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29 aprile 2006
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13 febbraio 2008
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28 giugno 2009
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25 novembre 2009
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13 luglio 2011
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12 novembre 2014
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Art. 161. Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche 1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5 , e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonche' alla tutela dell'interesse degli utenti.
2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente e' scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attivita' e' garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77 . I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, ne' possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita' previste all' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , in particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalita' di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra ((gli enti di governo dell'ambito)) e i gestori in particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualita' dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionali dei servizi idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita' di trattamento degli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, ((degli enti di governo dell'ambito)) , delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attivita' svolta.
5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o) . Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77 . La Commissione svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.
6-bis. Le attivita' della Segreteria tecnica sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonche' dell'azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.
(30) (46)
---------- AGGIORNAMENTO (30)
Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 , ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Gli organismi di cui all' articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 uglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dall' articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo." ---------- AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 10, comma 26) che "A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all' articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e il predetto articolo 161 e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo".
2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente e' scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attivita' e' garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77 . I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, ne' possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita' previste all' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , in particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalita' di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra ((gli enti di governo dell'ambito)) e i gestori in particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualita' dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionali dei servizi idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita' di trattamento degli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, ((degli enti di governo dell'ambito)) , delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attivita' svolta.
5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o) . Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77 . La Commissione svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.
6-bis. Le attivita' della Segreteria tecnica sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonche' dell'azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.
(30) (46)
---------- AGGIORNAMENTO (30)
Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 , ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Gli organismi di cui all' articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 uglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dall' articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo." ---------- AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 10, comma 26) che "A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all' articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e il predetto articolo 161 e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo".
Commentari • 10
- 1. La determinazione della tariffa dei servizi idrici : tra tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza. Commento alla sentenza n. 67Di Leonardo Salvemini · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
di Leonardo Salvemini. Commento alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 2013. La determinazione della tariffa dei servizi idrici : tra tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67 del 12 aprile 2013, affronta nuovamente la questione mai sopita della competenza regionale in materia di risorse idriche integrate e del relativo regime tariffario. La sentenza in analisi risolve il giudizio di costituzionalità sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri dichiarando la illegittimità degli articoli 4, comma 2, lettera e), 7, commi 4 e 5, e 11, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17 (Disposizioni in …
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Giurisprudenza • 56
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- art. 14 l. 481/95·
- inammissibilità ricorso·
- art. 162 d.lgs. 152/2006·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- principio di irretroattività·
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