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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 653/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
12.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Lorenzo Trombella e Chiara Giannelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
E CONTRO
C.F.: Controparte_2
; P.IVA_2
resistente OGGETTO: Annullamento di avviso di addebito dell' CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa adito, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione
e difesa, accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza e conseguentemente annullare e revocare in ogni sua parte ed in ogni caso porre nel nulla l'avviso di addebito n. 387 2024 00000183 59 000, portante a riscossione contributi a titolo di
Gestione Commercianti, con contestuale irrogazione di sanzioni e interessi, per gli anni dal 2015 al 2022, notificato in data 01/03/24, in ogni caso con condanna dell'
[...]
e della Controparte_3
alla refusione Controparte_2
delle spese di lite ed al rimborso di tutte le somme che dovessero essere pagate dal ricorrente, nelle more del giudizio, per il titolo impugnato, maggiorate degli interessi di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1
reiectis: 1) rigettare il ricorso di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, accertare e dichiarare la debenza delle somme, a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni, di cui all'avviso d'addebito n. 387 2024 00000183 59
000; 2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la parte resistente Controparte_2
contumace.
[...]
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 08.04.2024, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito n. 387 2024 00000183 59 000 emesso dall CP_1
Pag. 2 di 6 notificato in data 01.03.2024 e relativo a contributi a titolo di Gestione
Commercianti, con contestuale irrogazione di sanzioni e interessi.
2. Nello specifico, la ricorrente riferiva di essere socia e presidente del C.d.A. della società ES s.p.a. e di essere socia e amministratrice della società Conceria
Pellami ES di ES NI & c. s.n.c. In riferimento ad entrambe le compagini societarie la però, negava di avere mai svolto attività di Pt_1
lavoro prevalente ed abituale al loro interno. Quanto alla ES s.n.c. nessuna attività poteva essere svolta, trattandosi di società non operativa. In merito veniva richiamato un precedente giurisprudenziale di questo ufficio, che già aveva disconosciuto la necessità dell'iscrizione alla gestione commercianti per la ricorrente.
3. In data 02.12.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
4. La resistente, in particolare, evidenziava che la stessa aveva effettuato Pt_1
volontariamente versamenti per la contribuzione previdenziale commercianti per gli anni dal 2006 al 2018 compreso, sia in conto contributi fissi che in conto contributi eccedenti il minimale. Inoltre, la ricorrente aveva anche compilato il quadro RR (relativo alla contribuzione previdenziale) delle dichiarazioni Mod.
Unico per gli anni di imposta 2015, 2016 e 2017. Infine, la sulla base Pt_1
dei suddetti versamenti contributivi in gestione commercianti, aveva presentato domanda di supplemento della pensione VOART, con protocollo
.6200.18/11/2019.0197718, in cui dichiarava espressamente di aver svolto CP_1
attività lavorativa come commerciante fino al 31.12.2018. Detta domanda veniva accolta dall'ente previdenziale.
5. La Controparte_2
regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e deve essere dichiarata contumace.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 12.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 3 di 6 7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. Preliminarmente, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della
Detta società è Controparte_4 cessionaria dei crediti maturati fino al 31.12.2008 ai sensi dell'art. 13 CP_1
della legge 448/98, così come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del D.L.
30/09/2005 n. 203, convertito nella legge 02/12/2005 n. 248. Poiché i crediti contributivi in oggetto riguardano un periodo successivo, sussiste il difetto di legittimazione passiva della società suddetta.
9. Nel merito della controversia, quanto sostenuto dalla ricorrente è stato completamento smentito dalla parte resistente, mediante la documentazione depositata.
10. Risulta, infatti, che la ricorrente ha effettuato volontariamente versamenti per la contribuzione previdenziale commercianti in riferimento agli anni dal 2006 al
2018, sia in conto contributi fissi che in conto contributi eccedenti il minimale.
Inoltre, la ha anche compilato il quadro RR (relativo alla contribuzione Pt_1
previdenziale) delle dichiarazioni Mod. Unico per le seguenti annualità:
➢ dichiarazione n. 11140943181 - 0000001 del 19.09.2016 per l'anno d'imposta
2015, liquidata in data 17.07.2017, nella quale la ricorrente ha compilato il quadro
RR ai fini previdenziali con reddito dichiarato pari a 68.165 euro (corrispondente a quadro RH per la proprietà del 50% della snc);
➢ dichiarazione n. 11170040515 - 0000008 del 18.10.2017 per l'anno d'imposta
2016, liquidata in data 25.03.2019, nella quale la ricorrente ha compilato il quadro
RR ai fini previdenziali con reddito dichiarato pari a 68.349 euro (corrispondente a quadro RH per la proprietà del 50% della snc);
➢ dichiarazione n. 16402669403 - 0000008 del 23.10.2018 per l'anno d'imposta
2017, liquidata in data 15.04.2020, nella quale la ricorrente ha compilato il quadro
RR ai fini previdenziali con reddito dichiarato pari a 67.716 euro (corrispondente a quadro RH per la proprietà del 50% della snc).
Pag. 4 di 6 11. Infine, ha osservato la resistente, la ricorrente, che dall'anno 2006 era titolare di pensione VOART (pensione a carico della gestione previdenziale artigiani), nel
2019 ha presentato, sulla base dei suddetti versamenti contributivi in gestione commercianti, domanda di supplemento della pensione VOART, con protocollo
.6200.18/11/2019.0197718, in cui dichiarava espressamente di aver svolto CP_1
attività lavorativa come commerciante fino al 31.12.2018. Detta domanda è CP_ stata accolta dall' previdenziale, che ha riconosciuto alla un Pt_1
supplemento sulla pensione già percepita pari a 700,00 euro al mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2019, sulla base della contribuzione versata in gestione commercianti fino al 31.12.2018.
12. Risulta di tutta evidenza, quindi, l'infondatezza della pretesa attorea, in quanto è la stessa ricorrente, negli atti menzionati, ad avere effettuato più volte, e per importi non trascurabili, versamenti contributivi in gestione commercianti, chiedendo, poi, ed ottenendo un supplemento di pensione, in quanto dichiarava di avere svolto attività lavorativa come commerciante.
13. Le argomentazioni della parte resistente e la documentazione dalla stessa depositata non hanno trovato alcuna replica nella nota di parte ricorrente di data
05.12.2024.
14. La conclusione non può che essere il rigetto della domanda.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta
[...]
Controparte_2
2) rigetta il ricorso;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che liquida in complessivi 1.865,00 euro per compensi, oltre al CP_1
Pag. 5 di 6 rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 08.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 653/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
12.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Lorenzo Trombella e Chiara Giannelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
E CONTRO
C.F.: Controparte_2
; P.IVA_2
resistente OGGETTO: Annullamento di avviso di addebito dell' CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa adito, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione
e difesa, accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza e conseguentemente annullare e revocare in ogni sua parte ed in ogni caso porre nel nulla l'avviso di addebito n. 387 2024 00000183 59 000, portante a riscossione contributi a titolo di
Gestione Commercianti, con contestuale irrogazione di sanzioni e interessi, per gli anni dal 2015 al 2022, notificato in data 01/03/24, in ogni caso con condanna dell'
[...]
e della Controparte_3
alla refusione Controparte_2
delle spese di lite ed al rimborso di tutte le somme che dovessero essere pagate dal ricorrente, nelle more del giudizio, per il titolo impugnato, maggiorate degli interessi di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1
reiectis: 1) rigettare il ricorso di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, accertare e dichiarare la debenza delle somme, a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni, di cui all'avviso d'addebito n. 387 2024 00000183 59
000; 2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la parte resistente Controparte_2
contumace.
[...]
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 08.04.2024, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito n. 387 2024 00000183 59 000 emesso dall CP_1
Pag. 2 di 6 notificato in data 01.03.2024 e relativo a contributi a titolo di Gestione
Commercianti, con contestuale irrogazione di sanzioni e interessi.
2. Nello specifico, la ricorrente riferiva di essere socia e presidente del C.d.A. della società ES s.p.a. e di essere socia e amministratrice della società Conceria
Pellami ES di ES NI & c. s.n.c. In riferimento ad entrambe le compagini societarie la però, negava di avere mai svolto attività di Pt_1
lavoro prevalente ed abituale al loro interno. Quanto alla ES s.n.c. nessuna attività poteva essere svolta, trattandosi di società non operativa. In merito veniva richiamato un precedente giurisprudenziale di questo ufficio, che già aveva disconosciuto la necessità dell'iscrizione alla gestione commercianti per la ricorrente.
3. In data 02.12.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
4. La resistente, in particolare, evidenziava che la stessa aveva effettuato Pt_1
volontariamente versamenti per la contribuzione previdenziale commercianti per gli anni dal 2006 al 2018 compreso, sia in conto contributi fissi che in conto contributi eccedenti il minimale. Inoltre, la ricorrente aveva anche compilato il quadro RR (relativo alla contribuzione previdenziale) delle dichiarazioni Mod.
Unico per gli anni di imposta 2015, 2016 e 2017. Infine, la sulla base Pt_1
dei suddetti versamenti contributivi in gestione commercianti, aveva presentato domanda di supplemento della pensione VOART, con protocollo
.6200.18/11/2019.0197718, in cui dichiarava espressamente di aver svolto CP_1
attività lavorativa come commerciante fino al 31.12.2018. Detta domanda veniva accolta dall'ente previdenziale.
5. La Controparte_2
regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e deve essere dichiarata contumace.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 12.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 3 di 6 7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. Preliminarmente, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della
Detta società è Controparte_4 cessionaria dei crediti maturati fino al 31.12.2008 ai sensi dell'art. 13 CP_1
della legge 448/98, così come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del D.L.
30/09/2005 n. 203, convertito nella legge 02/12/2005 n. 248. Poiché i crediti contributivi in oggetto riguardano un periodo successivo, sussiste il difetto di legittimazione passiva della società suddetta.
9. Nel merito della controversia, quanto sostenuto dalla ricorrente è stato completamento smentito dalla parte resistente, mediante la documentazione depositata.
10. Risulta, infatti, che la ricorrente ha effettuato volontariamente versamenti per la contribuzione previdenziale commercianti in riferimento agli anni dal 2006 al
2018, sia in conto contributi fissi che in conto contributi eccedenti il minimale.
Inoltre, la ha anche compilato il quadro RR (relativo alla contribuzione Pt_1
previdenziale) delle dichiarazioni Mod. Unico per le seguenti annualità:
➢ dichiarazione n. 11140943181 - 0000001 del 19.09.2016 per l'anno d'imposta
2015, liquidata in data 17.07.2017, nella quale la ricorrente ha compilato il quadro
RR ai fini previdenziali con reddito dichiarato pari a 68.165 euro (corrispondente a quadro RH per la proprietà del 50% della snc);
➢ dichiarazione n. 11170040515 - 0000008 del 18.10.2017 per l'anno d'imposta
2016, liquidata in data 25.03.2019, nella quale la ricorrente ha compilato il quadro
RR ai fini previdenziali con reddito dichiarato pari a 68.349 euro (corrispondente a quadro RH per la proprietà del 50% della snc);
➢ dichiarazione n. 16402669403 - 0000008 del 23.10.2018 per l'anno d'imposta
2017, liquidata in data 15.04.2020, nella quale la ricorrente ha compilato il quadro
RR ai fini previdenziali con reddito dichiarato pari a 67.716 euro (corrispondente a quadro RH per la proprietà del 50% della snc).
Pag. 4 di 6 11. Infine, ha osservato la resistente, la ricorrente, che dall'anno 2006 era titolare di pensione VOART (pensione a carico della gestione previdenziale artigiani), nel
2019 ha presentato, sulla base dei suddetti versamenti contributivi in gestione commercianti, domanda di supplemento della pensione VOART, con protocollo
.6200.18/11/2019.0197718, in cui dichiarava espressamente di aver svolto CP_1
attività lavorativa come commerciante fino al 31.12.2018. Detta domanda è CP_ stata accolta dall' previdenziale, che ha riconosciuto alla un Pt_1
supplemento sulla pensione già percepita pari a 700,00 euro al mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2019, sulla base della contribuzione versata in gestione commercianti fino al 31.12.2018.
12. Risulta di tutta evidenza, quindi, l'infondatezza della pretesa attorea, in quanto è la stessa ricorrente, negli atti menzionati, ad avere effettuato più volte, e per importi non trascurabili, versamenti contributivi in gestione commercianti, chiedendo, poi, ed ottenendo un supplemento di pensione, in quanto dichiarava di avere svolto attività lavorativa come commerciante.
13. Le argomentazioni della parte resistente e la documentazione dalla stessa depositata non hanno trovato alcuna replica nella nota di parte ricorrente di data
05.12.2024.
14. La conclusione non può che essere il rigetto della domanda.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta
[...]
Controparte_2
2) rigetta il ricorso;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che liquida in complessivi 1.865,00 euro per compensi, oltre al CP_1
Pag. 5 di 6 rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 08.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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