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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/12/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale, nelle persone dei sig.ri. Magistrati: dr. Gaetano Catalani - Presidente dr. Angelo Franco - Giudice relatore dr.ssa Antonia Quartarella - Giudice
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1743/2018, avente ad oggetto “divisione dei beni caduti in successione” a cui è riunita la causa iscritta al numero di Ruolo Generale 1383/2022 avente ad oggetto
“azione di riduzione”, riservate per la decisione all'udienza dell'11.9.2025
TRA
, con gli avv.ti. Parte_1 C.F._1
CE UL e MA NG RI TR;
), con gli avv.ti. Parte_2 C.F._2
CE UL e MA NG RI TR;
), con gli avv.ti. Parte_3 C.F._3
CE UL e MA NG RI TR;
CONTRO
, con gli Controparte_1 C.F._4
avv.ti. Roberto De Paola e Alessandro De Paola;
), con l'avv. Ferdinando CP_2 C.F._5
Izzo;
1 ( , con Parte_4 C.F._6
l'avv. Ferdinando Izzo;
), con l'avv. Parte_5 C.F._7
GI TI;
, in qualità di figlia ed Parte_6 C.F._8
erede di , con gli avv.ti Roberto De Paola e Alessandro De Persona_1
Paola;
( ), in qualità di figlia ed Parte_7 C.F._9
erede di , con gli avv.ti Roberto De Paola e Alessandro De Persona_1
Paola;
( ), in qualità di figlia Parte_8 C.F._10
ed erede di , con gli avv.ti Roberto De Paola e Alessandro Persona_1
De Paola;
), in qualità di figlia ed erede Parte_9 C.F._11
di , con gli avv.ti Roberto De Paola e Alessandro De Paola;
Persona_1
), in qualità di Controparte_3 C.F._12
erede di - contumace;
Persona_2
( ), in qualità di erede Controparte_4 C.F._13
di - contumace;
Persona_2
( , in qualità di Controparte_5 C.F._14
erede di - contumace;
Persona_2
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da note difensive depositate telematicamente, che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto di citazione del 28 settembre 2018, , Parte_1
e hanno citato in giudizio Parte_3 Parte_2 [...]
, , , Controparte_1 CP_2 Parte_4 [...]
, gli eredi del fratello premorto ( Parte_5 Persona_1 Pt_6
NG, e ) e gli eredi del fratello deceduto Parte_8 Parte_9
( , e Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
). Nello specifico, nel libello introduttivo del giudizio n. CP_5
1743/2018, gli attori hanno proposto azione al fine di ottenere la divisione dei beni ereditari e la condanna di uno dei coeredi al rendiconto e alla restituzione dei frutti.
È nota l'esistenza, tra le parti, di un precedente giudizio di divisione
(R.G. n. 91000626/2002), relativo ad una parte dei beni dell'eredità paterna e per tale acclarata (ossia, quale paterna) con sentenza passata in giudicato. Per l'altro bene, ovvero l'uliveto, gli attori hanno investito il
Tribunale nel 2018, come nel 2022.
Nell'atto introduttivo, si legge, inoltre, che il convenuto
[...]
avrebbe goduto in via esclusiva di tutti i beni immobili Controparte_1
sin dalla morte del padre, senza mai corrispondere agli altri coeredi le quote dei frutti di loro spettanza.
Il Tribunale si è trovato così investito della divisione senza che alcun bene possa sfuggire allo scioglimento (uliveto e beni in OV RI), con la
3 divisione di due terreni (catastalmente censiti al foglio 6, mappali 659 e
660) che non hanno formato oggetto di divisione nel precedente giudizio del 2002 con domanda di rendiconto e corresponsione dei frutti.
Segnatamente, questa domanda è stata rivolta contro Controparte_1
. Gli attori, infatti, hanno chiesto che questi venisse condannato a
[...]
presentare il rendiconto della gestione esclusiva di tutti i beni ereditari a partire dal 16 aprile 2001 fino allo scioglimento della comunione, con conseguenziale condanna dello stesso al pagamento dei frutti percepiti e percipiendi, secondo le rispettive quote di ciascun coerede.
Sul punto, la difesa attorea ha richiamato la giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ. n. 13619/2017 e Cass. Civ. n. 14652/2012) secondo cui il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto sia a corrispondere i frutti agli eredi a decorrere dalla data di apertura della successione.
Con memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., prodotta nel giudizio RG
1743/2018, gli attori hanno precisano le loro posizioni in risposta alle difese dei convenuti, formulando, ove occorresse, un'azione di riduzione per lesione della loro quota di legittima, ai sensi degli artt. 553 e ss. c.c.
Con atto di citazione del 16 agosto 2022, il quale ha generato la causa
RG n. 1383/2022, qui riunita, gli attori , e Pt_2 Parte_3
hanno introdotto un nuovo giudizio volto allo Parte_1
scioglimento della comunione ereditaria a tutela dei loro diritti su ogni asse, sempre senza vuoti di tutela. Gli attori hanno in primo luogo richiamato la successione del padre, Persona_3
(deceduto il 16/04/2001) e il precedente giudizio di divisione (R.G. n.
91000626/2002) relativo a un podere agricolo. Gli attori hanno, poi, lamentano che tale podere fosse stato goduto in via esclusiva dal fratello
, senza che questi avesse mai corrisposto agli Controparte_1
4 altri coeredi i frutti derivanti da tale utilizzo. In secondo luogo, gli attori hanno danno atto del decesso della madre, (avvenuto il Persona_4
14/08/2010) e dell'esistenza di un testamento olografo che ha istituito eredi universali solo le figlie e . CP_2 Parte_4
Gli attori, in qualità di legittimari pretermessi dal testamento materno, hanno chiesto, pertanto, la riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della loro quota di legittima, invocando l'art. 537 c.c., che riserva ai figli una quota complessiva di due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali.
Per quanto riguarda il rendiconto e i frutti, gli attori hanno chiesto la condanna di:
a) a rendere il conto e a versare i frutti Controparte_1
percepiti e percipiendi per l'utilizzo esclusivo dei beni paterni (dal
2001) ed eventualmente materni, con comprensione anche di edificio;
b) e a rendere il conto e a versare i CP_2 Parte_4
frutti per l'utilizzo di altri beni ereditari, inclusa la casa colonica.
La domanda di rendiconto e corresponsione dei frutti non è più rivolta unicamente al fratello per l'utilizzo dei terreni Controparte_1
agricoli, ma anche alle sorelle e ed investe, CP_2 Parte_4
con riferimento al fratello, ogni bene, anche soprastante i suoli. Alle sorelle è stato chiesto il pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva della casa colonica (mappale 271 sub 1) a far data dal decesso della madre (agosto 2010).
Ai fini del decidere, deve essere rimarcata la definizione del giudizio del
2002.
Con atto di citazione del 2 settembre 2002 (proc. n. 91000626/02
R.G.), gli odierni attori hanno convenuto in giudizio gli altri coeredi per
5 ottenere la divisione del compendio ereditario paterno, costituito principalmente da un podere agricolo sito in agro di Policoro.
Nel corso di tale giudizio, il Tribunale di Matera, con sentenza parziale n. 205/2018, ha rigettato la domanda riconvenzionale di attribuzione esclusiva del fondo avanzata dal sig. e Controparte_1
dichiarato inammissibile la domanda di pagamento dei frutti.
Tale giudizio si è poi concluso con la sentenza n. 670/2023, con la quale si è proceduto alla divisione di gran parte del compendio ereditario (non l'oliveto, non i beni in OV RI, non i frutti).
La sentenza ha attribuito agli odierni attori una parte in natura e due terzi in conguaglio.
All'esito della riunione dei due giudizi, il Tribunale ha disposto una c.t.u., al fine di procedere alla stima e alla divisione del residuo, nonché alla quantificazione dei complessivi frutti civili. Depositato l'elaborato peritale, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione.
Si ribadisce e si evidenzia ancora una volta che la presente controversia, risultante dalla riunione dei procedimenti R.G. n. 1743/2018 e n.
1383/2022, ha ad oggetto lo scioglimento della comunione di beni ereditari residui, nonché l'azione di riduzione avverso il testamento di oltre alla condanna di alcuni coeredi al rendiconto e Persona_4
alla restituzione dei frutti per il godimento esclusivo di beni comuni.
Giova, inoltre, ancora una volta rammentare, come la vicenda tragga origine da una complessa situazione successoria che ha già nella sentenza n. 670/2023 del Tribunale di Matera, passata in giudicato, la sua prima irreversibile definizione, anche per le qualificazioni che il giudicato presuppone e che ne configurano applicazione (divisione della parte di un compendio ereditario di titolarità, sempre coperta dal giudicato, del
6 de cuius ). Anche quest'ultima qualificazione, Persona_3
relativa alla titolarità dei beni suddivisi è irreversibile: si verte in una qualificazione giuridica dell'oggetto della decisione e il giudicato copre non solo il decisum, ma anche la causa petendi, nonché la qualificazione giuridica dei beni, ovvero tutto ciò che ne costituisce il presupposto logico-giuridico.
2.
Pregiudizialmente, si evidenzia l'inammissibilità delle nuove questioni e domande introdotte dalla difesa delle convenute e CP_2
con le note di trattazione scritta depositate in data Parte_4
15.7.2025 e 10.9.2025. Tali atti, infatti, contengono argomentazioni difensive e richieste che esulano ampiamente dal perimetro del thema decidendum e del thema probandum, ormai cristallizzatosi a seguito dello spirare dei termini perentori previsti dal codice di rito.
È acclarato principio di diritto che il sistema delle preclusioni non opera esclusivamente sul piano istruttorio (ovvero asseverativo), ma anche su quello assertivo: ciò significa che, una volta scaduti i termini di cui alla prima memoria ex articolo 183, c. 6, c.p.c. (vecchia formulazione), alle parti è inibita la possibilità di allegare nuovi fatti o di proporre nuove domande ed eccezioni.
Invero, con le note in esame, è stata introdotta una tesi difensiva del tutto nuova e, come tale irricevibile, secondo la quale la sentenza n.
670/2023 del Tribunale di Matera, che ha definito il primo dei giudizi, costituirebbe un giudicato solo parziale (limitato alle assegnazioni) e che il progetto di divisione dovrebbe essere interamente rivisto alla luce del testamento olografo della sig.ra Persona_4
La questione, invero, costituisce una nova exceptio e, nella sostanza, una nuova domanda volta a rideterminare l'intera massa da dividere e le
7 quote secondo le regole della successione testamentaria. Peraltro, aver atteso la fase decisoria per articolare una complessa tesi sulla prevalenza del testamento e sul giudicato parziale non ha possibilità di ingresso.
A ben vedere, poi, quand'anche si volessero profilare questioni rilevabili ex officio, si opina nel senso dell'infondatezza della tesi.
La difesa delle convenute e con le CP_2 Parte_4
due note di trattazione, ha sostenuto che la sentenza n. 670/2023 non sarebbe passata in giudicato "dal punto di vista dei valori" e che, pertanto, si dovrebbe procedere a un nuovo progetto di divisione integrale, tenendo conto del testamento olografo della sig.ra Persona_4
La tesi non è condivisibile.
La sentenza n. 670/2023, che ha definito il giudizio R.G. n.
91000626/02, ha disposto la divisione di una parte specifica e determinata del compendio ereditario. Su tali beni, e sulla loro attribuzione, si è formato il giudicato. Non è ammissibile, in una successiva fase processuale rimettere in discussione quanto già statuito con una pronuncia divenuta definitiva. Il principio del ne bis in idem e la stabilità della decisione, specie con riferimento al cd. giudicato in senso sostanziale, ostano alla possibilità di riaprire, nei presenti giudizi riuniti, un caso processuale ormai chiuso ed acclarato.
La divisione dei beni, ad eccezione dell'oliveto insistente nel foglio 6
NCT Policoro e di quelli siti in agro di OV RI, è stata effettuata con la sentenza n. 670/2023.
La difesa delle convenute e si CP_2 Parte_4
fonda su un non condivisibile tentativo di demolire l'autorità del giudicato e, in subordine, di sottrarsi al carico debitorio derivante dall'occupazione esclusiva di beni comuni.
8 Va considerato che la successione della signora si è Persona_4
aperta il 14.08.2010. Il giudizio del 2002 è stato interrotto e poi riassunto. Nello stesso giudizio è stato depositato il testamento alla prima udienza utile, subito dopo averlo registrato in data 21.8.2012. Le convenute tentano di qualificare la sentenza del Tribunale di Matera n.
670/2023, passata in giudicato, come tamquam non esset in violazione, così, sia del principio del ne bis in idem che dell'autorità del giudicato, sancita dall'art. 2909 c.c.
Le argomentazioni difensive addotte dalla difesa di e CP_2 [...]
non sono condivise dal Tribunale. Parte_4
In primo luogo, negli scritti difensivi, si invoca la violazione del principio di universalità della divisione sostenendo che quella parziale sarebbe stata illegittima per la mancata adesione di tutti i coeredi, alcuni dei quali contumaci. Tale assunto non può essere condiviso atteso che il principio non è assoluto e la giurisprudenza ammette pacificamente la divisione parziale quando, a fronte della domanda di uno, gli altri non ne chiedano l'estensione all'intero asse. Le odierne convenute, costituitesi in quel giudizio, non hanno mai formulato tale richiesta prestando così piena acquiescenza alla divisione parziale. La contumacia di altri coeredi è del tutto irrilevante, non potendo la loro inerzia processuale paralizzare l'azione degli altri, né inficiare la validità di un giudicato.
Quanto al merito della decisione, vi è un tentativo di rimessione in discussione della delibazione, facendo affiorare la questione della comunione legale dei beni tra i defunti genitori. La difesa di e CP_2
sostiene, infatti, che il Tribunale avrebbe Parte_4
erroneamente diviso l'intero podere come se fosse di proprietà esclusiva del padre, mentre apparteneva per metà alla madre. Ebbene, tale questione, come la precedente (id est: carattere parziale della divisione)
9 costituisce un tipico motivo di merito che doveva essere sollevato, provato e dibattuto nel primo giudizio e coltivato con appello. Se le convenute hanno ritenuto errata la qualificazione giuridica dei beni o il calcolo delle quote avrebbero dovuto proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 670/2023; non avendolo fatto, ogni doglianza è irrimediabilmente preclusa. La decisione giudiziale, se non censurata con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento, viene coperta e consolidata dal passaggio in giudicato della pronuncia che fa stato a ogni effetto tra le parti, costituite e contumaci. Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che l'odierno procedimento debba coordinarsi con la sentenza passata in giudicato: ogni diversa impostazione sarebbe contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento processuale.
Quanto alla domanda di riduzione del testamento materno non vi è resistenza. Tanto, però, non esime il Tribunale dal pronunciarsi, accertando la lesione e disponendo la reintegrazione della quota di legittima spettante agli attori ai sensi dell'art. 537 c.c. È pacifico, inoltre, che il diritto di abitazione della madre si sia estinto con il suo decesso avvenuto il 14 agosto 2010. Da quella data l'occupazione delle convenute è divenuta sine titulo per le quote di proprietà degli altri coeredi con conseguente obbligo di corrispondere i frutti civili, correttamente quantificati dal c.t.u. in € 4.128,92 per ciascuna quota di
4/36 per il periodo 2010-2023 (cfr. infra). Pertanto, la domanda degli attori, correttamente parametrata a far data dal decesso della madre, è pienamente fondata.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24184/2019) citata dalla difesa di e non è pertinente al caso di CP_2 Parte_4
specie. Non solo il testamento non è stato scoperto tardivamente, ma
10 nella fattispecie non si possono travolgere gli effetti di un giudicato formatosi su una sentenza di divisione.
Non v'è la nullità o inefficacia di una divisione già giudizialmente definita e passata in giudicato. Pertanto, una richiesta di rifacimento di un progetto definitivo di divisione è inammissibile e va respinta.
La possibilità di far valere un testamento scoperto successivamente è soggetta a specifici rimedi processuali (come la revocazione) e non può certo legittimare l'introduzione di una nuova causa petendi a termini decadenziali ormai consumati. Invero, il testamento non è stato scoperto successivamente, bensì allo stesso testamento, già noto e prodotto nel giudizio del 2002, si è sovrapposto il giudicato. La sentenza del 2023 non ha formato oggetto di impugnazione.
A ben vedere, la sentenza di legittimità citata opera in un contesto di giudizio pendente, in cui non si era ancora formato alcun giudicato sulla divisione. La pronuncia si occupa, infatti, di un problema di natura processuale: la flessibilità della domanda e l'ammissibilità di un documento indispensabile prima della definizione della causa. La situazione odierna è diametralmente opposta: esiste una sentenza passata in giudicato che ha già definito, con l'autorità intangibile di cui all'art. 2909 c.c., una porzione della controversia divisionale.
In senso dirimente, si osserva, infine, che il testamento olografo di pubblicato il 21 agosto 2012, non è affatto un Persona_4
documento sopravvenuto o sconosciuto alle parti del giudizio del 2002.
Come emerge inequivocabilmente dalla seconda memoria 183, c. 6,
c.p.c. R.G. 1743/18 di , tale testamento era Controparte_1
già stato prodotto in atti nel corso del precedente giudizio del 2002. La prova documentale di tale produzione è costituita dal verbale di udienza del 18 settembre 2012. Pertanto, le parti del giudizio definito con la
11 sentenza n. 670/2023 erano pienamente a conoscenza dell'esistenza e del contenuto del testamento di ben prima che la causa Persona_4
giungesse a decisione.
La difesa di e solleva, poi, per la CP_2 Parte_4
prima volta a termini assertivi ormai spirati un'eccezione di inammissibilità e tardività della domanda di corresponsione dei frutti, sostenendo che essa sarebbe coperta dal giudicato formatosi con la sentenza n. 670/2023.
L'eccezione è infondata.
La domanda di rendiconto e restituzione dei frutti, proposta nel precedente giudizio, era stata dichiarata inammissibile esclusivamente perché tardiva e priva di ingresso nell'atto introduttivo e non decisa nel merito, di conseguenza non vi è alcuna preclusione alla riproposizione di una questione dichiarata inammissibile per questioni pregiudiziali e non affrontata nel merito.
Secondo il consolidato orientamento della Corte regolatrice, la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio (ex multis, Cass., Sez. 3,
16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav., 16/04/2019, n. 10641; Cass.,
Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3, 19/05/2021, n. 13603;
Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110).
Deve, poi, confutarsi l'applicazione al caso di specie del principio espresso nella sentenza della Cassazione n. 30451/2018, come richiamato nella comparsa conclusionale dell'avv. Izzo.
12 L'argomentazione in forza della quale il diritto ai frutti sorgerebbe solo a seguito di una richiesta di godimento del bene comune rimasta insoddisfatta, risulta rappresentazione estranea alla fattispecie della comunione ereditaria. Non si verte in comunione ordinaria (art. 1102
c.c.). Il principio cardine nella comunione ereditaria è che i frutti e gli altri incrementi dei beni, verificatisi durante lo stato di non divisione, si presumono acquisiti alla massa ereditaria e, di conseguenza, appartengono pro quota a ciascun coerede. Questo discende dalla natura stessa della comunione e dall'effetto dichiarativo della divisione (art. 757
c.c.), che retroagisce al momento dell'apertura della successione.
Per quanto attiene ai frutti separati ed agli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari gli incrementi si presumono, salvo patto contrario, acquisiti alla massa e così automaticamente alla titolarità "pro quota" di ciascun coerede, dovendo quindi, all'atto di scioglimento della comunione, il possessore del cespite ereditario rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione. Conseguentemente, il coerede che ha goduto in via esclusiva dei beni è obbligato, per il semplice fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto sia a corrispondere i frutti agli altri coeredi, a decorrere dalla data di apertura della successione, senza che la sua buona o mala fede abbia rilievo (cfr.
Cass. Civ. n. 13619/2017 e n. 14652/2012).
L'obbligo di restituzione dei frutti non deriva quindi da un illecito (l'aver impedito il godimento altrui), ma è un ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, finalizzato a evitare un indebito arricchimento del coerede possessore. Inoltre, la condizione della “richiesta di parimenti godere del bene” da parte dei coeredi non fruitori è stata ampiamente e ripetutamente soddisfatta. All'uopo, si
13 richiamano le lettere (tanto di quanto dell'avv. Cataldo), i Parte_3
giudizi promossi, le richieste di divisione stragiudiziale dei frutti.
La lettera dell'Avv. Cataldo del 2002 dimostra che vi è stata un'attivazione in tal senso a circa un anno dalla morte di
[...]
. Persona_3
2.1.
Il convenuto ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
della domanda di divisione relativa ai mappali 659 e 660 del foglio 6, sostenendo che tali beni fossero già oggetto del giudizio R.G. n.
91000626/2002 e che, pertanto, la nuova domanda violerebbe il principio del ne bis in idem.
Nel caso di specie, difetta l'identità del petitum.
Il giudizio del 2002 era fondato sulla dichiarazione di successione originaria del sig. , la quale, come Persona_3
pacificamente ammesso, non era completa.
La domanda introdotta con la citazione del 2018 ha ad oggetto specifico la divisione dei beni identificati con i mappali 659 e 660, formalmente inseriti nell'asse ereditario solo a seguito di una successiva dichiarazione integrativa. A ben vedere, la domanda di divisione dei mappali 659 e
660, lungi dal costituire un abuso del processo, è l'unico strumento a disposizione degli attori per ottenere lo scioglimento della comunione anche su questi beni, garantendo la completezza delle operazioni divisionali.
2.2.
e sostengono Parte_6 Parte_8 Parte_9
l'improponibilità della domanda di divisione dei cespiti relitti da
[...]
in quanto la de cuius avrebbe disposto dei suoi beni con Per_4
testamento olografo, nominando eredi universali solo le figlie e CP_2
14 Invero, gli attori, in qualità di figli, sono legittimari Parte_4
ai sensi dell'art. 537 c.c. e, come tali, hanno diritto a una quota del patrimonio ereditario. La domanda di divisione proposta da un legittimario pretermesso o leso da disposizioni testamentarie deve essere interpretata come comprensiva della volontà di esercitare l'azione di riduzione (cosa che di fatto è stata, poi, esperita con l'atto di citazione e del 2022). È pacifico che non sussiste alcuna ipotesi di litispendenza allorquando la medesima azione penda innanzi al medesimo ufficio giudiziario, venendo in rilievo quanto predicato dall'articolo 274 c.p.c. ovvero la riunione. Deve, inoltre, darsi atto che le stesse eredi testamentarie, e , nel loro atto di CP_2 Parte_4
costituzione, pur menzionando il testamento, hanno dichiarato di aderire alla domanda attrice nella parte volta ad ottenere la divisione giudiziale del cespite. Tale posizione processuale è sintomatica della volontà di tutte le parti di giungere a una divisione che tenga conto dei diritti di tutti i coeredi. Sul punto, deve essere richiamata la nota raccomandata pec del 9.1.2024, avente ad oggetto “riconoscimento che il testamento olografo di del 22.5.2021 e pubblicato in data 21.8.2022 è Persona_4
lesivo dei diritti di legittima spettanti ai legittimari lesi”.
Pertanto, nello scioglimento della comunione ereditaria non potrà non tenersi conto del testamento olografo (sulla cui validità ed efficacia non è sorta contestazione alcuna) e della necessità di reintegrare gli attori, attesa l'azione di riduzione esperita.
3.
Deve, poi, essere evidenziato che, non essendo mai stato prestato alcun consenso a mantenere indivisi i beni siti in agro di OV RI, non potrà che procedersi con lo scioglimento della comunione anche con riferimento ad essi, benché il c.t.u. abbia attestato il loro valore
15 “irrisorio” (cfr. p. 3 repliche c.t.u.) tanto da paventare una possibile infruttuosità della vendita.
Sul punto, il Tribunale, partendo dalla considerazione che trattasi di beni relitti in morte di la quale, col testamento olografo, ha Persona_4
nominato eredi universali e e CP_2 Parte_4
che si tratta di beni di valore irrisorio, ovvero prossimo al nulla per cui non si pone alcun problema di conguaglio o di riduzione, intende procedere con l'assegnazione dei cespiti, all'esito dello scioglimento della comunione, alle eredi testamentarie.
4.
Quanto alla domanda di rendiconto e pagamento frutti, si osserva quanto segue.
Il convenuto contesta la domanda di Controparte_1
rendiconto e pagamento dei frutti, eccependo il ne bis in idem dell'azione, la prescrizione e l'infondatezza nel merito della domanda.
Il coerede che utilizza un bene comune in via esclusiva è tenuto a corrispondere agli altri un'indennità di occupazione, che rappresenta il frutto civile del bene.
In Cassazione 13619/2017 si legge che “in proposito va per contro ripetuto che all'atto di scioglimento della comunione il possessore del cespite ereditario ha
l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione
(Cass. 21013/2011), giacché il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (Cass. 2148/2014). Il presupposto della resa dei conti è la gestione di affari altrui condotta da uno dei
16 partecipanti, restando irrilevante, quanto al relativo obbligo, la condotta disinteressata del coerede escluso dal possesso”.
Deve, pertanto, essere ribadito che il coerede, il quale abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari, è obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli eredi a decorrere dalla data di apertura della successione, gestione che, in casu, il germano ha protratto anche nel corso del giudizio del 2002.
Gli attori, in merito, hanno evidenziato anche una grave contraddizione nel comportamento del fratello: mentre, infatti, nel primo giudizio
(R.G. n. 91000626/2002), egli aveva avanzato una domanda riconvenzionale di usucapione, presupponendo un possesso esclusivo e animo domini, nel presente giudizio, ha, invece, sostenuto di non aver mai impedito agli altri coeredi di godere dei beni.
Tale atteggiamento processuale si pone in contrasto col principio, immanente nel nostro sistema processuale per poiesi giurisprudenziale, secondo cui nemo potest venire contra factum proprium (cfr. Cass. n.
460/2009). Gli attori hanno, inoltre, prodotto ulteriori prove documentali. La relazione del c.t.u., geom. depositata Persona_5
nel primo giudizio, descrive lo stato dei luoghi nel 2015, evidenziando come il podere fosse condotto in affitto dal sig. Controparte_1
e coltivato con colture redditizie di tipo aziendale (uliveto,
[...]
agrumeto, fragole in serra). È stata, poi, prodotta una lettera raccomandata del 2001, con cui invitava il fratello a Parte_3
una soluzione pacifica, dimostrando l'esistenza di una controversia sin dall'apertura della successione. Nel caso di specie, deve ritenersi provato l'uso esclusivo del podere da parte del sig. , Controparte_1
ancorché il convenuto tenti di minimizzarne la portata temporale e fattuale. La stessa proposizione di un'azione giudiziale per la divisione e
17 la richiesta di frutti costituisce la più forte manifestazione di opposizione all'uso esclusivo. Infine, l'eventuale declaratoria di inammissibilità della domanda di frutti nel precedente giudizio per motivi procedurali non crea un giudicato sostanziale sul diritto, che si rinnova di giorno in giorno finché perdura l'occupazione esclusiva: l'obbligazione di corrispondere i frutti è un'obbligazione di durata.
La domanda attorea, chiedendo i frutti dal giorno 11 aprile 2001 fino allo scioglimento della divisione, copre l'intero periodo di occupazione.
L'argomento secondo cui gli attori non avrebbero provato i fatti costitutivi della loro domanda di corresponsione dei frutti non è fondato.
Peraltro, l'assunto secondo cui sarebbe stata necessaria un'esplicita diffida per fondare il diritto ai frutti è giuridicamente errato. Sono, inoltre, da contestare le convenute NG, e Parte_6 Parte_8
non solo per quanto da loro asserito, ma anche per quanto emerge Pt_9
dalla loro costituzione tardiva avvenuta all'udienza del 21.9.2021. Se ne trae dimostrazione che, qualora avessero avuto davvero interesse all'assegnazione dei beni, si sarebbero costituite nei termini sia nel giudizio del 2018 che in quello del 2002.
I fatti costitutivi della domanda attorea sono stati, invero, pienamente e documentalmente provati. Essi consistono sia nella qualità di coeredi e, quindi, di comproprietari pro indiviso dei beni (circostanza pacifica e non contestata), sia nel godimento esclusivo dei fondi da parte del coerede sin dall'apertura della successione Controparte_1
(circostanza non solo provata, ma addirittura posta a fondamento della sua originaria domanda nel giudizio del 2002 tesa a provare condizioni di possesso - come documentano anche i verbali dei suoi testimoni escussi prodotti in giudizio - e oggi ammessa dallo stesso convenuto, seppur nel tentativo di ridimensionarla. Senza omettere di considerare che, nel caso
18 di specie, quest'ultimo non ha consentito agli altri comunisti il relativo godimento dei beni, impedito in quanto non solo ha agito come proprietario esclusivo ma ha anche registrato un contratto di affitto unilaterale e, successivamente, rivendicato condizioni di possesso esclusivo. Sostenere che, in un simile quadro, gli attori avrebbero dovuto inviare un'esplicita diffida per manifestare il loro desiderio di usufruire dei beni è un'argomentazione priva di prospettive processuali in quanto l'instaurazione stessa del giudizio di divisione del 2002 rappresenta una richiesta inequivocabile di porre fine alla condizione di esclusività. Il coerede che utilizza un bene comune in via esclusiva è tenuto a corrispondere agli altri un'indennità di occupazione, che rappresenta il frutto civile del bene. Sul punto, si richiamano Cass. Civ.
n. 13619/2017 e Cass. Civ. n. 14652/2012 secondo cui il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto sia a corrispondere i frutti agli eredi a decorrere dalla data di apertura della successione. Gestione che il germano ha protratto anche nel corso del giudizio del 2002.
5.
Intervenuta la pronuncia della sentenza n. 670/2023, che ha definito il giudizio del 2002, con ordinanza del 18.4.2024 il Tribunale di Matera ha riunito il fascicolo n. 1383/2022 a quello n. 1743/2018, disponendo una c.t.u. a mezzo del dott. agr. Persona_6
Preso atto del passaggio in giudicato della sentenza 670/2023, il
Tribunale di Matera ha formulato i seguenti quesiti:
“a) descriva e valuti il c.t.u., secondo i valori di mercato, tutti i beni immobili oggetto delle domande di divisione azionate nei giudizi qui riuniti, coordinando
l'ambito con quanto oggetto del giudizio del 2002, ed estendendo l'esame ai beni censiti al catasto terreni di Policoro al foglio 6, mappali 659 e 660; b) accerti se
19 i predetti immobili siano o meno comodamente divisibili;
c) proceda alla formazione dei lotti pari al valore delle quote di spettanza di ciascun coerede in relazione sia ai beni dismessi da che da Persona_3 [...]
per l'attribuzione agli aventi diritto, con relativi conguagli ove e nella Per_4
misura in cui non siano comodamente divisibili;
d) quantifichi i frutti maturati e maturandi dalla gestione esclusiva da parte di , di Controparte_1
e come individuati negli atti CP_2 Parte_4
introduttivi”.
La c.t.u., il cui esame si è caratterizzato per la difficoltà e complessità dello scrutinio attese le problematiche in essa evidenziate, si presenta, nonostante i limiti che lo stesso consulente ha evidenziato (cfr. conclusioni), ragionevole e condivisibile. Il consulente ha, infatti, evidenziato che le conclusioni sono oggettive e perfettamente in linea con quanto era nella disponibilità concreta dell'ausiliario, benché possano residuare i limiti di una ricostruzione parziale atteso che la documentazione richiesta a seguito di ordine giudiziale ad non è CP_6
stata acquisita per inottemperanza dell'ente.
Il Tribunale, considerato il quadro probatorio acquisito e la coerenza intrinseca delle valutazioni del c.t.u, comunque, caratterizzate da logicità e congruenza semantica in linea con quanto emerso, reputa di porre a fondamento delle proprie decisioni le valutazioni del proprio ausiliario e tanto anche alla luce delle risposte che questi ha fornito ai c.t.p., risposte che devono ritenersi condivise e trascritte nella presente decisione.
La consulenza deve ritenersi qui trascritta.
A p. 48 della c.t.u. si legge quanto segue.
“Con le conclusioni di seguito riportate ci si propone di riassumere e semplificare il quadro complessivo già elaborato nella presente CTU. Preliminarmente è
20 opportuno evidenziare l'elevata complessità della casistica e della relazione peritale che non si predispone a una facile lettura immediata. Il tutto viene reso ancora più complesso dalla assoluta insufficienza degli atti acquisiti dallo scrivente da e dal mancato riscontro dell'acquisizione della CP_6
documentazione richiesta a seguito di apposita Ordinanza emanata dal Giudice a cui non è seguito alcun riscontro da nonostante i solleciti di parte attrice a CP_6
cui era demandata la suddetta acquisizione. Resta quindi il limite di una ricostruzione che, seppur fedele a quanto in disponibilità dello scrivente ausiliare del Giudice, lascia spazio comunque a ricostruzioni che non possono ritenersi perfettamente oggettive come dovrebbe essere una qualsiasi relazione peritale. A titolo di esempio, la totale assenza dei piani colturali porta a rendere impossibile la definizione delle colture praticate analogamente alla mancata presenza della contabilità dettagliata o dei Documenti di Trasporto e delle fatture afferenti ai fondi oggetto di causa. Per superare tali limitazioni e in assenza di tale documentazione, si è proceduto a ricostruire la tipologia di conduzione dei fondi rustici tramite le ortofoto da satellite RSDI Basilicata ma è scontata
l'impossibilità nel definire le colture praticate, a maggior ragione se coltivate sotto serre o tunnel come in parte avvenuto nelle aree in esame. Pertanto, se da un lato non è impossibile definire se trattasi di agricoltura intensiva o estensiva, è invece improponibile definire se trattasi di fragole o altra coltura.
Il IG. Giudice affidava allo scrivente CTU quesiti finalizzati a completare la divisione dei fondi rustici estendendo l'esame ai beni censiti al Foglio 6 NCT
Policoro part.lle 659 e 660 e a quantificare i frutti maturati e maturandi dalla gestione esclusiva da parte di (frutti derivanti da Controparte_1
terreni), di e (frutti derivanti da CP_2 Parte_4
fruizione delle strutture) come individuati negli atti introduttivi. Sulla base della disamina effettuata, si traggono le seguenti conclusioni: relativamente ai fondi rustici afferenti al Foglio 6 NCT Policoro part.lle 659 e 660, si è visionato
21 dall'esterno un oliveto di 1 ettaro e 97 privo di acclività, con un accesso buono, con una ordinaria potenzialità irrigua e con una densità di piante non perfettamente regolare che rappresenta l'unico limite meritevole di segnalazione seppur non fortemente pronunciato. Si è quindi stimato il valore complessivo del fondo in esame in euro 32.220,51 ripartito in euro 15.920,10 per la particella
659 e in euro 16.300,41 per la particella 660. Relativamente alla divisibilità del bene, si evidenzia che la ripartizione in 9 quote non è praticabile in quanto la superficie da assegnare sarebbe troppo poco estesa. È tuttavia possibile una divisione del bene secondo i parametri di cui alla sentenza 670 del 2023, allegata in atti al presente giudizio. Il limite riscontrato resta comunque la limitata estensione del fondo la cui divisione non deve erodere il valore complessivo. In altri termini, ridurre le superfici al di sotto della esatta estensione di ogni singola particella significherebbe, oltre ad avviare frazionamenti ed eventuali costituzioni di servitù, assegnare un fondo troppo limitato per estensione. Pertanto, l'unica ipotesi praticabile, che è quelle effettivamente adottata, è stata quella di definire due lotti e assegnare il lotto A, attribuendo la particella 659, ai germani , e e il lotto B, Parte_1 Parte_3 Pt_2
attribuendo la part.lla 660, ai germani , Parte_4 CP_1
e agli eredi di , e
[...] CP_2 Persona_7 Controparte_7 Pt_9
I conguagli, analogamente alla precedente sentenza, sono da corrispondere a
e (eredi). Come già definito in Parte_5 Persona_2
relazione, si è ritenuto di procedere considerando il testamento prodotto in atti in favore della sig.ra e della IG.ra , ma CP_2 Persona_8
rispettando la quota effettivamente spettante per legge alle parti in causa e quindi la quota disponibile”.
A p. 51 della c.t.u. si rinviene il progetto di divisione del foglio 6, ovvero dell'oliveto (che qui deve ritenersi trascritto).
22 Nella stessa pagina, si legge: “agli assegnatari dell'originario lotto A Pt_1
, , ) si ritiene di attribuire la particella 659 per un
[...] Parte_3 Pt_2
valore stimato di euro 15.920,10 mentre agli assegnatari del lotto B
[...]
, , e agli eredi di Parte_4 Controparte_1 CP_2 Pt_4 Per_7
, e si ritiene di attribuire la part.lla 660 per un
[...] Controparte_7 Pt_9
valore stimato di euro 16.300,41. Il valore ricevuto nel lotto B è inferiore rispetto alle spettanze di euro 8,73 mentre il valore ricevuto dal lotto A è superiore di euro 6.373,28.
I conguagli da operare sono i seguenti: gli assegnatari del lotto A dovranno corrispondere 8,73 euro agli assegnatari del lotto B e corrispondere la somma di euro 6.364,55 ai sig.ri e ”. Parte_5 Persona_2
Con tale ripartizione, l'ausiliario, secondo i termini già indicati nella precedente decisione giudiziale, tenendo conto del testamento, ha inteso proporre lo scioglimento della comunione dell'oliveto.
Con riferimento alle critiche che la difesa del convenuto
[...]
ha formulato in ordine dalla comoda divisibilità dei Controparte_1
beni, si osserva quanto segue.
Il consulente ha affermato con chiarezza che i fondi in oggetto sono potenzialmente divisibili, seppure con qualche limite superabile.
La difesa del convenuto testé citato tenta di trasformare dei limiti superabili in ostacoli insormontabili, elencando una serie di presunte criticità (superficie poco estesa, tipologia di coltura, densità delle piante, vincoli) che, in realtà, non precludono affatto una divisione equa e funzionale. La difesa di asserisce che le due Controparte_1
particelle hanno diversi limiti: la superfice poco estesa, la tipologia di coltura praticata, la scarsa densità delle piante e addirittura vincoli paesaggistici e archeologici senza specificare quali. Sul punto si segnala che la superficie, la densità delle piante, il tipo di coltura sono state
23 prese in considerazione correttamente dal c.t.u. In quella zona non esiste alcun vincolo paesaggistico e archeologico;
l'unico vincolo è quello della
Regione Basilicata che vieta di estirpare gli ulivi. Anzi, la soluzione proposta dal dott. ovvero la creazione di due lotti di valore Per_6
pressoché identico, con un minimo conguaglio, risponde perfettamente al principio del favor divisionis e al diritto primario di ciascun coerede di ottenere, ove possibile, la propria quota in natura. È del tutto non condivisibile l'argomentazione secondo cui la divisione in due appezzamenti di circa un ettaro ciascuno comporterebbe un sensibile deprezzamento. Al contrario, il consulente ha operato proprio al fine di evitare di erodere il valore complessivo della proprietà. L'attribuzione per intero al raggruppamento del convenuto, da questi auspicata, rappresenta una soluzione priva di possibilità applicativa, anche sotto il profilo giuridico, assolutistica e destinata ad ipotesi del tutto residuali, applicabile solo in caso di assoluta e oggettiva impossibilità di divisione, ipotesi qui palesemente non ricorrente, come acclarato dal Consulente.
La qualifica di coltivatore diretto, prospettata dal convenuto come un titolo preferenziale, non gli conferisce alcun diritto di espropriare le quote degli altri condividenti. Né ricorre alcun ambito applicativo di un detto privilegio.
Con riferimento ai frutti, il c.t.u. ha specificato quanto segue: “Non è stato possibile acquisire da documenti fondamentali per la definizione dei CP_6
piani colturali e delle effettive conduzioni. Si è quindi ricostruito il contesto storico, abbastanza retrodatato dovendo effettuare valutazioni sino all'anno
2002, con molta difficoltà e con limiti oggettivi riuscendo a dettagliare le seguenti conclusioni.
Il valore dei frutti del Corpo A (Policoro foglio 1, particelle 763, 765, 785 e
786), assimilati alla corresponsione del canone di fitto non avendo elementi
24 sufficienti a giungere a più dettagliata definizione, si attesta in euro 22.088,22 mentre il medesimo valore dei frutti del Corpo B (part.lle 64, 270, 701, 702 e
703 del Foglio 1 NCT Policoro) si attesta in euro 65.389,72.
Il canone d'uso delle strutture del Corpo B (Foglio 1 NCT Policoro part.lle 271 sub1, 891 sub 1 e 892 sub 1) è invece stimato in euro 22.867,85 per il periodo compreso tra il 2002 e il 2010 (anni in cui viveva la madre con le due figlie
e ) e per 37.160,26 per il periodo 2010- CP_2 Parte_4
2023”.
A p. 54 vi è un riepilogo dei valori che qui deve ritenersi trascritto.
Quanto a e , il c.t.u. ha concluso: “Si CP_2 Parte_4
ritiene che le eredi e abbiano goduto di un CP_2 Parte_4
valore di fruizione dell'abitazione stimato in euro 37.160,26 per gli anni 2010-
2023 che equivale, per i richiedenti nella singola quota di 4/36 di euro
4.128,92 come già indicato in tabella precedente e di euro 1.032,23 per gli aventi diritto in quota 1/36. Trattasi dei frutti del periodo post mortem della sig.ra madre, e quindi di un ristoro della fruizione esclusiva degli Per_4
immobili da parte delle sig.re e (anni 2010 CP_2 Parte_4
decesso madre -2023 sentenza di divisione). Si riepilogano le quote di proprietà:
- proprietà per 1/36; - proprietà per 4/36; Parte_7 Parte_3
- A. proprietà per 4/36; - R. proprietà per Parte_4 Persona_2
4/36; - proprietà per 1/36; - M. proprietà Parte_8 Parte_1
per 4/36; - L. proprietà per 4/36; - proprietà Controparte_1 Parte_9
per 1/36; - proprietà per 4/36; - proprietà Parte_5 CP_2
per 4/36; - proprietà per 1/36; - proprietà per Parte_6 Parte_2
4/36”.
Con riferimento, invece, a il c.t.u. ha Controparte_1
precisato: “Si premette che non si hanno prove tecniche circa la effettiva gestione dei fondi rustici elencati nei corpi A e B sopra citati. Agli atti vi è tuttavia un
25 contratto unilaterale di fitto nel quale il sig denuncia di Controparte_1
condurre in affitto dall'01/08/2000 al 31/07/2015 i fondi rustici individuati nel foglio 1 NCT Policoro part.lle 64, 270, 271, 701, 702, 703,
763, 705, 706 per una superficie complessiva di ettari 3.74.35 e part.lle 659 e
660 che rende probabile la conduzione dei fondi anche se non sono state accertate prove tecniche della effettiva gestione . Relativamente Controparte_1
alle part.lle 659 e 660 del Foglio 6 NCT Policoro, certifica diversa CP_6
conduzione.
È invece constatabile, tramite le ortofoto, come i fondi siano stati condotti con continuità e, si ritiene di aggiungere per quanto ricostruibile, in maniera anche competente e precisa per gli anni già descritti.
Dalle ortofoto pubblicate su RSDI Basilicata, si evince quindi la conduzione dei fondi rustici relativi alle annate comprese tra il 2002 e il 2023 relativamente al corpo A (part.lle 763, 765, 785 e 786) il cui totale dei frutti ammonta ad euro
22.088,21, per una incidenza su singola quota di euro 2.454,24, mentre relativamente ai fondi afferenti al corpo B (part.lle 64, 270, 701, 702, 703) si rileva una conduzione 2002-2017 il cui totale dei frutti ammonta ad euro
65.389,72 per una incidenza su singola quota di euro 7.265,52. I frutti, in assenza di dati e quanto già indicato circa la contabilità,sono stati CP_6
assimilati a canoni di fitto. In sostanza, la singola quota (considerando i 9 eredi originari), su cui imputare le spettanze dei frutti sulla base di quanto già descritto, ammonta ad euro 2.454,24 per il corpo A (22.088,21/9) e 7.265,52 per il corpo B (65.389,72/9) per un totale di euro 9.719,77 pro quota 4/36.
Per semplificare la lettura di quanto già elaborato si riepilogano, anche per questa casistica, le quote di proprietà già dettagliate in precedenza.
Le quote di proprietà risultano così ripartite: - proprietà per Parte_7
1/36; - proprietà per 4/36; - A. proprietà Parte_3 Parte_4
per 4/36; - R. proprietà per 4/36; - Persona_2 Parte_8
26 proprietà per 1/36; - M. proprietà per 4/36; - Parte_1 CP_1
L. proprietà per 4/36; - proprietà per 1/36; -
[...] Parte_9 [...]
proprietà per 4/36; - proprietà per 4/36; - Parte_5 CP_2 Pt_6
proprietà per 1/36; - proprietà per 4/36.
[...] Parte_2
I frutti derivanti dalla conduzione dei fondi per gli anni in precedenza indicati si attestano quindi in complessivi euro 87.477,94 che comprendono i fondi rustici di cui al corpo A (Foglio 1 NCT Policoro part.lla 763, 765, 785, 786) e quelli afferenti al corpo B (Foglio 1 NCT Policoro part.lla 64, 270, 701, 702, 703), entrambi già descritti. La quota pro capite spettante ai proprietari in quota 4/36 si attesta in euro 9.719,77 mentre quella spettante ai proprietari in quota 1/36 si attesta in euro 2.429,94”.
Il c.t.u. ha, inoltre, precisato che “per tutte le conduzioni e le fruizioni,
l'individuazione dell'anno 2023 è stato considerato in quanto corrispondente al momento in cui i beni, ad eccezione del foglio 6 che verrà assegnato, sono stati divisi con apposita sentenza mentre nelle casistiche in precedenza illustrate, dove la conduzione è stata computata sino ad annate precedenti al 2023 tagliando alcune annate agrarie finali, le motivazioni risiedono nella mancata fotointerpretazione positiva dei terreni coltivati. Si è ritenuto quindi, dalla lettura delle ortofoto, di stralciare alcune annate che si ritiene confermare non coltivate anche a seguito di sopralluogo dove alcune aree presentavano piante morte e versavano oggi in stato di abbandono e in linea con quanto reperito nelle ortofoto e nell'allegato fotografico del corpo B (fotogrammi 37-38 e 39)”.
All'esito di quanto detto, si procederà allo scioglimento della comunione ereditaria di tutti i beni oggetto delle domande introdotte nei giudizi qui riuniti, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio del 2002, tenendo conto del testamento olografo di
[...]
- sulla cui validità e lesività della legittima non è stata Per_4
interposta alcuna contestazione - prendendo in considerazione la
27 domanda di riduzione, non opposta, formulata dagli attori, secondo lo schema predisposto dal c.t.u. Allo stesso tempo, in accoglimento della domanda di rendiconto e di restituzione dei frutti, Controparte_1
, e dovranno essere
[...] CP_2 Parte_4
tenuti alla corresponsione degli importi ricavabili dalla c.t.u.
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità media.
, , , CP_2 Parte_4 Controparte_1
, , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
soccombono in giudizio, atteso che le loro domande, come ribadite nell'udienza di precisazione delle conclusioni, sono state disattese.
In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693).
Si procederà, pertanto, a liquidare per due volte la fase introduttiva, di studio e di trattazione, mentre si procederà alla liquidazione di un unico compenso per l'attività decisoria. Atteso che le memorie di cui all'articolo 183, c. 6, c.p.c. sono state depositate in entrambi i giudizi, si procederà alla doppia liquidazione del compenso relativo alla fase di istruzione e trattazione.
28 Data l'assoluta identità delle questioni e delle ragioni di diritto, non si reputa di procedere al riconoscimento dell'aumento previsto per la difesa di una pluralità di parti.
Le spese della c.t.u. saranno poste definitivamente a carico delle parti soccombenti, sopra indicate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulle domande proposte nei giudizi riuniti R.G. 1743/2018 e 1383/2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie le domande attoree e, riconosciuta la lesività del testamento olografo di del 22.5.2001 pubblicato il 21.8.2012 per Persona_4
notar (rep. 3914, racc. 1820 registrato presso Persona_9
l'Ufficio delle Entrate di Pisticci il 28.8.2012 al n. 1261 Serie 1T) e disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie, scioglie, secondo il progetto redatto dal c.t.u., la comunione ereditaria su tutti i beni oggetto dei due giudizi qui riuniti, diversi da quelli per cui la divisione è stata già eseguita nel giudizio culminato nella sentenza del Tribunale di
Matera n. 670/2023, passata in giudicato, e per l'effetto, agli assegnatari dell'originario lotto A , e Parte_1 Parte_3
) attribuisce la comproprietà della particella 659 del Parte_2
foglio 6 NCT Policoro per un valore stimato di euro 15.920,10, mentre agli assegnatari del lotto B ( , Parte_4 [...]
, e agli eredi di , Controparte_1 CP_2 Persona_1 Pt_6
, e ) attribuisce la
[...] Controparte_8 Parte_9
comproprietà della particella 660 del foglio 6 NCT Policoro per un valore stimato di euro 16.300,41; dispone che gli assegnatari del lotto A corrispondano, a titolo di conguaglio, agli assegnatari del lotto B la somma di euro 8,73 e di euro
29 6.364,55 a e secondo Parte_5 Per_2 Persona_2
quanto indicato in c.t.u.; assegna a e , eredi CP_2 Parte_4
testamentarie di la comproprietà di tutti i beni siti in Persona_4
agro di OV RI (in c.t.u. meglio indicati); dichiara tenuto e per l'effetto condanna a Controparte_1
corrispondere a , , Parte_1 Parte_3 Parte_2
e i frutti derivanti dalla gestione in via esclusiva di Parte_5
tutti i beni dismessi dal padre che si quantizzano in euro 9.719,77 per ciascuna parte;
dichiara tenute e per l'effetto condanna e CP_2 [...]
a corrispondere a , Parte_4 Parte_1 Parte_3
, e i frutti derivanti dalla
[...] Parte_2 Parte_5
fruizione dell'abitazione per gli anni 2010-2023, che si quantizzano in euro 4.128,93 per ciascuna parte;
condanna , , CP_2 Parte_4 [...]
, , , e Controparte_1 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, in solido fra loro, al pagamento in favore di Parte_9 Parte_1
, e delle spese di giudizio
[...] Parte_3 Parte_2
che si liquidano in euro 1.090,00 (cfr. nota spese avv.ti UL -
TR) per esborsi e in euro 18.141,00 (2.127 + 2.127 + 1.416 +
1.416 + 3.738 + 3.738 + 3.579) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna , , CP_2 Parte_4 [...]
, , , e Controparte_1 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, in solido fra loro, al pagamento in favore di Parte_9 Parte_5
delle spese di giudizio che si liquidano in euro 18.141,00 (2.127
[...]
+ 2.127 + 1.416 + 1.416 + 3.738 + 3.738 + 3.579) per compensi
30 professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
pone definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido le spese della c.t.u.
Così deciso in Matera il 3 dicembre 2025, con la dr.ssa A. Quartarella da remoto.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco
31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale, nelle persone dei sig.ri. Magistrati: dr. Gaetano Catalani - Presidente dr. Angelo Franco - Giudice relatore dr.ssa Antonia Quartarella - Giudice
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1743/2018, avente ad oggetto “divisione dei beni caduti in successione” a cui è riunita la causa iscritta al numero di Ruolo Generale 1383/2022 avente ad oggetto
“azione di riduzione”, riservate per la decisione all'udienza dell'11.9.2025
TRA
, con gli avv.ti. Parte_1 C.F._1
CE UL e MA NG RI TR;
), con gli avv.ti. Parte_2 C.F._2
CE UL e MA NG RI TR;
), con gli avv.ti. Parte_3 C.F._3
CE UL e MA NG RI TR;
CONTRO
, con gli Controparte_1 C.F._4
avv.ti. Roberto De Paola e Alessandro De Paola;
), con l'avv. Ferdinando CP_2 C.F._5
Izzo;
1 ( , con Parte_4 C.F._6
l'avv. Ferdinando Izzo;
), con l'avv. Parte_5 C.F._7
GI TI;
, in qualità di figlia ed Parte_6 C.F._8
erede di , con gli avv.ti Roberto De Paola e Alessandro De Persona_1
Paola;
( ), in qualità di figlia ed Parte_7 C.F._9
erede di , con gli avv.ti Roberto De Paola e Alessandro De Persona_1
Paola;
( ), in qualità di figlia Parte_8 C.F._10
ed erede di , con gli avv.ti Roberto De Paola e Alessandro Persona_1
De Paola;
), in qualità di figlia ed erede Parte_9 C.F._11
di , con gli avv.ti Roberto De Paola e Alessandro De Paola;
Persona_1
), in qualità di Controparte_3 C.F._12
erede di - contumace;
Persona_2
( ), in qualità di erede Controparte_4 C.F._13
di - contumace;
Persona_2
( , in qualità di Controparte_5 C.F._14
erede di - contumace;
Persona_2
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da note difensive depositate telematicamente, che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto di citazione del 28 settembre 2018, , Parte_1
e hanno citato in giudizio Parte_3 Parte_2 [...]
, , , Controparte_1 CP_2 Parte_4 [...]
, gli eredi del fratello premorto ( Parte_5 Persona_1 Pt_6
NG, e ) e gli eredi del fratello deceduto Parte_8 Parte_9
( , e Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
). Nello specifico, nel libello introduttivo del giudizio n. CP_5
1743/2018, gli attori hanno proposto azione al fine di ottenere la divisione dei beni ereditari e la condanna di uno dei coeredi al rendiconto e alla restituzione dei frutti.
È nota l'esistenza, tra le parti, di un precedente giudizio di divisione
(R.G. n. 91000626/2002), relativo ad una parte dei beni dell'eredità paterna e per tale acclarata (ossia, quale paterna) con sentenza passata in giudicato. Per l'altro bene, ovvero l'uliveto, gli attori hanno investito il
Tribunale nel 2018, come nel 2022.
Nell'atto introduttivo, si legge, inoltre, che il convenuto
[...]
avrebbe goduto in via esclusiva di tutti i beni immobili Controparte_1
sin dalla morte del padre, senza mai corrispondere agli altri coeredi le quote dei frutti di loro spettanza.
Il Tribunale si è trovato così investito della divisione senza che alcun bene possa sfuggire allo scioglimento (uliveto e beni in OV RI), con la
3 divisione di due terreni (catastalmente censiti al foglio 6, mappali 659 e
660) che non hanno formato oggetto di divisione nel precedente giudizio del 2002 con domanda di rendiconto e corresponsione dei frutti.
Segnatamente, questa domanda è stata rivolta contro Controparte_1
. Gli attori, infatti, hanno chiesto che questi venisse condannato a
[...]
presentare il rendiconto della gestione esclusiva di tutti i beni ereditari a partire dal 16 aprile 2001 fino allo scioglimento della comunione, con conseguenziale condanna dello stesso al pagamento dei frutti percepiti e percipiendi, secondo le rispettive quote di ciascun coerede.
Sul punto, la difesa attorea ha richiamato la giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ. n. 13619/2017 e Cass. Civ. n. 14652/2012) secondo cui il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto sia a corrispondere i frutti agli eredi a decorrere dalla data di apertura della successione.
Con memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., prodotta nel giudizio RG
1743/2018, gli attori hanno precisano le loro posizioni in risposta alle difese dei convenuti, formulando, ove occorresse, un'azione di riduzione per lesione della loro quota di legittima, ai sensi degli artt. 553 e ss. c.c.
Con atto di citazione del 16 agosto 2022, il quale ha generato la causa
RG n. 1383/2022, qui riunita, gli attori , e Pt_2 Parte_3
hanno introdotto un nuovo giudizio volto allo Parte_1
scioglimento della comunione ereditaria a tutela dei loro diritti su ogni asse, sempre senza vuoti di tutela. Gli attori hanno in primo luogo richiamato la successione del padre, Persona_3
(deceduto il 16/04/2001) e il precedente giudizio di divisione (R.G. n.
91000626/2002) relativo a un podere agricolo. Gli attori hanno, poi, lamentano che tale podere fosse stato goduto in via esclusiva dal fratello
, senza che questi avesse mai corrisposto agli Controparte_1
4 altri coeredi i frutti derivanti da tale utilizzo. In secondo luogo, gli attori hanno danno atto del decesso della madre, (avvenuto il Persona_4
14/08/2010) e dell'esistenza di un testamento olografo che ha istituito eredi universali solo le figlie e . CP_2 Parte_4
Gli attori, in qualità di legittimari pretermessi dal testamento materno, hanno chiesto, pertanto, la riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della loro quota di legittima, invocando l'art. 537 c.c., che riserva ai figli una quota complessiva di due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali.
Per quanto riguarda il rendiconto e i frutti, gli attori hanno chiesto la condanna di:
a) a rendere il conto e a versare i frutti Controparte_1
percepiti e percipiendi per l'utilizzo esclusivo dei beni paterni (dal
2001) ed eventualmente materni, con comprensione anche di edificio;
b) e a rendere il conto e a versare i CP_2 Parte_4
frutti per l'utilizzo di altri beni ereditari, inclusa la casa colonica.
La domanda di rendiconto e corresponsione dei frutti non è più rivolta unicamente al fratello per l'utilizzo dei terreni Controparte_1
agricoli, ma anche alle sorelle e ed investe, CP_2 Parte_4
con riferimento al fratello, ogni bene, anche soprastante i suoli. Alle sorelle è stato chiesto il pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva della casa colonica (mappale 271 sub 1) a far data dal decesso della madre (agosto 2010).
Ai fini del decidere, deve essere rimarcata la definizione del giudizio del
2002.
Con atto di citazione del 2 settembre 2002 (proc. n. 91000626/02
R.G.), gli odierni attori hanno convenuto in giudizio gli altri coeredi per
5 ottenere la divisione del compendio ereditario paterno, costituito principalmente da un podere agricolo sito in agro di Policoro.
Nel corso di tale giudizio, il Tribunale di Matera, con sentenza parziale n. 205/2018, ha rigettato la domanda riconvenzionale di attribuzione esclusiva del fondo avanzata dal sig. e Controparte_1
dichiarato inammissibile la domanda di pagamento dei frutti.
Tale giudizio si è poi concluso con la sentenza n. 670/2023, con la quale si è proceduto alla divisione di gran parte del compendio ereditario (non l'oliveto, non i beni in OV RI, non i frutti).
La sentenza ha attribuito agli odierni attori una parte in natura e due terzi in conguaglio.
All'esito della riunione dei due giudizi, il Tribunale ha disposto una c.t.u., al fine di procedere alla stima e alla divisione del residuo, nonché alla quantificazione dei complessivi frutti civili. Depositato l'elaborato peritale, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione.
Si ribadisce e si evidenzia ancora una volta che la presente controversia, risultante dalla riunione dei procedimenti R.G. n. 1743/2018 e n.
1383/2022, ha ad oggetto lo scioglimento della comunione di beni ereditari residui, nonché l'azione di riduzione avverso il testamento di oltre alla condanna di alcuni coeredi al rendiconto e Persona_4
alla restituzione dei frutti per il godimento esclusivo di beni comuni.
Giova, inoltre, ancora una volta rammentare, come la vicenda tragga origine da una complessa situazione successoria che ha già nella sentenza n. 670/2023 del Tribunale di Matera, passata in giudicato, la sua prima irreversibile definizione, anche per le qualificazioni che il giudicato presuppone e che ne configurano applicazione (divisione della parte di un compendio ereditario di titolarità, sempre coperta dal giudicato, del
6 de cuius ). Anche quest'ultima qualificazione, Persona_3
relativa alla titolarità dei beni suddivisi è irreversibile: si verte in una qualificazione giuridica dell'oggetto della decisione e il giudicato copre non solo il decisum, ma anche la causa petendi, nonché la qualificazione giuridica dei beni, ovvero tutto ciò che ne costituisce il presupposto logico-giuridico.
2.
Pregiudizialmente, si evidenzia l'inammissibilità delle nuove questioni e domande introdotte dalla difesa delle convenute e CP_2
con le note di trattazione scritta depositate in data Parte_4
15.7.2025 e 10.9.2025. Tali atti, infatti, contengono argomentazioni difensive e richieste che esulano ampiamente dal perimetro del thema decidendum e del thema probandum, ormai cristallizzatosi a seguito dello spirare dei termini perentori previsti dal codice di rito.
È acclarato principio di diritto che il sistema delle preclusioni non opera esclusivamente sul piano istruttorio (ovvero asseverativo), ma anche su quello assertivo: ciò significa che, una volta scaduti i termini di cui alla prima memoria ex articolo 183, c. 6, c.p.c. (vecchia formulazione), alle parti è inibita la possibilità di allegare nuovi fatti o di proporre nuove domande ed eccezioni.
Invero, con le note in esame, è stata introdotta una tesi difensiva del tutto nuova e, come tale irricevibile, secondo la quale la sentenza n.
670/2023 del Tribunale di Matera, che ha definito il primo dei giudizi, costituirebbe un giudicato solo parziale (limitato alle assegnazioni) e che il progetto di divisione dovrebbe essere interamente rivisto alla luce del testamento olografo della sig.ra Persona_4
La questione, invero, costituisce una nova exceptio e, nella sostanza, una nuova domanda volta a rideterminare l'intera massa da dividere e le
7 quote secondo le regole della successione testamentaria. Peraltro, aver atteso la fase decisoria per articolare una complessa tesi sulla prevalenza del testamento e sul giudicato parziale non ha possibilità di ingresso.
A ben vedere, poi, quand'anche si volessero profilare questioni rilevabili ex officio, si opina nel senso dell'infondatezza della tesi.
La difesa delle convenute e con le CP_2 Parte_4
due note di trattazione, ha sostenuto che la sentenza n. 670/2023 non sarebbe passata in giudicato "dal punto di vista dei valori" e che, pertanto, si dovrebbe procedere a un nuovo progetto di divisione integrale, tenendo conto del testamento olografo della sig.ra Persona_4
La tesi non è condivisibile.
La sentenza n. 670/2023, che ha definito il giudizio R.G. n.
91000626/02, ha disposto la divisione di una parte specifica e determinata del compendio ereditario. Su tali beni, e sulla loro attribuzione, si è formato il giudicato. Non è ammissibile, in una successiva fase processuale rimettere in discussione quanto già statuito con una pronuncia divenuta definitiva. Il principio del ne bis in idem e la stabilità della decisione, specie con riferimento al cd. giudicato in senso sostanziale, ostano alla possibilità di riaprire, nei presenti giudizi riuniti, un caso processuale ormai chiuso ed acclarato.
La divisione dei beni, ad eccezione dell'oliveto insistente nel foglio 6
NCT Policoro e di quelli siti in agro di OV RI, è stata effettuata con la sentenza n. 670/2023.
La difesa delle convenute e si CP_2 Parte_4
fonda su un non condivisibile tentativo di demolire l'autorità del giudicato e, in subordine, di sottrarsi al carico debitorio derivante dall'occupazione esclusiva di beni comuni.
8 Va considerato che la successione della signora si è Persona_4
aperta il 14.08.2010. Il giudizio del 2002 è stato interrotto e poi riassunto. Nello stesso giudizio è stato depositato il testamento alla prima udienza utile, subito dopo averlo registrato in data 21.8.2012. Le convenute tentano di qualificare la sentenza del Tribunale di Matera n.
670/2023, passata in giudicato, come tamquam non esset in violazione, così, sia del principio del ne bis in idem che dell'autorità del giudicato, sancita dall'art. 2909 c.c.
Le argomentazioni difensive addotte dalla difesa di e CP_2 [...]
non sono condivise dal Tribunale. Parte_4
In primo luogo, negli scritti difensivi, si invoca la violazione del principio di universalità della divisione sostenendo che quella parziale sarebbe stata illegittima per la mancata adesione di tutti i coeredi, alcuni dei quali contumaci. Tale assunto non può essere condiviso atteso che il principio non è assoluto e la giurisprudenza ammette pacificamente la divisione parziale quando, a fronte della domanda di uno, gli altri non ne chiedano l'estensione all'intero asse. Le odierne convenute, costituitesi in quel giudizio, non hanno mai formulato tale richiesta prestando così piena acquiescenza alla divisione parziale. La contumacia di altri coeredi è del tutto irrilevante, non potendo la loro inerzia processuale paralizzare l'azione degli altri, né inficiare la validità di un giudicato.
Quanto al merito della decisione, vi è un tentativo di rimessione in discussione della delibazione, facendo affiorare la questione della comunione legale dei beni tra i defunti genitori. La difesa di e CP_2
sostiene, infatti, che il Tribunale avrebbe Parte_4
erroneamente diviso l'intero podere come se fosse di proprietà esclusiva del padre, mentre apparteneva per metà alla madre. Ebbene, tale questione, come la precedente (id est: carattere parziale della divisione)
9 costituisce un tipico motivo di merito che doveva essere sollevato, provato e dibattuto nel primo giudizio e coltivato con appello. Se le convenute hanno ritenuto errata la qualificazione giuridica dei beni o il calcolo delle quote avrebbero dovuto proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 670/2023; non avendolo fatto, ogni doglianza è irrimediabilmente preclusa. La decisione giudiziale, se non censurata con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento, viene coperta e consolidata dal passaggio in giudicato della pronuncia che fa stato a ogni effetto tra le parti, costituite e contumaci. Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che l'odierno procedimento debba coordinarsi con la sentenza passata in giudicato: ogni diversa impostazione sarebbe contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento processuale.
Quanto alla domanda di riduzione del testamento materno non vi è resistenza. Tanto, però, non esime il Tribunale dal pronunciarsi, accertando la lesione e disponendo la reintegrazione della quota di legittima spettante agli attori ai sensi dell'art. 537 c.c. È pacifico, inoltre, che il diritto di abitazione della madre si sia estinto con il suo decesso avvenuto il 14 agosto 2010. Da quella data l'occupazione delle convenute è divenuta sine titulo per le quote di proprietà degli altri coeredi con conseguente obbligo di corrispondere i frutti civili, correttamente quantificati dal c.t.u. in € 4.128,92 per ciascuna quota di
4/36 per il periodo 2010-2023 (cfr. infra). Pertanto, la domanda degli attori, correttamente parametrata a far data dal decesso della madre, è pienamente fondata.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24184/2019) citata dalla difesa di e non è pertinente al caso di CP_2 Parte_4
specie. Non solo il testamento non è stato scoperto tardivamente, ma
10 nella fattispecie non si possono travolgere gli effetti di un giudicato formatosi su una sentenza di divisione.
Non v'è la nullità o inefficacia di una divisione già giudizialmente definita e passata in giudicato. Pertanto, una richiesta di rifacimento di un progetto definitivo di divisione è inammissibile e va respinta.
La possibilità di far valere un testamento scoperto successivamente è soggetta a specifici rimedi processuali (come la revocazione) e non può certo legittimare l'introduzione di una nuova causa petendi a termini decadenziali ormai consumati. Invero, il testamento non è stato scoperto successivamente, bensì allo stesso testamento, già noto e prodotto nel giudizio del 2002, si è sovrapposto il giudicato. La sentenza del 2023 non ha formato oggetto di impugnazione.
A ben vedere, la sentenza di legittimità citata opera in un contesto di giudizio pendente, in cui non si era ancora formato alcun giudicato sulla divisione. La pronuncia si occupa, infatti, di un problema di natura processuale: la flessibilità della domanda e l'ammissibilità di un documento indispensabile prima della definizione della causa. La situazione odierna è diametralmente opposta: esiste una sentenza passata in giudicato che ha già definito, con l'autorità intangibile di cui all'art. 2909 c.c., una porzione della controversia divisionale.
In senso dirimente, si osserva, infine, che il testamento olografo di pubblicato il 21 agosto 2012, non è affatto un Persona_4
documento sopravvenuto o sconosciuto alle parti del giudizio del 2002.
Come emerge inequivocabilmente dalla seconda memoria 183, c. 6,
c.p.c. R.G. 1743/18 di , tale testamento era Controparte_1
già stato prodotto in atti nel corso del precedente giudizio del 2002. La prova documentale di tale produzione è costituita dal verbale di udienza del 18 settembre 2012. Pertanto, le parti del giudizio definito con la
11 sentenza n. 670/2023 erano pienamente a conoscenza dell'esistenza e del contenuto del testamento di ben prima che la causa Persona_4
giungesse a decisione.
La difesa di e solleva, poi, per la CP_2 Parte_4
prima volta a termini assertivi ormai spirati un'eccezione di inammissibilità e tardività della domanda di corresponsione dei frutti, sostenendo che essa sarebbe coperta dal giudicato formatosi con la sentenza n. 670/2023.
L'eccezione è infondata.
La domanda di rendiconto e restituzione dei frutti, proposta nel precedente giudizio, era stata dichiarata inammissibile esclusivamente perché tardiva e priva di ingresso nell'atto introduttivo e non decisa nel merito, di conseguenza non vi è alcuna preclusione alla riproposizione di una questione dichiarata inammissibile per questioni pregiudiziali e non affrontata nel merito.
Secondo il consolidato orientamento della Corte regolatrice, la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio (ex multis, Cass., Sez. 3,
16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav., 16/04/2019, n. 10641; Cass.,
Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3, 19/05/2021, n. 13603;
Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110).
Deve, poi, confutarsi l'applicazione al caso di specie del principio espresso nella sentenza della Cassazione n. 30451/2018, come richiamato nella comparsa conclusionale dell'avv. Izzo.
12 L'argomentazione in forza della quale il diritto ai frutti sorgerebbe solo a seguito di una richiesta di godimento del bene comune rimasta insoddisfatta, risulta rappresentazione estranea alla fattispecie della comunione ereditaria. Non si verte in comunione ordinaria (art. 1102
c.c.). Il principio cardine nella comunione ereditaria è che i frutti e gli altri incrementi dei beni, verificatisi durante lo stato di non divisione, si presumono acquisiti alla massa ereditaria e, di conseguenza, appartengono pro quota a ciascun coerede. Questo discende dalla natura stessa della comunione e dall'effetto dichiarativo della divisione (art. 757
c.c.), che retroagisce al momento dell'apertura della successione.
Per quanto attiene ai frutti separati ed agli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari gli incrementi si presumono, salvo patto contrario, acquisiti alla massa e così automaticamente alla titolarità "pro quota" di ciascun coerede, dovendo quindi, all'atto di scioglimento della comunione, il possessore del cespite ereditario rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione. Conseguentemente, il coerede che ha goduto in via esclusiva dei beni è obbligato, per il semplice fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto sia a corrispondere i frutti agli altri coeredi, a decorrere dalla data di apertura della successione, senza che la sua buona o mala fede abbia rilievo (cfr.
Cass. Civ. n. 13619/2017 e n. 14652/2012).
L'obbligo di restituzione dei frutti non deriva quindi da un illecito (l'aver impedito il godimento altrui), ma è un ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, finalizzato a evitare un indebito arricchimento del coerede possessore. Inoltre, la condizione della “richiesta di parimenti godere del bene” da parte dei coeredi non fruitori è stata ampiamente e ripetutamente soddisfatta. All'uopo, si
13 richiamano le lettere (tanto di quanto dell'avv. Cataldo), i Parte_3
giudizi promossi, le richieste di divisione stragiudiziale dei frutti.
La lettera dell'Avv. Cataldo del 2002 dimostra che vi è stata un'attivazione in tal senso a circa un anno dalla morte di
[...]
. Persona_3
2.1.
Il convenuto ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
della domanda di divisione relativa ai mappali 659 e 660 del foglio 6, sostenendo che tali beni fossero già oggetto del giudizio R.G. n.
91000626/2002 e che, pertanto, la nuova domanda violerebbe il principio del ne bis in idem.
Nel caso di specie, difetta l'identità del petitum.
Il giudizio del 2002 era fondato sulla dichiarazione di successione originaria del sig. , la quale, come Persona_3
pacificamente ammesso, non era completa.
La domanda introdotta con la citazione del 2018 ha ad oggetto specifico la divisione dei beni identificati con i mappali 659 e 660, formalmente inseriti nell'asse ereditario solo a seguito di una successiva dichiarazione integrativa. A ben vedere, la domanda di divisione dei mappali 659 e
660, lungi dal costituire un abuso del processo, è l'unico strumento a disposizione degli attori per ottenere lo scioglimento della comunione anche su questi beni, garantendo la completezza delle operazioni divisionali.
2.2.
e sostengono Parte_6 Parte_8 Parte_9
l'improponibilità della domanda di divisione dei cespiti relitti da
[...]
in quanto la de cuius avrebbe disposto dei suoi beni con Per_4
testamento olografo, nominando eredi universali solo le figlie e CP_2
14 Invero, gli attori, in qualità di figli, sono legittimari Parte_4
ai sensi dell'art. 537 c.c. e, come tali, hanno diritto a una quota del patrimonio ereditario. La domanda di divisione proposta da un legittimario pretermesso o leso da disposizioni testamentarie deve essere interpretata come comprensiva della volontà di esercitare l'azione di riduzione (cosa che di fatto è stata, poi, esperita con l'atto di citazione e del 2022). È pacifico che non sussiste alcuna ipotesi di litispendenza allorquando la medesima azione penda innanzi al medesimo ufficio giudiziario, venendo in rilievo quanto predicato dall'articolo 274 c.p.c. ovvero la riunione. Deve, inoltre, darsi atto che le stesse eredi testamentarie, e , nel loro atto di CP_2 Parte_4
costituzione, pur menzionando il testamento, hanno dichiarato di aderire alla domanda attrice nella parte volta ad ottenere la divisione giudiziale del cespite. Tale posizione processuale è sintomatica della volontà di tutte le parti di giungere a una divisione che tenga conto dei diritti di tutti i coeredi. Sul punto, deve essere richiamata la nota raccomandata pec del 9.1.2024, avente ad oggetto “riconoscimento che il testamento olografo di del 22.5.2021 e pubblicato in data 21.8.2022 è Persona_4
lesivo dei diritti di legittima spettanti ai legittimari lesi”.
Pertanto, nello scioglimento della comunione ereditaria non potrà non tenersi conto del testamento olografo (sulla cui validità ed efficacia non è sorta contestazione alcuna) e della necessità di reintegrare gli attori, attesa l'azione di riduzione esperita.
3.
Deve, poi, essere evidenziato che, non essendo mai stato prestato alcun consenso a mantenere indivisi i beni siti in agro di OV RI, non potrà che procedersi con lo scioglimento della comunione anche con riferimento ad essi, benché il c.t.u. abbia attestato il loro valore
15 “irrisorio” (cfr. p. 3 repliche c.t.u.) tanto da paventare una possibile infruttuosità della vendita.
Sul punto, il Tribunale, partendo dalla considerazione che trattasi di beni relitti in morte di la quale, col testamento olografo, ha Persona_4
nominato eredi universali e e CP_2 Parte_4
che si tratta di beni di valore irrisorio, ovvero prossimo al nulla per cui non si pone alcun problema di conguaglio o di riduzione, intende procedere con l'assegnazione dei cespiti, all'esito dello scioglimento della comunione, alle eredi testamentarie.
4.
Quanto alla domanda di rendiconto e pagamento frutti, si osserva quanto segue.
Il convenuto contesta la domanda di Controparte_1
rendiconto e pagamento dei frutti, eccependo il ne bis in idem dell'azione, la prescrizione e l'infondatezza nel merito della domanda.
Il coerede che utilizza un bene comune in via esclusiva è tenuto a corrispondere agli altri un'indennità di occupazione, che rappresenta il frutto civile del bene.
In Cassazione 13619/2017 si legge che “in proposito va per contro ripetuto che all'atto di scioglimento della comunione il possessore del cespite ereditario ha
l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione
(Cass. 21013/2011), giacché il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (Cass. 2148/2014). Il presupposto della resa dei conti è la gestione di affari altrui condotta da uno dei
16 partecipanti, restando irrilevante, quanto al relativo obbligo, la condotta disinteressata del coerede escluso dal possesso”.
Deve, pertanto, essere ribadito che il coerede, il quale abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari, è obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli eredi a decorrere dalla data di apertura della successione, gestione che, in casu, il germano ha protratto anche nel corso del giudizio del 2002.
Gli attori, in merito, hanno evidenziato anche una grave contraddizione nel comportamento del fratello: mentre, infatti, nel primo giudizio
(R.G. n. 91000626/2002), egli aveva avanzato una domanda riconvenzionale di usucapione, presupponendo un possesso esclusivo e animo domini, nel presente giudizio, ha, invece, sostenuto di non aver mai impedito agli altri coeredi di godere dei beni.
Tale atteggiamento processuale si pone in contrasto col principio, immanente nel nostro sistema processuale per poiesi giurisprudenziale, secondo cui nemo potest venire contra factum proprium (cfr. Cass. n.
460/2009). Gli attori hanno, inoltre, prodotto ulteriori prove documentali. La relazione del c.t.u., geom. depositata Persona_5
nel primo giudizio, descrive lo stato dei luoghi nel 2015, evidenziando come il podere fosse condotto in affitto dal sig. Controparte_1
e coltivato con colture redditizie di tipo aziendale (uliveto,
[...]
agrumeto, fragole in serra). È stata, poi, prodotta una lettera raccomandata del 2001, con cui invitava il fratello a Parte_3
una soluzione pacifica, dimostrando l'esistenza di una controversia sin dall'apertura della successione. Nel caso di specie, deve ritenersi provato l'uso esclusivo del podere da parte del sig. , Controparte_1
ancorché il convenuto tenti di minimizzarne la portata temporale e fattuale. La stessa proposizione di un'azione giudiziale per la divisione e
17 la richiesta di frutti costituisce la più forte manifestazione di opposizione all'uso esclusivo. Infine, l'eventuale declaratoria di inammissibilità della domanda di frutti nel precedente giudizio per motivi procedurali non crea un giudicato sostanziale sul diritto, che si rinnova di giorno in giorno finché perdura l'occupazione esclusiva: l'obbligazione di corrispondere i frutti è un'obbligazione di durata.
La domanda attorea, chiedendo i frutti dal giorno 11 aprile 2001 fino allo scioglimento della divisione, copre l'intero periodo di occupazione.
L'argomento secondo cui gli attori non avrebbero provato i fatti costitutivi della loro domanda di corresponsione dei frutti non è fondato.
Peraltro, l'assunto secondo cui sarebbe stata necessaria un'esplicita diffida per fondare il diritto ai frutti è giuridicamente errato. Sono, inoltre, da contestare le convenute NG, e Parte_6 Parte_8
non solo per quanto da loro asserito, ma anche per quanto emerge Pt_9
dalla loro costituzione tardiva avvenuta all'udienza del 21.9.2021. Se ne trae dimostrazione che, qualora avessero avuto davvero interesse all'assegnazione dei beni, si sarebbero costituite nei termini sia nel giudizio del 2018 che in quello del 2002.
I fatti costitutivi della domanda attorea sono stati, invero, pienamente e documentalmente provati. Essi consistono sia nella qualità di coeredi e, quindi, di comproprietari pro indiviso dei beni (circostanza pacifica e non contestata), sia nel godimento esclusivo dei fondi da parte del coerede sin dall'apertura della successione Controparte_1
(circostanza non solo provata, ma addirittura posta a fondamento della sua originaria domanda nel giudizio del 2002 tesa a provare condizioni di possesso - come documentano anche i verbali dei suoi testimoni escussi prodotti in giudizio - e oggi ammessa dallo stesso convenuto, seppur nel tentativo di ridimensionarla. Senza omettere di considerare che, nel caso
18 di specie, quest'ultimo non ha consentito agli altri comunisti il relativo godimento dei beni, impedito in quanto non solo ha agito come proprietario esclusivo ma ha anche registrato un contratto di affitto unilaterale e, successivamente, rivendicato condizioni di possesso esclusivo. Sostenere che, in un simile quadro, gli attori avrebbero dovuto inviare un'esplicita diffida per manifestare il loro desiderio di usufruire dei beni è un'argomentazione priva di prospettive processuali in quanto l'instaurazione stessa del giudizio di divisione del 2002 rappresenta una richiesta inequivocabile di porre fine alla condizione di esclusività. Il coerede che utilizza un bene comune in via esclusiva è tenuto a corrispondere agli altri un'indennità di occupazione, che rappresenta il frutto civile del bene. Sul punto, si richiamano Cass. Civ.
n. 13619/2017 e Cass. Civ. n. 14652/2012 secondo cui il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto sia a corrispondere i frutti agli eredi a decorrere dalla data di apertura della successione. Gestione che il germano ha protratto anche nel corso del giudizio del 2002.
5.
Intervenuta la pronuncia della sentenza n. 670/2023, che ha definito il giudizio del 2002, con ordinanza del 18.4.2024 il Tribunale di Matera ha riunito il fascicolo n. 1383/2022 a quello n. 1743/2018, disponendo una c.t.u. a mezzo del dott. agr. Persona_6
Preso atto del passaggio in giudicato della sentenza 670/2023, il
Tribunale di Matera ha formulato i seguenti quesiti:
“a) descriva e valuti il c.t.u., secondo i valori di mercato, tutti i beni immobili oggetto delle domande di divisione azionate nei giudizi qui riuniti, coordinando
l'ambito con quanto oggetto del giudizio del 2002, ed estendendo l'esame ai beni censiti al catasto terreni di Policoro al foglio 6, mappali 659 e 660; b) accerti se
19 i predetti immobili siano o meno comodamente divisibili;
c) proceda alla formazione dei lotti pari al valore delle quote di spettanza di ciascun coerede in relazione sia ai beni dismessi da che da Persona_3 [...]
per l'attribuzione agli aventi diritto, con relativi conguagli ove e nella Per_4
misura in cui non siano comodamente divisibili;
d) quantifichi i frutti maturati e maturandi dalla gestione esclusiva da parte di , di Controparte_1
e come individuati negli atti CP_2 Parte_4
introduttivi”.
La c.t.u., il cui esame si è caratterizzato per la difficoltà e complessità dello scrutinio attese le problematiche in essa evidenziate, si presenta, nonostante i limiti che lo stesso consulente ha evidenziato (cfr. conclusioni), ragionevole e condivisibile. Il consulente ha, infatti, evidenziato che le conclusioni sono oggettive e perfettamente in linea con quanto era nella disponibilità concreta dell'ausiliario, benché possano residuare i limiti di una ricostruzione parziale atteso che la documentazione richiesta a seguito di ordine giudiziale ad non è CP_6
stata acquisita per inottemperanza dell'ente.
Il Tribunale, considerato il quadro probatorio acquisito e la coerenza intrinseca delle valutazioni del c.t.u, comunque, caratterizzate da logicità e congruenza semantica in linea con quanto emerso, reputa di porre a fondamento delle proprie decisioni le valutazioni del proprio ausiliario e tanto anche alla luce delle risposte che questi ha fornito ai c.t.p., risposte che devono ritenersi condivise e trascritte nella presente decisione.
La consulenza deve ritenersi qui trascritta.
A p. 48 della c.t.u. si legge quanto segue.
“Con le conclusioni di seguito riportate ci si propone di riassumere e semplificare il quadro complessivo già elaborato nella presente CTU. Preliminarmente è
20 opportuno evidenziare l'elevata complessità della casistica e della relazione peritale che non si predispone a una facile lettura immediata. Il tutto viene reso ancora più complesso dalla assoluta insufficienza degli atti acquisiti dallo scrivente da e dal mancato riscontro dell'acquisizione della CP_6
documentazione richiesta a seguito di apposita Ordinanza emanata dal Giudice a cui non è seguito alcun riscontro da nonostante i solleciti di parte attrice a CP_6
cui era demandata la suddetta acquisizione. Resta quindi il limite di una ricostruzione che, seppur fedele a quanto in disponibilità dello scrivente ausiliare del Giudice, lascia spazio comunque a ricostruzioni che non possono ritenersi perfettamente oggettive come dovrebbe essere una qualsiasi relazione peritale. A titolo di esempio, la totale assenza dei piani colturali porta a rendere impossibile la definizione delle colture praticate analogamente alla mancata presenza della contabilità dettagliata o dei Documenti di Trasporto e delle fatture afferenti ai fondi oggetto di causa. Per superare tali limitazioni e in assenza di tale documentazione, si è proceduto a ricostruire la tipologia di conduzione dei fondi rustici tramite le ortofoto da satellite RSDI Basilicata ma è scontata
l'impossibilità nel definire le colture praticate, a maggior ragione se coltivate sotto serre o tunnel come in parte avvenuto nelle aree in esame. Pertanto, se da un lato non è impossibile definire se trattasi di agricoltura intensiva o estensiva, è invece improponibile definire se trattasi di fragole o altra coltura.
Il IG. Giudice affidava allo scrivente CTU quesiti finalizzati a completare la divisione dei fondi rustici estendendo l'esame ai beni censiti al Foglio 6 NCT
Policoro part.lle 659 e 660 e a quantificare i frutti maturati e maturandi dalla gestione esclusiva da parte di (frutti derivanti da Controparte_1
terreni), di e (frutti derivanti da CP_2 Parte_4
fruizione delle strutture) come individuati negli atti introduttivi. Sulla base della disamina effettuata, si traggono le seguenti conclusioni: relativamente ai fondi rustici afferenti al Foglio 6 NCT Policoro part.lle 659 e 660, si è visionato
21 dall'esterno un oliveto di 1 ettaro e 97 privo di acclività, con un accesso buono, con una ordinaria potenzialità irrigua e con una densità di piante non perfettamente regolare che rappresenta l'unico limite meritevole di segnalazione seppur non fortemente pronunciato. Si è quindi stimato il valore complessivo del fondo in esame in euro 32.220,51 ripartito in euro 15.920,10 per la particella
659 e in euro 16.300,41 per la particella 660. Relativamente alla divisibilità del bene, si evidenzia che la ripartizione in 9 quote non è praticabile in quanto la superficie da assegnare sarebbe troppo poco estesa. È tuttavia possibile una divisione del bene secondo i parametri di cui alla sentenza 670 del 2023, allegata in atti al presente giudizio. Il limite riscontrato resta comunque la limitata estensione del fondo la cui divisione non deve erodere il valore complessivo. In altri termini, ridurre le superfici al di sotto della esatta estensione di ogni singola particella significherebbe, oltre ad avviare frazionamenti ed eventuali costituzioni di servitù, assegnare un fondo troppo limitato per estensione. Pertanto, l'unica ipotesi praticabile, che è quelle effettivamente adottata, è stata quella di definire due lotti e assegnare il lotto A, attribuendo la particella 659, ai germani , e e il lotto B, Parte_1 Parte_3 Pt_2
attribuendo la part.lla 660, ai germani , Parte_4 CP_1
e agli eredi di , e
[...] CP_2 Persona_7 Controparte_7 Pt_9
I conguagli, analogamente alla precedente sentenza, sono da corrispondere a
e (eredi). Come già definito in Parte_5 Persona_2
relazione, si è ritenuto di procedere considerando il testamento prodotto in atti in favore della sig.ra e della IG.ra , ma CP_2 Persona_8
rispettando la quota effettivamente spettante per legge alle parti in causa e quindi la quota disponibile”.
A p. 51 della c.t.u. si rinviene il progetto di divisione del foglio 6, ovvero dell'oliveto (che qui deve ritenersi trascritto).
22 Nella stessa pagina, si legge: “agli assegnatari dell'originario lotto A Pt_1
, , ) si ritiene di attribuire la particella 659 per un
[...] Parte_3 Pt_2
valore stimato di euro 15.920,10 mentre agli assegnatari del lotto B
[...]
, , e agli eredi di Parte_4 Controparte_1 CP_2 Pt_4 Per_7
, e si ritiene di attribuire la part.lla 660 per un
[...] Controparte_7 Pt_9
valore stimato di euro 16.300,41. Il valore ricevuto nel lotto B è inferiore rispetto alle spettanze di euro 8,73 mentre il valore ricevuto dal lotto A è superiore di euro 6.373,28.
I conguagli da operare sono i seguenti: gli assegnatari del lotto A dovranno corrispondere 8,73 euro agli assegnatari del lotto B e corrispondere la somma di euro 6.364,55 ai sig.ri e ”. Parte_5 Persona_2
Con tale ripartizione, l'ausiliario, secondo i termini già indicati nella precedente decisione giudiziale, tenendo conto del testamento, ha inteso proporre lo scioglimento della comunione dell'oliveto.
Con riferimento alle critiche che la difesa del convenuto
[...]
ha formulato in ordine dalla comoda divisibilità dei Controparte_1
beni, si osserva quanto segue.
Il consulente ha affermato con chiarezza che i fondi in oggetto sono potenzialmente divisibili, seppure con qualche limite superabile.
La difesa del convenuto testé citato tenta di trasformare dei limiti superabili in ostacoli insormontabili, elencando una serie di presunte criticità (superficie poco estesa, tipologia di coltura, densità delle piante, vincoli) che, in realtà, non precludono affatto una divisione equa e funzionale. La difesa di asserisce che le due Controparte_1
particelle hanno diversi limiti: la superfice poco estesa, la tipologia di coltura praticata, la scarsa densità delle piante e addirittura vincoli paesaggistici e archeologici senza specificare quali. Sul punto si segnala che la superficie, la densità delle piante, il tipo di coltura sono state
23 prese in considerazione correttamente dal c.t.u. In quella zona non esiste alcun vincolo paesaggistico e archeologico;
l'unico vincolo è quello della
Regione Basilicata che vieta di estirpare gli ulivi. Anzi, la soluzione proposta dal dott. ovvero la creazione di due lotti di valore Per_6
pressoché identico, con un minimo conguaglio, risponde perfettamente al principio del favor divisionis e al diritto primario di ciascun coerede di ottenere, ove possibile, la propria quota in natura. È del tutto non condivisibile l'argomentazione secondo cui la divisione in due appezzamenti di circa un ettaro ciascuno comporterebbe un sensibile deprezzamento. Al contrario, il consulente ha operato proprio al fine di evitare di erodere il valore complessivo della proprietà. L'attribuzione per intero al raggruppamento del convenuto, da questi auspicata, rappresenta una soluzione priva di possibilità applicativa, anche sotto il profilo giuridico, assolutistica e destinata ad ipotesi del tutto residuali, applicabile solo in caso di assoluta e oggettiva impossibilità di divisione, ipotesi qui palesemente non ricorrente, come acclarato dal Consulente.
La qualifica di coltivatore diretto, prospettata dal convenuto come un titolo preferenziale, non gli conferisce alcun diritto di espropriare le quote degli altri condividenti. Né ricorre alcun ambito applicativo di un detto privilegio.
Con riferimento ai frutti, il c.t.u. ha specificato quanto segue: “Non è stato possibile acquisire da documenti fondamentali per la definizione dei CP_6
piani colturali e delle effettive conduzioni. Si è quindi ricostruito il contesto storico, abbastanza retrodatato dovendo effettuare valutazioni sino all'anno
2002, con molta difficoltà e con limiti oggettivi riuscendo a dettagliare le seguenti conclusioni.
Il valore dei frutti del Corpo A (Policoro foglio 1, particelle 763, 765, 785 e
786), assimilati alla corresponsione del canone di fitto non avendo elementi
24 sufficienti a giungere a più dettagliata definizione, si attesta in euro 22.088,22 mentre il medesimo valore dei frutti del Corpo B (part.lle 64, 270, 701, 702 e
703 del Foglio 1 NCT Policoro) si attesta in euro 65.389,72.
Il canone d'uso delle strutture del Corpo B (Foglio 1 NCT Policoro part.lle 271 sub1, 891 sub 1 e 892 sub 1) è invece stimato in euro 22.867,85 per il periodo compreso tra il 2002 e il 2010 (anni in cui viveva la madre con le due figlie
e ) e per 37.160,26 per il periodo 2010- CP_2 Parte_4
2023”.
A p. 54 vi è un riepilogo dei valori che qui deve ritenersi trascritto.
Quanto a e , il c.t.u. ha concluso: “Si CP_2 Parte_4
ritiene che le eredi e abbiano goduto di un CP_2 Parte_4
valore di fruizione dell'abitazione stimato in euro 37.160,26 per gli anni 2010-
2023 che equivale, per i richiedenti nella singola quota di 4/36 di euro
4.128,92 come già indicato in tabella precedente e di euro 1.032,23 per gli aventi diritto in quota 1/36. Trattasi dei frutti del periodo post mortem della sig.ra madre, e quindi di un ristoro della fruizione esclusiva degli Per_4
immobili da parte delle sig.re e (anni 2010 CP_2 Parte_4
decesso madre -2023 sentenza di divisione). Si riepilogano le quote di proprietà:
- proprietà per 1/36; - proprietà per 4/36; Parte_7 Parte_3
- A. proprietà per 4/36; - R. proprietà per Parte_4 Persona_2
4/36; - proprietà per 1/36; - M. proprietà Parte_8 Parte_1
per 4/36; - L. proprietà per 4/36; - proprietà Controparte_1 Parte_9
per 1/36; - proprietà per 4/36; - proprietà Parte_5 CP_2
per 4/36; - proprietà per 1/36; - proprietà per Parte_6 Parte_2
4/36”.
Con riferimento, invece, a il c.t.u. ha Controparte_1
precisato: “Si premette che non si hanno prove tecniche circa la effettiva gestione dei fondi rustici elencati nei corpi A e B sopra citati. Agli atti vi è tuttavia un
25 contratto unilaterale di fitto nel quale il sig denuncia di Controparte_1
condurre in affitto dall'01/08/2000 al 31/07/2015 i fondi rustici individuati nel foglio 1 NCT Policoro part.lle 64, 270, 271, 701, 702, 703,
763, 705, 706 per una superficie complessiva di ettari 3.74.35 e part.lle 659 e
660 che rende probabile la conduzione dei fondi anche se non sono state accertate prove tecniche della effettiva gestione . Relativamente Controparte_1
alle part.lle 659 e 660 del Foglio 6 NCT Policoro, certifica diversa CP_6
conduzione.
È invece constatabile, tramite le ortofoto, come i fondi siano stati condotti con continuità e, si ritiene di aggiungere per quanto ricostruibile, in maniera anche competente e precisa per gli anni già descritti.
Dalle ortofoto pubblicate su RSDI Basilicata, si evince quindi la conduzione dei fondi rustici relativi alle annate comprese tra il 2002 e il 2023 relativamente al corpo A (part.lle 763, 765, 785 e 786) il cui totale dei frutti ammonta ad euro
22.088,21, per una incidenza su singola quota di euro 2.454,24, mentre relativamente ai fondi afferenti al corpo B (part.lle 64, 270, 701, 702, 703) si rileva una conduzione 2002-2017 il cui totale dei frutti ammonta ad euro
65.389,72 per una incidenza su singola quota di euro 7.265,52. I frutti, in assenza di dati e quanto già indicato circa la contabilità,sono stati CP_6
assimilati a canoni di fitto. In sostanza, la singola quota (considerando i 9 eredi originari), su cui imputare le spettanze dei frutti sulla base di quanto già descritto, ammonta ad euro 2.454,24 per il corpo A (22.088,21/9) e 7.265,52 per il corpo B (65.389,72/9) per un totale di euro 9.719,77 pro quota 4/36.
Per semplificare la lettura di quanto già elaborato si riepilogano, anche per questa casistica, le quote di proprietà già dettagliate in precedenza.
Le quote di proprietà risultano così ripartite: - proprietà per Parte_7
1/36; - proprietà per 4/36; - A. proprietà Parte_3 Parte_4
per 4/36; - R. proprietà per 4/36; - Persona_2 Parte_8
26 proprietà per 1/36; - M. proprietà per 4/36; - Parte_1 CP_1
L. proprietà per 4/36; - proprietà per 1/36; -
[...] Parte_9 [...]
proprietà per 4/36; - proprietà per 4/36; - Parte_5 CP_2 Pt_6
proprietà per 1/36; - proprietà per 4/36.
[...] Parte_2
I frutti derivanti dalla conduzione dei fondi per gli anni in precedenza indicati si attestano quindi in complessivi euro 87.477,94 che comprendono i fondi rustici di cui al corpo A (Foglio 1 NCT Policoro part.lla 763, 765, 785, 786) e quelli afferenti al corpo B (Foglio 1 NCT Policoro part.lla 64, 270, 701, 702, 703), entrambi già descritti. La quota pro capite spettante ai proprietari in quota 4/36 si attesta in euro 9.719,77 mentre quella spettante ai proprietari in quota 1/36 si attesta in euro 2.429,94”.
Il c.t.u. ha, inoltre, precisato che “per tutte le conduzioni e le fruizioni,
l'individuazione dell'anno 2023 è stato considerato in quanto corrispondente al momento in cui i beni, ad eccezione del foglio 6 che verrà assegnato, sono stati divisi con apposita sentenza mentre nelle casistiche in precedenza illustrate, dove la conduzione è stata computata sino ad annate precedenti al 2023 tagliando alcune annate agrarie finali, le motivazioni risiedono nella mancata fotointerpretazione positiva dei terreni coltivati. Si è ritenuto quindi, dalla lettura delle ortofoto, di stralciare alcune annate che si ritiene confermare non coltivate anche a seguito di sopralluogo dove alcune aree presentavano piante morte e versavano oggi in stato di abbandono e in linea con quanto reperito nelle ortofoto e nell'allegato fotografico del corpo B (fotogrammi 37-38 e 39)”.
All'esito di quanto detto, si procederà allo scioglimento della comunione ereditaria di tutti i beni oggetto delle domande introdotte nei giudizi qui riuniti, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio del 2002, tenendo conto del testamento olografo di
[...]
- sulla cui validità e lesività della legittima non è stata Per_4
interposta alcuna contestazione - prendendo in considerazione la
27 domanda di riduzione, non opposta, formulata dagli attori, secondo lo schema predisposto dal c.t.u. Allo stesso tempo, in accoglimento della domanda di rendiconto e di restituzione dei frutti, Controparte_1
, e dovranno essere
[...] CP_2 Parte_4
tenuti alla corresponsione degli importi ricavabili dalla c.t.u.
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità media.
, , , CP_2 Parte_4 Controparte_1
, , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
soccombono in giudizio, atteso che le loro domande, come ribadite nell'udienza di precisazione delle conclusioni, sono state disattese.
In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693).
Si procederà, pertanto, a liquidare per due volte la fase introduttiva, di studio e di trattazione, mentre si procederà alla liquidazione di un unico compenso per l'attività decisoria. Atteso che le memorie di cui all'articolo 183, c. 6, c.p.c. sono state depositate in entrambi i giudizi, si procederà alla doppia liquidazione del compenso relativo alla fase di istruzione e trattazione.
28 Data l'assoluta identità delle questioni e delle ragioni di diritto, non si reputa di procedere al riconoscimento dell'aumento previsto per la difesa di una pluralità di parti.
Le spese della c.t.u. saranno poste definitivamente a carico delle parti soccombenti, sopra indicate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulle domande proposte nei giudizi riuniti R.G. 1743/2018 e 1383/2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie le domande attoree e, riconosciuta la lesività del testamento olografo di del 22.5.2001 pubblicato il 21.8.2012 per Persona_4
notar (rep. 3914, racc. 1820 registrato presso Persona_9
l'Ufficio delle Entrate di Pisticci il 28.8.2012 al n. 1261 Serie 1T) e disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie, scioglie, secondo il progetto redatto dal c.t.u., la comunione ereditaria su tutti i beni oggetto dei due giudizi qui riuniti, diversi da quelli per cui la divisione è stata già eseguita nel giudizio culminato nella sentenza del Tribunale di
Matera n. 670/2023, passata in giudicato, e per l'effetto, agli assegnatari dell'originario lotto A , e Parte_1 Parte_3
) attribuisce la comproprietà della particella 659 del Parte_2
foglio 6 NCT Policoro per un valore stimato di euro 15.920,10, mentre agli assegnatari del lotto B ( , Parte_4 [...]
, e agli eredi di , Controparte_1 CP_2 Persona_1 Pt_6
, e ) attribuisce la
[...] Controparte_8 Parte_9
comproprietà della particella 660 del foglio 6 NCT Policoro per un valore stimato di euro 16.300,41; dispone che gli assegnatari del lotto A corrispondano, a titolo di conguaglio, agli assegnatari del lotto B la somma di euro 8,73 e di euro
29 6.364,55 a e secondo Parte_5 Per_2 Persona_2
quanto indicato in c.t.u.; assegna a e , eredi CP_2 Parte_4
testamentarie di la comproprietà di tutti i beni siti in Persona_4
agro di OV RI (in c.t.u. meglio indicati); dichiara tenuto e per l'effetto condanna a Controparte_1
corrispondere a , , Parte_1 Parte_3 Parte_2
e i frutti derivanti dalla gestione in via esclusiva di Parte_5
tutti i beni dismessi dal padre che si quantizzano in euro 9.719,77 per ciascuna parte;
dichiara tenute e per l'effetto condanna e CP_2 [...]
a corrispondere a , Parte_4 Parte_1 Parte_3
, e i frutti derivanti dalla
[...] Parte_2 Parte_5
fruizione dell'abitazione per gli anni 2010-2023, che si quantizzano in euro 4.128,93 per ciascuna parte;
condanna , , CP_2 Parte_4 [...]
, , , e Controparte_1 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, in solido fra loro, al pagamento in favore di Parte_9 Parte_1
, e delle spese di giudizio
[...] Parte_3 Parte_2
che si liquidano in euro 1.090,00 (cfr. nota spese avv.ti UL -
TR) per esborsi e in euro 18.141,00 (2.127 + 2.127 + 1.416 +
1.416 + 3.738 + 3.738 + 3.579) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna , , CP_2 Parte_4 [...]
, , , e Controparte_1 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, in solido fra loro, al pagamento in favore di Parte_9 Parte_5
delle spese di giudizio che si liquidano in euro 18.141,00 (2.127
[...]
+ 2.127 + 1.416 + 1.416 + 3.738 + 3.738 + 3.579) per compensi
30 professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
pone definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido le spese della c.t.u.
Così deciso in Matera il 3 dicembre 2025, con la dr.ssa A. Quartarella da remoto.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco
31