Art. 4.
La domanda di cessazione dal servizio di cui all'articolo precedente puo' essere avanzata anche dal personale di cui all'art. 1, primo comma, che non si trovi nelle condizioni di fruire del collocamento a riposo.
La domanda di cessazione dal servizio di cui all'articolo precedente puo' essere avanzata anche dal personale di cui all'art. 1, primo comma, che non si trovi nelle condizioni di fruire del collocamento a riposo.