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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 783/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2394/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 296762025000001980000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 26 giugno 2025, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale il 28 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo in relazione ad undici cartelle, che asseriva non esserle state notificate, lamentando la mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento e la violazione del beneficio di preventiva escussione. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si opponeva all'accoglimento del ricorso. Nel prosieguo, la ricorrente depositava memoria illustrativa. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte con riguardo alla cartella n. 29620200090434861000, sottesa all'atto impugnato, in quanto relativa a sanzioni amministrative attribuite alla cognizione del giudice ordinario. Va, poi, ritenuta l'inammissibilità del primo motivo di ricorso - riguardante la omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle poste a base del preavviso di iscrizione ipotecaria - poiché il ricorso non risulta essere stato notificato agli enti impositori Agenzia delle Entrate e Regione Sicilia, quali soggetti passivamente legittimati a resistere. Il secondo motivo di ricorso deve essere, invece, rigettato. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ne aveva l'onere, ha invero documentalmente dimostrato di avere notificato tutte le residue cartelle in contestazione, ( vedi relate di notifica, in atti), dimostrando altresì di avere inviato alla contribuente ulteriori intimazioni di pagamento, che non risultano essere state dalla medesima impugnate. Il terzo ed ultimo motivo di ricorso - che si fonda sulla dedotta impossibilità di iscrivere a ruolo il tributo
“il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società”- risulta del tutto privo di riferimenti in diritto ed in fatto, sicchè il suo esame nel merito è del tutto precluso a questa Corte. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, a favore della resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 5.000,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo. Palermo, 27 gennaio 2026.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2394/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 296762025000001980000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 26 giugno 2025, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatale il 28 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo in relazione ad undici cartelle, che asseriva non esserle state notificate, lamentando la mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento e la violazione del beneficio di preventiva escussione. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si opponeva all'accoglimento del ricorso. Nel prosieguo, la ricorrente depositava memoria illustrativa. In data odierna, questa Corte deliberava come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte con riguardo alla cartella n. 29620200090434861000, sottesa all'atto impugnato, in quanto relativa a sanzioni amministrative attribuite alla cognizione del giudice ordinario. Va, poi, ritenuta l'inammissibilità del primo motivo di ricorso - riguardante la omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle poste a base del preavviso di iscrizione ipotecaria - poiché il ricorso non risulta essere stato notificato agli enti impositori Agenzia delle Entrate e Regione Sicilia, quali soggetti passivamente legittimati a resistere. Il secondo motivo di ricorso deve essere, invece, rigettato. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ne aveva l'onere, ha invero documentalmente dimostrato di avere notificato tutte le residue cartelle in contestazione, ( vedi relate di notifica, in atti), dimostrando altresì di avere inviato alla contribuente ulteriori intimazioni di pagamento, che non risultano essere state dalla medesima impugnate. Il terzo ed ultimo motivo di ricorso - che si fonda sulla dedotta impossibilità di iscrivere a ruolo il tributo
“il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società”- risulta del tutto privo di riferimenti in diritto ed in fatto, sicchè il suo esame nel merito è del tutto precluso a questa Corte. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, a favore della resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 5.000,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Palermo. Palermo, 27 gennaio 2026.