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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N 308/2022 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 308/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Pt_1
Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, Angela Maria
Laganà, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Controparte_1
Domenica Scriva, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Palmi, agiva in giudizio avverso la Controparte_1 richiesta di restituzione avanzata dall' della somma di € 3.179,21 a suo tempo Pt_1 complessivamente corrisposta a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2008 e 2009, eccependo preliminarmente la prescrizione e, in via subordinata, l'illegittimità dell'azione di recupero. Nella resistenza dell' , il Tribunale ha accolto il ricorso, con condanna Pt_1 dell' al pagamento delle spese. Pt_1
Il Giudice ha innanzitutto escluso la decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 eccepita dall' , ritenendo che il ricorso non avesse ad oggetto una prestazione Pt_1 previdenziale o assistenziale, bensì l'accertamento negativo del diritto dell' Pt_1 alla ripetizione di somme percepite dal ricorrente.
Ha accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, rilevando che, con riferimento all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2008, la prima richiesta di restituzione da parte dell' risultava notificata solo Pt_1 nel maggio 2020. Di conseguenza, ha dichiarato prescritto il diritto alla ripetizione di tali somme.
Quanto alla pretesa restitutoria relativa all'anno 2009, il Giudice ha ritenuto l'infondatezza della domanda dell' nel merito, sul presupposto che: Pt_1
l' non avesse fornito adeguata prova della prevalenza dell'attività autonoma CP_2 rispetto a quella di lavoro subordinato, necessaria per escludere il diritto alla disoccupazione agricola;
il ricorrente aveva invece prodotto l'estratto contributivo, da cui emergeva lo svolgimento di attività come bracciante agricolo per 102 giornate nel 2009;
l' si era limitato ad allegare la titolarità di partita IVA e i contributi AGEA, Pt_1 senza provare l'effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi della prevalenza dell'attività autonoma, secondo i parametri di tempo e reddito di cui all'art. 2 della legge n. 9/1963;
i contributi non possono essere considerati reddito ai fini fiscali e CP_3 previdenziali, richiamando in tal senso anche la risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate n. 114/2006.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l' deducendo: Pt_1
in via preliminare, che il sig. non ha mai contestato lo svolgimento di CP_1 attività agricola in proprio, con titolarità di partita IVA, negli anni 2008 e 2009;
l'erroneità del capo della sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato prescritto il diritto alla ripetizione delle somme percepite per l'anno 2008, evidenziando la sussistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, quali : 1) Prest/Agr 22 datata 11.04.2013 con cartoline di R.R. relative, rispettivamente, agli anni 2008,
2009 e 2010; 2) missiva RC1 datata 08 settembre 2014 con cartolina R.R. con la quale veniva comunicato all'odierno appellato l'indebito di € 3.179,21 (Fascicolo
1° , allegato 1.a - documenti sub n.
2 - da pag. 6 a pag. 20); Pt_1 sulla richiesta restitutoria per l'anno 2009, che la prevalenza dell'attività lavorativa autonoma rispetto a quella agricola era stata correttamente determinata sulla base del numero delle giornate lavorative necessarie allo svolgimento della prima, quantificate in n. 138, come attestato dagli ispettori e Persona_1 [...]
nella relazione richiamata nella nota Prot. Inf. D.P.R. 445/2000 Per_2
.6700.01/03/2013.0046144 (Fascicolo 1°, Allegato 2 - 1.a, documento sub n. Pt_1
2, pag. 2); su tale accertamento l' aveva del resto , dedotto prova testimoniale CP_2 oltre documentare la titolarità della partita IVA e l'erogazione di aiuti da parte dell' . CP_3
Infine, l'appellante ha richiamato orientamenti giurisprudenziali, anche di questa
Corte , secondo cui ai fini della valutazione della prevalenza dell'attività autonoma, assumono rilevanza determinante sia le dichiarazioni rese dal lavoratore per ottenere i contributi AGEA, sia il dato quantitativo rappresentato dal numero delle giornate necessarie per lo svolgimento dell'attività autonoma.
L'appellato chiedendo il rigetto dell'appello, aderendo integralmente alle valutazioni e conclusioni rassegnate dal giudice di primo grado.
In particolare, ha eccepito la mancanza di validi atti interruttivi del termine prescrizionale, rilevando che la ricevuta di ritorno prodotta dall' non reca la CP_2 sottoscrizione della persona che avrebbe materialmente ricevuto la comunicazione, con conseguente insussistenza della prova dell'intervenuta notifica.
Ha, inoltre, evidenziato la carenza di prova circa l'effettivo pagamento delle somme oggetto di ripetizione, ritenendo inidonea, a tal fine, la mera schermata interna dell'Istituto riportante la contabilizzazione dell'importo da erogare;
secondo l'appellato, l' avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuto pagamento mediante Pt_1 documentazione attestante l'emissione di un assegno bancario ovvero l'esecuzione di un bonifico regolarmente accreditato in favore del sig. CP_1
Richiamando precedenti giurisprudenziali, l'appellato ha infine osservato che, nell'ambito di un'azione di ripetizione di indebito, grava sull'attore l'onere di provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche la mancanza di una valida causa giustificativa dell'erogazione e nel caso di specie l' non avrebbe provato che Pt_1
l' attività di lavoro autonomo era stata prevalente rispetto a quella subordinata di bracciante agricolo, né il conseguimento di redditi di lavoro autonomo mediante l'utilizzo della partita IVA formalmente attribuitagli.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti.
L'appellato ha depositato note nel termine del 24 settembre 2024 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato .
Il Giudice di prime cure ha ritenuto prescritto il diritto dell' alla ripetizione CP_2 dell'indebito relativamente all'anno 2008, sul presupposto che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte sia stata avanzata soltanto con comunicazione del 21 maggio 2020.
Tale statuizione non può essere condivisa.
L'azione per la ripetizione dell'indebito previdenziale soggiace al termine prescrizionale ordinario decennale e nella fattispecie sono documentati tre atti interruttivi:
1) Raccomandata Prest/Agr 22 dell'11 aprile 2013, consegnata personalmente ad
, con la quale veniva comunicata la reiezione della domanda di Controparte_1 disoccupazione agricola per l'anno 2008, motivata dallo svolgimento in misura prevalente di attività autonoma;
2) Raccomandata Prest/Agr 22 dell'11 aprile 2013, anch'essa consegnata personalmente al ricorrente, con cui veniva comunicata la reiezione della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2009, per le medesime ragioni;
3) Raccomandata RC1 dell'8 settembre 2014, parimenti consegnata ad Amante destinatario, recante comunicazione dell'indebito percepito per l'importo di €
3.179,21, con la seguente motivazione: “a seguito di verbale ispettivo e alla conseguente cancellazione degli anni 2008/2009/2010 Le rispettive prestazioni sono state esaminate d'ufficio e respinte. Pertanto si comunica che l'importo è stato percepito indebitamente per gli anni sopra citati”.
Tali missive risultano tutte ricevute di persona dall' appellato e hanno prodotto l'effetto interruttivo del termine prescrizionale;
a fronte della produzione da parte dell' delle anzidette comunicazioni, l'appellato ha opposto la generica Pt_1 deduzione secondo cui “la ricevuta della cartolina a/r, allegata ai documenti del fascicolo non riporta la firma di colui che ha ricevuto la missiva”, senza Pt_1 specificare quale tra quelle prodotte dall' avrebbe tale carenza, circostanza in Pt_1 ogni caso smentita dall'esame dei singoli avvisi A/R.
Esclusa la prescrizione per l'anno 2008, può procedersi all'esame nel merito in ordine a entrambe le annate cui si riferisce l' indebito.
L' , a sostegno della propria pretese, deduce che l'attività di bracciante agricolo Pt_1 sarebbe subvalente rispetto a quella autonoma, sulla base di vari elementi indiziari, quali il fatto che l' risulta titolare di partita IVA, che abbia percepito, quali CP_1 contributi , per l'anno 2008 la somma di € 1259,33 e per l'anno 2009 la CP_3 somma di € 3028,24, per la coltivazione di terreni (Colture permanenti (arboree)
1.15 ha, Agrumi 0.33ha), e che i fondi cui si riferisce la domanda di contributi richiedono, sulla base di calcoli effettuati secondo i criteri stabiliti dalle tabelle ettaro – colturali, 138 giornate di lavoro annue.
E' vero che i calcoli basati sulle tabelle ettaro – colturali hanno valore presuntivo, ma in questo caso essi vanno apprezzati sinergicamente con la circostanza che negli stessi anni in cui risulta aver prestato attività come bracciante agricolo per 102 giornate. percepì la cifra di 1259,33 per l'anno 2008 e di € 3028,24 per CP_1
l'anno 2009 a titolo di contributi a conferma che la stima circa l'impegno CP_3 lavorativo di 138 giornate per la coltivazione di un fondo di circa 1 ettaro e mezzo,
e quindi di estensione non trascurabile, è del tutto ragionevole.
Va dato atto che la stima anzidetta di 138 giornate è conforme al decreto 2 marzo
1998 (Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Reggio Calabria- (GU Serie Generale
n.72 del 27-03-1998), che per l'agrumeto fissa il fabbisogno in 104 giornate l'anno per ettaro.
.
E ciò anche in considerazione del fatto che l'appellato non soltanto non ha contrastato con motivi specifici e in concreto le circostanze valorizzate in sede ispettiva , né ha allegato quale fosse l'impegno lavorativo per il fondo rispetto al quale aveva ottenuto i contributi , rinunciando così a confutare i calcoli CP_3 allegati da controparte.
Del resto, gli aiuti comunitari erogati all'appellato per gli anni 2008 e 2009
(rispettivamente pari ad euro 1.259,33 ed euro 3028,24) costituiscono una forma di aiuto al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività agricola in proprio, reddito la cui entità non è stata mai precisata dall'odierno appellato e che non deve certamente essere irrisorio considerando l'estensione (1,48 ettari nel 2008, divenuti
3,59 ettari nella dichiarazione aziendale del 2009) del terreno oggetto di CP_3 coltivazione aziendale. Anche sotto il profilo del maggior reddito, può concludersi pertanto che il reddito derivante da lavoro agricolo dipendente (pari ad euro
3.825,00 nel 2008 ed euro 3.966,78 nel 2009) sia inferiore a quello derivante dal lavoro in proprio, in esso incluso, oltre all'ammontare degli aiuti comunitari, il reddito ricavato dalla coltivazione di un fondo con l'estensione sopra riportata.
Quanto alla tesi dell'appellato di mancanza di prova della percezione delle somme oggetto di ripetizione, eccependo l'inidoneità probatoria del documento prodotto dall'Istituto, consistente in una mera schermata informatica recante l'indicazione della somma da corrispondere, va disattesa , richiamando ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. la motivazione resa da questa Corte con la sentenza n. 272/2024 depositata il 4.4.2024,
<< In proposito, va disatteso l'argomento difensivo con cui si asserisce che la prova del pagamento presupporrebbe la produzione di un atto quietanzato con sottoscrizione del creditore, essendosi correttamente evidenziato da parte della giurisprudenza di legittimità che l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto adempimento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr.,
Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L.
6.3.2007 n. 10073).
Ad avviso della Corte, nel caso di specie la dimostrazione del pagamento può essere tratta anche partendo dal “cassetto previdenziale del cittadino”, fiscale prodotto in primo grado dall' , ove sono riportati i dati relativi all'agenzia , alla data Pt_1 Pt_1 della disponibilità, all'importo, all'ufficio pagatore e alla causale, i quali, se non possono costituire, di per se stessi, prova del pagamento, in quanto provenienti dal debitore, tuttavia fanno sorgere una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti, presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla semplice deduzione secondo cui controparte non ha fornito detta prova.
Tale soluzione è confortata anche dalle argomentazioni contenute nella sentenza della Cassazione da ultimo citata, nella quale si è precisato quanto segue:
“… la Corte d'appello ha ritenuto avvenuto il pagamento sulla base dell'emissione del relativo mandato da parte dell e, quindi, in forza di presunzione, Pt_1 corroborata dal comportamento processuale assunto dalla creditrice, che non risulta avere mai negato di avere ricevuto il mandato di pagamento e di avere riscosso il relativo importo, secondo modalità identiche a quelle seguite per i ratei arretrati La critica con la quale si afferma per la prima volta in questa sede, giacché di una tale eccezione non vi è traccia nella sentenza impugnata, che l' Pt_1 non ha mai dichiarato di avere effettuato il pagamento e non ha mai prodotto la quietanza, si rivela insufficiente rispetto alla motivazione sottesa al decisum, perché per l'ente pubblico l'affermazione di avere emesso il mandato di pagamento equivale a dichiarazione di avvenuto adempimento, che può trovare smentita nella replica del creditore il quale dichiari di non averlo ricevuto e di non avere riscosso la somma per causa a lui non imputabile, dichiarazione mai resa, neppure in questa sede, dalla creditrice”.
Dunque, secondo l'opinione della Suprema Corte, di fronte alla produzione di un mandato di pagamento da parte dell'istituto previdenziale, non è sufficiente trincerarsi dietro una contestazione generica, ma occorre prendere specifica posizione, affermando di non avere ricevuto quelle somme >>
Sennonchè l'applicazione di tale regola di giudizio nel caso di specie comporta il parziale accoglimento del gravame ,poiché le somme risultanti dal cassetto previdenziale per gli anni 2008 e 2009 ( ai quali l' ha limitato la domanda di Pt_1 restituzione, dando atto che per il 2010 nulla era stato pagato in via amministrativa) sono rispettivamente di € 1.171,64 e € 1211,73 per complessivi € 2.383,37, non avendo l' chiarito come sia giunto a quantificare la maggiore somma di € CP_2
3.179,21 domandata in restituzione.)
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va riconosciuto il diritto dell'
a ripetere la somma di € 2.383,37 , quali prestazioni di disocc. agricola erogate Pt_1 per gli anni 2008 e 2009 ; l'esito complessivo del giudizio comporta la condanna dell'ente al rimborso di 1/3 delle spese di lite dei due gradi, compensando il resto;
le spese sono liquidate nell' intero come da sentenza impugnata e per l'appello in €
1.457,5 (II scaglione DM 147/2022,nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate)
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Pt_1 [...]
e avverso la sentenza n. 419/2022 emessa in data 03.03.2022 dal GL di CP_1
Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto dell' a ripetere la somma di € 2.383,37; Pt_1
2) condanna l' al pagamento in favore di di 1/3 delle spese di difesa Pt_1 CP_1 del primo grado (come liquidate nell'intero nell' impugnata sentenza) oltre accessori di legge e con la già disposta distrazione in favore dei procuratori Scriva
e e di 1/3 di quelle dell'appello, che liquida n € 1.457,5, oltre accessori CP_4 di legge e distrazione in favore dell'avv. Domenica Scriva, compensando per i due gradi i residui 2/3 .
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2024
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti)
Il Presidente
(Dott. MassimoGullino)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 308/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Pt_1
Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, Angela Maria
Laganà, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Controparte_1
Domenica Scriva, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Palmi, agiva in giudizio avverso la Controparte_1 richiesta di restituzione avanzata dall' della somma di € 3.179,21 a suo tempo Pt_1 complessivamente corrisposta a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2008 e 2009, eccependo preliminarmente la prescrizione e, in via subordinata, l'illegittimità dell'azione di recupero. Nella resistenza dell' , il Tribunale ha accolto il ricorso, con condanna Pt_1 dell' al pagamento delle spese. Pt_1
Il Giudice ha innanzitutto escluso la decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 eccepita dall' , ritenendo che il ricorso non avesse ad oggetto una prestazione Pt_1 previdenziale o assistenziale, bensì l'accertamento negativo del diritto dell' Pt_1 alla ripetizione di somme percepite dal ricorrente.
Ha accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, rilevando che, con riferimento all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2008, la prima richiesta di restituzione da parte dell' risultava notificata solo Pt_1 nel maggio 2020. Di conseguenza, ha dichiarato prescritto il diritto alla ripetizione di tali somme.
Quanto alla pretesa restitutoria relativa all'anno 2009, il Giudice ha ritenuto l'infondatezza della domanda dell' nel merito, sul presupposto che: Pt_1
l' non avesse fornito adeguata prova della prevalenza dell'attività autonoma CP_2 rispetto a quella di lavoro subordinato, necessaria per escludere il diritto alla disoccupazione agricola;
il ricorrente aveva invece prodotto l'estratto contributivo, da cui emergeva lo svolgimento di attività come bracciante agricolo per 102 giornate nel 2009;
l' si era limitato ad allegare la titolarità di partita IVA e i contributi AGEA, Pt_1 senza provare l'effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi della prevalenza dell'attività autonoma, secondo i parametri di tempo e reddito di cui all'art. 2 della legge n. 9/1963;
i contributi non possono essere considerati reddito ai fini fiscali e CP_3 previdenziali, richiamando in tal senso anche la risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate n. 114/2006.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l' deducendo: Pt_1
in via preliminare, che il sig. non ha mai contestato lo svolgimento di CP_1 attività agricola in proprio, con titolarità di partita IVA, negli anni 2008 e 2009;
l'erroneità del capo della sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato prescritto il diritto alla ripetizione delle somme percepite per l'anno 2008, evidenziando la sussistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, quali : 1) Prest/Agr 22 datata 11.04.2013 con cartoline di R.R. relative, rispettivamente, agli anni 2008,
2009 e 2010; 2) missiva RC1 datata 08 settembre 2014 con cartolina R.R. con la quale veniva comunicato all'odierno appellato l'indebito di € 3.179,21 (Fascicolo
1° , allegato 1.a - documenti sub n.
2 - da pag. 6 a pag. 20); Pt_1 sulla richiesta restitutoria per l'anno 2009, che la prevalenza dell'attività lavorativa autonoma rispetto a quella agricola era stata correttamente determinata sulla base del numero delle giornate lavorative necessarie allo svolgimento della prima, quantificate in n. 138, come attestato dagli ispettori e Persona_1 [...]
nella relazione richiamata nella nota Prot. Inf. D.P.R. 445/2000 Per_2
.6700.01/03/2013.0046144 (Fascicolo 1°, Allegato 2 - 1.a, documento sub n. Pt_1
2, pag. 2); su tale accertamento l' aveva del resto , dedotto prova testimoniale CP_2 oltre documentare la titolarità della partita IVA e l'erogazione di aiuti da parte dell' . CP_3
Infine, l'appellante ha richiamato orientamenti giurisprudenziali, anche di questa
Corte , secondo cui ai fini della valutazione della prevalenza dell'attività autonoma, assumono rilevanza determinante sia le dichiarazioni rese dal lavoratore per ottenere i contributi AGEA, sia il dato quantitativo rappresentato dal numero delle giornate necessarie per lo svolgimento dell'attività autonoma.
L'appellato chiedendo il rigetto dell'appello, aderendo integralmente alle valutazioni e conclusioni rassegnate dal giudice di primo grado.
In particolare, ha eccepito la mancanza di validi atti interruttivi del termine prescrizionale, rilevando che la ricevuta di ritorno prodotta dall' non reca la CP_2 sottoscrizione della persona che avrebbe materialmente ricevuto la comunicazione, con conseguente insussistenza della prova dell'intervenuta notifica.
Ha, inoltre, evidenziato la carenza di prova circa l'effettivo pagamento delle somme oggetto di ripetizione, ritenendo inidonea, a tal fine, la mera schermata interna dell'Istituto riportante la contabilizzazione dell'importo da erogare;
secondo l'appellato, l' avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuto pagamento mediante Pt_1 documentazione attestante l'emissione di un assegno bancario ovvero l'esecuzione di un bonifico regolarmente accreditato in favore del sig. CP_1
Richiamando precedenti giurisprudenziali, l'appellato ha infine osservato che, nell'ambito di un'azione di ripetizione di indebito, grava sull'attore l'onere di provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche la mancanza di una valida causa giustificativa dell'erogazione e nel caso di specie l' non avrebbe provato che Pt_1
l' attività di lavoro autonomo era stata prevalente rispetto a quella subordinata di bracciante agricolo, né il conseguimento di redditi di lavoro autonomo mediante l'utilizzo della partita IVA formalmente attribuitagli.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti.
L'appellato ha depositato note nel termine del 24 settembre 2024 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato .
Il Giudice di prime cure ha ritenuto prescritto il diritto dell' alla ripetizione CP_2 dell'indebito relativamente all'anno 2008, sul presupposto che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte sia stata avanzata soltanto con comunicazione del 21 maggio 2020.
Tale statuizione non può essere condivisa.
L'azione per la ripetizione dell'indebito previdenziale soggiace al termine prescrizionale ordinario decennale e nella fattispecie sono documentati tre atti interruttivi:
1) Raccomandata Prest/Agr 22 dell'11 aprile 2013, consegnata personalmente ad
, con la quale veniva comunicata la reiezione della domanda di Controparte_1 disoccupazione agricola per l'anno 2008, motivata dallo svolgimento in misura prevalente di attività autonoma;
2) Raccomandata Prest/Agr 22 dell'11 aprile 2013, anch'essa consegnata personalmente al ricorrente, con cui veniva comunicata la reiezione della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2009, per le medesime ragioni;
3) Raccomandata RC1 dell'8 settembre 2014, parimenti consegnata ad Amante destinatario, recante comunicazione dell'indebito percepito per l'importo di €
3.179,21, con la seguente motivazione: “a seguito di verbale ispettivo e alla conseguente cancellazione degli anni 2008/2009/2010 Le rispettive prestazioni sono state esaminate d'ufficio e respinte. Pertanto si comunica che l'importo è stato percepito indebitamente per gli anni sopra citati”.
Tali missive risultano tutte ricevute di persona dall' appellato e hanno prodotto l'effetto interruttivo del termine prescrizionale;
a fronte della produzione da parte dell' delle anzidette comunicazioni, l'appellato ha opposto la generica Pt_1 deduzione secondo cui “la ricevuta della cartolina a/r, allegata ai documenti del fascicolo non riporta la firma di colui che ha ricevuto la missiva”, senza Pt_1 specificare quale tra quelle prodotte dall' avrebbe tale carenza, circostanza in Pt_1 ogni caso smentita dall'esame dei singoli avvisi A/R.
Esclusa la prescrizione per l'anno 2008, può procedersi all'esame nel merito in ordine a entrambe le annate cui si riferisce l' indebito.
L' , a sostegno della propria pretese, deduce che l'attività di bracciante agricolo Pt_1 sarebbe subvalente rispetto a quella autonoma, sulla base di vari elementi indiziari, quali il fatto che l' risulta titolare di partita IVA, che abbia percepito, quali CP_1 contributi , per l'anno 2008 la somma di € 1259,33 e per l'anno 2009 la CP_3 somma di € 3028,24, per la coltivazione di terreni (Colture permanenti (arboree)
1.15 ha, Agrumi 0.33ha), e che i fondi cui si riferisce la domanda di contributi richiedono, sulla base di calcoli effettuati secondo i criteri stabiliti dalle tabelle ettaro – colturali, 138 giornate di lavoro annue.
E' vero che i calcoli basati sulle tabelle ettaro – colturali hanno valore presuntivo, ma in questo caso essi vanno apprezzati sinergicamente con la circostanza che negli stessi anni in cui risulta aver prestato attività come bracciante agricolo per 102 giornate. percepì la cifra di 1259,33 per l'anno 2008 e di € 3028,24 per CP_1
l'anno 2009 a titolo di contributi a conferma che la stima circa l'impegno CP_3 lavorativo di 138 giornate per la coltivazione di un fondo di circa 1 ettaro e mezzo,
e quindi di estensione non trascurabile, è del tutto ragionevole.
Va dato atto che la stima anzidetta di 138 giornate è conforme al decreto 2 marzo
1998 (Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Reggio Calabria- (GU Serie Generale
n.72 del 27-03-1998), che per l'agrumeto fissa il fabbisogno in 104 giornate l'anno per ettaro.
.
E ciò anche in considerazione del fatto che l'appellato non soltanto non ha contrastato con motivi specifici e in concreto le circostanze valorizzate in sede ispettiva , né ha allegato quale fosse l'impegno lavorativo per il fondo rispetto al quale aveva ottenuto i contributi , rinunciando così a confutare i calcoli CP_3 allegati da controparte.
Del resto, gli aiuti comunitari erogati all'appellato per gli anni 2008 e 2009
(rispettivamente pari ad euro 1.259,33 ed euro 3028,24) costituiscono una forma di aiuto al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività agricola in proprio, reddito la cui entità non è stata mai precisata dall'odierno appellato e che non deve certamente essere irrisorio considerando l'estensione (1,48 ettari nel 2008, divenuti
3,59 ettari nella dichiarazione aziendale del 2009) del terreno oggetto di CP_3 coltivazione aziendale. Anche sotto il profilo del maggior reddito, può concludersi pertanto che il reddito derivante da lavoro agricolo dipendente (pari ad euro
3.825,00 nel 2008 ed euro 3.966,78 nel 2009) sia inferiore a quello derivante dal lavoro in proprio, in esso incluso, oltre all'ammontare degli aiuti comunitari, il reddito ricavato dalla coltivazione di un fondo con l'estensione sopra riportata.
Quanto alla tesi dell'appellato di mancanza di prova della percezione delle somme oggetto di ripetizione, eccependo l'inidoneità probatoria del documento prodotto dall'Istituto, consistente in una mera schermata informatica recante l'indicazione della somma da corrispondere, va disattesa , richiamando ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. la motivazione resa da questa Corte con la sentenza n. 272/2024 depositata il 4.4.2024,
<< In proposito, va disatteso l'argomento difensivo con cui si asserisce che la prova del pagamento presupporrebbe la produzione di un atto quietanzato con sottoscrizione del creditore, essendosi correttamente evidenziato da parte della giurisprudenza di legittimità che l'esercizio del diritto di provare l'avvenuto adempimento “…non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr.,
Cass. 6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747) (…)Parimenti, la mancata produzione della quietanza non equivale a prova dell'inadempimento, perché la circostanza che il debitore il quale effettui il pagamento abbia diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa, onde è inesatto l'assunto secondo cui l'art. 1199 c.c. attribuirebbe efficacia liberatoria soltanto alla quietanza di pagamento, attestando invece la norma citata soltanto il valore probatorio di essa..” (Cass. Sez. L.
6.3.2007 n. 10073).
Ad avviso della Corte, nel caso di specie la dimostrazione del pagamento può essere tratta anche partendo dal “cassetto previdenziale del cittadino”, fiscale prodotto in primo grado dall' , ove sono riportati i dati relativi all'agenzia , alla data Pt_1 Pt_1 della disponibilità, all'importo, all'ufficio pagatore e alla causale, i quali, se non possono costituire, di per se stessi, prova del pagamento, in quanto provenienti dal debitore, tuttavia fanno sorgere una presunzione, discendente anche dalla qualità di ente pubblico dell'ente erogatore, che provvede alla predisposizione di siffatti documenti attraverso procedure standardizzate che implicano la verifica automatica dei pagamenti, presunzione rispetto alla quale il creditore è onerato di sollevare una contestazione specifica dell'avvenuto pagamento, non limitata, come invece è avvenuto nel caso di specie, alla semplice deduzione secondo cui controparte non ha fornito detta prova.
Tale soluzione è confortata anche dalle argomentazioni contenute nella sentenza della Cassazione da ultimo citata, nella quale si è precisato quanto segue:
“… la Corte d'appello ha ritenuto avvenuto il pagamento sulla base dell'emissione del relativo mandato da parte dell e, quindi, in forza di presunzione, Pt_1 corroborata dal comportamento processuale assunto dalla creditrice, che non risulta avere mai negato di avere ricevuto il mandato di pagamento e di avere riscosso il relativo importo, secondo modalità identiche a quelle seguite per i ratei arretrati La critica con la quale si afferma per la prima volta in questa sede, giacché di una tale eccezione non vi è traccia nella sentenza impugnata, che l' Pt_1 non ha mai dichiarato di avere effettuato il pagamento e non ha mai prodotto la quietanza, si rivela insufficiente rispetto alla motivazione sottesa al decisum, perché per l'ente pubblico l'affermazione di avere emesso il mandato di pagamento equivale a dichiarazione di avvenuto adempimento, che può trovare smentita nella replica del creditore il quale dichiari di non averlo ricevuto e di non avere riscosso la somma per causa a lui non imputabile, dichiarazione mai resa, neppure in questa sede, dalla creditrice”.
Dunque, secondo l'opinione della Suprema Corte, di fronte alla produzione di un mandato di pagamento da parte dell'istituto previdenziale, non è sufficiente trincerarsi dietro una contestazione generica, ma occorre prendere specifica posizione, affermando di non avere ricevuto quelle somme >>
Sennonchè l'applicazione di tale regola di giudizio nel caso di specie comporta il parziale accoglimento del gravame ,poiché le somme risultanti dal cassetto previdenziale per gli anni 2008 e 2009 ( ai quali l' ha limitato la domanda di Pt_1 restituzione, dando atto che per il 2010 nulla era stato pagato in via amministrativa) sono rispettivamente di € 1.171,64 e € 1211,73 per complessivi € 2.383,37, non avendo l' chiarito come sia giunto a quantificare la maggiore somma di € CP_2
3.179,21 domandata in restituzione.)
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va riconosciuto il diritto dell'
a ripetere la somma di € 2.383,37 , quali prestazioni di disocc. agricola erogate Pt_1 per gli anni 2008 e 2009 ; l'esito complessivo del giudizio comporta la condanna dell'ente al rimborso di 1/3 delle spese di lite dei due gradi, compensando il resto;
le spese sono liquidate nell' intero come da sentenza impugnata e per l'appello in €
1.457,5 (II scaglione DM 147/2022,nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate)
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Pt_1 [...]
e avverso la sentenza n. 419/2022 emessa in data 03.03.2022 dal GL di CP_1
Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto dell' a ripetere la somma di € 2.383,37; Pt_1
2) condanna l' al pagamento in favore di di 1/3 delle spese di difesa Pt_1 CP_1 del primo grado (come liquidate nell'intero nell' impugnata sentenza) oltre accessori di legge e con la già disposta distrazione in favore dei procuratori Scriva
e e di 1/3 di quelle dell'appello, che liquida n € 1.457,5, oltre accessori CP_4 di legge e distrazione in favore dell'avv. Domenica Scriva, compensando per i due gradi i residui 2/3 .
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2024
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti)
Il Presidente
(Dott. MassimoGullino)