Sentenza 17 dicembre 2014
Rigetto
Sentenza 8 novembre 2021
Inammissibile
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/05/2025, n. 4460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4460 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04460/2025REG.PROV.COLL.
N. 01112/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2022, proposto da IC BE, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 154/3DE;
contro
comune di LU (già Ortonovo), in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Sciacca, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
nei confronti
Regione Liguria, non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 8 novembre 2021, n. 7416, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di LU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e udito per il ricorrente l’avvocato Mattia Menotti, per delega dell’avvocato Daniele Granara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente chiede la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 7416 dell’8 novembre 2021, che ha respinto l’appello proposto dallo stesso avverso la sentenza del T.a.r. per la Liguria n. 1843 del 17 dicembre 2014.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Come si evince dal relativo verbale (doc. 2 prodotto dal comune dinanzi al T.a.r.), che è atto pubblico e fa piena prova dei fatti in esso riportati sino a querela di falso, nel corso di un sopralluogo svolto il 24 novembre 1994 dal tecnico comunale e dagli agenti di polizia locale del comune di Ortonovo (oggi LU), in quella che oggi è la proprietà del ricorrente erano presenti:
a) un manufatto principale realizzato in parte in pannelli di lamiera intonacati e in parte in muratura, coperto con pannelli tipo “onduline” in lamiera, dotato di una porta che tuttavia « di fatto, non permette l’accesso al locale »;
b) un secondo manufatto in lamiera, coperto con pannelli di plastica, chiuso in modo parziale.
2.2. Con istanza presentata il 1 marzo 1995, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (doc. 4 prodotto dal comune in primo grado), è stato chiesto il condono di opere consistenti nella costruzione di un manufatto, quello principale, da adibire in parte a civile abitazione e in parte a deposito attrezzi agricoli nonché di un altro manufatto, quello secondario, a uso cantina, dichiarando che i lavori erano stati ultimati nell’anno 1992 e che gli edifici avevano una destinazione residenziale.
2.3. Con ordinanza n. 26 del 28 aprile 1997 il sindaco ha respinto l’istanza di sanatoria e ordinato alla proprietà di demolire i manufatti, ripristinando lo stato dei luoghi, ritenendo che la dichiarazione della destinazione residenziale del manufatto principale resa con la domanda contrastasse con l’uso non abitativo, bensì come deposito agricolo, accertato durante il sopralluogo, nonché osservando che gli immobili, secondo il vigente piano regolatore generale, ricadevano in zona di rispetto ambientale, dove vige un vincolo assoluto d’inedificabilità a far data dall’11 aprile 1975.
3. Gli allora proprietari hanno proposto ricorso al T.a.r. deducendo i seguenti quattro motivi di ricorso (estesi da p. 2 a p. 7):
i) Violazione di legge. Eccesso di potere. Carenza di motivazione e di istruttoria. Illogicità manifesta.
ii) Violazione di legge in riferimento all’art. 35 l. 47/85.
iii) Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 7 e 8 della l. 241/1990.
iv) Violazione di legge in riferimento alle previsioni del p.r.g.
4. Con sentenza n. 1843 del 17 dicembre 2014 il T.a.r., dopo aver dichiarato estinto il giudizio relativamente a una dei due ricorrenti originari, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondati i primi tre motivi di ricorso e giudicato inammissibile il quarto motivo.
5. L’interessato ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo i seguenti tre ordini di censure (estesi da p. 7 a p. 10):
i) Errato giudizio di infondatezza del primo motivo. Illogicità della motivazione. Travisamento. Violazione degli artt. 39 l. 724/1994 e 31 l. 47/1985.
ii) Violazione dell’art. 33 l. 47/1985. Errata interpretazione dell’art. 34 n.t.a.. del p.r.g. di Ortonovo. Violazione dell’art. 112 c.p.c. Travisamento del motivo.
iii) Violazione dell’art. 7 l. 241/1990. Errata interpretazione del terzo motivo dedotto. Omessa pronuncia.
6. Con sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 8 novembre 2021, n. 7416, il collegio, esaminate tutte le censure, le ha disattese, argomentando che:
a) è dirimente il fatto che l’intervento sia stato ultimato nel 1992 in un’area che è soggetta a vincolo d’inedificabilità sin dal 1975, circostanza alla luce della quale diviene irrilevante appurare se il manufatto fosse accessibile dall’esterno (come sostenuto dal privato) oppure di fatto inaccessibile (come affermato dal comune e riportato nel verbale del sopralluogo);
b) sono inammissibili, perché dedotte solo in appello, la censura con cui è stata dedotta la possibilità di una diversa interpretazione dell’art. 34 delle n.t.a. del p.r.g. intesa a negare l’esistenza del vincolo d’inedificabilità nonché quella secondo cui il piano sarebbe stato approvato dopo l’esecuzione dell’intervento;
c) l’ordinanza di demolizione non necessita del previo invio della comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di un atto vincolato.
L’appello è stato quindi respinto, con condanna del privato al pagamento delle spese di lite (per un ammontare di 5.000 euro).
7. Con ricorso notificato il 26 gennaio 2022 e depositato il 9 febbraio successivo, il proprietario ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sostenendo che la pronuncia sia viziata da tre distinti errori di fatto, rilevanti ai sensi dell’art. 395, comma 4, c.p.c., rispettivamente dedotti nei seguenti tre motivi di gravame (estesi da p. 5 a p. 16):
i) in primo luogo, la sentenza sarebbe errata per aver ritenuto “dirimente” la data di ultimazione delle opere, risalente all’anno 1992, e nell’aver ritenuto che l’istanza di condono fosse assoggettata alla disciplina di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, conseguentemente considerando irrilevante che il manufatto fosse o meno accessibile dall’esterno;
ii) il secondo errore consisterebbe nell’aver ritenuto “dirimente” e incontestato il vincolo d’inedificabilità assoluta sin dalla data dell’11 aprile 1975;
iii) infine, la pronuncia sarebbe errata per aver dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello, teso a censurare il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso introduttivo.
In via rescissoria, si ripropongono poi i motivi già dedotti con l’appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Liguria.
7.1. In data 8 aprile 2022 si è costituito in giudizio il Comune di LU (già Ortonovo) chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile e comunque infondato.
7.2. Nel corso del procedimento:
a) l’amministrazione ha depositato memoria in data 4 marzo 2025;
b) il ricorrente ha prodotto memorie, difensiva e in replica, in data 7 e 18 marzo 2025.
7.3. All’udienza dell’8 aprile 2025 la casa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, si osserva che l’art. 106 c.p.a. stabilisce che le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., con ricorso da proporre allo stesso organo che ha pronunciato la decisione.
8.1. La revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
La distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria si fonda sulla diversità dei vizi che legittimano la loro proposizione: invero la prima tipologia si riscontra quando i motivi posti a fondamento della revocazione sono conoscibili dalla parte soccombente dal momento della pubblicazione della sentenza [numeri 4) e 5) dell’art. 395 c.p.c.], mentre la seconda si rinviene quando i motivi sono inizialmente occulti e sono conoscibili soltanto successivamente alla predetta pubblicazione, a seguito della scoperta di fatti in precedenza sconosciuti [numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 c.p.c.].
La differente natura dei vizi impinge sul dies a quo del termine d’impugnazione.
In particolare, l’attivazione del rimedio della revocazione straordinaria soggiace al termine semestrale decorrente non dalla pubblicazione della sentenza, ma dal momento della conoscenza o della conoscibilità del vizio.
8.2. Per quanto rileva nel caso di specie, secondo l’art. 395, n. 4, c.p.c. la sentenza è revocabile se « è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ».
L’errore revocatorio, quindi, è configurabile solo quando ricorrano tutti i seguenti requisiti: si tratti di un errore “di fatto”, ossia di una errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, un “abbaglio dei sensi” (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10072 e 30 agosto 2024, n. 7320) che abbia indotto il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto; la questione attenga a un punto non controverso, su cui la decisione non abbia espressamente pronunciato; la sentenza sia “fondata” su tale elemento, ossia questo sia stato determinante nella decisione adottata.
9. L’applicazione di questi principi conduce a ritenere che i vizi dedotti dal ricorrente non configurino in realtà ipotesi di errore di fatto revocatorio, con conseguente inammissibilità del ricorso, come peraltro eccepito anche dal comune.
9.1. Quanto al primo motivo, la lettura della motivazione della decisione impugnata consente di escludere che sussista l’errore di fatto denunciato dal ricorrente perché, a differenza di quanto sostiene quest’ultimo, nella sentenza il rilievo “dirimente” attributo alla data di ultimazione delle opere non è correlato all’applicazione della disciplina del “primo” ovvero del “secondo condono”, bensì al fatto che, in quel momento, l’area era da tempo sottoposta a vincolo d’inedificabilità, circostanza che di per sé esclude la sanabilità dell’opera (e che è appunto “dirimente”).
Il presunto errore cadrebbe quindi su una errata valutazione del collegio sulla disciplina applicabile all’istanza di condono – ossia consisterebbe in un errore di diritto – e comunque non è rilevante, in quanto la sentenza non può dirsi “fondata” su di essa, bensì sull’esistenza di un vincolo d’inedificabilità antecedente alla data di conclusione delle opere.
9.2. Quanto al secondo motivo, relativo alla preesistenza del vincolo d’inedificabilità, esso è inammissibile perché riguarda un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare: in effetti, con l’appello si era sostenuto che la zona non fosse inedificabile, specificamente censurando l’opposta affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, e il Consiglio di Stato ha invece ribadito la presenza del vincolo.
Tale affermazione risulta peraltro corretta, dato che, se il ricorrente ha rilevato che il p.r.g. è stato “approvato” solo con decreto del Presidente della giunta reginale n. 401 del 18 maggio 1993, il comune ha obiettato che il vincolo era già applicabile in forza del piano previgente, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 71 dell’11 aprile 1975 e approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n 523 del 27 aprile 1978, e che comunque il nuovo piano operava in regime di salvaguardia fin dalla data di “adozione”, tutte circostanze non specificamente contestate e che inducono a ritenere corretto l’assunto secondo cui il vincolo era antecedente alla data di esecuzione delle opere.
9.3. Quanto al terzo motivo, inerente la declaratoria d’inammissibilità del secondo motivo dell’appello, si deve ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, l’errore revocatorio di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c. investe l’attività preliminare del giudice di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al significato letterale, e non può coinvolgere l’attività valutativa e interpretativa del giudice e cadere sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10072 e 30 agosto 2024, n. 7320), rispetto ai quali sono astrattamente configurabili solo errori di diritto che non possono essere denunciati mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento: sostenere che il collegio abbia errato nell’aver dichiarato inammissibile un motivo di appello per violazione del divieto di nova significa appunto affermare che il giudice abbia errato – non nel percepire gli atti processuali nella loro oggettività, bensì – nell’interpretare e valutare la censura così come dedotta dalla parte, e tale contestazione non può rientrare nell’alveo dell’art. 395, n. 4, c.p.c..
Nella specie, poi, il presunto errore nemmeno sussiste: effettivamente con il quarto motivo del ricorso di primo grado si denunciava l’illegittimità dell’art. 34 delle n.t.a. del p.r.g., da cui sarebbe poi discesa anche quella del provvedimento impugnato, in quanto asseritamente contraddittoria e superata dall’adozione del piano particolareggiato del centro storico (pp. 6-7), mentre con l’appello, e in particolare con il secondo motivo, si è invece tentato di offrire una diversa lettura della censura – invocando anche il principio di conservazione degli atti – volta a sostenere che l’art. 34 non comportasse alcun vincolo d’inedificabilità assoluta (pp. 8-9); è dunque immune da vizi la decisione del Consiglio di Stato di ritenere il motivo inammissibile per violazione del divieto dei nova di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a.
10. Pertanto, il ricorso per revocazione è nel suo complesso inammissibile.
11. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a., ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. [tra le tante, sez. IV, n. 148 del 2022, n. 5008 del 2018; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (tra le tante, sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016)].
12. La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies , lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione in favore del comune di LU delle spese del giudizio, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), anche ai sensi dell’art. 26, comma 1 c.p.a., oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Vito Poli |
IL SEGRETARIO