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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 224 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/11/1978, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Senni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Senni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30/10/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
IU LA.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30/10/2004 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di IU LA, anno 2004, numero 8, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30-10-2004, matrimonio concordatario trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune all'atto n. 8, parte II - Serie A - Ufficio 1, anno 2004 - Comune di IU LA (CA).
B) Ordinare al Comune di IU LA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Pag. 2 di 5 C) Confermare le condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa familiare ubicata in IU LA (CA) nella via Temo n. 2, di proprietà esclusiva della signora , resterà nella Parte_1 disponibilità e verrà assegnata alla medesima, la quale continuerà ad abitarci unitamente alle minori figlie e che manterranno come Per_1 Per_2 residenza anagrafica quella della madre.
3) Le figlie minori verranno affidate ad entrambi i genitori col criterio dell'affidamento condiviso.
Dovranno, pertanto, continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e mantenere con ciascuna di esse rapporti equilibrati e continuativi.
A tal fine i coniugi continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sulle figlie ed adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per le stesse, concordando le scelte educative e scolastiche, l'indirizzo religioso, la partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di studio, istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Quanto alle questioni di ordinaria gestione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente.
4) I coniugi, nel pieno rispetto delle volontà delle figlie, al fine di garantirne l'effettiva serenità, concordano le seguenti modalità di visita:
- il padre terrà le figlie due volte alla settimana (il martedì e il mercoledì), dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva, quando le accompagnerà a scuola, salvo diversi accordi con la moglie;
- nel fine settimana alternato con la madre, il padre terrà con sé le figlie dal venerdì pomeriggio, all'uscita di scuola, fino alle ore 21:00 (nel periodo invernale), ore 23:00 (nel periodo estivo) della domenica, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, previa consumazione dei pasti presso di lui.
Il tutto, salvo diverso accordo tra le parti.
5) Salvo diversi ed ulteriori accordi tra i coniugi, le figlie trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
In particolare, trascorreranno, ad anni alterni: la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre, la festività di Santo Stefano con il padre, il Capodanno con la madre e l'Epifania con il padre.
Alternativamente di anno in anno, le figlie staranno presso ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
Pag. 3 di 5 6) Durante il periodo estivo, in concomitanza con le ferie di ciascun coniuge, le minori staranno presso ciascun genitore per dieci giorni consecutivi da concordarsi previo congruo preavviso di almeno quindici giorni.
Il tutto salvo diversi accordi fra i coniugi.
7) Il Sig. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di CP_1 mantenimento per le due figlie minori e sino a quando le stesse non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, un assegno mensile di complessivi euro 400,00 (euro duecento/00 ciascuna) rimettendo la predetta somma entro il 15 (quindici) di ciascun mese, mediante bonifico direttamente sul conto corrente della moglie o, in alternativa, brevi manu, previo rilascio della relativa ricevuta.
L'assegno di mantenimento verrà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, a decorrere dal mese di dicembre 2025.
8) L'assegno unico per i figli (pari attualmente ad € 400,00) verrà percepito interamente dalla moglie nella misura del 100%.
Pertanto, il signor concede alla moglie il diritto di percepire la sua CP_1 quota del 50% di assegno unico pari ad € 200,00.
In ipotesi di riduzione dell'entità dell'assegno unico, il signor si CP_1 impegna a corrispondere alla moglie la differenza necessaria a garantire (comunque) alla moglie una somma complessiva pari a complessivi € 600,00 mensili.
L'eventuale differenza dell'entità dell'assegno unico verrà corrisposta dal signor a di contributo di mantenimento per i figli ad integrazione CP_1 Pt_2 del mantenimento concordato dai coniugi con il presente accordo nella misura di € 400,00 mensili.
9) Le spese straordinarie relative alle due figlie minori dovranno essere concordate e sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% del totale che dovranno essere rimborsate nella predetta misura del 50% al coniuge che dovesse averle sostenute in anticipazione per l'intero, entro quindici giorni dalla presentazione delle relative ricevute.
Si specifica che si considerano tali il corredino scolastico di inizio anno, la retta dell'asilo, le gite scolastiche non giornaliere, le spese mediche specialistiche (a titolo esemplificativo: oculista e relativo acquisto degli occhiali ove prescritti;
dentista e relativo apparecchio se necessario), le spese per le attività sportive (a titolo esemplificativo: iscrizione, retta, l'occorrente abbigliamento), il vestiario stagionale (limitatamente a scarpe e giubbotti).
In ogni caso le parti dichiarano che, per quanto concerne la individuazione delle spese straordinarie, ove non diversamente previsto nel presente accordo, si rifaranno alle linee guida adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017, di cui hanno espressamente preso visione.
Pag. 4 di 5 10) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
11) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere le due figlie minori sul proprio passaporto o altro documento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 224 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/11/1978, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Senni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Senni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30/10/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
IU LA.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30/10/2004 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di IU LA, anno 2004, numero 8, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30-10-2004, matrimonio concordatario trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune all'atto n. 8, parte II - Serie A - Ufficio 1, anno 2004 - Comune di IU LA (CA).
B) Ordinare al Comune di IU LA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Pag. 2 di 5 C) Confermare le condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa familiare ubicata in IU LA (CA) nella via Temo n. 2, di proprietà esclusiva della signora , resterà nella Parte_1 disponibilità e verrà assegnata alla medesima, la quale continuerà ad abitarci unitamente alle minori figlie e che manterranno come Per_1 Per_2 residenza anagrafica quella della madre.
3) Le figlie minori verranno affidate ad entrambi i genitori col criterio dell'affidamento condiviso.
Dovranno, pertanto, continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e mantenere con ciascuna di esse rapporti equilibrati e continuativi.
A tal fine i coniugi continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sulle figlie ed adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per le stesse, concordando le scelte educative e scolastiche, l'indirizzo religioso, la partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di studio, istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Quanto alle questioni di ordinaria gestione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente.
4) I coniugi, nel pieno rispetto delle volontà delle figlie, al fine di garantirne l'effettiva serenità, concordano le seguenti modalità di visita:
- il padre terrà le figlie due volte alla settimana (il martedì e il mercoledì), dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva, quando le accompagnerà a scuola, salvo diversi accordi con la moglie;
- nel fine settimana alternato con la madre, il padre terrà con sé le figlie dal venerdì pomeriggio, all'uscita di scuola, fino alle ore 21:00 (nel periodo invernale), ore 23:00 (nel periodo estivo) della domenica, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, previa consumazione dei pasti presso di lui.
Il tutto, salvo diverso accordo tra le parti.
5) Salvo diversi ed ulteriori accordi tra i coniugi, le figlie trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
In particolare, trascorreranno, ad anni alterni: la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre, la festività di Santo Stefano con il padre, il Capodanno con la madre e l'Epifania con il padre.
Alternativamente di anno in anno, le figlie staranno presso ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
Pag. 3 di 5 6) Durante il periodo estivo, in concomitanza con le ferie di ciascun coniuge, le minori staranno presso ciascun genitore per dieci giorni consecutivi da concordarsi previo congruo preavviso di almeno quindici giorni.
Il tutto salvo diversi accordi fra i coniugi.
7) Il Sig. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di CP_1 mantenimento per le due figlie minori e sino a quando le stesse non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, un assegno mensile di complessivi euro 400,00 (euro duecento/00 ciascuna) rimettendo la predetta somma entro il 15 (quindici) di ciascun mese, mediante bonifico direttamente sul conto corrente della moglie o, in alternativa, brevi manu, previo rilascio della relativa ricevuta.
L'assegno di mantenimento verrà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, a decorrere dal mese di dicembre 2025.
8) L'assegno unico per i figli (pari attualmente ad € 400,00) verrà percepito interamente dalla moglie nella misura del 100%.
Pertanto, il signor concede alla moglie il diritto di percepire la sua CP_1 quota del 50% di assegno unico pari ad € 200,00.
In ipotesi di riduzione dell'entità dell'assegno unico, il signor si CP_1 impegna a corrispondere alla moglie la differenza necessaria a garantire (comunque) alla moglie una somma complessiva pari a complessivi € 600,00 mensili.
L'eventuale differenza dell'entità dell'assegno unico verrà corrisposta dal signor a di contributo di mantenimento per i figli ad integrazione CP_1 Pt_2 del mantenimento concordato dai coniugi con il presente accordo nella misura di € 400,00 mensili.
9) Le spese straordinarie relative alle due figlie minori dovranno essere concordate e sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% del totale che dovranno essere rimborsate nella predetta misura del 50% al coniuge che dovesse averle sostenute in anticipazione per l'intero, entro quindici giorni dalla presentazione delle relative ricevute.
Si specifica che si considerano tali il corredino scolastico di inizio anno, la retta dell'asilo, le gite scolastiche non giornaliere, le spese mediche specialistiche (a titolo esemplificativo: oculista e relativo acquisto degli occhiali ove prescritti;
dentista e relativo apparecchio se necessario), le spese per le attività sportive (a titolo esemplificativo: iscrizione, retta, l'occorrente abbigliamento), il vestiario stagionale (limitatamente a scarpe e giubbotti).
In ogni caso le parti dichiarano che, per quanto concerne la individuazione delle spese straordinarie, ove non diversamente previsto nel presente accordo, si rifaranno alle linee guida adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017, di cui hanno espressamente preso visione.
Pag. 4 di 5 10) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
11) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere le due figlie minori sul proprio passaporto o altro documento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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