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Sentenza breve 19 febbraio 2026
Sentenza breve 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 19/02/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00250/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 19/02/2026
N. 00432 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00250/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 250 del 2026, proposto da
NS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del RTI con Consorzio Stabile CMF, in relazione alla procedura CIG
B5C71D4A64, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aeroporto Valerio Catullo di RO FR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo,
LB MA e AU PA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti N. 00250/2026 REG.RIC.
RA Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Michiara, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in
Parma, borgo Antini 3, e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC paolomichiara@pec.giuffre.it;
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,
- della nota prot. n. 2353, a firma del RUP, con cui si comunica al ricorrente RTI
“l'esclusione … per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale allegato, cui si rinvia quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento” dalla procedura per l'affidamento del servizio di pulizie, sanificazione e altri servizi accessori presso lo scalo di RO FR e BR NT;
- del verbale allegato alla predetta comunicazione, “verbale nr. 1 del RUP” del 26-11-
2025, recante le seguenti conclusioni: “Il RUP ritiene che tali aspetti, pur non costituendo motivi di esclusione, incidono negativamente sulla complessiva affidabilità dell'offerta, comunque già compromessa in radice da quanto sopra esposto. Il RUP, quindi, esclude dalla gara l'offerta dell'RTI NS S.p.A. (già
Pulitori ed Affini S.p.A.) – Consorzio stabile CMF e richiede che si proceda con lo scorrimento della graduatoria”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare, ove occorre possa, e nei limiti dei motivi infra dedotti: dell'art. 15, del disciplinare di gara; nonché del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice del 16-4-
2025, nella parte in cui prevede che la commissione giudicatrice “su richiesta del
RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia”; della nota prot.
n. 105 del 20-1-2026, di riscontro alla istanza di riesame presentata dal ricorrente RTI; N. 00250/2026 REG.RIC.
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante declaratoria di inefficacia del contratto, qualora nelle more stipulato, e conseguente subentro nell'esecuzione o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporto Valerio Catullo di RO
FR s.p.a. e di RA Soc. Coop.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LI LA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato in data 26-2-2025, la società Aeroporto Valerio Catullo di
RO FR s.p.a. (in seguito, l'Aeroporto) indiceva una procedura aperta, ai sensi dell'art. 155 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento, attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di pulizie, sanificazione e altri servizi accessori presso lo scalo di RO FR e BR
NT, per un importo pari ad Euro 8.811.400,00, per la durata massima di 5 anni (3 anni con opzione di proroga per ulteriori 2 anni).
1.1. Il disciplinare di gara precisava che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 comma
14 del d.lgs. 36/2023, la manodopera per il servizio in oggetto viene presunta, per il periodo massimo di 5 anni, in Euro 5.400,000,00” e che “il CCNL di riferimento da considerare per l'appalto in oggetto è Pulizie e servizi integrati/multiservizi”.
1.2. Partecipavano alla procedura 29 operatori economici, tra cui il RTI composto da
Pulitori ed Affini s.p.a. (a seguito di cambio di denominazione, NS s.p.a.), quale N. 00250/2026 REG.RIC.
mandataria, con il Consorzio Stabile CMF (in seguito, RTI NS) e RA Soc.
Coop. (in seguito, RA).
1.3. All'esito delle operazioni di gara risultava: primo il RTI NS con 74,95 punti
(offerta tecnica, 50,60 punti; offerta economica 24,35 punti) e seconda RA con
74,51 punti (offerta tecnica, 48,72 punti; offerta economica, 25,79 punti).
1.3. Con nota del 15-10-2025 Aeroporto evidenziava che l'offerta del RTI NS non rientrava nella soglia di anomalia prevista dal disciplinare, ma che il RUP aveva comunque ritenuto di verificarne la sostenibilità complessiva in quanto il
Raggruppamento aveva indicato un costo della manodopera inferiore a quanto stimato dalla Stazione appaltante; pertanto chiedeva al RTI NS “una relazione analitica, corredata dai pertinenti documenti a giustificazione di tutte le voci di costo che concorrono a determinare l'offerta … con particolare ma non esclusivo riferimento” alle voci riguardanti il “Costo della manodopera”, “Costi propri della sicurezza”,
“Mezzi, equipaggi e attrezzature”, “Materiale igienico sanitario e materiale di consumo”, “Smaltimento rifiuti e gestione del sistema porta a porta”,
“Derattizzazione”, “Software e sistemi informativi compresi di sensori e accessori”,
“Formazione”, “Migliorie/Servizi aggiuntivi”, “Spese generali” e “Utile di impresa”.
In relazione al costo della manodopera, tra i vari elementi, veniva chiesto di giustificare anche il “Costo delle ore festive e notturne con le incidenze contributive per ogni livello; Ore lavorate medie mensili e per i 60 mesi di contratto, evidenziando la quota di ore ordinarie, festive e notturne”.
1.4. Il RTI NS presentava i suoi giustificativi in cui, in relazione al Costo della manodopera, rilevava in particolare che “Nei costi della manodopera sono state considerate le tariffe orarie del lavoro diurno, notturno e supplementare. Non è stato previsto alcun incremento per il lavoro festivo in quanto, come previsto dall'art 40 del CCNL Multiservizi, i lavoratori impiegati la domenica, godranno di un giorno compensativo in un altro giorno della settimana: la domenica sarà dunque N. 00250/2026 REG.RIC.
considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo”.
1.5. Con nota del 28-10-2025 la Stazione appaltante richiedeva altresì al RTI NS chiarimenti in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria con riferimento: al cambio di denominazione della mandataria da Pulitori e Affini s.p.a. a
NS s.p.a., “all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui alla scrittura privata autenticata in data 25/9/2019” e “all'avviso di accertamento n.
T9H0CA300879/2024”.
1.6. Il RTI NS dava seguito a tale richiesta di chiarimenti con nota del 29-10-
2025.
1.7. Con provvedimento del 19-12-2025 il RUP disponeva l'esclusione del RTI
NS dalla procedura in quanto riscontrava “un extra costo non considerato dall'operatore economico a titolo di maggiorazione ex art. 38 CCNL per il lavoro domenicale, stimabile in misura non inferiore ad € 48.420,00 che, oltre a non essere incluso nel costo della manodopera indicato in offerta, è di entità tale da erodere completamente l'esiguo margine di utile dichiarato (pari ad € 14.000,00), con conseguente anomalia complessiva dell'offerta, concludendo per l'esclusione”.
Inoltre l'Agenzia delle Entrate avrebbe concordato di rimodulare l'accordo di ristrutturazione del debito del 18-4-2019, “a causa del tardivo versamento di una rata”
e sarebbe ancora in corso il giudizio di impugnazione riguardante l'avviso di accertamento n. T9H0CA300879/2024.
E “tali aspetti, pur non costituendo motivi di esclusione, incidono negativamente sulla complessiva affidabilità dell'offerta, comunque già compromessa da quanto sopra esposto”.
1.8. Il RTI presentava alla Stazione appaltante un'istanza di riesame del provvedimento di esclusione che veniva tuttavia respinta con nota del 19-1-2026. N. 00250/2026 REG.RIC.
2. Con ricorso, notificato in data 21-1-2026 e depositato in data 30-1-2026, il RTI
NS ha impugnato il provvedimento di esclusione e il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione degli artt. 11, 41, 102 e 110 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione degli artt.
7.2 e 15 del Disciplinare di gara. Violazione degli artt. 38 e 40 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi di Pulizia
e Servizi Integrati/Multiservizi. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste
Il RUP ha escluso il RTI ricorrente in quanto la sua offerta non avrebbe considerato un costo aggiuntivo di Euro 48.420,00 per la maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro domenicale. Tale costo, secondo il RUP, non potrebbe essere assorbito dall'utile dichiarato (Euro 14.747,00), con conseguente anomalia complessiva dell'offerta.
Invece – sostiene parte ricorrente - la dichiarazione del RTI ricorrente, secondo cui il lavoro domenicale non prevede maggiorazioni economiche in quanto compensato da un giorno di riposo settimanale, sarebbe conforme agli artt. 38 e 40 del CCNL
Multiservizi. L'art. 40 stabilirebbe che la domenica può essere considerata giorno lavorativo ordinario, mentre il giorno di riposo compensativo è considerato festivo a tutti gli effetti. Pertanto, nel caso di concessione del giorno di riposto compensativo, non vi sarebbe l'obbligo di riconoscere anche la “maggiorazione” economica di cui all'art. 38, comma 5, n. 5, del CCNL. Il RTI ricorrente non avrebbe quindi commesso alcuna violazione del CCNL. In base al CCNL il “riposo compensativo” sarebbe sostitutivo rispetto al riconoscimento della maggiorazione economica prevista per il caso di lavoro domenicale.
La “indennità/compensazione”, richiamata nel provvedimento, non sarebbe prevista dal CCNL - non dovrebbe essere riconosciuta ex se - richiedendo un accertamento N. 00250/2026 REG.RIC.
giudiziale del disagio subito dal lavoratore. Inoltre tale indennità potrebbe anche essere di natura non economica.
In base all'art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante potrebbe escludere un'offerta solo se non rispetta gli obblighi in materia di lavoro stabiliti dal
CCNL o se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali. Nel caso in esame, invece, l'offerta del RTI ricorrente rispetterebbe pienamente sia le disposizioni del
CCNL, sia i minimi salariali; pertanto non avrebbe dovuto essere esclusa.
Anche la giurisprudenza amministrativa avrebbe riconosciuto che, in applicazione del
CCNL Multiservizi, il lavoro domenicale non richiede una maggiorazione economica se è previsto un giorno di riposo compensativo.
II - Violazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell'art. 15 del disciplinare. Violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 66/2003 (“Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”). Erronea valutazione della indennità di disagio e della correlata giurisprudenza di legittimità. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 97 Cost..
La “indennità/compensazione”, richiamata nel provvedimento, non sarebbe prevista né dal CCNL Multiservizi né dal d.lgs. 66/2003, trattandosi di un istituto che la giurisprudenza di legittimità riconosce solo eventualmente e in via equitativa, su iniziativa del singolo lavoratore, e solo previa prova del “disagio” subito. Per tali ragioni essa non costituirebbe un costo certo riconducibile ai costi della manodopera, bensì un mero costo da rischio contenzioso, riconducibile ai costi aziendali generali, coperto a bilancio da apposito “fondo rischi”.
Sotto altro profilo, l'indennizzo in questione potrebbe avere anche natura non economica, pertanto il RTI ricorrente avrebbe potuto garantire pienamente tale “quid pluris” mediante misure organizzative interne, come il “doppio riposo”, senza necessità di appostare costi ulteriori. N. 00250/2026 REG.RIC.
La Stazione appaltante avrebbe omesso di considerare tale possibilità, evitando di attivare un contraddittorio sul punto.
Sotto un ulteriore profilo, in contrasto con il consolidato principio per cui la verifica di anomalia è un giudizio complessivo di affidabilità, la Stazione appaltante non avrebbe compiuto una valutazione globale e sintetica dell'offerta, in particolare non avrebbe verificato la capienza delle altre voci dell'offerta – come le spese generali
(ampiamente sovrastimate), i costi di struttura e le agevolazioni riconosciute al RTI ricorrente.
Il RUP, avrebbe escluso il RTI NS considerando come necessario un onere economico che non trova riscontro né nella normativa né nel contratto collettivo, senza considerare la sostenibilità dell'offerta nel suo complesso.
III - Violazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell'art. 69 della direttiva 24/2014/UE. Violazione del principio di leale collaborazione e correttezza ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/90. Violazione dell'art. 15 del disciplinare.
Violazione dei principi di trasparenza, massima partecipazione buona fede e buon andamento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 97 Cost..
La Stazione appaltante non avrebbe garantito un pieno ed effettivo contraddittorio nel procedimento di valutazione dell'anomalia. Nel corso di tale sub-procedimento il RUP non avrebbe infatti rappresentato le criticità che hanno portato a ritenere non sostenibile l'offerta. Né sussistevano particolari ragioni di urgenza tant'è che sarebbe decorso quasi un mese tra l'attivazione della verifica di anomalia e il provvedimento di esclusione. Anche l'art. 15 del disciplinare riconosceva espressamente al RUP la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti, anche mediante audizione orale, qualora le giustificazioni iniziali non fossero ritenute sufficienti.
Nel caso in cui si ritenesse che sulla base delle disposizioni nazionali, la Stazione appaltante non fosse tenuta a garantire un effettivo e pieno contraddittorio, parte N. 00250/2026 REG.RIC.
ricorrente chiede di valutare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267
TFUE.
IV - Violazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell'art. 15 del disciplinare. Violazione dei principi di trasparenza, massima partecipazione, buona fede e buon andamento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 97
Cost..
Nel caso in cui il provvedimento di esclusione fosse ritenuto plurimotivato, parte ricorrente contesta il riferimento all'accordo di Ristrutturazione del debito con l'Agenzia delle Entrate e all'Avviso di accertamento del 2024.
Tali aspetti riguarderebbero la “capacità” i “requisiti” posseduti dall'operatore per partecipare alla gara, non la “affidabilità” dell'offerta e dunque non potrebbero essere presi in considerazione a tal fine.
L'assunto della Stazione appaltante, secondo cui parte ricorrente avrebbe versato tardivamente una rata e che pertanto l'accordo sarebbe stato rimodulato, sarebbe falso.
Inoltre non corrisponderebbe al vero che “Il totale del passivo, ante omologa, ammontava ad oltre Euro 79.000.000”, Pulitori ed Affini s.p.a. (ora NS S.p.A.) sarebbe debitrice “per tributi, sanzioni, interessi e relativi accessori amministrati dall'Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di Euro 33.519.818,00”.
V – Violazione dell'art. 15 del disciplinare. Violazione dele generale principio di immodificabilità della legge di gara e della sua natura vincolante (principio dell'autovincolo). Violazione dei principi di trasparenza e par condicio, buona fede e buon andamento.
In base all'art. 15 del disciplinare il RUP, nel procedimento di valutazione dell'anomalia, avrebbe dovuto avvalersi della Commissione, non potendo valutare autonomamente le giustificazioni presentate dal RTI ricorrente.
3. L'Aeroporto si è costituito in giudizio contestando nel merito le censure proposte, evidenziando: N. 00250/2026 REG.RIC.
- quanto al primo motivo, che nelle giustificazioni il RTI ricorrente avrebbe riconosciuto di non applicare alcun incremento ai propri dipendenti per il lavoro domenicale, prevedendo, quale condizione di “riequilibrio”, la sola concessione del riposo compensativo in diverso giorno della settimana. Il RUP avrebbe quindi correttamente disposto l'esclusione in applicazione della sentenza della Cassazione
(Sezione I) 10-12-2024, n. 31711 secondo cui, in relazione al CCNL Multiservizi, è necessario riconoscere un “quid pluris in termini di vantaggio economico o di indennizzo di altra natura per il lavoratore occupato di domenica”, quantificando detto quid pluris “nella misura del 30% della retribuzione globale oraria come risultante nei cedolini paga agli atti, applicata al numero di ore lavorate di domenica”;
- quanto al secondo motivo, che la corresponsione di benefici alternativi alla maggiorazione economica richiederebbe la conclusione di un accordo negoziale con i lavoratori, nella fattispecie insussistente. Il riconoscimento di benefici alternativi comunque comporterebbe costi ulteriori, che non sono stati considerati. Il piano del c.d. “doppio riposo” non sarebbe stato rilevato in sede di giustificativi. Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente si tratterebbe di un costo certo e dovuto, non meramente eventuale. La pretesa di imputare detto costo ad altre voci sarebbe inammissibile in quanto non rilevata in sede di giustificativi. Parte ricorrente inoltre non avrebbe interesse a contestare l'importo degli extracosti determinato dal RUP in quanto tale importo sarebbe comunque superiore agli utili indicati in gara.
- quanto al terzo motivo, che il contraddittorio sarebbe stato assicurato con la richiesta di giustificativi e che in base all'art. 15 del disciplinare, il RUP avrebbe avuto solo la facoltà non l'obbligo di richiedere ulteriori chiarimenti;
- quanto al quarto motivo, che l'accordo di ristrutturazione e l'avviso di accertamento del 2024 erano stati richiamati ad abundantiam, ma non costituivano la ragione dell'adozione del provvedimento di esclusione; N. 00250/2026 REG.RIC.
- quanto al quinto motivo, che in base al disciplinare il RUP aveva la possibilità - non l'obbligo – di avvalersi della Commissione per la valutazione di anomalia delle offerte.
3.1. Anche la controinteressata RA si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, le parti sono state avvertite della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a., e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. È infondato il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene che in base all'art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non poteva escludere la sua offerta in quanto era conforme agli obblighi in materia di lavoro stabiliti dal CCNL Multiservizi e il costo del personale rispettava i minimi salariali.
5.1. Sulla base di un'interpretazione letterale e sistematica del provvedimento di esclusione emerge in modo sufficientemente chiaro che la stazione appaltante non ha escluso il RTI NS per la violazione del CCNL Multiservizi o per il mancato rispetto dei minimi salariali, bensì in quanto ha ritenuto la sua offerta anomala – non sostenibile – perché non avrebbe considerato il costo aggiuntivo correlato allo svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate di domenica.
E la Corte di Cassazione ha effettivamente affermato che “il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando
l'applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole; dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris” (Cass., N. 00250/2026 REG.RIC.
Sez. Lav., 10-12-2024, n. 31711. Conformi ex multis: Cass., Sez. Lav., 20-9-2013, n.
21626; Cass., Sez. Lav., 7-6-2011, n. 12318).
6. Sono invece fondati, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, il secondo e il terzo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta che la Stazione appaltante avrebbe dovuto considerare che la “indennità/compensazione” in questione non sarebbe prevista dal CCNL, ma richiederebbe un accertamento giurisdizionale e potrebbe essere assicurata anche in forme alternative (non economiche); inoltre tale extracosto avrebbe potuto essere compensato da eventuali altre voci dell'offerta; pertanto
Aeroporto avrebbe dovuto garantire un contraddittorio pieno ed effettivo per consentire al RTI NS di rilevare tali profili.
6.1. In base all'art. 40 del CCNL Multiservizi, “per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo”.
La giurisprudenza amministrativa ha quindi chiarito che “organizzando i turni in maniera corretta … non vi sarà alcuna domenica ordinaria da retribuire con maggiorazione, in quanto tutti gli addetti godranno del riposo compensativo” (Cons.
Stato, Sez. III, 28-7-2022, n. 6660. In senso conforme: TAR Lazio, Roma, Sez. II
Quater, 29-7-2024, n. 15416; TRGA, Trento, 22-1-2025, n. 12).
E nello stesso senso la stessa giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tale
“indennità/compensazione” costituisce il ristoro del disagio derivante dallo svolgimento della prestazione lavorativa nella giornata festiva, che può essere provato anche “sulla base della presunzione della maggiore penosità del lavoro domenicale, per massima d'esperienza sociale”, ma non si tratta di un “danno in re ipsa”.
Occorre pertanto che i singoli lavoratori si attivino per richiederne la corresponsione quantomeno allegando il disagio subito. N. 00250/2026 REG.RIC.
In definitiva, si tratta di extra costi di cui l'operatore economico deve tenere conto, in quanto idonei ad incidere sulla sostenibilità dell'offerta, ma stante la loro particolare natura – giurisprudenziale, non ad applicazione automatica – occorre considerare se siano stati compresi in una voce dell'offerta diversa da quella del “Costo della manodopera” o se siano state assunte soluzioni compensative alternative (non economiche).
D'altra parte, per giurisprudenza costante il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; il giudizio sull'offerta sospettata di anomalia è, quindi, incentrato sull'accertamento della serietà dell'offerta, desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente, con la conseguenza che l'esclusione dalla gara può essere disposta solo se vi sia la prova dell'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V,
7-10-2025, n. 7819).
La Stazione appaltante avrebbe quindi dovuto valutare anche se la mancata considerazione di tali extra costi poteva essere compensata da eventuali altre voci dell'offerta, non risultando in questo senso sufficiente il mero raffronto con gli utili indicati.
Ciò anche in considerazione dell'entità di tali extracosti rispetto al valore complessivo dell'appalto.
6.3. È altresì fondata la censura con cui parte ricorrente lamenta la mancata piena ed effettiva attivazione del contraddittorio.
Sul punto è stato infatti efficacemente chiarito che: <il principio del contraddittorio procedimentale non comporta un vincolo assoluto di piena corrispondenza tra giustificazioni richieste e ragioni di anomalia dell'offerta”, N. 00250/2026 REG.RIC.
come evocato dall'appellante, - anche a mente dell'evoluzione ordinamentale che, con
l'articolo 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, ha previsto per la verifica di anomalia dell'offerta una struttura “monofasica” del procedimento e non più trifasica, cioè articolata in giustificativi, chiarimenti, contraddittorio, com'era, invece, nel regime disegnato dal previgente articolo 87 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163 - non si può tuttavia approdare all'estremo opposto in cui l'esternazione delle ragioni dell'anomalia dell'offerta avvenga in definitiva solo col provvedimento di esclusione, amputando ogni forma di confronto sui profili ritenuti critici, in spregio dei canoni di collaborazione e buona fede che devono informare i rapporti tra stazione appaltante e imprese partecipanti alla gara, specie quando vengono in rilievo profili escludenti inderogabili come la violazione dei minimi salariali inderogabili>> (Cons.
Stato, Sez. III, 19-2-2024, n. 1591).
Affinché il contraddittorio possa ritenersi pieno ed effettivo, la stazione appaltante deve porre il concorrente nelle condizioni di poter individuare i punti critici della propria offerta, presentando quindi giustificativi specifici e pertinenti.
D'altra parte anche l'art. 15 del disciplinare stabiliva che: “Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale”.
Nel caso in esame invece la Stazione appaltante ha chiesto a parte ricorrente di presentare i propri giustificativi sostanzialmente in relazione a tutti i profili dell'offerta.
Il mero riferimento – contenuto nella richiesta di giustificativi - al “Costo delle ore festive e notturne con le incidenze contributive per ogni livello; Ore lavorate medie mensili e per i 60 mesi di contratto, evidenziando la quota di ore ordinarie, festive e notturne”, non risulta idoneo a consentire l'individuazione del profilo di criticità ritenuto rilevante dalla Stazione appaltante. N. 00250/2026 REG.RIC.
Solo nel provvedimento di esclusione la Stazione appaltante ha chiarito di ritenere non giustificata l'offerta perché, in ragione dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza civile, lo svolgimento della prestazione lavorativa di domenica richiede il riconoscimento di un quid pluris oltre che di un giorno compensativo.
7. È inammissibile per carenza di interesse e infondato il quarto motivo con cui parte ricorrente contesta il riferimento, contenuto nel provvedimento di esclusione, all'accordo di ristrutturazione del debito con l'Agenzia delle Entrate e all'avviso di accertamento del 2024.
7.1. La Stazione appaltante ha infatti chiarito che tali ulteriori aspetti non costituiscono il motivo fondante dell'adozione del provvedimento impugnato, ma solo elementi aggiuntivi richiamati ad abundantiam, a conferma della già accertata non sostenibilità dell'offerta.
7.2. In ogni caso, sebbene le direttive comunitarie distinguano la valutazione dell'offerente dalla valutazione dell'offerta, risulta ragionevole e conforme al principio del risultato che la Stazione appaltante, nel verificare in concreto, secondo
l'id quod plerunque accidit, la sostenibilità dell'offerta, abbia rilevato anche tali ulteriori aspetti.
8. È infine infondato il quinto motivo con cui parte ricorrente sostiene che il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo in quanto il RUP avrebbe dovuto necessariamente avvalersi della Commissione giudicatrice nel sub-procedimento di valutazione dell'anomalia.
8.1.L'art. 15 del disciplinare, laddove stabilisce che “il RUP, avvalendosi della
Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità”, pare dover essere inteso nel senso che l'organo competente per la valutazione dell'anomalia delle offerte è il RUP, il quale ha la facoltà – non l'obbligo
– di servirsi della Commissione per svolgere tale compito. N. 00250/2026 REG.RIC.
Tale interpretazione risulta altresì coerente con l'art. 93, comma 1, del d.lgs. n.
36/2023 ai sensi del quale “Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia”.
9. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti sopra evidenziati e, per l'effetto, devono essere annullati gli atti impugnati nei medesimi sensi e nei limiti, con conseguente obbligo della Stazione appaltante di rivalutare l'offerta di parte ricorrente, consentendo al RTI NS di presentare le proprie giustificazioni in relazione agli effettivi profili di criticità della stessa.
10. In ragione delle peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio, ferma la refusione da parte di Aeroporto Valerio
Catullo di RO FR s.p.a., in favore della ricorrente, del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei medesimi sensi e limiti.
Spese compensate, ferma la refusione da parte di Aeroporto Valerio Catullo di RO
FR s.p.a., in favore della ricorrente, del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00250/2026 REG.RIC.
AR NI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
LI LA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LI LA AR NI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/02/2026
N. 00432 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00250/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 250 del 2026, proposto da
NS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del RTI con Consorzio Stabile CMF, in relazione alla procedura CIG
B5C71D4A64, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aeroporto Valerio Catullo di RO FR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo,
LB MA e AU PA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti N. 00250/2026 REG.RIC.
RA Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Michiara, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in
Parma, borgo Antini 3, e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC paolomichiara@pec.giuffre.it;
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,
- della nota prot. n. 2353, a firma del RUP, con cui si comunica al ricorrente RTI
“l'esclusione … per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale allegato, cui si rinvia quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento” dalla procedura per l'affidamento del servizio di pulizie, sanificazione e altri servizi accessori presso lo scalo di RO FR e BR NT;
- del verbale allegato alla predetta comunicazione, “verbale nr. 1 del RUP” del 26-11-
2025, recante le seguenti conclusioni: “Il RUP ritiene che tali aspetti, pur non costituendo motivi di esclusione, incidono negativamente sulla complessiva affidabilità dell'offerta, comunque già compromessa in radice da quanto sopra esposto. Il RUP, quindi, esclude dalla gara l'offerta dell'RTI NS S.p.A. (già
Pulitori ed Affini S.p.A.) – Consorzio stabile CMF e richiede che si proceda con lo scorrimento della graduatoria”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare, ove occorre possa, e nei limiti dei motivi infra dedotti: dell'art. 15, del disciplinare di gara; nonché del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice del 16-4-
2025, nella parte in cui prevede che la commissione giudicatrice “su richiesta del
RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia”; della nota prot.
n. 105 del 20-1-2026, di riscontro alla istanza di riesame presentata dal ricorrente RTI; N. 00250/2026 REG.RIC.
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante declaratoria di inefficacia del contratto, qualora nelle more stipulato, e conseguente subentro nell'esecuzione o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporto Valerio Catullo di RO
FR s.p.a. e di RA Soc. Coop.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LI LA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato in data 26-2-2025, la società Aeroporto Valerio Catullo di
RO FR s.p.a. (in seguito, l'Aeroporto) indiceva una procedura aperta, ai sensi dell'art. 155 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento, attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di pulizie, sanificazione e altri servizi accessori presso lo scalo di RO FR e BR
NT, per un importo pari ad Euro 8.811.400,00, per la durata massima di 5 anni (3 anni con opzione di proroga per ulteriori 2 anni).
1.1. Il disciplinare di gara precisava che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 comma
14 del d.lgs. 36/2023, la manodopera per il servizio in oggetto viene presunta, per il periodo massimo di 5 anni, in Euro 5.400,000,00” e che “il CCNL di riferimento da considerare per l'appalto in oggetto è Pulizie e servizi integrati/multiservizi”.
1.2. Partecipavano alla procedura 29 operatori economici, tra cui il RTI composto da
Pulitori ed Affini s.p.a. (a seguito di cambio di denominazione, NS s.p.a.), quale N. 00250/2026 REG.RIC.
mandataria, con il Consorzio Stabile CMF (in seguito, RTI NS) e RA Soc.
Coop. (in seguito, RA).
1.3. All'esito delle operazioni di gara risultava: primo il RTI NS con 74,95 punti
(offerta tecnica, 50,60 punti; offerta economica 24,35 punti) e seconda RA con
74,51 punti (offerta tecnica, 48,72 punti; offerta economica, 25,79 punti).
1.3. Con nota del 15-10-2025 Aeroporto evidenziava che l'offerta del RTI NS non rientrava nella soglia di anomalia prevista dal disciplinare, ma che il RUP aveva comunque ritenuto di verificarne la sostenibilità complessiva in quanto il
Raggruppamento aveva indicato un costo della manodopera inferiore a quanto stimato dalla Stazione appaltante; pertanto chiedeva al RTI NS “una relazione analitica, corredata dai pertinenti documenti a giustificazione di tutte le voci di costo che concorrono a determinare l'offerta … con particolare ma non esclusivo riferimento” alle voci riguardanti il “Costo della manodopera”, “Costi propri della sicurezza”,
“Mezzi, equipaggi e attrezzature”, “Materiale igienico sanitario e materiale di consumo”, “Smaltimento rifiuti e gestione del sistema porta a porta”,
“Derattizzazione”, “Software e sistemi informativi compresi di sensori e accessori”,
“Formazione”, “Migliorie/Servizi aggiuntivi”, “Spese generali” e “Utile di impresa”.
In relazione al costo della manodopera, tra i vari elementi, veniva chiesto di giustificare anche il “Costo delle ore festive e notturne con le incidenze contributive per ogni livello; Ore lavorate medie mensili e per i 60 mesi di contratto, evidenziando la quota di ore ordinarie, festive e notturne”.
1.4. Il RTI NS presentava i suoi giustificativi in cui, in relazione al Costo della manodopera, rilevava in particolare che “Nei costi della manodopera sono state considerate le tariffe orarie del lavoro diurno, notturno e supplementare. Non è stato previsto alcun incremento per il lavoro festivo in quanto, come previsto dall'art 40 del CCNL Multiservizi, i lavoratori impiegati la domenica, godranno di un giorno compensativo in un altro giorno della settimana: la domenica sarà dunque N. 00250/2026 REG.RIC.
considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo”.
1.5. Con nota del 28-10-2025 la Stazione appaltante richiedeva altresì al RTI NS chiarimenti in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria con riferimento: al cambio di denominazione della mandataria da Pulitori e Affini s.p.a. a
NS s.p.a., “all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui alla scrittura privata autenticata in data 25/9/2019” e “all'avviso di accertamento n.
T9H0CA300879/2024”.
1.6. Il RTI NS dava seguito a tale richiesta di chiarimenti con nota del 29-10-
2025.
1.7. Con provvedimento del 19-12-2025 il RUP disponeva l'esclusione del RTI
NS dalla procedura in quanto riscontrava “un extra costo non considerato dall'operatore economico a titolo di maggiorazione ex art. 38 CCNL per il lavoro domenicale, stimabile in misura non inferiore ad € 48.420,00 che, oltre a non essere incluso nel costo della manodopera indicato in offerta, è di entità tale da erodere completamente l'esiguo margine di utile dichiarato (pari ad € 14.000,00), con conseguente anomalia complessiva dell'offerta, concludendo per l'esclusione”.
Inoltre l'Agenzia delle Entrate avrebbe concordato di rimodulare l'accordo di ristrutturazione del debito del 18-4-2019, “a causa del tardivo versamento di una rata”
e sarebbe ancora in corso il giudizio di impugnazione riguardante l'avviso di accertamento n. T9H0CA300879/2024.
E “tali aspetti, pur non costituendo motivi di esclusione, incidono negativamente sulla complessiva affidabilità dell'offerta, comunque già compromessa da quanto sopra esposto”.
1.8. Il RTI presentava alla Stazione appaltante un'istanza di riesame del provvedimento di esclusione che veniva tuttavia respinta con nota del 19-1-2026. N. 00250/2026 REG.RIC.
2. Con ricorso, notificato in data 21-1-2026 e depositato in data 30-1-2026, il RTI
NS ha impugnato il provvedimento di esclusione e il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione degli artt. 11, 41, 102 e 110 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione degli artt.
7.2 e 15 del Disciplinare di gara. Violazione degli artt. 38 e 40 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi di Pulizia
e Servizi Integrati/Multiservizi. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste
Il RUP ha escluso il RTI ricorrente in quanto la sua offerta non avrebbe considerato un costo aggiuntivo di Euro 48.420,00 per la maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro domenicale. Tale costo, secondo il RUP, non potrebbe essere assorbito dall'utile dichiarato (Euro 14.747,00), con conseguente anomalia complessiva dell'offerta.
Invece – sostiene parte ricorrente - la dichiarazione del RTI ricorrente, secondo cui il lavoro domenicale non prevede maggiorazioni economiche in quanto compensato da un giorno di riposo settimanale, sarebbe conforme agli artt. 38 e 40 del CCNL
Multiservizi. L'art. 40 stabilirebbe che la domenica può essere considerata giorno lavorativo ordinario, mentre il giorno di riposo compensativo è considerato festivo a tutti gli effetti. Pertanto, nel caso di concessione del giorno di riposto compensativo, non vi sarebbe l'obbligo di riconoscere anche la “maggiorazione” economica di cui all'art. 38, comma 5, n. 5, del CCNL. Il RTI ricorrente non avrebbe quindi commesso alcuna violazione del CCNL. In base al CCNL il “riposo compensativo” sarebbe sostitutivo rispetto al riconoscimento della maggiorazione economica prevista per il caso di lavoro domenicale.
La “indennità/compensazione”, richiamata nel provvedimento, non sarebbe prevista dal CCNL - non dovrebbe essere riconosciuta ex se - richiedendo un accertamento N. 00250/2026 REG.RIC.
giudiziale del disagio subito dal lavoratore. Inoltre tale indennità potrebbe anche essere di natura non economica.
In base all'art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante potrebbe escludere un'offerta solo se non rispetta gli obblighi in materia di lavoro stabiliti dal
CCNL o se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali. Nel caso in esame, invece, l'offerta del RTI ricorrente rispetterebbe pienamente sia le disposizioni del
CCNL, sia i minimi salariali; pertanto non avrebbe dovuto essere esclusa.
Anche la giurisprudenza amministrativa avrebbe riconosciuto che, in applicazione del
CCNL Multiservizi, il lavoro domenicale non richiede una maggiorazione economica se è previsto un giorno di riposo compensativo.
II - Violazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell'art. 15 del disciplinare. Violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 66/2003 (“Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”). Erronea valutazione della indennità di disagio e della correlata giurisprudenza di legittimità. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 97 Cost..
La “indennità/compensazione”, richiamata nel provvedimento, non sarebbe prevista né dal CCNL Multiservizi né dal d.lgs. 66/2003, trattandosi di un istituto che la giurisprudenza di legittimità riconosce solo eventualmente e in via equitativa, su iniziativa del singolo lavoratore, e solo previa prova del “disagio” subito. Per tali ragioni essa non costituirebbe un costo certo riconducibile ai costi della manodopera, bensì un mero costo da rischio contenzioso, riconducibile ai costi aziendali generali, coperto a bilancio da apposito “fondo rischi”.
Sotto altro profilo, l'indennizzo in questione potrebbe avere anche natura non economica, pertanto il RTI ricorrente avrebbe potuto garantire pienamente tale “quid pluris” mediante misure organizzative interne, come il “doppio riposo”, senza necessità di appostare costi ulteriori. N. 00250/2026 REG.RIC.
La Stazione appaltante avrebbe omesso di considerare tale possibilità, evitando di attivare un contraddittorio sul punto.
Sotto un ulteriore profilo, in contrasto con il consolidato principio per cui la verifica di anomalia è un giudizio complessivo di affidabilità, la Stazione appaltante non avrebbe compiuto una valutazione globale e sintetica dell'offerta, in particolare non avrebbe verificato la capienza delle altre voci dell'offerta – come le spese generali
(ampiamente sovrastimate), i costi di struttura e le agevolazioni riconosciute al RTI ricorrente.
Il RUP, avrebbe escluso il RTI NS considerando come necessario un onere economico che non trova riscontro né nella normativa né nel contratto collettivo, senza considerare la sostenibilità dell'offerta nel suo complesso.
III - Violazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell'art. 69 della direttiva 24/2014/UE. Violazione del principio di leale collaborazione e correttezza ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/90. Violazione dell'art. 15 del disciplinare.
Violazione dei principi di trasparenza, massima partecipazione buona fede e buon andamento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 97 Cost..
La Stazione appaltante non avrebbe garantito un pieno ed effettivo contraddittorio nel procedimento di valutazione dell'anomalia. Nel corso di tale sub-procedimento il RUP non avrebbe infatti rappresentato le criticità che hanno portato a ritenere non sostenibile l'offerta. Né sussistevano particolari ragioni di urgenza tant'è che sarebbe decorso quasi un mese tra l'attivazione della verifica di anomalia e il provvedimento di esclusione. Anche l'art. 15 del disciplinare riconosceva espressamente al RUP la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti, anche mediante audizione orale, qualora le giustificazioni iniziali non fossero ritenute sufficienti.
Nel caso in cui si ritenesse che sulla base delle disposizioni nazionali, la Stazione appaltante non fosse tenuta a garantire un effettivo e pieno contraddittorio, parte N. 00250/2026 REG.RIC.
ricorrente chiede di valutare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267
TFUE.
IV - Violazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell'art. 15 del disciplinare. Violazione dei principi di trasparenza, massima partecipazione, buona fede e buon andamento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 97
Cost..
Nel caso in cui il provvedimento di esclusione fosse ritenuto plurimotivato, parte ricorrente contesta il riferimento all'accordo di Ristrutturazione del debito con l'Agenzia delle Entrate e all'Avviso di accertamento del 2024.
Tali aspetti riguarderebbero la “capacità” i “requisiti” posseduti dall'operatore per partecipare alla gara, non la “affidabilità” dell'offerta e dunque non potrebbero essere presi in considerazione a tal fine.
L'assunto della Stazione appaltante, secondo cui parte ricorrente avrebbe versato tardivamente una rata e che pertanto l'accordo sarebbe stato rimodulato, sarebbe falso.
Inoltre non corrisponderebbe al vero che “Il totale del passivo, ante omologa, ammontava ad oltre Euro 79.000.000”, Pulitori ed Affini s.p.a. (ora NS S.p.A.) sarebbe debitrice “per tributi, sanzioni, interessi e relativi accessori amministrati dall'Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di Euro 33.519.818,00”.
V – Violazione dell'art. 15 del disciplinare. Violazione dele generale principio di immodificabilità della legge di gara e della sua natura vincolante (principio dell'autovincolo). Violazione dei principi di trasparenza e par condicio, buona fede e buon andamento.
In base all'art. 15 del disciplinare il RUP, nel procedimento di valutazione dell'anomalia, avrebbe dovuto avvalersi della Commissione, non potendo valutare autonomamente le giustificazioni presentate dal RTI ricorrente.
3. L'Aeroporto si è costituito in giudizio contestando nel merito le censure proposte, evidenziando: N. 00250/2026 REG.RIC.
- quanto al primo motivo, che nelle giustificazioni il RTI ricorrente avrebbe riconosciuto di non applicare alcun incremento ai propri dipendenti per il lavoro domenicale, prevedendo, quale condizione di “riequilibrio”, la sola concessione del riposo compensativo in diverso giorno della settimana. Il RUP avrebbe quindi correttamente disposto l'esclusione in applicazione della sentenza della Cassazione
(Sezione I) 10-12-2024, n. 31711 secondo cui, in relazione al CCNL Multiservizi, è necessario riconoscere un “quid pluris in termini di vantaggio economico o di indennizzo di altra natura per il lavoratore occupato di domenica”, quantificando detto quid pluris “nella misura del 30% della retribuzione globale oraria come risultante nei cedolini paga agli atti, applicata al numero di ore lavorate di domenica”;
- quanto al secondo motivo, che la corresponsione di benefici alternativi alla maggiorazione economica richiederebbe la conclusione di un accordo negoziale con i lavoratori, nella fattispecie insussistente. Il riconoscimento di benefici alternativi comunque comporterebbe costi ulteriori, che non sono stati considerati. Il piano del c.d. “doppio riposo” non sarebbe stato rilevato in sede di giustificativi. Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente si tratterebbe di un costo certo e dovuto, non meramente eventuale. La pretesa di imputare detto costo ad altre voci sarebbe inammissibile in quanto non rilevata in sede di giustificativi. Parte ricorrente inoltre non avrebbe interesse a contestare l'importo degli extracosti determinato dal RUP in quanto tale importo sarebbe comunque superiore agli utili indicati in gara.
- quanto al terzo motivo, che il contraddittorio sarebbe stato assicurato con la richiesta di giustificativi e che in base all'art. 15 del disciplinare, il RUP avrebbe avuto solo la facoltà non l'obbligo di richiedere ulteriori chiarimenti;
- quanto al quarto motivo, che l'accordo di ristrutturazione e l'avviso di accertamento del 2024 erano stati richiamati ad abundantiam, ma non costituivano la ragione dell'adozione del provvedimento di esclusione; N. 00250/2026 REG.RIC.
- quanto al quinto motivo, che in base al disciplinare il RUP aveva la possibilità - non l'obbligo – di avvalersi della Commissione per la valutazione di anomalia delle offerte.
3.1. Anche la controinteressata RA si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, le parti sono state avvertite della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a., e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. È infondato il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene che in base all'art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non poteva escludere la sua offerta in quanto era conforme agli obblighi in materia di lavoro stabiliti dal CCNL Multiservizi e il costo del personale rispettava i minimi salariali.
5.1. Sulla base di un'interpretazione letterale e sistematica del provvedimento di esclusione emerge in modo sufficientemente chiaro che la stazione appaltante non ha escluso il RTI NS per la violazione del CCNL Multiservizi o per il mancato rispetto dei minimi salariali, bensì in quanto ha ritenuto la sua offerta anomala – non sostenibile – perché non avrebbe considerato il costo aggiuntivo correlato allo svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate di domenica.
E la Corte di Cassazione ha effettivamente affermato che “il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando
l'applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole; dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris” (Cass., N. 00250/2026 REG.RIC.
Sez. Lav., 10-12-2024, n. 31711. Conformi ex multis: Cass., Sez. Lav., 20-9-2013, n.
21626; Cass., Sez. Lav., 7-6-2011, n. 12318).
6. Sono invece fondati, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, il secondo e il terzo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta che la Stazione appaltante avrebbe dovuto considerare che la “indennità/compensazione” in questione non sarebbe prevista dal CCNL, ma richiederebbe un accertamento giurisdizionale e potrebbe essere assicurata anche in forme alternative (non economiche); inoltre tale extracosto avrebbe potuto essere compensato da eventuali altre voci dell'offerta; pertanto
Aeroporto avrebbe dovuto garantire un contraddittorio pieno ed effettivo per consentire al RTI NS di rilevare tali profili.
6.1. In base all'art. 40 del CCNL Multiservizi, “per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo”.
La giurisprudenza amministrativa ha quindi chiarito che “organizzando i turni in maniera corretta … non vi sarà alcuna domenica ordinaria da retribuire con maggiorazione, in quanto tutti gli addetti godranno del riposo compensativo” (Cons.
Stato, Sez. III, 28-7-2022, n. 6660. In senso conforme: TAR Lazio, Roma, Sez. II
Quater, 29-7-2024, n. 15416; TRGA, Trento, 22-1-2025, n. 12).
E nello stesso senso la stessa giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tale
“indennità/compensazione” costituisce il ristoro del disagio derivante dallo svolgimento della prestazione lavorativa nella giornata festiva, che può essere provato anche “sulla base della presunzione della maggiore penosità del lavoro domenicale, per massima d'esperienza sociale”, ma non si tratta di un “danno in re ipsa”.
Occorre pertanto che i singoli lavoratori si attivino per richiederne la corresponsione quantomeno allegando il disagio subito. N. 00250/2026 REG.RIC.
In definitiva, si tratta di extra costi di cui l'operatore economico deve tenere conto, in quanto idonei ad incidere sulla sostenibilità dell'offerta, ma stante la loro particolare natura – giurisprudenziale, non ad applicazione automatica – occorre considerare se siano stati compresi in una voce dell'offerta diversa da quella del “Costo della manodopera” o se siano state assunte soluzioni compensative alternative (non economiche).
D'altra parte, per giurisprudenza costante il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; il giudizio sull'offerta sospettata di anomalia è, quindi, incentrato sull'accertamento della serietà dell'offerta, desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente, con la conseguenza che l'esclusione dalla gara può essere disposta solo se vi sia la prova dell'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V,
7-10-2025, n. 7819).
La Stazione appaltante avrebbe quindi dovuto valutare anche se la mancata considerazione di tali extra costi poteva essere compensata da eventuali altre voci dell'offerta, non risultando in questo senso sufficiente il mero raffronto con gli utili indicati.
Ciò anche in considerazione dell'entità di tali extracosti rispetto al valore complessivo dell'appalto.
6.3. È altresì fondata la censura con cui parte ricorrente lamenta la mancata piena ed effettiva attivazione del contraddittorio.
Sul punto è stato infatti efficacemente chiarito che: <il principio del contraddittorio procedimentale non comporta un vincolo assoluto di piena corrispondenza tra giustificazioni richieste e ragioni di anomalia dell'offerta”, N. 00250/2026 REG.RIC.
come evocato dall'appellante, - anche a mente dell'evoluzione ordinamentale che, con
l'articolo 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, ha previsto per la verifica di anomalia dell'offerta una struttura “monofasica” del procedimento e non più trifasica, cioè articolata in giustificativi, chiarimenti, contraddittorio, com'era, invece, nel regime disegnato dal previgente articolo 87 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163 - non si può tuttavia approdare all'estremo opposto in cui l'esternazione delle ragioni dell'anomalia dell'offerta avvenga in definitiva solo col provvedimento di esclusione, amputando ogni forma di confronto sui profili ritenuti critici, in spregio dei canoni di collaborazione e buona fede che devono informare i rapporti tra stazione appaltante e imprese partecipanti alla gara, specie quando vengono in rilievo profili escludenti inderogabili come la violazione dei minimi salariali inderogabili>> (Cons.
Stato, Sez. III, 19-2-2024, n. 1591).
Affinché il contraddittorio possa ritenersi pieno ed effettivo, la stazione appaltante deve porre il concorrente nelle condizioni di poter individuare i punti critici della propria offerta, presentando quindi giustificativi specifici e pertinenti.
D'altra parte anche l'art. 15 del disciplinare stabiliva che: “Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale”.
Nel caso in esame invece la Stazione appaltante ha chiesto a parte ricorrente di presentare i propri giustificativi sostanzialmente in relazione a tutti i profili dell'offerta.
Il mero riferimento – contenuto nella richiesta di giustificativi - al “Costo delle ore festive e notturne con le incidenze contributive per ogni livello; Ore lavorate medie mensili e per i 60 mesi di contratto, evidenziando la quota di ore ordinarie, festive e notturne”, non risulta idoneo a consentire l'individuazione del profilo di criticità ritenuto rilevante dalla Stazione appaltante. N. 00250/2026 REG.RIC.
Solo nel provvedimento di esclusione la Stazione appaltante ha chiarito di ritenere non giustificata l'offerta perché, in ragione dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza civile, lo svolgimento della prestazione lavorativa di domenica richiede il riconoscimento di un quid pluris oltre che di un giorno compensativo.
7. È inammissibile per carenza di interesse e infondato il quarto motivo con cui parte ricorrente contesta il riferimento, contenuto nel provvedimento di esclusione, all'accordo di ristrutturazione del debito con l'Agenzia delle Entrate e all'avviso di accertamento del 2024.
7.1. La Stazione appaltante ha infatti chiarito che tali ulteriori aspetti non costituiscono il motivo fondante dell'adozione del provvedimento impugnato, ma solo elementi aggiuntivi richiamati ad abundantiam, a conferma della già accertata non sostenibilità dell'offerta.
7.2. In ogni caso, sebbene le direttive comunitarie distinguano la valutazione dell'offerente dalla valutazione dell'offerta, risulta ragionevole e conforme al principio del risultato che la Stazione appaltante, nel verificare in concreto, secondo
l'id quod plerunque accidit, la sostenibilità dell'offerta, abbia rilevato anche tali ulteriori aspetti.
8. È infine infondato il quinto motivo con cui parte ricorrente sostiene che il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo in quanto il RUP avrebbe dovuto necessariamente avvalersi della Commissione giudicatrice nel sub-procedimento di valutazione dell'anomalia.
8.1.L'art. 15 del disciplinare, laddove stabilisce che “il RUP, avvalendosi della
Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità”, pare dover essere inteso nel senso che l'organo competente per la valutazione dell'anomalia delle offerte è il RUP, il quale ha la facoltà – non l'obbligo
– di servirsi della Commissione per svolgere tale compito. N. 00250/2026 REG.RIC.
Tale interpretazione risulta altresì coerente con l'art. 93, comma 1, del d.lgs. n.
36/2023 ai sensi del quale “Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia”.
9. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti sopra evidenziati e, per l'effetto, devono essere annullati gli atti impugnati nei medesimi sensi e nei limiti, con conseguente obbligo della Stazione appaltante di rivalutare l'offerta di parte ricorrente, consentendo al RTI NS di presentare le proprie giustificazioni in relazione agli effettivi profili di criticità della stessa.
10. In ragione delle peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio, ferma la refusione da parte di Aeroporto Valerio
Catullo di RO FR s.p.a., in favore della ricorrente, del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei medesimi sensi e limiti.
Spese compensate, ferma la refusione da parte di Aeroporto Valerio Catullo di RO
FR s.p.a., in favore della ricorrente, del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00250/2026 REG.RIC.
AR NI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
LI LA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LI LA AR NI
IL SEGRETARIO