TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 19/02/2026, n. 432
TAR
Sentenza breve 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 11, 41, 102 e 110 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione degli artt. 7.2 e 15 del Disciplinare di gara. Violazione degli artt. 38 e 40 del CCNL Multiservizi. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste

    La stazione appaltante non ha escluso il RTI per violazione del CCNL o mancato rispetto dei minimi salariali, ma per offerta anomala non sostenibile a causa del mancato costo aggiuntivo per il lavoro domenicale. Tuttavia, la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare che l'indennità/compensazione non è prevista dal CCNL automaticamente, ma richiede accertamento giurisdizionale e può essere assicurata in forme alternative non economiche. Inoltre, l'extra costo avrebbe potuto essere compensato da altre voci dell'offerta. La stazione appaltante avrebbe dovuto garantire un contraddittorio pieno ed effettivo per consentire al RTI di rilevare questi profili.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell'art. 15 del disciplinare. Violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 66/2003. Erronea valutazione dell'indennità di disagio e della correlata giurisprudenza. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 97 Cost.

    La stazione appaltante avrebbe dovuto considerare che l'indennità/compensazione non è prevista dal CCNL automaticamente, ma richiede accertamento giurisdizionale e può essere assicurata in forme alternative non economiche. Inoltre, l'extra costo avrebbe potuto essere compensato da altre voci dell'offerta. La stazione appaltante avrebbe dovuto garantire un contraddittorio pieno ed effettivo per consentire al RTI di rilevare questi profili.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell'art. 69 della direttiva 24/2014/UE. Violazione del principio di leale collaborazione e correttezza ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/90. Violazione dell'art. 15 del disciplinare. Violazione dei principi di trasparenza, massima partecipazione buona fede e buon andamento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 97 Cost.

    La stazione appaltante avrebbe dovuto considerare che l'indennità/compensazione non è prevista dal CCNL automaticamente, ma richiede accertamento giurisdizionale e può essere assicurata in forme alternative non economiche. Inoltre, l'extra costo avrebbe potuto essere compensato da altre voci dell'offerta. La stazione appaltante avrebbe dovuto garantire un contraddittorio pieno ed effettivo per consentire al RTI di rilevare questi profili.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell'art. 15 del disciplinare. Violazione dei principi di trasparenza, massima partecipazione, buona fede e buon andamento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 97 Cost.

    La stazione appaltante ha chiarito che tali aspetti non costituiscono il motivo fondante dell'esclusione, ma elementi aggiuntivi richiamati ad abundantiam. In ogni caso, è ragionevole che la stazione appaltante abbia rilevato tali aspetti nel verificare la sostenibilità dell'offerta.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 15 del disciplinare. Violazione del principio di immodificabilità della legge di gara e della sua natura vincolante. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio, buona fede e buon andamento.

    L'art. 15 del disciplinare prevede che il RUP ha la facoltà, non l'obbligo, di avvalersi della Commissione per la valutazione dell'anomalia. Tale interpretazione è coerente con l'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 19/02/2026, n. 432
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 432
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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