Sentenza 10 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00072/2025REG.PROV.COLL.
N. 01400/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2024, proposto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il P.n.r.r., dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Formica, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - C.i.r.a., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 19604 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni sopra menzionate hanno impugnato la sentenza n. 19064 del 2023 del T.a.r. Lazio, con cui sono stati accolti il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope per l’annullamento degli atti adottati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale meglio indicati nella sentenza di primo grado, recanti l’ammissione soltanto parziale dell’anzidetta Università al finanziamento del progetto avente ad oggetto la realizzazione del “ Centro per la ricerca e sviluppo del Physical Internet per la LOgistica delle merci ad altissima VElocità con PIPE§NET (LOVE 4 PIPE§NET) ”.
2. La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla presentazione, da parte dell’Università Parthenope, “ in rappresentanza della compagine di progetto ” costituita con altri enti pubblici, del progetto sopra menzionato – da realizzarsi nel territorio del Comune di Nola, relativo a un centro di ricerca per la logistica sostenibile per la realizzazione di un sistema di trasporto merci veloce a levitazione magnetica – nell’ambito della procedura denominata “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, volta all’assegnazione di finanziamenti nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), n. 4), del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 1 luglio 2021, n. 101.
3. La procedura in oggetto è stata indetta con il decreto del direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204 del 29 settembre 2021, recante l’“ Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno ”.
Dopo una prima fase di valutazione, con il decreto del direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 319 del 30 dicembre 2021, è stata approvata la lista dei soggetti idonei a partecipare alla fase successiva ed è stato altresì approvato l’Invito rivolto ai soggetti medesimi.
Con specifico riferimento ai limiti di finanziabilità dei progetti proposti, l’art. 5.3 dell’Invito ha previsto, in particolare, quanto segue: “ La previsione di uno sfruttamento a fini non commerciali dell'infrastruttura oggetto di finanziamento non configura profili di aiuto di Stato a condizione che siano soddisfatti uno o più dei seguenti elementi: 1) l'infrastruttura di ricerca dovrà essere utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica e l'eventuale utilizzo economico dovrà rimanere puramente accessorio, nel senso che l'utilizzo economico corrisponde a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale; 2) l'attività economica, se presente, dovrà assorbire esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non dovrà superare il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità; 3) le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) dovranno essere svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti dovranno essere reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture; 4) le attività di ricerca e sviluppo dovranno essere svolte in maniera indipendente, con la finalità di incrementare il sapere e migliorare la comprensione; 5) sia garantita una diffusione ampia, gratuita e trasparente dei risultati della ricerca ”.
Il successivo art. 6.4 ha previsto, poi, che: “ Nel caso di investimenti per infrastrutture di ricerca che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5.3 e siano qualificabili come aiuti di Stato, l'aiuto potrà ammontare ad un massimo di 20 milioni di euro per infrastruttura. Inoltre, in questo caso, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali e l'intensità di aiuto non supera il 50 per cento dei costi ammissibili. Il Beneficiario dovrà, se del caso, assicurare ai fini della realizzazione della proposta progettuale il finanziamento della parte non agevolabile ai sensi del presente Invito senza il ricorso ad aiuti di Stato o, in tal caso, nel rispetto della pertinente normativa in materia di cumulo ”.
4. Il progetto dell’Università Parthenope è stato inserito nella lista delle idee progettuali ammesse alla seconda fase, classificandosi in posizione utile, al dodicesimo posto. Con il successivo decreto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 2022, è stata disposta l’approvazione della graduatoria finale, con l’indicazione relativa all’assegnazione dei contributi e l’Università ricorrente e odierna appellata ha ottenuto il finanziamento per l’importo di euro 8.000.000,00, corrispondente soltanto al 50% dei costi ammissibili dell’investimento.
In occasione della stipula della “Convenzione per la concessione di sovvenzione” del 6 luglio 2022, l’Università Parthenope ha dichiarato di accettare con riserva il finanziamento in questione, rappresentando la sussistenza dei presupposti per conseguire il finanziamento integrale, poiché il progetto dalla medesima presentato consisteva esclusivamente in un’attività di ricerca i cui risultati “ sono di natura scientifica e non commerciale, quindi non capace di generare reddito ”, essendo, come tale, compatibile con la disciplina in tema di aiuti di Stato. Con l’ulteriore decreto del direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 247 del 2022, è stata, poi, disposta la rettifica parziale della graduatoria in considerazione di meri errori di calcolo relativi all’ammontare del contributo concesso a taluni progetti.
5. Successivamente, con il decreto n. 265 del 2022 del direttore dell’Agenzia per la Coesione del Territorio, è stata disposta la revoca del contributo concesso all’Università degli Studi di Napoli Parthenope e della relativa convenzione medio tempore stipulata, in ragione della circostanza che l’Università “ ha dichiarato di non accettare condizioni essenziali ivi previste, fra le quali, in particolare, l'ammontare del contributo assegnato in quanto corrispondente al 50% e non al 100% dell'investimento, impugnando altresì i decreti di assegnazione del suddetto contributo ”.
6. A seguito dell’accesso agli atti, la ricorrente e odierna appellata ha appreso che l’amministrazione aveva ritenuto che “ la documentazione presentata dal soggetto proponente per il progetto in esame non riporta nessuna delle condizioni di non aiuto di Stato previste dalla normativa applicabile e riportate all’art. 5.3 dell’Invito in oggetto. A fronte della presenza dei ricavi quale indice di svolgimento di attività economiche, il soggetto proponente ha calcolato un valore attuale netto finanziario positivo, da cui discenderebbe la non necessità del finanziamento pubblico ”, con la conseguenza che “ l’importo del contributo concedibile ammonterebbe a euro 8.000.000 ”.
7. Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 settembre 2022, l’Università Parthenope ha impugnato il richiamato decreto di revoca del contributo concesso, oltre agli ulteriori atti della procedura dalla medesima conosciuti a seguito dell’istanza di accesso agli atti.
8. Il T.a.r. Lazio, con l’ordinanza cautelare n. 6740 del 28 ottobre 2022, ha ordinato all’amministrazione di riesaminare il progetto presentato dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope con particolare riferimento ai profili relativi alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato e l’Agenzia, con il decreto n. 2 del 2023, ha confermato la propria valutazione a proposito della violazione della disciplina in tema di aiuti di Stato. Più precisamente, per il tramite di tale decreto n. 2 del 2023 e della relativa nota allegata, l’amministrazione ha ritenuto che:
a) non fosse rispettato quanto previsto al punto 5.3.1 dell’Invito in quanto “ il centro di ricerca produrrà, nell’arco di vita utile, dei ricavi derivanti appunto dall’utilizzo dello stesso per finalità anche di natura economica, tali da generare un flusso di cassa, peraltro di misura ingente, come dimostrato dal calcolo del VANF, risultato positivo, effettuato dallo stesso Proponente. L’attività economica è dunque risultata presente e il Soggetto proponente non ha fornito elementi o calcoli per poterne, se del caso, stabilire l’ancillarità rispetto all’attività principale. La prima condizione non è stata, pertanto, ritenuta soddisfatta ”;
b) non fosse rispettato quanto previsto al punto 5.3.2 dell’Invito poiché “ La percentuale del 20% è stata quindi espressa del tutto erroneamente, riportandola alla sola attività resa per terzi, mentre per il soddisfacimento della condizione stabilita dalla normativa sugli aiuti alla ricerca più volte citata e dalla seconda condizione dell’articolo 5.3 dell’Invito avrebbero dovuto essere considerate tutte le attività economiche ascrivibili all’infrastruttura in questione. Anche rispetto alla seconda condizione non sussistevano gli elementi per poterne accertare il soddisfacimento, posto che il Soggetto proponente non ha fornito, né sotto forma di calcolo, né con altra modalità, il dato relativo alla capacità annua complessiva dell’infrastruttura, né le informazioni circa la sua utilizzazione per attività di natura economica e per attività di natura non economica e si è riferito alla percentuale dell’ancillarità in maniera erronea ”;
c) non fosse rispettato quanto previsto al punto 5.3.3 dell’Invito poiché “ Stante la presenza di attività economica e l’assenza di elementi atti a dimostrarne l’ancillarità, la documentazione progettuale presentata non ha riportato alcun riferimento alla volontà di reinvestimento integrale dei redditi a favore delle attività di ricerca dell’infrastruttura oggetto di finanziamento. L’analisi delle informazioni, in particolare, contenute nel Formulario citato, che fanno riferimento alla sostenibilità finanziaria del progetto presentato non consentono di valutare l’eventuale ipotesi di reinvestimenti nelle attività principali non economiche di proventi generati dall’utilizzo per finalità economiche dell’infrastruttura agevolabile ”;
d) non fosse rispettato quanto previsto al punto 5.3.4 dell’Invito poiché “ La centralità di attività economiche rivolte alle imprese e agli stakeholder già coinvolti e a quelli interessati al progetto, l’assenza di qualunque tipo di riferimento al carattere indipendente dell’attività di ricerca svolta dall’infrastruttura e, anzi, il riferimento esplicito (pag.8) a “servizi” per potenziali soggetti interessati e alla “vendita di servizi di consulenza” non hanno consentito di ritenere rispettata la condizione in esame ”;
e) non fosse rispettato quanto previsto al punto 5.3.5 dell’Invito poiché “ La condizione indicata sub 5.3.5 richiede la garanzia che i risultati della ricerca siano diffusi secondo una modalità ampia, gratuita e trasparente. Tuttavia, la documentazione progettuale non contiene alcun elemento che possa far ritenere che il Soggetto proponente ha deciso di assumere tale impegno con riferimento all’infrastruttura oggetto di richiesta di contributo pubblico. Al contrario, il fatto che, come si legge nel Formulario sull’Analisi Costi Benefici citato, le attività economiche, la vendita di servizi e lo sfruttamento commerciale delle attrezzature siano centrali per il progetto al punto da generare ingenti ricavi per tutto il periodo di valutazione considerato dall’analisi dimostrano la non gratuità dei risultati della ricerca e non consentono, quindi, di poter considerare la condizione 5.3.5 applicabile al progetto in questione ”.
Alla luce di tali considerazioni e sulla base di una decisione della Commissione europea relativa a una sovvenzione in favore dell’Ente Nazionale Sordi, l’amministrazione, all’esito del riesame, ha ribadito le proprie conclusioni affermando che il progetto in questione “ non riporta nessuna delle specifiche condizioni per poter considerare l’intervento oggetto di richiesta di finanziamento soltanto in parte riconducibile alla nozione di impresa (attività economica). Si conferma pertanto l’inquadramento del progetto in parola come aiuto di Stato con riconoscimento del contributo massimo concedibile pari al 50% dei costi ammissibili del progetto ”.
9. L’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha, dunque, impugnato anche tale atto di riesame con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 marzo 2023.
10. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. Lazio ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati avendone rilevato l’illegittimità per difetto di istruttoria, posto che il prospetto dei ricavi riportato nella proposta progettuale prevedeva che, nel periodo temporale di riferimento dell’investimento (pari a vent’anni), sarebbe stato realizzato un utile pari a 316.516,58 euro, corrispondente a soli 15.825,83 euro all’anno, con la conseguenza che, secondo il T.a.r., l’anzidetto importo era da reputarsi “ con evidenza di misura esigua se raffrontata con l’entità dell’investimento ”, non potendosi, dunque, condividere quanto affermato dall’Agenzia a proposito della mancata dimostrazione del carattere ancillare dell’attività economica, trattandosi di un importo “ prima facie marginale ”, tale da escludere il carattere preminentemente economico o imprenditoriale dell’attività.
Sotto un diverso profilo, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l’indicazione del rispetto della percentuale massima del 20% per le attività economiche nell’ambito della Relazione sull’Analisi Costi Benefici presentata dall’Università Parthenope sarebbe stata riferita alle sole attività per conto terzi e non anche alle altre attività ancillari.
Sotto un ulteriore profilo, il T.a.r. ha ritenuto non convincenti le argomentazioni dell’Agenzia a proposito del mancato rispetto della condizione sub 5.3.3 dell’Invito, secondo la quale tutti i redditi provenienti dalle attività sovvenzionate devono essere reinvestiti nelle attività principali. A tale proposito ha rimarcato come il progetto abbia chiarito che “ il Centro Ricerche non essendo a scopo di lucro presenta degli utili tali da permettere l’autosostentamento ”, sicché in tal modo, l’utilizzo degli utili risulterebbe volto all’autofinanziamento dell’infrastruttura di ricerca, in quanto tutti i ricavi appaiono destinati alla copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della struttura stessa, non potendo quindi essere distribuiti.
Il T.a.r. ha rilevato, ancora, che l’Invito al punto 10.3 non escludeva, a differenza di quanto sostenuto dall’amministrazione, la possibilità di fare ricorso al soccorso istruttorio ove esso si fosse reso necessario e – anzi – l’amministrazione stessa avrebbe avuto l’onere di dar seguito ai necessari approfondimenti.
Per tali ragioni, il T.a.r. ha ritenuto che l’istruttoria sia stata incompleta e incoerente e ha pertanto annullato i provvedimenti impugnati, ponendo in capo all’amministrazione l’obbligo di rinnovare la valutazione circa l’ammissibilità al finanziamento del progetto all’esito di un supplemento di istruttoria.
11. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le amministrazioni indicate in epigrafe, formulando tre distinti motivi di gravame e rilevando come l’istruttoria abbia condotto a inquadrare il finanziamento richiesto come aiuto di Stato, in quanto il progetto non riporta “ nessuna delle condizioni di non aiuto di Stato previste dalla normativa applicabile e riportata all’art. 5.3 dell’Invito … A fronte della presenza di ricavi quale indice di svolgimento di attività economiche, il Soggetto proponente ha calcolato un valore netto finanziario negativo, da cui discende la necessità di finanziamento pubblico ”.
11.1. Con il primo motivo di gravame, le amministrazioni appellanti hanno censurato la sentenza per omessa declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione della tassatività dei termini del cronoprogramma il cui decorso non avrebbe più consentito la stipulazione delle convenzioni di finanziamento e, quindi, lo scorrimento della graduatoria.
11.2. Con il secondo motivo di gravame, la sentenza è stata censurata nella parte in cui ha escluso la sussistenza della violazione della disciplina in tema di aiuti di Stato.
Sul punto, le amministrazioni appellanti hanno osservato, in sintesi, che il progetto prevedeva che l’attività economica dovesse “ generare un flusso di cassa, peraltro di misura ingente, come dimostrato dal calcolo del VANF, risultato positivo ”, con la conseguenza che – a loro avviso – sarebbe stato lo stesso proponente a dichiarare che dal progetto sarebbe derivato il conseguimento di ricavi e, quindi, lo svolgimento di un’attività di natura economica (in ragione dello sfruttamento, anche commerciale, delle attrezzature), intesa secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. come qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato (e, sul punto, ha richiamato anche la Comunicazione 2016/C 262/01).
Sotto questo profilo, l’Avvocatura dello Stato ha rilevato, altresì, che l’Agenzia si è rivolta alla Commissione con il quesito formulato con nota prot. n. 0014212 dell’8 maggio 2023 e che la Commissione ha risposto in data 13 giugno 2023, precisando che: “ l’unico elemento che conta per determinare se un ente sia un’impresa ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1 del TFUE è se l’ente svolga attività economiche, vale a dire che è la natura delle attività a costituire il fattore determinante ”.
Con riferimento alla questione del superamento del limite del 20%, le appellanti hanno rilevato che l’unico riferimento a tale percentuale nell’ambito della documentazione progettuale era contenuto nell’inciso del paragrafo 3 della Relazione sull’Analisi Costi Benefici, avente il seguente letterale tenore: “ le attività di Ricerca e Sviluppo che si potranno effettuare grazie alle apparecchiature di cui si intende dotare il Centro Ricerche garantiranno la sostenibilità economica del Centro stesso; le attività infatti potranno essere incentrate sulla creazione di valore aggiunto dato dalla Proprietà Intellettuale, sul rilascio di certificazioni, sulla brevettazione e trasferimento tecnologico/consulenza, nonché sulla ricerca per conto terzi (minore del 20% sul totale) e sulla formazione ”. Ad avviso delle amministrazioni appellanti, pertanto, tale affermazione sarebbe da intendere, a differenza di quanto sostenuto dal T.a.r., nel senso che la predetta percentuale sarebbe riferita esclusivamente alla “ ricerca per conto terzi ”, in considerazione della collocazione della parentesi nel contesto della frase, fermo restando che l’Agenzia, in base ai dati forniti, non avrebbe potuto accertare il soddisfacimento delle condizioni di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 dell’Invito.
Inoltre, le appellanti hanno anche censurato la pronuncia nella parte in cui il T.a.r. ha attribuito rilievo ai ricavi osservando che doveva essere dichiarato il dato complessivo della “ capacità annua dell’infrastruttura ” alla quale doveva essere parametrata “ la quota di utilizzo dell’infrastruttura per attività economiche ”.
11.3. Con il terzo motivo di appello, la sentenza è stata censurata in considerazione di una valutazione asseritamente erronea e superficiale delle risultanze istruttorie, nonché per travisamento dei fatti e difetto di motivazione avuto riguardo al costo complessivo stimato del progetto e, di riflesso, all’accertamento del limite del 20% della capacità annua dell’infrastruttura e al requisito, previsto dall’art. 5.3.3 dell’Invito, del “ reinvestimento dei redditi provenienti dall’attività di trasferimento del sapere ”.
Nella prospettazione delle appellanti, infatti, risulterebbe dimostrata, da un lato, la presenza di attività economica e l’assenza di elementi idonei a dimostrarne l’ancillarità rispetto all’attività di ricerca e, dall’altro lato, non emergerebbe la volontà di reinvestimento integrale dei ricavi a favore delle attività di ricerca dell’infrastruttura oggetto di finanziamento, posto che, a tal fine, sarebbe irrilevante l’assenza dello scopo di lucro.
La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe omesso di esaminare le motivazioni contenute nell’allegato al decreto n. 2 del 2023, adottato a seguito dell’ordinanza cautelare del T.a.r. Lazio n. 6740 del 2022, impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti, nonché la documentazione e le difese prodotte in giudizio dalle amministrazioni resistenti e odierne appellanti. Il provvedimento di riesame, infatti, ha confermato l’inquadramento del progetto come aiuto di Stato, esplicitando le ragioni per le quali non potevano esse ritenute sussistenti le condizioni indicate all’art. 5.3 dell’Invito.
12. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Napoli Parthenope eccependo, in via preliminare, la violazione dei limiti dimensionali previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167 con riferimento alle pagine da 44 a 51 dell’appello dell’Avvocatura dello Stato.
Nel merito, ha replicato ai motivi di gravame chiedendo il rigetto dell’appello e ha altresì riproposto, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., il motivo del primo grado di giudizio – assorbito dal T.a.r. – per il cui tramite ha prospettato la violazione dell’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990, nonché l’eccesso di potere e il travisamento dei presupposti, poiché – a suo dire – con l’adozione del decreto n. 2 del 2023 sarebbe stato esercitato un potere di convalida in assenza dei presupposti legittimanti, posto che, come chiarito da Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2024, n. 3385, tale potere sarebbe ammesso solo per vizi di carattere formale, ossia in presenza di “ una insufficienza del discorso giustificativo-formale, ovvero al non corretto riepilogo della decisione presa ” e non, invece, quando l’inadeguatezza della motivazione rifletta “ un vizio sostanziale della funzione (in termini di contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto dei presupposti), il difetto degli elementi giustificativi del potere non può giammai essere emendato, tantomeno con un mero maquillage della motivazione: l’atto dovrà comunque essere annullato ”.
Inoltre, ad avviso della difesa dell’appellata, la censura con cui è stata contestata la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto che non sia stata correttamente dimostrata la natura ancillare dell’attività economica svolta dall’infrastruttura di ricerca sarebbe non solo infondata ma anche inammissibile, non essendo stato impugnato il capo della sentenza concernente l’omesso esercizio del soccorso istruttorio.
13. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza del 29 ottobre 2024 – reputa che l’appello non sia fondato nel merito per le ragioni che seguono, potendosi pertanto prescindere dall’esame sia dell’eccezione di inammissibilità del motivo di appello appena richiamata, sia di quella relativa al superamento dei limiti dimensionali dell’appello stesso.
14. Il primo motivo di gravame, afferente all’eccepita improcedibilità dell’appello, è infondato alla luce delle sopravvenienze normative, posto che l’art. 1, comma 12, del d.l. 2 marzo 2024, n. 19 ha disposto l’abrogazione espressa dell’art. 1, comma 7- bis , del d.l. n. 59 del 2021, prevedendo altresì che: “ con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario ”. Conseguentemente, alla luce della disposizione che precede, permane l’interesse della ricorrente e odierna appellata alla definizione del giudizio in considerazione della possibilità di conseguire comunque il finanziamento.
15. Il secondo e il terzo motivo di appello – che possono essere trattati congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione – sono del pari infondati, dal momento che l’Invito non ha previsto in via generale che, per conseguire il finanziamento integrale dei costi ammissibili, i progetti non debbano consentire la possibilità di svolgere alcuna attività economica, ma soltanto che tale attività debba avere carattere “ancillare” rispetto all’attività non economica svolta in via principale dall’infrastruttura di ricerca.
Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che il punto 5.3 dell’Invito ha stabilito che “ La previsione di uno sfruttamento a fini non commerciali dell'infrastruttura oggetto di finanziamento non configura profili di aiuto di Stato a condizione che siano soddisfatti uno o più dei seguenti elementi ”, con la conseguenza che ove ricorra anche una sola delle condizioni elencate dal predetto punto 5.3 non si può configurare alcun aiuto di Stato.
Ferma la considerazione che precede, assume altresì rilievo la circostanza che il punto 5.3.1 dell’Invito, sopra riportato, preveda che: “ l’infrastruttura di ricerca dovrà essere utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica e l’eventuale utilizzo economico dovrà rimanere puramente accessorio, nel senso che l’utilizzo economico corrisponde a un’attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell’infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale ”.
In proposito, è dirimente che, nel caso di specie, il progetto presentato dall’appellata, come già rilevato dal T.a.r., ha indicato il valore complessivo degli utili in appena euro 15.825,83 annui, ossia una somma che appare, di per sé, tale da dimostrare il carattere meramente ancillare dell’attività economica rispetto a quella di ricerca. Sotto tale profilo, sussiste dunque il difetto di istruttoria rilevato dal primo giudice poiché le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione non tengono adeguatamente conto del dato appena menzionato.
Non appare condivisibile, invero, neppure l’interpretazione prospettata dalle amministrazioni appellanti secondo cui l’indicazione della percentuale massima del 20% per le attività economiche contenuta nell’inciso del terzo paragrafo della Relazione sull’Analisi Costi Benefici sarebbe riferita alle sole attività per conto terzi e non anche alle altre attività ancillari. In ogni caso, in presenza di dubbi interpretativi, l’amministrazione avrebbe dovuto fare ricorso al soccorso istruttorio, come espressamente previsto dal punto 10.3 dell’Invito, con la conseguenza che l’adozione del provvedimento senza previo soccorso istruttorio è da reputarsi illegittima, in quanto il soccorso istruttorio avrebbe potuto condurre a una diversa valutazione a proposito del rispetto del parametro del 20%.
Sotto un ulteriore profilo, inoltre, la previsione del progetto secondo cui “ il Centro Ricerche non essendo a scopo di lucro presenta degli utili tali da permettere l’autosostentamento ” va intesa nel senso che i ricavi appaiono destinati alla copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della struttura e non possono essere distribuiti proprio per l’assenza dello scopo di lucro, fermo restando che il riferimento ai ricavi – la cui correttezza è stata contestata dalle appellanti – è già stato ritenuto rilevante da questa Sezione nella sentenza n. 5838 del 2024, secondo cui: “ il dato costituito dai ricavi non può considerarsi, al pari di quanto sostenuto dalle Amministrazioni appellanti, assolutamente irrilevante per l’individuazione della natura propriamente economica dell’attività svolta dalla struttura, in quanto significativo indicatore, come del resto già ritenuto dal T.a.r., dell’importanza o al contrario della funzione marginale – come in questo caso – ricoperta dallo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca, soprattutto, poi, se rapportato ai costi di realizzazione del centro e a tutti gli investimenti necessari per il suo funzionamento e per lo svolgimento di tutte le sue attività caratterizzanti di sviluppo e diffusione del sapere scientifico ”. Infine, come del pari rilevato dalla Sezione con la sentenza sopra richiamata, non può essere considerato dirimente neppure il parere espresso dalla Commissione europea - Direzione generale della concorrenza in data 13 giugno 2023 sull’istanza dell’Agenzia dell’8 maggio 2023, dal momento che esso “ sconta, infatti, la genericità della richiesta avanzata dall’Agenzia, che non appare aver rappresentato alla Commissione gli elementi di peculiarità della fattispecie in questione ”.
16. Ne consegue che va confermata la valutazione del T.a.r. circa l’illegittimità degli atti impugnati per difetto di istruttoria anche a seguito del decreto n. 2 del 2023 e per omesso ricorso al soccorso istruttorio, poiché le valutazioni dell’amministrazioni non risultano in linea con gli elementi indicati nell’ambito del progetto.
17. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell’appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata anche circa la rilevata necessità di rinnovare la valutazione concernente i limiti di finanziabilità del progetto.
18. L’accoglimento dell’appello esclude la necessità di riesaminare i motivi riproposti dall’Università, con memoria dell’11 marzo 2024, che non sono stati esaminati dalla sentenza impugnata.
19. Alla luce delle peculiarità delle questioni, le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO