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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 563/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LE LO, OR
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 319/2023 depositato il 18/01/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 717/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 24/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011202595 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina - impugna la sentenza n.717/1/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data 29 maggio 2020 e depositata il 24 giugno 2022.
Nel giudizio di prime cure la contribuente impugnava l'avviso di accertamento n.TKF011202595/2018 avente per oggetto la rettifica del della dichiarazione dei redditi mod. Unico 2015 per l'anno d'imposta 2014 per complessivi €.96.673,32.
Nel giudizio di prime cure il contribuente eccepiva l'illegittimità della pretesa e l'erroneità della ricostruzione operata dall'Agenzia delle Entrate.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'Agenzia delle Entrate sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva parzialmente il ricorso nella parte in cui risultavano effettuati i versamenti da parte del contribuente. Venivano compensate le spese di lite.
Con un unico motivo di appello l'Agenzia delle Entrate eccepisce la violazione dell'art.116 della Costituzione
e dell'art.36 de D.Lgs n.546/92.
Conclude l'appellante con la richiesta di riforma parziale della sentenza di prime cure con vittoria di spese di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 18 gennaio 2023.
La parte appellata, sig.ra Resistente_1, non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 14 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Evidenzia la Corte che l'appellante ha prodotto in giudizio la notifica dell'appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata del 18.01.2023 con la relativa ricevuta di consegna.
L'avviso di consegna tuttavia potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo PEC ma non prova che a quel messaggio vi è allegato uno specifico documento ovvero l'appello. Tale prova può essere fornita dal mittente solamente con il deposito in giudizio del documento nel formato informatico ". eml " o “.msg”.
A tal riguardo questa Corte di ritiene di aderire all'orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo PEC, ritenendo che, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994
e 19 bis, comma 5, delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in “.eml” o “.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute (Cass. n.16189/2023 ed in senso conforme, Cass. n.14790/2024).
In particolare la Corte di Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo cui in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali normativamente previste che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file ".. " previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, determina la nullità della notificazione. Tale principio risulta valido per tutte le notifiche degli atti processuali. Solo la produzione della ricevuta di consegna in formato “.eml” consente, attraverso l'apertura del file, di verificare l'effettiva presenza dell'atto notificato e, quindi, la sua consegna al destinatario, mentre analoga certezza non è possibile acquisire quando (come nel caso di specie) il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in formato “.pdf”.
Come detto questa Corte ritiene di aderire al principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.16189/2023 dalla quale non solo non vi è motivo di discostarsi ma che al contrario si condivide pienamente
(in senso conforme, CGT Siracusa n.225/2024; CGT Napoli n.7895/2024, CGT Lazio n.3729/2024, CGT
Lazio n.4588/2025, CGT Sicilia n.2368/20259 oltre la giurisprudenza di questa stessa Corte. Inoltre nello stesso solco la Corte di Cassazione con recente pronuncia n.20664 del 22 luglio 2025 ha precisato che, in assenza del deposito dei file “.eml” o “.msg”, la notifica si considera incompleta. Di conseguenza, non è possibile applicare l'articolo 291 c.p.c., che consente al giudice di ordinare la rinnovazione di una notifica nulla. In questo caso, difatti, il problema non è una notifica viziata, ma una notifica la cui prova non è stata fornita.
In senso conforme, Cass. n.27351/2025 e più di recente, Cass. n.32316 del 11 dicembre 2025.
Inoltre nel caso di specie la nullità della notificazione o la carenza di prova della notificazione del ricorso non è stata sanata dalla costituzione in giudizio della parte convenuta.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta giustifica l'omessa pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma all'udienza del giorno 14 gennaio 2026.
Il OR Il Presidente
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LE LO, OR
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 319/2023 depositato il 18/01/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 717/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 24/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011202595 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina - impugna la sentenza n.717/1/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data 29 maggio 2020 e depositata il 24 giugno 2022.
Nel giudizio di prime cure la contribuente impugnava l'avviso di accertamento n.TKF011202595/2018 avente per oggetto la rettifica del della dichiarazione dei redditi mod. Unico 2015 per l'anno d'imposta 2014 per complessivi €.96.673,32.
Nel giudizio di prime cure il contribuente eccepiva l'illegittimità della pretesa e l'erroneità della ricostruzione operata dall'Agenzia delle Entrate.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'Agenzia delle Entrate sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva parzialmente il ricorso nella parte in cui risultavano effettuati i versamenti da parte del contribuente. Venivano compensate le spese di lite.
Con un unico motivo di appello l'Agenzia delle Entrate eccepisce la violazione dell'art.116 della Costituzione
e dell'art.36 de D.Lgs n.546/92.
Conclude l'appellante con la richiesta di riforma parziale della sentenza di prime cure con vittoria di spese di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 18 gennaio 2023.
La parte appellata, sig.ra Resistente_1, non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 14 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Evidenzia la Corte che l'appellante ha prodotto in giudizio la notifica dell'appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata del 18.01.2023 con la relativa ricevuta di consegna.
L'avviso di consegna tuttavia potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo PEC ma non prova che a quel messaggio vi è allegato uno specifico documento ovvero l'appello. Tale prova può essere fornita dal mittente solamente con il deposito in giudizio del documento nel formato informatico ". eml " o “.msg”.
A tal riguardo questa Corte di ritiene di aderire all'orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo PEC, ritenendo che, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994
e 19 bis, comma 5, delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in “.eml” o “.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute (Cass. n.16189/2023 ed in senso conforme, Cass. n.14790/2024).
In particolare la Corte di Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo cui in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali normativamente previste che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file ".. " previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, determina la nullità della notificazione. Tale principio risulta valido per tutte le notifiche degli atti processuali. Solo la produzione della ricevuta di consegna in formato “.eml” consente, attraverso l'apertura del file, di verificare l'effettiva presenza dell'atto notificato e, quindi, la sua consegna al destinatario, mentre analoga certezza non è possibile acquisire quando (come nel caso di specie) il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in formato “.pdf”.
Come detto questa Corte ritiene di aderire al principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.16189/2023 dalla quale non solo non vi è motivo di discostarsi ma che al contrario si condivide pienamente
(in senso conforme, CGT Siracusa n.225/2024; CGT Napoli n.7895/2024, CGT Lazio n.3729/2024, CGT
Lazio n.4588/2025, CGT Sicilia n.2368/20259 oltre la giurisprudenza di questa stessa Corte. Inoltre nello stesso solco la Corte di Cassazione con recente pronuncia n.20664 del 22 luglio 2025 ha precisato che, in assenza del deposito dei file “.eml” o “.msg”, la notifica si considera incompleta. Di conseguenza, non è possibile applicare l'articolo 291 c.p.c., che consente al giudice di ordinare la rinnovazione di una notifica nulla. In questo caso, difatti, il problema non è una notifica viziata, ma una notifica la cui prova non è stata fornita.
In senso conforme, Cass. n.27351/2025 e più di recente, Cass. n.32316 del 11 dicembre 2025.
Inoltre nel caso di specie la nullità della notificazione o la carenza di prova della notificazione del ricorso non è stata sanata dalla costituzione in giudizio della parte convenuta.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta giustifica l'omessa pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma all'udienza del giorno 14 gennaio 2026.
Il OR Il Presidente