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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/10/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
R.G. n. 2086/2022
Il giorno 8.10.2025, nei locali del Tribunale di Termini Imerese, innanzi al Giudice
dott. CA RD, chiamata la causa R.G. n. 2086 dell'anno 2022, nessuno
è comparso fino alle ore 17:03.
Il GIUDICE
Visto l'art. 127-ter cod. proc. civ.;
Rilevato che la causa proviene già da un rinvio ex art. 127-ter, comma 4, cod. proc.
civ., regolarmente comunicato alle parti costituite;
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e pronuncia contestualmente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sentenza di estinzione del processo, della quale viene data lettura in udienza e che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.
Il Giudice
CA RD
Pag. 1 di 5 Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CA RD, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 2 di 5 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. CA RD, all'udienza dell'8.10.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2086 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, c.f. , nata a RA (PA), in [...] Parte_1 C.F._1
2.05.1932; c.f. , nato a [...], in CP_1 C.F._2
data 30.06.1953; , c.f. , nata a [...] Controparte_2 C.F._3
(PA), in data 8.09.1956; c.f. , nata a CP_3 C.F._4
RA (PA), in data 27.03.1966; c.f. , CP_4 C.F._5
nato negli Stati Uniti D'America, in data 13.03.1973; tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Cavaleri Carmelina, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attori –
CONTRO
Pag. 3 di 5 c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, non Controparte_5 P.IVA_1
costituito in giudizio;
– convenuto contumace –
Conclusioni delle parti: Si rinvia per le conclusioni ai rispettivi atti introduttivi delle parti, da ritenere in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto poiché le parti non hanno depositato note di trattazione entro il termine assegnato dal Giudice (ossia entro il 18.09.2025) e non sono comparse neppure all'odierna udienza (calendarizzata proprio a seguito del mancato deposito delle predette note di trattazione scritta).
L'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., prevede infatti che «Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Ai sensi della normativa richiamata (introdotta dal D.lgs. n. 149 del 2022), l'omesso deposito delle note scritte entro il termine perentorio assegnato dal Giudice viene equiparato, dunque, alla mancata presenza delle parti all'udienza (cfr. artt. 181 e
309 c.p.c.), posto che il deposito delle note sostituisce la partecipazione fisica all'udienza.
Fatte queste premesse, ed essendo stata disposta con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, in osservanza dell'orientamento della Suprema Corte, il provvedimento di estinzione del processo, contemplato dalle citate disposizioni
Pag. 4 di 5 codicistiche, va adottato con le forme della sentenza, trattandosi di procedimento di competenza del Tribunale in composizione monocratica (cfr., ex multis, Cass. n.
14592/2007; Cass. n. 21586/2018; Cass. n. 4989/2019).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310, u.c., c.p.c., non sussistendo, peraltro, alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
DICHIARA l'estinzione del processo;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza dell'8/10/2025.
Il Giudice
CA RD
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CA RD, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
R.G. n. 2086/2022
Il giorno 8.10.2025, nei locali del Tribunale di Termini Imerese, innanzi al Giudice
dott. CA RD, chiamata la causa R.G. n. 2086 dell'anno 2022, nessuno
è comparso fino alle ore 17:03.
Il GIUDICE
Visto l'art. 127-ter cod. proc. civ.;
Rilevato che la causa proviene già da un rinvio ex art. 127-ter, comma 4, cod. proc.
civ., regolarmente comunicato alle parti costituite;
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e pronuncia contestualmente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sentenza di estinzione del processo, della quale viene data lettura in udienza e che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.
Il Giudice
CA RD
Pag. 1 di 5 Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CA RD, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 2 di 5 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. CA RD, all'udienza dell'8.10.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2086 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, c.f. , nata a RA (PA), in [...] Parte_1 C.F._1
2.05.1932; c.f. , nato a [...], in CP_1 C.F._2
data 30.06.1953; , c.f. , nata a [...] Controparte_2 C.F._3
(PA), in data 8.09.1956; c.f. , nata a CP_3 C.F._4
RA (PA), in data 27.03.1966; c.f. , CP_4 C.F._5
nato negli Stati Uniti D'America, in data 13.03.1973; tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Cavaleri Carmelina, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attori –
CONTRO
Pag. 3 di 5 c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, non Controparte_5 P.IVA_1
costituito in giudizio;
– convenuto contumace –
Conclusioni delle parti: Si rinvia per le conclusioni ai rispettivi atti introduttivi delle parti, da ritenere in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto poiché le parti non hanno depositato note di trattazione entro il termine assegnato dal Giudice (ossia entro il 18.09.2025) e non sono comparse neppure all'odierna udienza (calendarizzata proprio a seguito del mancato deposito delle predette note di trattazione scritta).
L'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., prevede infatti che «Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Ai sensi della normativa richiamata (introdotta dal D.lgs. n. 149 del 2022), l'omesso deposito delle note scritte entro il termine perentorio assegnato dal Giudice viene equiparato, dunque, alla mancata presenza delle parti all'udienza (cfr. artt. 181 e
309 c.p.c.), posto che il deposito delle note sostituisce la partecipazione fisica all'udienza.
Fatte queste premesse, ed essendo stata disposta con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, in osservanza dell'orientamento della Suprema Corte, il provvedimento di estinzione del processo, contemplato dalle citate disposizioni
Pag. 4 di 5 codicistiche, va adottato con le forme della sentenza, trattandosi di procedimento di competenza del Tribunale in composizione monocratica (cfr., ex multis, Cass. n.
14592/2007; Cass. n. 21586/2018; Cass. n. 4989/2019).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310, u.c., c.p.c., non sussistendo, peraltro, alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
DICHIARA l'estinzione del processo;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza dell'8/10/2025.
Il Giudice
CA RD
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CA RD, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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