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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/11/2024, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. 4395/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Giuseppe ACQUARONE, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 24 ottobre 2016 a Bonao (Repubblica Dominicana) e che dalla loro unione è nato (13 Per_1
agosto 2017), minorenne.
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi si sono separati consensualmente e detta separazione si protrae da più di sei mesi successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata il 15 marzo 2021. Entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione ed in ogni caso l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, come successivamente modificate su indicazione del Tribunale, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bonao (Repubblica Dominicana) il
24 ottobre 2016 tra e Parte_1 Parte_2
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di IMPERIA (Atto n. 21, Parte II, Serie C, Anno 2017);
3. recepisce le condizioni di cui al ricorso, così come modificate con ricorso sottoscritto personalmente dalle parti depositato in data 15 novembre 2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 21 novembre 2024.
I
l
P
r
e
s
i Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
d
e
n
t
e dott.ssa Veronica Marrapodi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Giuseppe ACQUARONE, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 24 ottobre 2016 a Bonao (Repubblica Dominicana) e che dalla loro unione è nato (13 Per_1
agosto 2017), minorenne.
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi si sono separati consensualmente e detta separazione si protrae da più di sei mesi successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata il 15 marzo 2021. Entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione ed in ogni caso l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, come successivamente modificate su indicazione del Tribunale, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bonao (Repubblica Dominicana) il
24 ottobre 2016 tra e Parte_1 Parte_2
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di IMPERIA (Atto n. 21, Parte II, Serie C, Anno 2017);
3. recepisce le condizioni di cui al ricorso, così come modificate con ricorso sottoscritto personalmente dalle parti depositato in data 15 novembre 2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 21 novembre 2024.
I
l
P
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e
s
i Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
d
e
n
t
e dott.ssa Veronica Marrapodi