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Sentenza 28 aprile 2024
Sentenza 28 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/04/2024, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2024 |
Testo completo
N. 397/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 397/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIGLIOTTI Parte_1 C.F._1
PASQUALE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. IBBA Controparte_1 C.F._2
TIZIANA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice, come da foglio di p.c.:
1) Contrariis rejectis.
In via principale.
2) Previa modifica dell'ordinanza resa in data 4 ottobre 2023, ammettere la C.T.U. medica come richiesta da parte attrice ed accertare l'esclusiva responsabilità del in ordine ai Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali riportati dal Sig. in occasione dell'episodio di Parte_1
aggressione e danneggiamento occorso in data 04/09/2009 nella Via Angioy, in corrispondenza del civico 68, in territorio del Comune di Ossi;
pagina 1 di 5 3) Per l'effetto, condannare il all'integrale risarcimento dei danni (patrimoniali e Controparte_1
non patrimoniali) riportati dall'attore in occasione dell'episodio descritto in espositiva, nella misura di complessivi € 5.913,40 od nella veriore somma che risulterà dovuta causa cognita, oltre interessi e rivalutazione del fatto al saldo.
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via subordinata.
5) Qualora il Tribunale ritenesse di non dover ammettere la C.T.U. medica richiesta dal , Parte_1 accertare l'esclusiva responsabilità del in ordine ai danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali riportati dal Sig. in occasione dell'episodio di aggressione e Parte_1
danneggiamento occorso in data 04/09/2009 nella Via Angioy, in corrispondenza del civico 68, in territorio del Comune di Ossi;
6) Per l'effetto, condannare il all'integrale risarcimento dei danni (patrimoniali e Controparte_1
non patrimoniali) riportati dall'attore in occasione dell'episodio descritto in espositiva, nella misura di complessivi € 5.913,40 od nella veriore somma che risulterà dovuta causa cognita, oltre interessi e rivalutazione del fatto al saldo.
7) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Per la parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“1) contrariis reiectis;
preliminarmente nel caso in cui venisse accolta la richiesta di controparte di modifica dell'ordinanza del 4.10.23 ed ammessa la CTU volta all'accertamento dei postumi invalidanti ed inabilitanti residuati in capo al
, si chiede che venga accertato anche il nesso causale tra il danno e l'episodio così come narrato Pt_1
dalla controparte.
In via principale
2) previo accertamento della mancanza del nesso causale tra la condotta dei Sig. e Controparte_1
il danno subito dal Sig. , rigettare la domanda attrice, mandando assolto il convenuto da Parte_1
ogni avversa domanda;
3) con vittoria di spese e competenze;
In via subordinata
4) nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale ravvisi la responsabilità del Sig. , Controparte_1
accertarsi l'effettivo ammontare dei danni subiti dal Sig. ; Parte_1
5) con vittoria di spese e competenze”
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio premesso di essere proprietario Parte_1 dell'autovettura Volkswagen Golf tg. BP316YE, dedotto che in data 4/9/2009 aveva parcheggiato il veicolo lungo la via Angioy, in corrispondenza al n. 68, in Ossi, rappresentato che Controparte_1
aveva graffiato la fiancata destra del veicolo con un mazzo di chiavi, precisato che l'attore aveva visto il convenuto danneggiare la vettura e si era a lui avvicinato per chiedere spiegazioni, rappresentato che, per l'effetto, lo aveva aggredito e ingiuriato, dedotto di aver subito danni materiali Controparte_1
al veicolo e lesioni fisiche personali, precisato che il procedimento penale a carico del convenuto si era concluso con dichiarazione di prescrizione del reato, tutto ciò dedotto, chiedeva l'accertamento della responsabilità di e la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti. Controparte_1
Si costituiva in data 28.5.2019 (tardivamente ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) il quale, Controparte_1
contestata la ricostruzione attorea dell'episodio, affermato di non aver danneggiato il veicolo e di aver, ex adverso, subito un'aggressione fisica da mentre stava camminando lungo la via Angioy Parte_1
di Ossi, rappresentato che l'attore era stato condannato penalmente per i reati ex artt. 612, 582 e 610
c.p.c., chiedeva il rigetto delle domande attoree.
A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'udienza del 13/12/2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta.
I danni chiesti da sono da inquadrarsi nell'ambito dell'art. 2043 c.c., sicché il danneggiato Parte_1
è onerato della prova dell'evento lesivo, del danno, della causalità tra evento e danno nonché della colpa del danneggiante.
Con riguardo al danneggiamento dell'autovettura Volkswagen Golf mediante riga alla carrozzeria, non
è stato provato il quantum debeatur.
Infatti, l'attore si limitava a indicare un danno alla carrozzeria pari a € 1.000,00, senza tuttavia allegare e provare le voci di tale somma, che deve pertanto dirsi assolutamente generica e priva di riscontri probatori.
Dunque, secondo il principio della ragione più liquida, deve rigettarsi la domanda per il risarcimento dei danni materiali.
Passando alle lesioni personali prospettate dall'attore, deve esporsi quanto segue.
pagina 3 di 5 È emerso che, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dall'attore, e Parte_1 CP_1
erano stati protagonisti di uno scontro (verbale e fisico) reciproco: il teste
[...] Tes_1
dichiarava “ho sentito un gran baccano, sono tornato indietro e ho visto e questo signore che si Pt_1
picchiavano. Mi avvicinai e cercai di dividerli. Ricordo una signora che era scesa per vedere cosa fosse successo, ricordo che accompagnai in ospedale (…) erano entrambi agitati e spaventati”; Pt_1
anche i testimoni e i quali erano intervenuti dopo lo scontro fisico, confermavano lo Tes_2 Tes_3 scontro verbale tra i due nonché la presenza di ferite su (teste “ho visto Controparte_1 Tes_3
seduto in terra nel marciapiedi, il nipote era in piedi e stavano litigando;
mi ha CP_1 CP_1
detto che il nipote lo aveva picchiato, ma il nipote mi ha detto che non era vero;
non ho visto
l'aggressione; ricordo che era seduto in terra in uno stato depressivo ed aveva un graffio in CP_1
Tes_ faccia, non ricordo dove;
era un'abrasione e non sgorgava sangue, si vedeva una ferita”); la teste confermava sostanzialmente detta colluttazione, pur precisando che non aveva Controparte_1
alcuna ferita.
Concordanti argomenti di prova si desumono dalla sentenza penale n. 11/2017 del Tribunale di Sassari, ove è ricostruito l'episodio di scontro tra le odierne parti: e, sul punto, ciò che in questa sede maggiormente rileva è il fatto che era stato ferito a causa dello scontro. Controparte_1
E, dunque, ciò che è emerso è che entrambe le parti erano state protagoniste di una dinamica di reciproca aggressione (cfr. teste “ho visto e questo signore che si picchiavano. Mi Tes_1 Pt_1
avvicinai e cercai di dividerli”); tuttavia, ai fini probatori civili, la peculiarità della situazione (fatto caratterizzato da elevato agito e confusione) impone la ricostruzione il più possibile precisa e dettagliata dello scontro, il tutto al fine di vagliare con esattezza la causalità di ciascuna condotta con i danni lamentati e, per l'effetto, al fine di evitare indebite locupletazioni risarcitorie.
Nel caso di specie, non vi sono sufficienti e precisi riscontri a prova della causalità delle condotte di a danno di nulla è emerso con riguardo agli atti e alle condotte in Controparte_1 Parte_1
concreto posti in essere dall'odierno convenuto.
E, per l'effetto, in presenza di detto generico quadro fattuale, le lesioni denunciate dall'attore non possono essere sufficientemente ricondotte, secondo l'id quoad plerumque accidit, al convenuto, potendo, ad esempio, essere plausibile che esse siano causalmente connesse a fattori alternativi (quali, ciò che in questa sede maggiormente rileva, la seria possibilità che le lesioni erano state la conseguenza degli atti lesivi posti in essere dallo stesso attore).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene non raggiunta la prova della causalità tra danno evento e danni conseguenza.
pagina 4 di 5 Le domande attoree devono pertanto essere rigettate.
*
Le spese di lite devono essere compensate stante il tenore della vertenza (semplicità delle questioni di fatto e di diritto) e il tenore delle difese (semplicità delle difese svolte da entrambe le parti, perlopiù corredate da riferimenti penali irrilevanti per la decisione in quanto relativi a episodi estranei a quello di causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa le spese di lite.
Sassari, 28.4.2024
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 397/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIGLIOTTI Parte_1 C.F._1
PASQUALE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. IBBA Controparte_1 C.F._2
TIZIANA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice, come da foglio di p.c.:
1) Contrariis rejectis.
In via principale.
2) Previa modifica dell'ordinanza resa in data 4 ottobre 2023, ammettere la C.T.U. medica come richiesta da parte attrice ed accertare l'esclusiva responsabilità del in ordine ai Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali riportati dal Sig. in occasione dell'episodio di Parte_1
aggressione e danneggiamento occorso in data 04/09/2009 nella Via Angioy, in corrispondenza del civico 68, in territorio del Comune di Ossi;
pagina 1 di 5 3) Per l'effetto, condannare il all'integrale risarcimento dei danni (patrimoniali e Controparte_1
non patrimoniali) riportati dall'attore in occasione dell'episodio descritto in espositiva, nella misura di complessivi € 5.913,40 od nella veriore somma che risulterà dovuta causa cognita, oltre interessi e rivalutazione del fatto al saldo.
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via subordinata.
5) Qualora il Tribunale ritenesse di non dover ammettere la C.T.U. medica richiesta dal , Parte_1 accertare l'esclusiva responsabilità del in ordine ai danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali riportati dal Sig. in occasione dell'episodio di aggressione e Parte_1
danneggiamento occorso in data 04/09/2009 nella Via Angioy, in corrispondenza del civico 68, in territorio del Comune di Ossi;
6) Per l'effetto, condannare il all'integrale risarcimento dei danni (patrimoniali e Controparte_1
non patrimoniali) riportati dall'attore in occasione dell'episodio descritto in espositiva, nella misura di complessivi € 5.913,40 od nella veriore somma che risulterà dovuta causa cognita, oltre interessi e rivalutazione del fatto al saldo.
7) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Per la parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“1) contrariis reiectis;
preliminarmente nel caso in cui venisse accolta la richiesta di controparte di modifica dell'ordinanza del 4.10.23 ed ammessa la CTU volta all'accertamento dei postumi invalidanti ed inabilitanti residuati in capo al
, si chiede che venga accertato anche il nesso causale tra il danno e l'episodio così come narrato Pt_1
dalla controparte.
In via principale
2) previo accertamento della mancanza del nesso causale tra la condotta dei Sig. e Controparte_1
il danno subito dal Sig. , rigettare la domanda attrice, mandando assolto il convenuto da Parte_1
ogni avversa domanda;
3) con vittoria di spese e competenze;
In via subordinata
4) nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale ravvisi la responsabilità del Sig. , Controparte_1
accertarsi l'effettivo ammontare dei danni subiti dal Sig. ; Parte_1
5) con vittoria di spese e competenze”
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio premesso di essere proprietario Parte_1 dell'autovettura Volkswagen Golf tg. BP316YE, dedotto che in data 4/9/2009 aveva parcheggiato il veicolo lungo la via Angioy, in corrispondenza al n. 68, in Ossi, rappresentato che Controparte_1
aveva graffiato la fiancata destra del veicolo con un mazzo di chiavi, precisato che l'attore aveva visto il convenuto danneggiare la vettura e si era a lui avvicinato per chiedere spiegazioni, rappresentato che, per l'effetto, lo aveva aggredito e ingiuriato, dedotto di aver subito danni materiali Controparte_1
al veicolo e lesioni fisiche personali, precisato che il procedimento penale a carico del convenuto si era concluso con dichiarazione di prescrizione del reato, tutto ciò dedotto, chiedeva l'accertamento della responsabilità di e la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti. Controparte_1
Si costituiva in data 28.5.2019 (tardivamente ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) il quale, Controparte_1
contestata la ricostruzione attorea dell'episodio, affermato di non aver danneggiato il veicolo e di aver, ex adverso, subito un'aggressione fisica da mentre stava camminando lungo la via Angioy Parte_1
di Ossi, rappresentato che l'attore era stato condannato penalmente per i reati ex artt. 612, 582 e 610
c.p.c., chiedeva il rigetto delle domande attoree.
A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'udienza del 13/12/2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta.
I danni chiesti da sono da inquadrarsi nell'ambito dell'art. 2043 c.c., sicché il danneggiato Parte_1
è onerato della prova dell'evento lesivo, del danno, della causalità tra evento e danno nonché della colpa del danneggiante.
Con riguardo al danneggiamento dell'autovettura Volkswagen Golf mediante riga alla carrozzeria, non
è stato provato il quantum debeatur.
Infatti, l'attore si limitava a indicare un danno alla carrozzeria pari a € 1.000,00, senza tuttavia allegare e provare le voci di tale somma, che deve pertanto dirsi assolutamente generica e priva di riscontri probatori.
Dunque, secondo il principio della ragione più liquida, deve rigettarsi la domanda per il risarcimento dei danni materiali.
Passando alle lesioni personali prospettate dall'attore, deve esporsi quanto segue.
pagina 3 di 5 È emerso che, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dall'attore, e Parte_1 CP_1
erano stati protagonisti di uno scontro (verbale e fisico) reciproco: il teste
[...] Tes_1
dichiarava “ho sentito un gran baccano, sono tornato indietro e ho visto e questo signore che si Pt_1
picchiavano. Mi avvicinai e cercai di dividerli. Ricordo una signora che era scesa per vedere cosa fosse successo, ricordo che accompagnai in ospedale (…) erano entrambi agitati e spaventati”; Pt_1
anche i testimoni e i quali erano intervenuti dopo lo scontro fisico, confermavano lo Tes_2 Tes_3 scontro verbale tra i due nonché la presenza di ferite su (teste “ho visto Controparte_1 Tes_3
seduto in terra nel marciapiedi, il nipote era in piedi e stavano litigando;
mi ha CP_1 CP_1
detto che il nipote lo aveva picchiato, ma il nipote mi ha detto che non era vero;
non ho visto
l'aggressione; ricordo che era seduto in terra in uno stato depressivo ed aveva un graffio in CP_1
Tes_ faccia, non ricordo dove;
era un'abrasione e non sgorgava sangue, si vedeva una ferita”); la teste confermava sostanzialmente detta colluttazione, pur precisando che non aveva Controparte_1
alcuna ferita.
Concordanti argomenti di prova si desumono dalla sentenza penale n. 11/2017 del Tribunale di Sassari, ove è ricostruito l'episodio di scontro tra le odierne parti: e, sul punto, ciò che in questa sede maggiormente rileva è il fatto che era stato ferito a causa dello scontro. Controparte_1
E, dunque, ciò che è emerso è che entrambe le parti erano state protagoniste di una dinamica di reciproca aggressione (cfr. teste “ho visto e questo signore che si picchiavano. Mi Tes_1 Pt_1
avvicinai e cercai di dividerli”); tuttavia, ai fini probatori civili, la peculiarità della situazione (fatto caratterizzato da elevato agito e confusione) impone la ricostruzione il più possibile precisa e dettagliata dello scontro, il tutto al fine di vagliare con esattezza la causalità di ciascuna condotta con i danni lamentati e, per l'effetto, al fine di evitare indebite locupletazioni risarcitorie.
Nel caso di specie, non vi sono sufficienti e precisi riscontri a prova della causalità delle condotte di a danno di nulla è emerso con riguardo agli atti e alle condotte in Controparte_1 Parte_1
concreto posti in essere dall'odierno convenuto.
E, per l'effetto, in presenza di detto generico quadro fattuale, le lesioni denunciate dall'attore non possono essere sufficientemente ricondotte, secondo l'id quoad plerumque accidit, al convenuto, potendo, ad esempio, essere plausibile che esse siano causalmente connesse a fattori alternativi (quali, ciò che in questa sede maggiormente rileva, la seria possibilità che le lesioni erano state la conseguenza degli atti lesivi posti in essere dallo stesso attore).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene non raggiunta la prova della causalità tra danno evento e danni conseguenza.
pagina 4 di 5 Le domande attoree devono pertanto essere rigettate.
*
Le spese di lite devono essere compensate stante il tenore della vertenza (semplicità delle questioni di fatto e di diritto) e il tenore delle difese (semplicità delle difese svolte da entrambe le parti, perlopiù corredate da riferimenti penali irrilevanti per la decisione in quanto relativi a episodi estranei a quello di causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa le spese di lite.
Sassari, 28.4.2024
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 5 di 5