occhiali;
visite specialistiche di controllo;
pagamento di tasse scolastiche) che, nel loro routinario proporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe. Le spese in parola, potenzialmente indeterminate nel quantum e nel quando, di certo non lo sono nell'an. Le spese straordinarie propriamente intese, per contro, sono quelle che esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. In ambedue le ipotesi, non essendo possibile una predeterminazione, i relativi oneri non possono essere forfettizzati nell'assegno di mantenimento.
3.2. Fatta tale premessa, occorre ora indagare la necessità o meno del consenso dell'altro genitore ai fini della spettanza del rimborso. Invero, occorre sul punto richiamare Cass. civ.,
3 Sez. I, Ord., 25/06/2025, n. 17017, secondo cui, in tema di spese straordinarie, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario ripetersi (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie). Il preventivo accordo si rende necessario solo per quelle spese straordinarie che esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza del previo assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.
3.3. I criteri ermeneutici suindicati devono essere applicati tenendo conto delle peculiarità proprie della vicenda in esame che si connota per un collocamento paritario dei minori e È sì vero che, come deciso in sede di divorzio, ciascun genitore è Per_2 Per_3 chiamato a provvedere al sostentamento dei figli nei relativi periodi di permanenza. Tali statuizioni, però, non alterano – ma anzi confermano – il principio di proporzionalità della contribuzione, principio questo che risulterebbe palesemente violato ove spese straordinarie, in quanto tali idonee ad incidere sull'economia degli assetti familiari, non fossero intese come anticipazioni rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi i genitori.
Se si vanno ad analizzare le domande di parte, le singole voci liquidate all'odierno convenuto in sentenza riguardano, per l'anno 2018, la visita dermatologica e il campo estivo, nonché iscrizione a corsi (scuola calcio e minivolley), oltre visite mediche (analisi del sangue, spese per la scuola e buoni pasto). Per il 2019, le spese concernono i costi sostenuti per le prove invalsi di per l'acquisto di occhiali da vista, sempre per Per_3
nonché l'acquisto di divise sportive per ambedue i minori, oltre ad un Corso di Per_3 scuola sci per Ulteriori costi, sostenuti sempre quell'anno, attengono a gite Per_3 scolastiche e iscrizioni a campi estivi e al CUS, alla scuola calcio con relativa visita medica sportiva. Per il 2020, le spese in questione afferiscono ai costi per la gita scolastica di e per l'acquisto dei libri scolastici. Vengono poi inclusi gli esborsi sostenuti per Per_3
l'iscrizione scolastica di , nonché per l'iscrizione e l'abbigliamento sportivo e le Per_2 relative visite mediche per entrambi i minori.
A ben vedere, tali esborsi non riguardano incombenze quotidiane e dunque non possono essere inclusi nel primo criterio di riparto indicato nella sentenza divorzile, ove si prevede espressamente che ciascun genitore “provvederà al mantenimento ordinario dei figli nel periodo trascorso dagli stessi (i figli) pressi di loro”. A titolo meramente esemplificativo, i buoni pasto per la mensa vengono pagati dall'odierno convenuto in merito a diverse
4 mensilità e non solo per la settimana di permanenza. Per tali spese, come chiarito da Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/06/2025, n. 17017, non vi è necessità di consenso. Analoga soluzione deve essere adottata per gli esborsi per il vestiario o per l'acquisto di libri scolastici volti alla satisfazione di bisogni primari non contingenti (la cui emersione, dunque, non avviene esclusivamente in corrispondenza dei rispettivi periodi di permanenza). L'appellante sostiene di aver anche lei sostenuto oneri similari senza chiederne il rimborso, ma è anche questo un assunto non provato e che non inficia di per sé la bontà delle statuizioni rese dal
Giudice di prime cure.
Altra tipologia di costi concerne vere e proprie necessità relazionali educative e sportive tali dovendosi intendere ad esempio le iscrizioni a scuole calcio o a centri ricreativi, necessità queste che consentono di superare la mancanza di consenso da parte del genitore appellante
(la quale aveva peraltro acconsentito all'iscrizione dei figli ai relativi corsi). Negare ai minori tali opportunità equivarrebbe a privare i fanciulli di un contesto idoneo, volto ad accrescere le loro esperienze e dunque a garantire un corretto percorso educativo. Parimenti, alcune spese per visite mediche e vestiario sono certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e non necessitano dunque di accordo. Altre visite rispondono a vere e proprie necessità e ciò lo si deduce anche dalla messaggistica allegata al fascicolo del primo grado di giudizio.
Quanto al mancato riconoscimento delle somme sostenute dall'appellante, si condividono le argomentazioni di controparte. Il Giudice di prime cure, difatti, ha liquidato solamente gli importi per cui vi è stata prova documentale, riconoscendo alla una Parte_1 somma di Euro 380,00. Infine, corretta appare la liquidazione delle spese di lite da parte del
Giudice di prime cure, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 92 cpc, in caso di soccombenza reciproca le spese possono essere compensate non solo per intero ma anche parzialmente.
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado, la domanda riconvenzionale della pari ad Euro 876,00 è stata accolta per l'importo di Euro 277,82. La domanda Parte_1 principale del per una somma complessiva di Euro 3.540,61 è stata accolta per CP_1
Euro 2.086,98. Tale discrasia giustifica la compensazione in ragione di 1/5.
Alla soccombenza nell'ambito del presente procedimento segue la condanna alle spese di lite, come da dispositivo, in base ai valori medi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso fra i
€ 1.101,00 e i € 5.200,00, e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, sostanzialmente non celebrata, nonché per la fase di decisione (le udienze sono state celebrate tramite il deposito di note scritte ed entrambe le parti si sono limitate a chiedere che la causa, di pronta decisione, fosse trattenuta in decisione).
5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 428/2024 del Giudice di Pace di L'Aquila, pubblicata il 23.9.2024, comunicata il 25.9.2024, nonché resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1049/2020.
DA parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 850,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L'Aquila, 15.9.2025
Il Giudice
DA RD
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ritiene utile, ai fini di chiarezza espositiva, riportare il passaggio motivazionale su cui si fonda la decisione del Giudice di prime cure il quale, nell'impugnata sentenza, evidenzia che “La circostanza che alcune spese, non strettamente “necessarie”, ma comunque opportune, non siano state preventivamente concordate con l'altro genitore, non vale da sola ad escludere l'obbligo del rimborso in capo a quest'ultimo. Infatti, qualora il genitore fosse d'accordo sull'opportunità della spesa, avrebbe ovviamente provveduto a corrisponderne la quota di sua spettanza anche a prescindere dal fatto di essere o meno stato prima interpellato. Di contro, qualora questi, sentito preventivamente, non fosse stato d'accordo e si fosse opposto, allora questi avrebbe potuto anticipatamente interpellare l'autorità giudiziaria per far accertare se le stesse fossero da ricomprendere tra quelle da sostenere pro quota, soluzione questa praticabile nel caso che ci occupa solo in ipotesi, atteso che i disaccordi riguardano numerosissime situazioni presentatesi in tempi differenti e, quindi, i giudizi da intraprendere sarebbero stati altrettanto numerosi e sicuramente inefficaci, atteso che i tempi necessari avrebbero probabilmente reso inutili le spese stesse, in quanto divenute inattuali) oppure anticiparle e chiederne dopo il rimborso complessivo al Giudice, il quale ne avrebbe valutato la rimborsabilità ex post. Entrambe le parti hanno seguito la seconda via e, quindi, si ritiene di poter valutare in questa sede la rimborsabilità degli esborsi per cui è causa”.
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