Sentenza breve 29 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 29/03/2022, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2022
N. 00526/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2022, proposto da
Smeraldo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Vincenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 6026 del 26.1.2022, notificato (al solo difensore) in pari data, con cui il Responsabile Sez. SUE del Comune di Gallipoli ha rigettato l'istanza della società ricorrente di riconoscimento del diritto ex art. 1, comma 246, D.L. n. 145/2018, in combinato disposto con l'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, al mantenimento delle strutture amovibili collocate su area demaniale marittima in concessione e funzionali alla struttura denominata “Trésor”, giusta concessione demaniale n. 5/2005, rinnovata al registro delle concessioni in data 18.11.2019; - nonché, ove occorra, del preavviso di rigetto ex art. 10 bis Legge n. 241/1990 prot. n. 2123 in data 11.1.2022; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al mantenimento annuale dei manufatti sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza in dipendenza della pandemia da COV1D 19, in virtù della espressa previsione di cui all'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- La società ricorrente è titolare di un punto di ristoro turistico ricreativo denominato “ Trésor ”, sito in Gallipoli, località “San Giovanni della Pedata”, Lungomare Galilei.
- Detta attività commerciale insiste su area demaniale marittima di circa 7.500 mq, censita nel NCT al fg. 20, p.lle 614, 615, 616 e 617, oggetto di concessione demaniale n. 5 del 17.02.2005, rinnovata al registro delle concessioni in data 18.11.2019.
- In particolare, sull’area in concessione insistono un chiosco e servizi accessori, un pergolato ed i servizi igienici.
- L’installazione dei predetti manufatti amovibili è stata autorizzata dal Comune di Gallipoli con permesso di costruire n. 273/2010 rilasciato in data 27.05.2011, con vincolo di stagionalità.
- Con istanza in data 30.12.2021 la Smeraldo s.r.l. ha chiesto al Comune di Gallipoli l’adozione di un provvedimento espresso di riconoscimento del diritto al mantenimento delle strutture, fino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020.
- Il Responsabile della Sezione SUE del Comune di Gallipoli, con nota prot. n. 2123 del 11.01.2022, ha, però, comunicato alla odierna ricorrente il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990.
- Con il medesimo atto, la società è stata, inoltre, diffidata allo smontaggio delle eventuali opere mantenute sull’area in concessione.
- Con successiva nota n. 6026 del 26.01.2022 è poi intervenuto il provvedimento di rigetto.
- La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione ed omessa applicazione dell’art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018, in combinato disposto con l’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, modificato dal d.l. n. 125/2020, convertito dalla legge n. 159/2020; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta; errata motivazione; contraddittorietà. Difetto di istruttoria;
2) Violazione di legge, in particolare dell’art. 8, comma 5, della l.r. Puglia n. 17/2015; eccesso di potere per violazione dell’ordinanza per il turismo e le strutture balneari della Regione Puglia; eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR;
3) Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. Violazione del principio di efficienza e buon andamento della PA. Irrazionalità ed illogicità manifesta in relazione alla diffida allo smontaggio contenuta nel preavviso di rigetto prot. n. 2123 dell’11.01.2022.
- In data 17.03.2022 si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, per chiedere l’integrale rigetto del ricorso.
Ritenuto che:
- Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
- L’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 7.10.2020 n. 125, inserito dall’art. 1, co. 1, della legge 27.11.2020 n. 159, stabilisce che “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza … ”.
- Da ultimo, con il d.l. n. 221 del 24 dicembre 2021, lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 marzo 2022.
- La giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che “ sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che: a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare; b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo; c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predetta opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime; Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione … non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo “in scadenza” è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture ” (15.11.2021 n. 1633).
- In ragione di quanto appena esposto, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato, perché adottato in violazione della predetta proroga ex lege , che abilita parte ricorrente al mantenimento delle strutture sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, restando invece esclusa dalla delibazione del Collegio ogni altra questione posta dal ricorso, ma estranea al contenuto e alla portata degli atti oggetto di gravame.
- La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO