TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/12/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 685/2024, promossa da:
Parte_1
(c.f. ), con l'avv.
[...] P.IVA_1
AB LU
appellante nei confronti di:
c.f. ) Controparte_1 C.F._1
appellato contumace
Conclusioni dell'appellante: come da note scritte depositate telematicamente in data 4/6/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 11 L' Parte_2
ha convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di MO al Controparte_1
fine di ottenere la condanna di detto convenuto al pagamento della somma di €
6.725,44, oltre interessi e rivalutazione, quale rimborso degli importi erogati a favore di a titolo di prestazioni contributive per il periodo di Persona_1
malattia conseguente al sinistro occorso in data 8/2/2020.
Il convenuto si è tardivamente costituito eccependo in via principale l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito, ritenendo competente il
Tribunale ordinario di MO, ovvero per materia, essendo competente il
Tribunale di MO in funzione del Giudice del Lavoro, e chiedendo in via subordinata una riduzione dell'importo richiesto da parte attrice, previa effettuazione di una c.t.u. medico-legale.
Con sentenza n. 1242/2023, emessa il 28/12/2023, il Giudice di Pace di
MO ha dichiarato la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale, condannando l'opponente – rectius, parte attrice – al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza l' ha interposto appello, lamentando la nullità Pt_1
della sentenza impugnata per violazione del disposto dell'art. 38 c.p.c., per avere il Giudice di Pace accolto l'eccezione di incompetenza formulata dal convenuto nonostante la sua inammissibilità, in quanto tardivamente proposta oltre la prima udienza, e chiedendo conseguentemente l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate nel giudizio di primo grado, riducendo la domanda di condanna a € 6.475,44 e dando contestualmente atto del pagamento di € 250,00 effettuato dal sig. CP_1
Il predetto appellato è rimasto contumace.
Con ordinanza di cui al verbale di udienza del 27/3/2024, nel sub-procedimento
R.G. n. 685-1/2024, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pagina 2 di 11 La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza dell'11/9/2025
(con assegnazione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali) e trattenuta in decisione con ordinanza del 16/10/2025.
* * *
1. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Come noto, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile – per quel che qui rileva – “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” (I comma) e “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183”.
La pronuncia di Cass. S.U. n. 11657/2008 ha puntualizzato che “successivamente alla entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, l'eccezione è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione”.
Inoltre, con specifico riferimento al termine della prima udienza previsto ex lege per il potere di rilievo ufficioso, il rigoroso orientamento della Suprema Corte ha chiarito che “nell'"udienza di prima comparizione", il giudice, espletate le formalità di rito, rinvia le parti ad altra udienza, quella della prima trattazione della causa, nella quale, tra
l'altro, devono essere sollevate le questioni in tema di competenza, dalle parti stesse o, in mancanza, dal giudice, e tale ultima udienza segna, sul piano logico e cronologico, la tappa processuale ultima oltre la quale lo sbarramento alla eventuale, successiva proposizione/rilevazione di tali questioni si è irrimediabilmente realizzato, a tali fini essendo del tutto irrilevante che le parti siano o non siano comparse (giusta disposto del primo comma, ultima parte, dell'art.183 cod. proc. civ., atteso che il legislatore stesso mostra inequivocamente
pagina 3 di 11 di ritenere "prima udienza di trattazione " anche quella in cui nessuna delle parti sia comparsa, tanto da obbligare espressamente il giudice, in tale ipotesi, "a valutare tale comportamento" se privo "di giustificato motivo"); a tal fine, la "prima udienza di trattazione", nell'ipotesi in cui la causa sia stata rinviata ex art.181-309 cod. proc. civ. per mancata comparizione delle parti, non può legittimamente ritenersi "slittata" alla nuova udienza di rinvio, ai fini del verificarsi delle preclusioni predette, la nuova udienza di rinvio essendo udienza "di trattazione" (al più, udienza "di prima trattazione" nel senso che la causa viene discussa per la prima volta), ma non anche (ed in senso tecnico) "prima udienza di trattazione"” (v. Cass. n. 20736/2004).
Declinando tali principi con specifico riferimento al giudizio innanzi al Giudice di
Pace, se ne desume che l'eccezione risulta tempestiva se formulata (o sollevata d'ufficio dal Giudice) entro la prima udienza di effettiva trattazione, non essendovi distinzione – sulla base del rito applicabile – tra udienza di prima comparizione e trattazione (v. Cass. n. 9754/2010: “Nel procedimento dinanzi al giudice di pace - ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione - il regime di preclusioni dettato dall'art. 38 cod. proc. civ., in tema di rilievo d'ufficio o di eccezione dell'incompetenza, è collegato all'effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall'art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.
Tuttavia, nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita, con la conseguenza che, tanto al giudice, che al convenuto tardivamente costituitosi, il quale, contestualmente alla revoca della declaratoria di contumacia, non ottenga anche la rimessione in termini, è precluso di rilevare od eccepire successivamente l'incompetenza, sia per materia, che per valore, del giudice adito”; nel medesimo senso Cass. n. 11816/2018).
pagina 4 di 11 Logica conseguenza di quanto anzidetto è che, in caso di incompetenza non tempestivamente eccepita e/o rilevata d'ufficio, resta ferma la competenza del giudice adito.
Ciò posto, nel caso che occupa si osserva che alla prima udienza del 26/10/2022 il convenuto non si è costituito e il Giudice di prime cure non ha effettuato alcun rilievo ufficioso circa la propria incompetenza, rinviando la causa per la discussione all'udienza del 14/12/2022 (cfr. relativo verbale).
A tale udienza del 14/12/2022 si è tardivamente costituito il convenuto
[...]
sollevando l'eccezione di incompetenza anzidetta, che pertanto – in CP_1
applicazione dei suesposti principi – deve ritenersi inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Sicché risultano fondati i rilievi dell'appellante circa l'errore in cui è incorso il
Giudice di prime cure dichiarando – in maniera inefficace in quanto tardiva – la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale oltre il termine previsto dall'art. 38 c.p.c..
Pertanto, deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e l'adito
Tribunale deve procedere alla decisione della causa nel merito, stante l'effetto devolutivo dell'appello (v. Cass. n. 12584/2003: “quando il giudice d'appello risolva positivamente, in riforma della sentenza impugnata, la questione di competenza del giudice di primo grado, deve pronunziare nel merito in secondo grado, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", essendogli preclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice”).
3. Transitando dunque all'esame della fondatezza nel merito delle pretese dell'appellante, devesi rilevare quanto segue.
pagina 5 di 11 Giova, in via preliminare, compendiare sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento relativo all'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. esperita dall'assicuratore sociale.
Come noto, il primo comma della richiamata disposizione codicistica prevede che
“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
Tale facoltà è prevista anche a favore degli assicuratori sociali, come si ricava dalla lettura dell'art. 1886 c.c., che estende ai medesimi l'applicabilità delle norme in materia di assicurazione (e, dunque, gli artt. dal 1882 al 1932 c.c.).
Sicché, con l'esercizio del diritto di surrogazione, si verifica la successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dall'assicurato nei confronti del responsabile civile e, per l'effetto, il danneggiato perde conseguentemente la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento concernente i danni già indennizzati.
In altri termini, con l'azione di surrogazione l'assicuratore sociale acquista, pertanto, a titolo derivativo il diritto di credito maturato dal danneggiante nei confronti del responsabile civile: tale sostituzione di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato si determina ope legis (v. Cass. S.U. n. 12566/2018), in modo che il subingresso è condizionato “al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile” (v. Cass. S.U. n. 12565/2018).
L'istituto in esame risponde a una triplice ratio, ossia (i) impedire l'indebita locupletazione della vittima, (ii) salvaguardare la stabilità finanziaria dell'assicuratore sociale grazie al recupero delle somme erogate in presenza di un fatto illecito e (iii) evitare un alleggerimento della posizione debitoria dell'autore del comportamento illecito.
pagina 6 di 11 La surrogazione sopra descritta è soggetta a un duplice limite, vale a dire che l'assicuratore non può pretendere dal terzo responsabile né più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, né un danno maggiore di quello effettivamente causato alla vittima, secondo le regole del diritto civile (v. Cass. n. 10374/2021; v. anche Cass. n. 9002/2022: “Il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro”).
4. Calando i suesposti principi di diritto nel caso in esame, si osserva quanto segue.
Circa la responsabilità dell'appellato, parte appellante ha allegato – in sintesi – che in data 8/2/2020 , nel piazzale della società PE.TRA. s.r.l. di cui era Persona_1
dipendente con mansioni di autotrasportatore, veniva accoltellato dall'appellato a seguito di un diverbio per questioni di lavoro relative ai turni e al lavaggio dei tir.
Sebbene l'appellante non abbia provato il passaggio in giudicato della sentenza penale della Corte di Appello di Brescia n. 1181/2021 (che ha confermato la condanna del convenuto per tentato omicidio di cui alla sentenza del Tribunale di
MO n. 698/2020: v. doc. 10 fasc. att. primo grado) secondo l'unica modalità ammissibile – vale a dire mediante la produzione dell'attestazione di irrevocabilità del Cancelliere apposta ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.: v. Cass. n.
26852/2017 – e, dunque, tale pronuncia non sia idonea a fare stato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ciononostante la responsabilità dell'appellato risulta predicabile sulla base dell'espresso riconoscimento dallo stesso effettuato nel giudizio di primo grado (laddove si legge che “Nulla quaestio sulla penale responsabilità, poiché la condanna penale del per il tentato omicidio seppur CP_1 Per_1
pagina 7 di 11 sensibilmente ridotta dalla Corte di Appello di Brescia, è divenuta definitiva”: v. pag. 2 della comparsa di costituzione del convenuto in primo grado).
5. Ciò posto in ordine all'an debeatur, in merito al quantum richiesto giova evidenziare che parte appellante ha versato in atti l'attestazione dell'importo erogato sottoscritta dal dirigente della sede dell' di MO (v. doc. 8 Pt_1
prodotto dall' in primo grado, ovvero pag. 36 “fascicolo documenti di Pt_1
primo grado parte I”), relativo unicamente al periodo di inabilità temporanea
(poiché il danno biologico permanente è risultato inferiore al minimo indennizzabile del 6%).
Ebbene, sempre come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore (…), poiché Pt_1
l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti Pt_1
amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede”
(v., ex plurimis, Cass. n. 11617/2010): il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha financo puntualizzato che la presenza di contestazioni generiche in ordine al quantum chiesto a titolo di rimborso impone l'accoglimento integrale della domanda dell' fondata sull'attestazione del Pt_1
direttore di sede (v. Cass. n. 23474/2018).
Nel caso di specie, sebbene non si possa far discendere dalla contumacia il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., è qui il caso di rilevare che pagina 8 di 11 l'appellato dal canto suo, rimanendo contumace, non ha offerto elementi atti a provare il fatto impeditivo (per superamento del limite del danno civilistico).
Inoltre, l'appellata ha documentato i propri assunti circa la sussistenza di un periodo di inabilità lavorativa dell'infortunato di 115 giorni, determinata dalla perforazione del polmone sinistro riportata dal danneggiato a causa dell'aggressione subita (v. in particolare, sub docc. 2, 3 e 4 del fascicolo di parte attrice di primo grado, i referti medici atti a suffragare la durata della malattia): sicché, anche a voler considerare le eccezioni svolte dal convenuto costituito in primo grado, le stesse non colgono nel segno (vieppiù alla luce dei principi espressi da Cass. n. 28986/2019: “in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno”).
Ancora, quanto alle somme erogate per indennità temporanea e visite di accertamento postumi, si osserva che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha parimenti precisato che “l' ha sempre diritto di Pt_1
surrogarsi (…) per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.P.R.
30.6.1965 n. 1124, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex artt. 86 e ss.
d.P.R. cit.” (v. Cass. n. 14982/2022).
6. Come anzidetto, dunque, l' appellante ha diritto a recuperare tutti gli Pt_1
importi riconosciuti all'infortunato, “stante la certezza e l'automatismo delle prestazioni previdenziali” (v. Cass. n. 604/2003).
Di talché, alla luce di quanto sopra, la domanda di parte appellante risulta fondata e l'appellato deve essere condannato al pagamento a favore della stessa della somma di € 6.475,44, ossia nei limiti della domanda ex art. 112 c.p.c., avendo pagina 9 di 11 l'appellante dato conto – come indicato in premessa – del pagamento di 250,00 effettuato a suo favore da parte dell'appellato successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado (v. doc. 4 appellante).
Parte appellante ha diritto anche alla richiesta rivalutazione monetaria: invero, come puntualizzato dalla Suprema Corte, “il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza” (v. Cass. n.
1336/2009): pertanto, l'importo anzidetto dovrà essere rivalutato secondo l'indice ISTAT-FOI.
Sulla somma così rivalutata spettano altresì all'appellante gli interessi (richiesti)
c.d. compensati (v. Cass. n. 23474/2018 cit.) dalla data del pagamento dell'indennizzo. Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (sent. n. 1712/1995), detti interessi si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata: così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione della somma richiesta da parte appellante alla data del pagamento dell'indennizzo – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale (da intendersi al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. fino alla data di notifica dell'atto di citazione e successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c.) fino alla data odierna. Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma così liquidata complessivamente.
7. Considerato che la decisione sulle spese investe globalmente l'intero processo (v. Cass. n. 6259/2014), le stesse seguono la soccombenza dell'appellato pagina 10 di 11 e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi di trattazione e decisionale applicabili in relazione al valore della condanna, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata, sia per il giudizio di primo grado, sia per il presente giudizio di impugnazione.
Per questi motivi
il Tribunale di MO in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1242/2023, emessa il 28/12/2023 dal Giudice di Pace di MO, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
– condanna al pagamento in favore dell' della somma Controparte_1 Pt_1
di € 6.475,44, oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicati in motivazione;
– condanna il predetto appellato a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate in € 1.434,00 per compensi e in € 264,00 per anticipazioni per il giudizio di primo grado, nonché in € 3.387,00 per compensi e in € 382,50 per anticipazioni per il presente giudizio d'appello, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
MO, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 685/2024, promossa da:
Parte_1
(c.f. ), con l'avv.
[...] P.IVA_1
AB LU
appellante nei confronti di:
c.f. ) Controparte_1 C.F._1
appellato contumace
Conclusioni dell'appellante: come da note scritte depositate telematicamente in data 4/6/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 11 L' Parte_2
ha convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di MO al Controparte_1
fine di ottenere la condanna di detto convenuto al pagamento della somma di €
6.725,44, oltre interessi e rivalutazione, quale rimborso degli importi erogati a favore di a titolo di prestazioni contributive per il periodo di Persona_1
malattia conseguente al sinistro occorso in data 8/2/2020.
Il convenuto si è tardivamente costituito eccependo in via principale l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito, ritenendo competente il
Tribunale ordinario di MO, ovvero per materia, essendo competente il
Tribunale di MO in funzione del Giudice del Lavoro, e chiedendo in via subordinata una riduzione dell'importo richiesto da parte attrice, previa effettuazione di una c.t.u. medico-legale.
Con sentenza n. 1242/2023, emessa il 28/12/2023, il Giudice di Pace di
MO ha dichiarato la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale, condannando l'opponente – rectius, parte attrice – al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza l' ha interposto appello, lamentando la nullità Pt_1
della sentenza impugnata per violazione del disposto dell'art. 38 c.p.c., per avere il Giudice di Pace accolto l'eccezione di incompetenza formulata dal convenuto nonostante la sua inammissibilità, in quanto tardivamente proposta oltre la prima udienza, e chiedendo conseguentemente l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate nel giudizio di primo grado, riducendo la domanda di condanna a € 6.475,44 e dando contestualmente atto del pagamento di € 250,00 effettuato dal sig. CP_1
Il predetto appellato è rimasto contumace.
Con ordinanza di cui al verbale di udienza del 27/3/2024, nel sub-procedimento
R.G. n. 685-1/2024, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pagina 2 di 11 La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza dell'11/9/2025
(con assegnazione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali) e trattenuta in decisione con ordinanza del 16/10/2025.
* * *
1. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Come noto, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile – per quel che qui rileva – “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” (I comma) e “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183”.
La pronuncia di Cass. S.U. n. 11657/2008 ha puntualizzato che “successivamente alla entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, l'eccezione è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione”.
Inoltre, con specifico riferimento al termine della prima udienza previsto ex lege per il potere di rilievo ufficioso, il rigoroso orientamento della Suprema Corte ha chiarito che “nell'"udienza di prima comparizione", il giudice, espletate le formalità di rito, rinvia le parti ad altra udienza, quella della prima trattazione della causa, nella quale, tra
l'altro, devono essere sollevate le questioni in tema di competenza, dalle parti stesse o, in mancanza, dal giudice, e tale ultima udienza segna, sul piano logico e cronologico, la tappa processuale ultima oltre la quale lo sbarramento alla eventuale, successiva proposizione/rilevazione di tali questioni si è irrimediabilmente realizzato, a tali fini essendo del tutto irrilevante che le parti siano o non siano comparse (giusta disposto del primo comma, ultima parte, dell'art.183 cod. proc. civ., atteso che il legislatore stesso mostra inequivocamente
pagina 3 di 11 di ritenere "prima udienza di trattazione " anche quella in cui nessuna delle parti sia comparsa, tanto da obbligare espressamente il giudice, in tale ipotesi, "a valutare tale comportamento" se privo "di giustificato motivo"); a tal fine, la "prima udienza di trattazione", nell'ipotesi in cui la causa sia stata rinviata ex art.181-309 cod. proc. civ. per mancata comparizione delle parti, non può legittimamente ritenersi "slittata" alla nuova udienza di rinvio, ai fini del verificarsi delle preclusioni predette, la nuova udienza di rinvio essendo udienza "di trattazione" (al più, udienza "di prima trattazione" nel senso che la causa viene discussa per la prima volta), ma non anche (ed in senso tecnico) "prima udienza di trattazione"” (v. Cass. n. 20736/2004).
Declinando tali principi con specifico riferimento al giudizio innanzi al Giudice di
Pace, se ne desume che l'eccezione risulta tempestiva se formulata (o sollevata d'ufficio dal Giudice) entro la prima udienza di effettiva trattazione, non essendovi distinzione – sulla base del rito applicabile – tra udienza di prima comparizione e trattazione (v. Cass. n. 9754/2010: “Nel procedimento dinanzi al giudice di pace - ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione - il regime di preclusioni dettato dall'art. 38 cod. proc. civ., in tema di rilievo d'ufficio o di eccezione dell'incompetenza, è collegato all'effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall'art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.
Tuttavia, nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita, con la conseguenza che, tanto al giudice, che al convenuto tardivamente costituitosi, il quale, contestualmente alla revoca della declaratoria di contumacia, non ottenga anche la rimessione in termini, è precluso di rilevare od eccepire successivamente l'incompetenza, sia per materia, che per valore, del giudice adito”; nel medesimo senso Cass. n. 11816/2018).
pagina 4 di 11 Logica conseguenza di quanto anzidetto è che, in caso di incompetenza non tempestivamente eccepita e/o rilevata d'ufficio, resta ferma la competenza del giudice adito.
Ciò posto, nel caso che occupa si osserva che alla prima udienza del 26/10/2022 il convenuto non si è costituito e il Giudice di prime cure non ha effettuato alcun rilievo ufficioso circa la propria incompetenza, rinviando la causa per la discussione all'udienza del 14/12/2022 (cfr. relativo verbale).
A tale udienza del 14/12/2022 si è tardivamente costituito il convenuto
[...]
sollevando l'eccezione di incompetenza anzidetta, che pertanto – in CP_1
applicazione dei suesposti principi – deve ritenersi inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Sicché risultano fondati i rilievi dell'appellante circa l'errore in cui è incorso il
Giudice di prime cure dichiarando – in maniera inefficace in quanto tardiva – la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale oltre il termine previsto dall'art. 38 c.p.c..
Pertanto, deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e l'adito
Tribunale deve procedere alla decisione della causa nel merito, stante l'effetto devolutivo dell'appello (v. Cass. n. 12584/2003: “quando il giudice d'appello risolva positivamente, in riforma della sentenza impugnata, la questione di competenza del giudice di primo grado, deve pronunziare nel merito in secondo grado, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", essendogli preclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice”).
3. Transitando dunque all'esame della fondatezza nel merito delle pretese dell'appellante, devesi rilevare quanto segue.
pagina 5 di 11 Giova, in via preliminare, compendiare sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento relativo all'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. esperita dall'assicuratore sociale.
Come noto, il primo comma della richiamata disposizione codicistica prevede che
“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
Tale facoltà è prevista anche a favore degli assicuratori sociali, come si ricava dalla lettura dell'art. 1886 c.c., che estende ai medesimi l'applicabilità delle norme in materia di assicurazione (e, dunque, gli artt. dal 1882 al 1932 c.c.).
Sicché, con l'esercizio del diritto di surrogazione, si verifica la successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dall'assicurato nei confronti del responsabile civile e, per l'effetto, il danneggiato perde conseguentemente la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento concernente i danni già indennizzati.
In altri termini, con l'azione di surrogazione l'assicuratore sociale acquista, pertanto, a titolo derivativo il diritto di credito maturato dal danneggiante nei confronti del responsabile civile: tale sostituzione di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato si determina ope legis (v. Cass. S.U. n. 12566/2018), in modo che il subingresso è condizionato “al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile” (v. Cass. S.U. n. 12565/2018).
L'istituto in esame risponde a una triplice ratio, ossia (i) impedire l'indebita locupletazione della vittima, (ii) salvaguardare la stabilità finanziaria dell'assicuratore sociale grazie al recupero delle somme erogate in presenza di un fatto illecito e (iii) evitare un alleggerimento della posizione debitoria dell'autore del comportamento illecito.
pagina 6 di 11 La surrogazione sopra descritta è soggetta a un duplice limite, vale a dire che l'assicuratore non può pretendere dal terzo responsabile né più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, né un danno maggiore di quello effettivamente causato alla vittima, secondo le regole del diritto civile (v. Cass. n. 10374/2021; v. anche Cass. n. 9002/2022: “Il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro”).
4. Calando i suesposti principi di diritto nel caso in esame, si osserva quanto segue.
Circa la responsabilità dell'appellato, parte appellante ha allegato – in sintesi – che in data 8/2/2020 , nel piazzale della società PE.TRA. s.r.l. di cui era Persona_1
dipendente con mansioni di autotrasportatore, veniva accoltellato dall'appellato a seguito di un diverbio per questioni di lavoro relative ai turni e al lavaggio dei tir.
Sebbene l'appellante non abbia provato il passaggio in giudicato della sentenza penale della Corte di Appello di Brescia n. 1181/2021 (che ha confermato la condanna del convenuto per tentato omicidio di cui alla sentenza del Tribunale di
MO n. 698/2020: v. doc. 10 fasc. att. primo grado) secondo l'unica modalità ammissibile – vale a dire mediante la produzione dell'attestazione di irrevocabilità del Cancelliere apposta ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.: v. Cass. n.
26852/2017 – e, dunque, tale pronuncia non sia idonea a fare stato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ciononostante la responsabilità dell'appellato risulta predicabile sulla base dell'espresso riconoscimento dallo stesso effettuato nel giudizio di primo grado (laddove si legge che “Nulla quaestio sulla penale responsabilità, poiché la condanna penale del per il tentato omicidio seppur CP_1 Per_1
pagina 7 di 11 sensibilmente ridotta dalla Corte di Appello di Brescia, è divenuta definitiva”: v. pag. 2 della comparsa di costituzione del convenuto in primo grado).
5. Ciò posto in ordine all'an debeatur, in merito al quantum richiesto giova evidenziare che parte appellante ha versato in atti l'attestazione dell'importo erogato sottoscritta dal dirigente della sede dell' di MO (v. doc. 8 Pt_1
prodotto dall' in primo grado, ovvero pag. 36 “fascicolo documenti di Pt_1
primo grado parte I”), relativo unicamente al periodo di inabilità temporanea
(poiché il danno biologico permanente è risultato inferiore al minimo indennizzabile del 6%).
Ebbene, sempre come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore (…), poiché Pt_1
l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti Pt_1
amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede”
(v., ex plurimis, Cass. n. 11617/2010): il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha financo puntualizzato che la presenza di contestazioni generiche in ordine al quantum chiesto a titolo di rimborso impone l'accoglimento integrale della domanda dell' fondata sull'attestazione del Pt_1
direttore di sede (v. Cass. n. 23474/2018).
Nel caso di specie, sebbene non si possa far discendere dalla contumacia il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., è qui il caso di rilevare che pagina 8 di 11 l'appellato dal canto suo, rimanendo contumace, non ha offerto elementi atti a provare il fatto impeditivo (per superamento del limite del danno civilistico).
Inoltre, l'appellata ha documentato i propri assunti circa la sussistenza di un periodo di inabilità lavorativa dell'infortunato di 115 giorni, determinata dalla perforazione del polmone sinistro riportata dal danneggiato a causa dell'aggressione subita (v. in particolare, sub docc. 2, 3 e 4 del fascicolo di parte attrice di primo grado, i referti medici atti a suffragare la durata della malattia): sicché, anche a voler considerare le eccezioni svolte dal convenuto costituito in primo grado, le stesse non colgono nel segno (vieppiù alla luce dei principi espressi da Cass. n. 28986/2019: “in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno”).
Ancora, quanto alle somme erogate per indennità temporanea e visite di accertamento postumi, si osserva che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha parimenti precisato che “l' ha sempre diritto di Pt_1
surrogarsi (…) per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.P.R.
30.6.1965 n. 1124, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex artt. 86 e ss.
d.P.R. cit.” (v. Cass. n. 14982/2022).
6. Come anzidetto, dunque, l' appellante ha diritto a recuperare tutti gli Pt_1
importi riconosciuti all'infortunato, “stante la certezza e l'automatismo delle prestazioni previdenziali” (v. Cass. n. 604/2003).
Di talché, alla luce di quanto sopra, la domanda di parte appellante risulta fondata e l'appellato deve essere condannato al pagamento a favore della stessa della somma di € 6.475,44, ossia nei limiti della domanda ex art. 112 c.p.c., avendo pagina 9 di 11 l'appellante dato conto – come indicato in premessa – del pagamento di 250,00 effettuato a suo favore da parte dell'appellato successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado (v. doc. 4 appellante).
Parte appellante ha diritto anche alla richiesta rivalutazione monetaria: invero, come puntualizzato dalla Suprema Corte, “il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza” (v. Cass. n.
1336/2009): pertanto, l'importo anzidetto dovrà essere rivalutato secondo l'indice ISTAT-FOI.
Sulla somma così rivalutata spettano altresì all'appellante gli interessi (richiesti)
c.d. compensati (v. Cass. n. 23474/2018 cit.) dalla data del pagamento dell'indennizzo. Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (sent. n. 1712/1995), detti interessi si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata: così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione della somma richiesta da parte appellante alla data del pagamento dell'indennizzo – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale (da intendersi al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. fino alla data di notifica dell'atto di citazione e successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c.) fino alla data odierna. Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma così liquidata complessivamente.
7. Considerato che la decisione sulle spese investe globalmente l'intero processo (v. Cass. n. 6259/2014), le stesse seguono la soccombenza dell'appellato pagina 10 di 11 e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi di trattazione e decisionale applicabili in relazione al valore della condanna, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata, sia per il giudizio di primo grado, sia per il presente giudizio di impugnazione.
Per questi motivi
il Tribunale di MO in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1242/2023, emessa il 28/12/2023 dal Giudice di Pace di MO, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
– condanna al pagamento in favore dell' della somma Controparte_1 Pt_1
di € 6.475,44, oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicati in motivazione;
– condanna il predetto appellato a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate in € 1.434,00 per compensi e in € 264,00 per anticipazioni per il giudizio di primo grado, nonché in € 3.387,00 per compensi e in € 382,50 per anticipazioni per il presente giudizio d'appello, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
MO, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 11 di 11