Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 563
CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Violazione norme su notifica telematica

    La Corte dichiara l'inammissibilità dell'appello poiché l'appellante non ha fornito prova adeguata della notifica dell'atto di appello a mezzo PEC, non avendo depositato i file nel formato richiesto dalla normativa (es. .eml o .msg). La semplice ricevuta di consegna PEC non è sufficiente a dimostrare l'effettiva allegazione e consegna dell'atto. La mancata costituzione della parte appellata non sana tale vizio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 563
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 563
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo