CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/07/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 11 dell'anno 2019 posta in decisione con ordinanza del 14/02/2025 comunicata il 23/02/2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Catena Marcantonio, come da C.F._1 procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Patti, Via
D'Amico n. 3
APPELLANTE
E
Il in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Controparte_1
, via Vittorio Emanuele (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Enza Bontempo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Corso Cavour n.
48 giusta procura in atti
APPELLATO Avverso la sentenza n. 249/18 emessa dal Tribunale di Patti in data 13/06/2018 nel procedimento R.G. 735/2016.
OGGETTO: risarcimento danni per responsabilità ex art. 2051 cod. civ..
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 04/05/2016 e Parte_2 Controparte_2
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore
[...] Parte_1 citavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Patti, il . Controparte_1
Gli attori esponevano che in data 07/08/2015, intorno alle ore 18:20 circa, il minore
, in loro compagnia e di altri amici, mentre giocava sulla spiaggia Parte_1 antistante il paese di , più precisamente nei pressi del Residence CP_1
Nettuno, si infortunava gravemente per causa riconducibile esclusivamente al suddetto
Comune. Precisavano gli attori che in quel tratto di spiaggia, ove è avvenuto l'evento, era presente una passerella costruita con tavole di legno (usate nei cantieri per realizzare le carpenterie) e chiodi sporgenti, ivi apposta per facilitare l'accesso dei bagnanti alla riva che però presentava al suo centro una fessura della stessa lunghezza delle tavole;
accadeva che il piccolo , allora tredicenne, percorrendo la spiaggia in direzione Pt_1
ME-PA, non si avvedeva della passerella di legno poiché, nel tratto finale, prossimo alla battigia, era ricoperta ed occultata dalla sabbia, ed infilava il piede sinistro proprio dentro la fessura di cui sopra. Il piede rimaneva bloccato all'interno della fessura tra le tavole di legno, ed inevitabilmente il corpo proseguiva in avanti determinandosi la frattura metafisiaria della tibia destra per come accertato dai sanitari del pronto soccorso ove il veniva prontamente trasportato;
il piccolo veniva quindi ingessato Pt_1 Pt_1 per un lungo periodo di tempo e doveva poi sottoporsi a fase di fisioterapia.
Gli attori chiedevano quindi il risarcimento dei danni subiti dal loro figlio e da addebitare ad esclusiva responsabilità del quale ente proprietario e gestore CP_1 della spiaggia e della passerella in legno.
Nell'instaurato giudizio R.G. 735/2016 si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea.
pag. 2/11 La causa era istruita documentalmente e con sentenza del 13/06/2018 il Tribunale ha rigettato la domanda compensando le spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che, stante la dinamica del sinistro, non vi fosse alcuna responsabilità dell'ente ma piuttosto una mancata diligenza del minore nel non avvedersi delle esatte condizioni del luogo.
Avverso la suddetta sentenza e hanno proposto Parte_2 Controparte_3 impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito il
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Nelle more del giudizio è diventato maggiorenne costituendosi in proprio Parte_1 con nuovo difensore e cioè l'Avv. Catena Mastrantonio.
La Corte ammetteva la prova per testi chiesta da parte LA ed all'udienza del
13/06/2024 si procedeva all'espletamento del mezzo istruttorio.
Veniva quindi disposta CTU medico legale affidata al Dott. il quale Persona_1 depositava il proprio elaborato peritale.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
14/02/2025 comunicata il 23/02/2025 e con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il proprio atto di impugnazione l'LA , e prima di lui i genitori allora Parte_1
ancora esercenti la potestà, hanno contestato la ricostruzione dei fatti per come prospettata dal Tribunale, come pure la mancata adozione dei mezzi istruttori richiesti;
espongono che i fatti sono accaduti in maniera differente rispetto a ciò che ha inteso e indicato in sentenza il primo giudice, atteso che in occasione del sinistro il piccolo non stava percorrendo e Pt_1
non stava camminando sulla passerella, per come erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma semmai camminava percorrendo la battigia lungo il litorale Paladino in direzione Messina-
Palermo, e quindi parallelamente alla battigia stessa. L'LA ha quindi incontrato la passerella in senso perpendicolare e non poteva sapere o immaginare che celata sotto alcuni centimetri di sabbia, vi fosse occultata la passerella in questione che proprio in quel punto aveva una fessura che gli ha poi imprigionato il piede, arrecandogli la frattura.
pag. 3/11 L'LA ribadisce che l'istruzione dibattimentale non sarebbe stata superflua e pertanto ha errato il Tribunale nel rigettare le richieste istruttorie che ha quindi ribadito nel proprio atto d'appello.
Con ordinanza del 19/04/2024 la Corte ha ammesso la chiesta prova testimoniale poi assunta all'udienza del 13/06/2024.
L'esito della prova testimoniale ha in effetti confermato la ricostruzione dei fatti per come originariamente prospettata da parte attrice, atteso che i testi escussi hanno confermato la circostanza che il piccolo stava camminando lungo la battigia, poco più avanti rispetto Pt_1 ai propri genitori, e non già lungo la passerella e quindi finiva con il piede all'interno della fessura della passerella medesima che nella sua parte finale era ricoperta dalla sabbia e quindi non visibile e non segnalata.
Il teste afferma che “E' vero, preciso che non stava giocando ma Testimone_1 Pt_1
stava percorrendo la spiaggia lungo la battigia, insieme ai genitori che erano più dietro, per recarsi verso di noi e raggiungere i miei figli.”, ed inoltre che “E' vero, preciso che mi sono subito avvicinata e quindi insieme ad altri presenti, mi sono resa conto che aveva il Pt_1 piede incastrato fra i legni della passerella”, ed infine che : “E' vero, confermo la circostanza;
la passerella nel tratto finale, dove è caduto, era coperta dalla sabbia e per tale motivo Pt_1
non era visibile”.
Il teste afferma che “E' vero, preciso però che al momento del fatto mi trovavo Testimone_2
a circa venti metri di distanza e non ho visto l'esatto momento in cu è caduto, ma Pt_1
arrivato sul posto, l'ho visto caduto dolorante con il piede incastrato dentro la passerella, nella quale mancava una tavola”, ed ancora che “E' vero, confermo che il tratto finale, quello in cui
è caduto il ragazzo, era coperto dalla sabbia e quindi la passarella per almeno circa tre metri non era più visibile. E' vera la circostanza che la passerella sembrava finire prima, tanto che abbiamo compreso della sua presenza solo perché era visibile il resto della stessa fino alla strada”, ed inoltre che non vi era alcun cartello che segnalasse la passerella o il possibile pericolo.
Dalle dichiarazioni dei testi risulta quindi che il piccolo non camminava lungo la Pt_1
passerella, per come erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma camminava lungo la battigia ed ha incontrato perpendicolarmente la passerella in questione che in quel punto era coperta pag. 4/11 dalla sabbia, senza una tavola, e quindi costituiva una evidente situazione di insidia e trabocchetto, non potendosi sul punto ritenere che vi sia stata alcuna possibile mancata diligenza del danneggiato nel percorrere il tratto di spiaggia.
E' del tutto evidente la responsabilità di controparte in ordine al sinistro per cui è causa, certamente ai sensi dell'art 2051 cod. civ. o in subordine anche ex art. 2043 cod.civ..
Il sinistro è stato infatti causato da una situazione di grave insidia e trabocchetto, per nulla visibile od immaginabile;
la condizione dei luoghi è stata l'unica causa determinante la caduta essendovi quindi pieno nesso di causalità fra la caduta e i danni derivati.
E' ormai consolidato l'orientamento di giurisprudenza per il quale la fattispecie del risarcimento dei danni determinati da ipotesi come quelle per cui è causa rientri in quella disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo ormai affermato il principio per cui in fattispecie analoghe in cui il danno è riconducibile alla cattiva esecuzione o alla cattiva manutenzione dell'opera pubblica, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sia configurabile una responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ.. Dalla proprietà pubblica del bene discende, infatti, l'obbligo dell'ente alla custodia con conseguente operatività nei confronti dell'ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod.civ., anche nel caso in cui abbia semplicemente omesso di vigilare al fine di impedire che terzi incaricati della esecuzione dei lavori vi procedano in guisa tale da determinare danni.
Da tempo la Corte di Cassazione (sentenza 13/01/2015 n. 287) è ritornata ad affrontare la vexata quaestio della responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione di una area aperta al pubblico transito, a cagione della quale si è verificato un sinistro, affermando il principio che l'Ente proprietario risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. dell'evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene in gestione, salvo il caso in cui si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo, tanto da incidere sul dinamismo causale della cosa sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso. In questo senso, la pronuncia di cui sopra richiama i noti principi in tema di responsabilità oggettiva in relazione al danno provocato dalla cosa in custodia, che comporta la imputabilità dell'evento dannoso in capo al soggetto che esercita tale potere, salvo il caso fortuito, configurabile anche alla stregua di un comportamento del pag. 5/11 danneggiato non conforme alle regole della prudenza, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
Nella fattispecie per cui è causa il è rimasto vittima della presenza di una fessura Pt_1
nascosta, non visibile e non segnalata e tale da fare inevitabilmente inciampare chiunque e che non era per nulla immaginabile o prevedibile.
La Suprema Corte ha pubblicato altra decisione (Cass. 13/01/2015 n. 295), nella quale ha confermato il carattere oggettivo della responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia,
e ciò, sulla base della ormai nota considerazione, espressa dai giudici di legittimità con riguardo ai casi di responsabilità ex. art. 2051 cod. civ.., “secondo cui il custode, ossia colui che si trovi nelle condizioni di fatto di controllare i pericoli della cosa in custodia, risponde dei danni, dalla stessa cagionati a causa della mera sussistenza di un nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, senza che rilevi la sua condotta o l'osservanza da parte sua, di un obbligo di vigilanza sulla cosa stessa giacché la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario”. Funzione della norma, precisa la Suprema Corte è “in tal senso quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa”.
In buona sostanza il fondamento della responsabilità dell'ente andrebbe ricercato nel rischio che grava sullo stesso per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono da caso fortuito;
concetto, quest'ultimo, che deve essere inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo o del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno recante i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità.
Quindi, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno, ha l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (così, oltre le sentenze citate, v. Cass. 07/08/2010 n. 8229; Cass. 19/05/2011 n. 1106;
Cass. 18/02/2014 n. 3793; Cass. 25/08/2014 n. 18162; Cass. 23/10/2014 n. 22528).
Sintetizzando, i principi che governano la materia della responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ. ritenuti applicabili, sulla base di un indirizzo giurisprudenziale che di recente è pag. 6/11 divenuto costante, anche alle ipotesi di danni cagionati dalla omessa od incongrua manutenzione stradale possono così fissarsi.
La responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, ex art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento di un comportamento colposo del custode ed ha carattere oggettivo necessitando, per la sua configurabilità, l'esistenza del nesso causale fra cosa ed evento.
Tale responsabilità prescinde dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa causati, sia per la sua intrinseca natura sia per la insorgenza di agenti dannosi, potendo essere esclusa solo dal caso fortuito.
Come lucidamente sostenuto dai Giudici di legittimità (v. Cass.29.01.2013 n. 2094)
“l'oggettivizzazione della ipotesi normativa in questione, rende più congruo parlare di rischio di custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta)”.
Alla luce di detti canoni interpretativi e con specifico riguardo al regime della responsabilità a carico degli Enti proprietari o concessionari di strade (ex art. 2051 cod.civ.), la giurisprudenza della S.C. ha avuto modo di chiarire quanto segue.
L'Ente proprietario o concessionario di una area aperta al pubblico transito riveste proprio lo status di custode trovandosi in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarla, controllarla, modificarne le condizioni di fruibilità, rispondendo, in caso contrario, del danno subito dall'utente come nella ipotesi in cui esso sia conseguente alla apertura di un cantiere stradale, non adeguatamente segnalato dal proprietario del tratto stradale di cui è custode (v. Cass.
28/07/2014 n. 17039), ovvero alla caduta di un pedone (per riferirci ai casi analoghi dei danni agli utenti di beni demaniali) in ragione della presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaia ma lasciato aperto al calpestio del pubblico senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo (Cass. 23/10/2014 n. 22528).
Ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della preventiva alterazione della cosa, occorre aver riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti. In questo senso, illuminante appare la sentenza pronunciata in argomento da Cass.
pag. 7/11 29/01/2013 n. 2094, che ricorda numerosi precedenti conformi, tra cui Cass. 03/04/2009 n.
8157, Cass. 11/11/2011 n. 23562.
Come si vede, i più recenti interventi della S.C. in funzione nomofilattica, accreditano l'idea che la Suprema Corte abbia definitivamente abbandonato la tesi della applicabilità dell'art. 2043 cod. civ., come è noto basato sulla violazione del principio del neminem laedere, in una lettura codicistica del fenomeno senza dubbio più favorevole per il danneggiato.
Con un certo fondamento di ragione si è detto che l'insidia ed il trabocchetto costituiscono figure giuridiche, per l'appunto di elaborazione giurisprudenziale, nate dalla esigenza di limitare le ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione, ponendo la relativa prova a carico del danneggiato, da cui essa può liberarsi dimostrando di aver adottato tutte le cautele del caso per evitare il danno e quindi l'insorgere della situazione di pericolo. A fronte di tale indiscutibile favore per la Pubblica Amministrazione, a partire dagli anni novanta, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10/05/1999 n. 156, si è iniziato a considerare le ipotesi di cui si discute, rientranti nella sfera di applicazione dell'art. 2051 cod. civ. facendo leva sul concetto di custodia cui è tenuta la Pubblica Amministrazione, con riguardo al c.d. patrimonio stradale. Un mutamento di prospettiva che, come sopra accennato, ha comportato vantaggi per il danneggiato, soprattutto sul piano probatorio, in considerazione della configurabilità in capo alla P.A. di una presunzione di colpa da cui la stessa può liberarsi con la prova del fortuito, secondo i termini e modalità suddette.
Vero è che il comportamento del danneggiato è in grado di interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (cd. principio della autoresponsabilità), ma nella fattispecie per cui è causa il non ha fornito alcun elemento Controparte_1 idoneo a ritenere che possa ritenersi applicabile l'esimente del caso fortuito o dirsi esistente una concorsualità del danneggiato nell'accadimento del sinistro. Le circostanze emerse dalla fase istruttoria determinano quindi la responsabilità dell'ente ex art. 2051 cod. civ. e la relativa presunzione non è superata da alcuna dimostrazione di caso fortuito oggettivo o di colpa della vittima;
sul punto va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 18075 della II Sezione civile pubblicata in data 10/07/2018 secondo la quale il caso fortuito, costituito dal fatto naturale o del terzo, deve risultare oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, senza che possa assumere pag. 8/11 alcun rilievo la diligenza o meno del custode, fermo restando che l'imprevedibilità risulta comunque concetto necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa e dalla sua maggiore o minore pericolosità intrinseca.
In conclusione il va condannato all'integrale risarcimento dei danni Controparte_1
subiti dall'LA.
In ordine al danno subito può farsi riferimento alla CTU disposta dalla Corte con incarico affidato al Dott. che ha depositato in atti il proprio elaborato peritale. Esaminata Persona_1
la CTU, questa Corte ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata ed il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia, salvo quanto disposto per invalidità temporanea;
sul punto, per come rilevato dall'LA in conclusionale, diversamente da quanto indicato dal CTU, vanno riconosciuti quaranta giorni al
100% attesa la totale ingessatura della gamba fino all'inguine che ha certamente bloccato per intero ogni attività fisica, oltre trenta giorni al 75% determinati dall'ingessatura a gambaletto, e quindi ulteriori quindi giorni al 50% e altri 15 giorni al 25% per la successiva fase di riabilitazione.
Per la valutazione del risarcimento spettante possono utilizzarsi come strumento le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che rappresentano ormai il principale strumento, uniformemente utilizzato in tutte le corti giudiziarie italiane, per la determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e costituiscono una forma di liquidazione unitaria ed omnicomprensiva di tutte le possibili voci o categorie di danno correlate all'evento sinistro: le suddette tabelle possono essere utilizzate nella loro ultima formulazione per come susseguente alle modifiche effettuate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha aggiornato le stesse, innanzitutto, considerando gli indici ISTAT degli ultimi anni ed introducendo alcune novità ed alcuni cambiamenti lessicali in ordine all'indicazione delle fattispecie di danno anche in accoglimento dei rilievi elaborati dalla giurisprudenza della
Cassazione in relazione all'indicazione specifica del valore per danno biologico e danno morale.
Sulla base delle suddette tabelle ed in ragione dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(tredici anni) e della invalidità permanente riconosciuta dal CTU in misura pari al 4%, ne pag. 9/11 consegue un importo di Euro 7.776,00 per danno biologico e quindi danno non patrimoniale risarcibile con incremento per sofferenza soggettiva;
va anche riconosciuta, oltre Euro
8.481,25 per invalidità temporanea e quindi un totale di Euro 16.257,25.
Non risulta in atti alcuna spesa per la quale sia stata avanzata istanza di rimborso.
La Corte ha ritenuto di riconoscere l'incremento per sofferenza soggettiva seguendo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale il Giudice può riconoscere un incremento nel risarcimento a titolo di personalizzazione del danno quando si è in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali e tali da rendere il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; quanto sopra anche in relazione alle allegazioni dell'LA, alla ricostruzione dell'evento con i gravi danni fisici patiti, la lunga fase di cure e riabilitazione, l'evidente sofferenza fisica e morale patita soprattutto dal in giovane Pt_1
età (tredici anni) con la compromissione di quella che doveva essere la sua estate di riposo scolastico da poco cominciata.
Le superiori somme determinate alla data odierna sono da intendersi attualizzate e già rivalutate, spettando però gli interessi legali al soddisfo da calcolarsi sulla stessa secondo il criterio previsto dalla Suprema Corte a sezioni unite (sent. 1712/1995) per la quale: "gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento e rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria".
L'impugnata sentenza va pertanto riformata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
P. Q. M.
pag. 10/11 La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 249/18 emessa dal Tribunale di Patti in data Parte_1
13/06/2018 nel procedimento R.G. 735/2016, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la responsabilità del in persona del legale rappresentante p.t. in Controparte_1
ordine al sinistro per cui è causa e condanna il in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t al pagamento in favore di dell'importo di Euro 16.257,25 a Parte_1
titolo di risarcimento di tutti i danni, oltre interessi come in motivazione;
2) Condanna il in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso Controparte_1
in favore di di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il Parte_1
primo grado in Euro 280,00 per spese ed Euro 3.000,00 per compensi e per il secondo grado in
Euro 410,00 per spese ed Euro 5.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; pone le spese di CTU per intero a carico del Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t..
[...]
Messina, camerta di consiglio del 09/06/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 11/11