Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12323/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
Verbale redatto ai sensi dell'art. 127 ter cpc e contestuale sentenza ex
art. 281 sexies cpc
Il Giudice, dott.ssa Laura Martano
rilevato che con provvedimento, regolarmente comunicato alle parti co-
stituite, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza, ai sensi dell'art 127 ter cpc mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” redatti nel rispetto dei principi di sinteticità e chia-
rezza;
preso atto del deposito di note scritte ai fini di udienza da parte del pro-
curatore dell'appellata CP_1
ritenuto di decidere la causa, come già calendarizzato nella precedente udienza, sulla base delle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., mediante deposito del seguen-
te dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di seguito redatti. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inseri-
re nel fascicolo di ufficio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Laura Martano, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12323/2021
r.g.a.c.
TRA
, , elettiva- Parte_1 P.IVA_1
mente domiciliata in Napoli alla Via Torquato Tasso n. 65 presso lo stu-
dio dell'avv. SOZIO MARCO, che la rappresenta C.F._1
e difende in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE
E
, elett.te dom.ta alla Via Luigi CP_1 C.F._2
Caldieri 162 in Napoli presso lo studio dell'Avv. SULLO STEFANO,
, che la rappresenta e difende in virtù di mandato C.F._3
in atti
- APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello sentenza Giudice di Pace, opposizione ex art. 615
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cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appel-
late, l' impugnava la sentenza n. Parte_2
38255/2020 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data
18.11.2020 e non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso l'estratto di ruolo e la cartella esatto- CP_1
riale n. 07120140124155387000, condannando l' Parte_2
e la in solido, alla refusione delle
[...] Controparte_2
spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi:
inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, in quanto proposta avverso estratto di ruolo auto-acquisito; inammissibili-
tà dell'opposizione per mancata preventiva proposizione dell'istanza di sgravio;
erronea valutazione riguardo la prova della notifica della cartel-
la esattoriale.
Per questi motivi
l'appellante, in riforma della sentenza gravata, chiede-
va di accertare e dichiarare la validità della propria pretesa e di con-
dannare l'opponente alla refusione delle spese processuali CP_3
del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata che preliminarmente eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c.;
nel merito, contestava la domanda chiedendone il rigetto.
Benché regolarmente citata, sceglieva di restare contumace l'appellata
Controparte_2
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L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità
dell'appello sollevata dalla difesa del ai sensi dell'art. Controparte_4
339 c.p.c., sul presupposto che avendo l'opposizione a cartella esatto-
riale valore inferiore ad € 1.100,00 sarebbe stata decisa secondo equità
ex art 113 c.p.c., e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Occorre considerare che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10,
esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione am-
ministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, se-
condo comma, del Codice di procedura civile. Tale disposizione, che è di contenuto identico a quella già esistente nella L. 24 novembre 1981, art. 23, comma 11, si applica pacificamente anche nei casi di opposizione a cartella esattoriale cd. recuperatoria, ovvero, allorché il ricorrente la-
menti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (cfr. Cass. 30 aprile 2015, n.
8806, Cass. 30 aprile 2014, n. 9557, Cass. 5 maggio 2016, n. 8961, e
Cass. 14 ottobre 2016, n. 20734).
Quanto all'estensione della citata disciplina nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. avverso una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative, la giurisprudenza si è recentemente espressa in senso favorevole, rilevando come l'art 7, comma 10 e l'art 6 comma
10 D.Lgs. n. 150 del 2011, mirino a sottrarre la materia delle sanzioni 4
amministrative al giudizio di equità in quanto esplicazione di un potere pubblico (cfr. Cass, n. 17212 del 12.7.2017), ed inoltre argomentando dal fatto che la competenza del Giudice di Pace nell'opposizione ex art
615 1° comma c.p.c. avverso cartella esattoriale relativa a sanzione al codice della strada non discende "ratione valore”, ex art. 113 c.p.c., ma
è una competenza speciale attribuita dalla legge "ratione materiae” (cfr.
Cass. sez. II, 22/10/2018, n.26613).
In altri termini, la competenza del Giudice di Pace ex art 615 1° comma c.p.c. in caso di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa ex art 7 D.l.vo 150 del 2011 è una competenza per ma-
teria, sicchè la valutazione del Giudice di Pace non è compiuta secondo equità, in quanto il giudizio di equità ex art 113 2° comma c.p.c. è am-
messo solo nel caso in cui la competenza del Giudice di Pace sia una competenza di mero valore e la causa abbia in concreto un valore non superiore ai mille euro.
Sempre in via preliminare, deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto. Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a con-
futazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della deci-
sione.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
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La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni con-
trastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l.
21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione è così formulata: l'estratto di ruolo non è impu-
gnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di ap-
palto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pub-
blici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decre-
to o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del D.P.R.
n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Dispo-
sizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ri-
tenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di cre-
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diti.
Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1)
precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le en-
trate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esa-
zione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i credi-
ti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoria-
le, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vi-
gore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costitu-
zionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tu-
tela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invali-
damente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici
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nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della car-
tella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi.
Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'a-
zione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima,
come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n.
26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni sta-
to e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v.
Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di
“impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si in-
tende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solita-
mente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni
Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come det-
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to, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tribu-
taria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricor-
dato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può propor-
re opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comun-
que prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecu-
tivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presuppo-
sto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività
“qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto pro-
dromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto sol-
tanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, l'attore, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione ri-
sulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione
(applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giuri-
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sprudenza. In particolare, si evidenzia che, anche successivamente alle
Sezioni Unite n. 19704/2015 (che hanno ammesso l'impugnazione dell'estratto di ruolo solo nel caso di cartella non validamente notifica-
ta), si registravano contrasti nelle decisioni dei giudici di merito in ordi-
ne alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Lau-
ra Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G.
12323/2021, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa,
così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso l'estratto di ruolo CP_1
e la cartella esattoriale n. 07120140124155387000;
2. Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 30.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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