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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/06/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 244 R.G.A.C. dell'anno 2021
T R A
, nato a [...] il [...], Parte_1
in proprio e nella qualità di erede della coniuge Persona_1
;
[...]
, nata a [...] il 02 Persona_1
maggio 1963 e deceduta il 16 luglio 2019; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Dario Nardone, giusta procura in atti;
, nata a [...] il il 09/03/1986 Parte_2
, nato a [...] il [...] Parte_3
, nato ad [...] il [...] Parte_4
OPPONENTI
CONTRO
con sede legale con sede Controparte_1
legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, e per essa la rappresentante (e precedente altra Controparte_2
rappresentante , in persona del Controparte_3
rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Brescia, via
Corfù 102, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Miceli Sopo, giusta procura in atti;
OPPOSTA – CREDITORE PROCEDENTE
E NEI CONFRONTI DI
in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via
Rossini n. 22, 37060 - Castel d'Azzano (VR), rappresentata e difesa dall'avv. Tito Zilioli, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, con sede legale in Cutro (KR), Loc. Arcieri, ex s.s. 106, zona industriale, rappresentata e difesa dall'avv. Martina
Lamanna, giusta procura in atti;
CREDITORI INTERVENUTI
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_5
introducevano la fase di merito Persona_1
dell'opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa nei loto confronti, contestando la statuizione cautelare adottata del giudice dell'esecuzione e reiterando i motivi già proposti.
Le censure mosse avevano riguardo ai due contratti di mutuo (del
2009 e del 2012) fondanti la pretesa creditizia del creditore procedente.
In primo luogo, gli opponenti rilevavano l'inidoneità dei titoli stragiudiziali del creditore procedente ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.: al riguardo, parte opponente rappresentava che nei due contratti di mutuo ipotecario non sarebbe mai avvenuta effettivamente la consegna del denaro,
2 nemmeno virtuale, essendo la somma immediatamente impiegata dal mutuante a titolo di deposito cauzionale infruttifero (cfr. pag.
3 – 20 dell'atto di citazione). Gli opponenti sostenevano l'assenza di un interesse alla complessiva operazione negoziale, in quanto la parte mutuataria non poteva disporre liberamente della somma e il negozio di cauzione era posto nell'interesse esclusivo della banca, stante la necessità di aumentare le garanzie del finanziamento.
In secondo luogo, sulla base di una perizia di parte, gli opponenti prospettavano l'usura pattizia nella ipotesi di estinzione e/o di risoluzione anticipata del mutuo, nonché l'usura pattizia degli interessi moratori, rilevando che gli stessi avrebbero pagato interessi non dovuti (cfr. pag. 20 – 25).
Per tali motivi, in via preliminare, parte opponente chiedeva di dichiarare che i contratti di mutuo del creditore procedente non costituissero efficaci titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., con la conseguente dichiarazione di nullità o inefficacia degli atti di precetto e di pignoramento e disponendo la cancellazione del pignoramento e delle ipoteche volontarie concesse con i mutui stessi.
Nel merito, parte opponente chiedeva di accertare l'usurarietà dei mutui, con la condanna del creditore opposto alla restituzione di quanto non dovuto e già pagato.
Infine, parte opponente chiedeva di accertare che non vi fossero i presupposti per agire in via esecutiva, con la conseguenza di condannare il creditore procedente al risarcimento del danno patito dagli esecutati opponenti, determinato nel valore dei beni immobiliari oggetto di esecuzione o nella differenza tra il valore
3 degli immobili stimati nella consulenza d'ufficio resa nella opposta procedura esecutiva immobiliare e il prezzo ricavato dalla vendita.
In ogni caso, chiedeva che la procedura esecutiva fosse dichiarata estinta.
Costituendosi nella fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, il creditore procedente, per Controparte_1
tramite della propria società rappresentante (poi mutata in corso di causa) sosteneva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda avanzata da parte opponente in relazione alla posizione di , in quanto questa era già deceduta Persona_1
(il 16 luglio 2019) prima di incoare l'opposizione all'esecuzione de qua.
Sempre in via preliminare, il creditore procedente rilevava la carenza di legittimazione passiva, avuto riguardo alla domanda di restituzione di quanto asseritamente pagato indebitamente in forza dei riconteggi dei rapporti di mutuo (alla luce della asserita usurarietà degli stessi) e della domanda di risarcimento del danno, essendo il creditore procedente solamente un cessionario del credito e non del contratto (cfr. pag. 6 e 7 della costituzione).
Pertanto, la chiedeva di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità di tali domande.
Nel merito, ritenendo che i mutui costituissero idonei titoli esecutivi stragiudiziali e che non vi fosse alcuna usura pattizia,
l'opposta società chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Inoltre, ravvisava l'abuso del processo da Controparte_1
parte degli opponenti, avendo questi incoato plurime opposizioni all'esecuzione, per cui chiedeva la condanna ai sensi dei commi 1
4 e 3 dell'art. 96 c.p.c.
Si costituivano separatamente la Controparte_4
e la e (creditori intervenuti
[...] CP_5 Controparte_5
nella procedura esecutiva), aderendo alle difese della CP_1
e rilevando, al contempo, che i propri titoli esecutivi, nel
[...]
merito, non erano stati oggetto di alcuna contestazione o domanda da parte degli opponenti.
La causa veniva istruita tramite le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, redatta dalla dott.ssa volta ad accertare l'usurarietà dei Persona_2
contratti di mutuo fondanti la pretesa esecutiva del creditore procedente.
In corso di causa si costituivano in giudizio, nella qualità di eredi di , , , Persona_1 Parte_1 Parte_2
e . Parte_3 Parte_4
Rilevato il difetto di procura al difensore dei soggetti da ultimo citato, il giudice, con ordinanza del 29/11/2024, assegnava termine perentorio per il rilascio o la rinovazione della medesima, termine che però trascorreva vanamente.
Successivamente, con le ultime note di trattazione scritta, l'attore produceva il proprio atto di accettazione alla Parte_1
eredità di con contestuale atto di Persona_1
rinuncia di , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...]
La causa veniva infine posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 gennaio 2025 con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno concluso mediante comparse conclusionali e
5 repliche agli atti.
2. Sulla inammissibilità delle domande svolte da
[...]
e sulla inammissibilità della costituzione in Persona_1
giudizio di Parte_2 Parte_3 [...]
. Parte_4
Le domande svolte nell'interesse di Persona_1
devono essere dichiarate inammissibili, in quanto l'odierna opposizione all'esecuzione, già avuto riguardo alla fase cautelare,
è stata incoata quando già l'opponente era deceduta.
Inoltre, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio di , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in quanto non è mai stato sanato il difetto di procura
[...]
riscontrato con ordinanza del 29/11/2024.
3. Sulla legittimazione passiva della in Controparte_1
relazione alla domanda di restituzione e alla domanda di risarcimento del danno avanzate da parte opponente.
Per quanto attiene alla domanda di restituzione delle somme asseritamente pagate indebitamente in virtù dell'usurarietà dei contratti di mutuo, il difetto di legittimazione passiva sollevato dal creditore procedente è fondato.
Infatti, la domanda di restituzione dell'indebito (semmai sussistente) va proposta nei confronti dell'accipiens.
Nel caso di specie, in virtù delle allegazioni della CP_1
(non contestate da parte opponente) appare evidente che
[...]
l'odierno creditore procedente non è il soggetto che ha ricevuto i pagamenti effettuati, in quanto non si tratta dell'originario mutuante, ma è solamente il cessionario del credito oggetto di tali contratti.
6 Peraltro, parte opponente non ha allegato nemmeno gli specifici pagamenti compiuti eventualmente a favore dell'odierno cessionario, Controparte_1
Al contrario, dalle allegazioni delle parti appare evidente che parte debitrice opponente, al più, ha compiuto pagamenti quando il rapporto di mutuo non era ancora entrato in sofferenza e quindi nei confronti dell'originario creditore, ossia la Banca di credito cooperativo del Nisseno.
Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della rispetto alla domanda di restituzione delle Controparte_1
somme asseritamente non dovute.
Diversamente, per quanto riguarda la domanda risarcitoria, non si può pervenire alla medesima conclusione, in quanto la stessa trova causa nell'aver incoato illegittimamente o illecitamente la procedura esecutiva o nell'averla proseguita e quindi è rivolta proprio nei confronti del creditore procedente.
Pertanto, tale domanda risulta ammissibile, alla luce del fatto che l'odierno creditore procedente ( ha continuato Controparte_1
l'azione esecutiva intrapresa a suo tempo dai precedenti creditori cedenti (Sirius spv s.rl. e prima ancora Banco di credito cooperativo del Nisseno soc. coop.).
4. Sull'efficacia dei titoli esecutivi del creditore procedente,
Controparte_1
L'art. 474, comma 3, c.p.c. stabilisce che sono validi titolo esecutivi “stragiudiziali” gli atti pubblici ricevuti da un notaio.
Tra questi si possono annoverare anche i contratti di mutuo, purché effettivamente produttivi di effetti giuridici.
Al riguardo, si deve considerare che la consegna e la sussistenza
7 dell'obbligazione di restituire la somma mutuata sono elementi essenziali per il perfezionamento del contratto di mutuo e per la qualificazione in termini di mutuo, trattandosi di contratto reale.
Per queste caratteristiche, il caso in cui la somma mutuata venisse immediatamente impiegata al fine di un altro negozio, anche nei confronti dello stesso mutuante e tramite una consegna virtuale o una mera operazione contabile, è apparso problematico, come nel caso di specie.
La questione de qua può essere oggi risolta alla luce delle coordinate ermeneutiche espresse da un noto e recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Sez. Un.,
Sentenza n. 5968 del 06/03/2025 - Rv. 674009 - 01).
Meritano di essere citati alcuni stralci della motivazione, che consentono di ritenere superata la differente interpretazione di altra recente sentenza della Cassazione n. 12007/2024 (citata anche da parte opponente).
“19. È ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale),
8 non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata.
20. I patti accessori appena visti [deposito cauzionale infruttifero e simili n.d.r.] … attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; …
21. Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo
l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito
- o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario.
[…] 23. In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto
l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali
l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo
9 che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo
a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca
l'intervenuto svincolo della somma.”
Chiariti i superiori assunti, nel caso di specie, i contratti di mutuo censurati da parte opponente costituiscono validi titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Infatti, l'erogazione delle somme è avvenuta, essendo le somme immediatamente impiegate nel deposito cauzionale infruttifero, venendo così detenute di nuovo dal mutuante ad altro titolo (cfr. documenti allegati dal creditore procedente: mutuo del 2009 – pag. 4; mutuo del 2012 – pag. 3).
Peraltro, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, tale fenomeno di collegamento negoziale permettere di evincere comunque un interesse del mutuatario: infatti, la pattuizione relativa al deposito cauzionale è funzionale a far sì che il mutuatario dia ulteriori garanzie alla banca mutuante.
Tuttavia, tale funzione di garanzia è, a sua volta, servente all'ottenimento del mutuo stesso, nelle more di apprestare ulteriori garanzie, come si evince dalla lettura della pattuizione accessoria contenuta nei contratti di mutuo e nell'allegato citato.
Pertanto, può dirsi comunque sussistente un interesse della parte mutuataria, poiché in difetto non vi sarebbe stata alcuna
10 pattuizione di mutuo, stante la carenza di garanzie apprestate.
Per di più, a seguito dell'erogazione delle somme da parte del mutuante, è sorta l'obbligazione di restituzione (a rate) della somma mutuata (esattamente come affermato dalle Sezioni
Unite).
A riprova di ciò, a causa del mancato pagamento di alcune rate, il rapporto è entrato in sofferenza e ha condotto all'azione esecutiva di cui oggi si discute.
Inoltre, il fatto che l'erogazione delle somme, anche mediante la semplice operazione contabile, non sia avvenuta proprio il giorno della stipula dei contratti di mutuo (come indicato da parte opponente), ma qualche giorno dopo la scadenza della prima rata di mutuo, non è una circostanza sufficiente a ritenere non perfezionato il contratto.
Semplicemente, la stipulazione effettiva del mutuo, essendo un contratto reale presupponente la consegna, è da considerare come avvenuta alla data della consegna anziché in quella del confezionamento dell'atto pubblico.
Tuttavia, ciò non inficia la correttezza di quanto già detto e i due contratti di mutuo indicati devono ritenersi validi ed efficaci titoli esecutivi.
5. Sull'usurarietà dei contratti di mutuo fondanti la pretesa del creditore procedente.
Tutto quanto sopra premesso e procedendo all'esame della questione relativa alla pretesa usurarietà dei mutui di cui si discute, osserva il giudicante che la stessa risulta infondata.
A tanto si perviene sulla base della consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla dott.ssa di cui si condividono gli Persona_2
11 approdi in virtù della correttezza del metodo utilizzato, in accordo con la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (n.
19597 del 2020), e in base al fatto che concretamente non c'è stata alcuna contestazione da parte dell'opponente in sede di osservazioni.
Infatti, per quanto riguarda il metodo di rilevazione del tasso soglia usuraio con riferimento agli interessi moratori, la consulente ha differenziato il calcolo del detto tasso in base ai periodi presi in considerazione (pag. 28, 29, 30 e 31 della relazione).
In particolare, per quanto qui di interesse, la consulente ha rappresentato (pag. 30) che “Per i contratti conclusi dall'01/04/2003
(data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il
“tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del
2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del
D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di
1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106.
Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4”
Tali formule sono state applicate, rispettivamente, al primo contratto di mutuo, in quanto stipulato nel 2009, e al secondo
12 contratto di mutuo, in quanto stipulato nel 2012 (cfr. documenti allegati dal creditore . Controparte_1
In base al raffronto del tasso soglia usuraio per interessi moratori così determinato con il tasso per interessi moratori applicato al primo rapporto contrattuale, la consulente ha concluso stabilendo che “Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 8,400%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 23/12/2009, risulta inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il tasso medio rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati, procedura conforme ai chiarimenti in materia forniti dalla stessa Banca d'Italia.” (cfr. pag. 37 della relazione).
Altresì, avuto riguardo all'estinzione anticipata del mutuo, la consulente ha affermato che “… anche ipotizzando che il contraente decida di concludere il finanziamento a seguito del pagamento della rata numero 30, come il contratto le dà facoltà, risulterebbe a suo carico un
TAEG del 6,149%, calcolato includendo le eventuali spese di chiusura anticipata del contratto, contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni di Banca d'italia del 2009. Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato …” (cfr. pag. 37 della relazione).
Con riguardo al secondo contratto di mutuo (stipulato nel 2012), la consulente ha riscontrao che “Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari
a 8,900%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 04/07/2012, risulta inferiore al tasso soglia
(TEGM+2.1)X1.25+4
13 Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il
04/07/2012, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia).”
Peraltro, avuto riguardo alla componente relativa alla penale per estinzione/risoluzione anticipata del finanziamento, si è evidenziato che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 -
Rv. 664250 – 01; cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23866 del
01/08/2022 - Rv. 665525 – 01). Pertanto, non si può tenere conto della penale per estinzione anticipata ai fini del calcolo della soglia usuaria (come correttamente espresso nella consulenza tecnica – cfr. pag. 32 -34 della relazione).
Orbene, alla luce di quanto detto sopra, si deve concludere con il rigetto del motivo di opposizione sollevato da parte opponente, in quanto i contratti di mutuo censurati non sono usurai.
6. Sulla domanda risarcitoria per illegittimità della procedura esecutiva.
Posta l'infondatezza dei due motivi di opposizione prospettati dalla parte debitrice opponente, si deve concludere anche per
14 l'infondatezza e quindi il rigetto della domanda di risarcimento del danno, non sussistendo nemmeno il presupposto del danno cagionato.
7. Sulla domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Nonostante sia pacifico, in quanto non contestato, che siano state plurime le opposizioni proposte avverso l'esecuzione de qua, si ritiene non sussistente una responsabilità per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Tale conclusione discende dal fatto che è emerso un rilevante contrasto giurisprudenziale nel corso di questi anni, di cui si è dato brevemente conto al punto 4, tale da far sorgere legittimi motivi per prospettare un'opposizione. Tale contrasto è stato risolto solamente dalle Sezioni Unite n. 5968 del 2025.
Pertanto, il fatto che il debitore esecutato abbia insistito avuto riguardo a tale motivo di opposizione tramite plurime opposizioni non è sufficiente a fondare una responsabilità per lite temeraria.
8. Sulle spese di lite.
Alla luce del contrasto giurisprudenziale emerso con riguardo all'efficacia dei contratti di mutuo le cui somme sono state immediatamente riconsegnate alla banca ad altro titolo, di cui si
è discusso al punto 4, e risolto solamente dalle Sezioni Unite 5968 del 2025, si ritengono sussistenti motivi tali da compensare le spese di lite fra le parti per ½, dovendosi porre la restante quota a carico di parte opponente.
Tali spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso fra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00.
15 Le spese di lite nei confronti dei creditori intervenuti devono invece essere integralmente compensate, non essendo stata proposta da parte opponenente alcuna contestazione nei confronti dei loro crediti.
9. Spese di C.T.U.
Le spese della consulenza tecnica svolta per la verifica del rispetto della normativa antiusura, già liquidate con separato decreto, devono invece porsi definitivamente e per intero a carico di parte opponente, stante l'infondatezza della questione relativa all'usura relativa agli interessi moratori.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in appello, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta nell' interesse di;
Persona_1
2) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di e Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...]
3) rigetta le domande proposte da parte opponente;
4) rigetta la domanda di responsabilità ex art. 96 c.p.c. formulata da contro parte opponente;
Controparte_1
5) compensa per ½ le spese di lite tra l'opponente Pt_1
e l'opposta condannando il
[...] Controparte_1
primo alla rifusione della restante quota di spese sostenute dalla seconda, che si liquida in euro 11.228,50, oltre I.V.A.,
16 C.P.A. e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
6) compensa per intero le spese di lite tra parte opponente e creditori intervenuti;
7) pone spese le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opponente . Parte_1
Caltanissetta, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
17