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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/05/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1928 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 20/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
( ), nata in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10/05/1975, residente in Bisenti (TE) alla C.da Troiano I n. 49, elettivamente domiciliata in
Silvi (TE) alla Via Roma n.153, presso lo studio dell'Avv. Daniela Grossi (C.F.
del Foro di Teramo, che la CodiceFiscale_2 Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Silvana Mariotti (c.f.
p.e.c. t) e CodiceFiscale_3 Email_2 Pt_2
(c.f. – p.e.c. t);
[...] C.F._4 Email_3
giusta procura generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 23.01.2023 Persona_1
n. rep. 37590 – raccolta 7131, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente:
“Previa disapplicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) n. 2) del D.L. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, in L. 28.03.2019, n. 26) nella parte in cui prevede il requisito della residenza decennale, anziché quinquennale, sul territorio nazionale per ottenere il beneficio del Reddito di Cittadinanza, come stabilito dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale, nonché per i motivi esposti nei ricorsi, dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza dei provvedimenti di revoca del beneficio di RdC impugnati e pronunciarne la nullità e/o l'annullamento, e per l'effetto,
•ordinare all' di riammettere la ricorrente al beneficio del RdC con effetto immediato;
CP_1
•ordinare all di pagare alla ricorrente, nelle more del giudizio quanto di sua spettanza;
CP_1
•condannare l' al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per non aver percepito il CP_1
RdC da settembre 2022 in poi, per le causali in premessa e a seguito della revoca, danno da quantificarsi in via equitativa e in misura non inferiore di quanto percepito mensilmente fino al momento della revoca del beneficio ad oggi prudenzialmente quantificabile in € 1.600,00;
•dichiarare non esigibili/ripetibili le somme richieste dall' nei provvedimenti di CP_1 restituzione somme per pagamento non dovuto rispettivamente del 18/12/2022 notificato il
13/02/2023 e del 07/02/2023 notificati in data 13/02/2023 e 01/03/2023;
•in ogni caso dichiarare irripetibili le somme richieste in restituzione per le motivazioni esposte;
•Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
Parte resistente:
“nel merito,
-a) respingere il proposto ricorso e quindi dichiarare la infondatezza della proposta domanda di accertamento negativo, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine alle spese processuali”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 09.11.2022,
[...]
ha adito il Tribunale di Teramo, in funzione del giudice del Parte_1
lavoro, al fine di far dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) n. 2) del
D.L. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, in L. 28.03.2019, n. 26) nella parte in cui prevede il requisito della residenza decennale sul territorio nazionale per ottenere il beneficio del Reddito di Cittadinanza, l'illegittimità dei provvedimenti di revoca del beneficio ed il suo diritto a percepire il reddito di cittadinanza (di seguito anche RdC) con effetto immediato, ordinando all' il pagamento dei ratei maturati nelle more del giudizio e la condanna CP_1 dell' previdenziale al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, per la CP_1
mancata percezione della misura dal settembre 2022 in poi.
Sotto il profilo fattuale deduceva:
- di aver presentato, negli anni 2020-2021 tre domande per ottenere il sussidio del
Rdc, tutte accolte dall' : 1) domanda del 19.03.2020 (Protocollo: INPS-RDC- CP_1
2020-2340832), a cui seguiva a decorrere dal 01.04.2020 l'erogazione dell'importo
2 di € 1.000,00, successivamente ridotto per attività di lavoro e variazioni;
2) domanda del 15.01.2021 (Protocollo: , con la quale CodiceFiscale_5 veniva effettuato l'aggiornamento ISEE e la modifica dello stato di famiglia, in seguito alla quale la ricorrente percepiva un importo mensile di € 800,00 dal febbraio 2021 al settembre 2021 oltre tre assegni temporanei di € 67,50; 3) domanda del 28.10.2021 (Protocollo: , per rinnovo dopo CodiceFiscale_6
i 18 mesi, e la con decorrenza dal novembre 2021 percepiva mensilmente Pt_1
l'importo di € 800,00, oltre ad assegni temporanei per € 67,50, sino ad agosto 2022;
- che in data 07.10.2022, l' comunicava la revoca del beneficio per tutte e tre le CP_1 domande genericamente motivata per “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” e soltanto dalla visione del cassetto fiscale emergeva: “Richiesta di rinvio a giudizio Procura della Repubblica di Teramo art.
7 DL 4/2019. Al fine di ottenere indebitamente il beneficio RDC dichiarava il falso sui requisiti di reddito e cittadinanza, in particolare di risiedere in Italia da almeno
10 anni – udienza preliminare 04.10.2022”;
- di essere stata imputata nell'ambito del procedimento penale allibrato al n.
970/2022 RGNR iscritto sulla Procura della Repubblica di Teramo, R.g. GIP
1720/2022, del delitto previsto e punito dall'art. 7 comma 1 D.L. 4/2019 “poiché in mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 D.L. nr° 4/2019, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, dichiarava il falso sui requisiti di residenza e cittadinanza in particolare di risiedere in Italia da almeno dieci (10) anni e così percependo indebitamente la somma totale di
6.602,50 euro. Accertato in Teramo, il 25/01/2022” che si concludeva con sentenza n. 299/2022 del 18/10/2022 emessa dal GUP dott. Marco Procaccini, con la quale la ricorrente veniva assolta perché il fatto non costituisce reato.
A fronte di tali premesse, eccepiva la illegittimità del provvedimento di revoca per mancanza di motivazione stante l'alternatività dei motivi addotti, palesandone anche la genericità e contraddittorietà e sottolineando, inoltre, come l'istituto di Previdenza era a conoscenza del procedimento penale, così come risultante da annotazione nel cassetto fiscale.
Nel merito rappresentava come risultava documentalmente provata la sua presenza sul territorio nazionale fin dal 12 aprile 2011, giusta carta di soggiorno n. rilasciata il Numero_1
25/05/2016 dalla Questura di Teramo, utilizzata per la presentazione di tutte e tre le domande e la residenza assunta presso il Comune di Bisenti in data 09/06/2011.
3 Infine, specificava come il requisito della residenza decennale sul territorio nazionale per ottenere il beneficio del Reddito di Cittadinanza contrastasse sia con la direttiva lungo- soggiornanti (art. 11 par.
1.d dir. 2003/109), sia con la direttiva protezione internazionale (art. 29 dir. 2011/95), sia con gli artt. 18 e 45 del TUE, con il Regolamento 492/2011 e infine con gli artt. 34 della Carta dei diritti fondamentali UE e 31 della Carta Sociale del Consiglio
d'Europa.
1.2. In data 11.05.2023 si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda CP_1 di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, in quanto la ricorrente risultava priva del requisito della residenza decennale, sottolineando che la sentenza di assoluzione del GUP di
Teramo era motivata dall'assenza dell'elemento psicologico del reato, senza entrare nel merito delle questioni civilistiche ed amministrative riguardanti il possesso del requisito, che non sussisteva alla data della prima domanda amministrativa, presentata il 11.03.2020, nonché alla data della seconda domanda amministrativa, presentata il 15.01.2021, e non risulta provato con riferimento alla terza domanda amministrativa.
1.3. Con separato ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato il 27.03.2023, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di far accertare la illegittimità dell'azione di ripetizione di indebito assistenziale avviata dall' con tre missive, una del 18.12.2022 e due del 07.02.2023, con CP_1
le quali è stata chiesta la restituzione del reddito di cittadinanza dalla stessa percepito, con riferimento a tre diverse domande amministrative, rispettivamente del 11.03.2020, del
15.01.2021 e del 28.10.2021.
Il giudizio veniva incardinato al numero R.G. n. 525/2023, nell'ambito del quale si costituiva l' contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto, in CP_1
ragione delle medesime motivazioni esposte nel presente giudizio.
1.4. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 23.05.2023, svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, lo scrivente Magistrato, a cui la causa è pervenuta, giusto decreto presidenziale di assegnazione n. 7/23, dal precedente assegnatario Dott.ssa la stessa veniva rinviata Per_2 all'udienza del 20.06.2023, per vagliare la sussistenza dei presupposti per la riunione con l'altro procedimento suddetto, dando atto che sulla legittimità della previsione del requisito della residenza ultradecannale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale ed anche questioni di compatibilità con il diritto U.E.
All'udienza del 20.06.2023, il procedimento rubricato al numero 525/2023 veniva riunito al presente giudizio, attesi i presupposti di connessione oggettiva oltre che di identità delle parti e considerata la natura prettamente documentale, la causa veniva rinviata per discussione.
4 In seguito ad ulteriori rinvii in attesa della pronuncia del Giudice delle Leggi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata il 31 maggio 2022 dalla Corte di Appello di
Milano, in relazione al requisito della decennalità della residenza dello straniero richiedente,
la causa è pervenuta in discussione alla data del 20.05.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.,
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le rispettive note, chiedendo parte ricorrente l'accoglimento della domanda anche alla luce dell'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale, insistendo per il suo rigetto parte resistente.
2. Oggetto del presente giudizio è la spettanza del reddito di cittadinanza, negato dall' CP_1 in ragione dell'assenza del requisito della residenza ultradecennale.
Dagli atti di causa risulta che la parte ricorrente ha presentato tre domande per l'ottenimento del reddito di cittadinanza: 1) domanda del 19.03.2020, 2) domanda del
15.1.2021 con aggiornamento ISEE e dichiarazione stato di famiglia modificato;
3) domanda del 28.10.2021 per il rinnovo a seguito dei 18 mesi, accolta in data 28.10.2021.
L' ha revocato il beneficio per tutte e tre le domande, in ragione della mancanza del CP_1
requisito della residenza ultradecennale in Italia.
Dalla revoca del beneficio sono poi conseguite le missive di ripetizione di indebito
(raccomandate datate 18.12.2022- RDC-2020-2340832 dell'importo di € 7.118,06;
07.02.2023 -RDC- 2021-3766340 dell'importo di € 6.400,00 e 07.02.2023 - RDC-2021-
4936965 dell'importo di € 8.200,00), oggetto di impugnativa da parte ricorrente con separato ricorso depositato il 27.03.2023, il cui giudizio è stato poi riunito alla presente controversia.
In forza di sentenza n. 299/22 del 10.10.2022 emessa dal G.U.P. di Teramo, dott. Marco
Procaccini la parte ricorrente è stata assolta dal reato ascrittole perché il fatto non costituiva reato (ovvero per assenza dell'elemento soggettivo della condotta di reato), pur rilevando, nella detta pronuncia, che la ricorrente faceva ingresso in Italia, per immigrazione, dal Perù, in data 12.4.2011 (e non in data 12.4.2011 come dedotto dall' nelle note di udienza) CP_1
giusto permesso di soggiorno. Alla luce di tale evidenza, emergente dalla sentenza penale, il requisito richiesto della residenza ultradeccanale (sulla cui legittimità costituzionale si tornerà in seguito), non sembrerebbe sussistere alla data della prima domanda amministrativa - presentata il 11.03.2020 – nonché alla data di presentazione della seconda domanda
5 amministrativa – presentata in data 15.1.2021-, risultando, di converso sussistente rispetto alla terza domanda, presentata in data 28.10.2021.
Come già premesso, dalla documentazione in atti, emerge che il motivo della revoca del beneficio in parola è rappresentato dalla mancanza, in capo alla ricorrente, cittadina peruviana, dal requisito necessario per potervi accedere, ovvero la residenza decennale in
Italia per almeno dieci anni.
Non risulta, invece, in contestazione la permanenza in maniera continuativa della ricorrente negli ultimi due anni, essendo tale aspetto solo fugacemente dedotto in sede di memoria difensiva.
Al riguardo è bene rilevare che il reddito di cittadinanza, in ragione della sua funzione assistenziale, viene posto in pagamento sulla base delle dichiarazioni, concernenti il possesso dei requisiti costitutivi, rese dagli istanti, con autocertificazione, in sede di domanda amministrativa.
Ed, infatti, nel caso di specie, la ricorrente, in sede di presentazione sin dalla prima domanda amministrativa, dichiarava “di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo continuativo” .
A seguito delle verifiche successive effettuate dalla Guardia di Finanza, è, però, emerso come la stessa abbia ottenuto il requisito della residenza solo in data 09.06.2011 presso il
Comune di Bisenti.
3. Così delineata la fattispecie, è opportuno rammentare, in linea generale, che il Reddito di
Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà (attualmente abrogato), è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.
Dal punto di vista normativo, l'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 prevede: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
6 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.”
I requisiti di cittadinanza sono quindi riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere: cittadino italiano o dell'Unione Europea;
cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide;
cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea.
È cumulativamente necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416- ter, 422 e 640 bis del codice penale.
Con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio in tema di reddito di cittadinanza, spetta all'interessato, che ne abbia fatto istanza, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per fruirne, secondo il criterio generale dettato dall'art. 2697 c.cc. e secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte che in tema di indebito previdenziale ovvero assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, pone a carico esclusivo dell'accipiens
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr.
Cass. n. 2739/2016).
3.1. Riguardo poi al requisito della residenza decennale in Italia e da almeno 2 anni in modo continuativo, occorre rilevare come, in seguito al rinvio pregiudiziale esperito ex art. 267 TFUE dal Tribunale di Napoli, si è espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione degli articoli 18 e 45 TFUE, dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 30 e 31 della Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961 nell'ambito del Consiglio d'Europa e riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996, dell'articolo 11paragrafo 1, lettera d), della direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, nonché dell'articolo 29 della
7 direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
La Corte, con sentenza del 29.07.2024 nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, ha stabilito che “L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza”.
L'organo giurisdizionale dell'Unione, pertanto, ha ritenuto illegittima l'applicabilità del requisito decennale ai cittadini extra UE titolari di permesso di lungo periodo con applicabilità diretta da parte dei giudici nazionali.
Nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con sentenza 12 febbraio - 20 marzo
2025, n. 31 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero
2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
4. Ciò premesso, applicando al caso concreto le disposizioni conformate alla pronuncia del giudice delle leggi, non vi sono dubbi circa la spettanza della prestazione a favore della ricorrente, la cui stabile residenza sul territorio italiano da almeno cinque anni alla data della presentazione della prima domanda amministrativa è indubbia e documentata.
Ed infatti, come emergente dalla stessa segnalazione della Guardia di Finanza di Teramo, su cui si è poi fondata la revoca disposta dall' , CP_1 Parte_1
ha acquisito la residenza italiana in data 09.06.2011 presso il Comune dì Bisenti (TE), risultando il suo ingresso in Italia in data 12/04/2011 (e non 12.4.2021 come dedotto dall' ), giusta carta di soggiorno n. rilasciata il 25/05/2016 dalla Questura di CP_1 Numero_1
Teramo. Dai documenti prodotti dall' risulta, inoltre, che per l'intero periodo e CP_1
8 quantomeno fino al 10.5.2023 (data della verifica sull'agenzia delle entrate) la CP_1
ricorrente ha sempre continuato a risiedere stabilmente nel Comune di Bisenti, e vi risiede tuttora come indicato nella intestazione del ricorso. E' lo stesso istituto resistente che, peraltro, afferma che dalle banche-dati dell' e da quelle dell'Erario, tisulta che il primo CP_1
inserimento dell'indirizzo di residenza risale al 09.06.2011 per l' , e al 25.05.2011 per CP_1
l'Agenzia delle Entrate.
Ne consegue che alla data di presentazione della prima domanda amministrativa, avvenuta in data 19.3.2020, risultava certamente integrato il requisito di residenza quinquennale, avendo, infatti, la ricorrente collocato la propria residenza stabile nel Comune di Bisenti fin dal 9.6.2011.
Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza, la insussistenza dell'obbligazione di restituzione dell'importo complessivo di € 21.718,06 ed il diritto della ricorrente a percepire gli importi maturati a titolo di reddito di cittadinanza, se non già integralmente provveduto.
Di converso non può riconoscersi alcun risarcimento a titolo di danno non patrimoniale subito in seguito alla revoca del beneficio, attesa la estrema genericità ed indeterminatezza della domanda.
5. Considerato che la sentenza della Corte Costituzionale (che ha avuto rilievo determinante ai fini della risoluzione del caso concreto, atteso che diversamente le sorti del giudizio avrebbero potuto essere differenti) è stata pronunciata nelle more del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1928/2022 a cui è riunito il giudizio R.G. 525/2023, così provvede:
• dichiara l'illegittimità della revoca del beneficio disposta dall' (prot. INPS-RDC- CP_1
2020-2340832, ; Controparte_2 Controparte_3
• dichiara la insussistenza dell'obbligazione di restituzione dell'importo di € 21.718,06;
• condanna l' al pagamento degli importi maturati a titolo di reddito di cittadinanza CP_1
durante il periodo della erronea revoca, se non già interamente avvenuto;
• rigetta la domanda risarcitoria;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 20.05.2025
9 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 20/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
( ), nata in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10/05/1975, residente in Bisenti (TE) alla C.da Troiano I n. 49, elettivamente domiciliata in
Silvi (TE) alla Via Roma n.153, presso lo studio dell'Avv. Daniela Grossi (C.F.
del Foro di Teramo, che la CodiceFiscale_2 Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Silvana Mariotti (c.f.
p.e.c. t) e CodiceFiscale_3 Email_2 Pt_2
(c.f. – p.e.c. t);
[...] C.F._4 Email_3
giusta procura generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 23.01.2023 Persona_1
n. rep. 37590 – raccolta 7131, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente:
“Previa disapplicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) n. 2) del D.L. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, in L. 28.03.2019, n. 26) nella parte in cui prevede il requisito della residenza decennale, anziché quinquennale, sul territorio nazionale per ottenere il beneficio del Reddito di Cittadinanza, come stabilito dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale, nonché per i motivi esposti nei ricorsi, dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza dei provvedimenti di revoca del beneficio di RdC impugnati e pronunciarne la nullità e/o l'annullamento, e per l'effetto,
•ordinare all' di riammettere la ricorrente al beneficio del RdC con effetto immediato;
CP_1
•ordinare all di pagare alla ricorrente, nelle more del giudizio quanto di sua spettanza;
CP_1
•condannare l' al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per non aver percepito il CP_1
RdC da settembre 2022 in poi, per le causali in premessa e a seguito della revoca, danno da quantificarsi in via equitativa e in misura non inferiore di quanto percepito mensilmente fino al momento della revoca del beneficio ad oggi prudenzialmente quantificabile in € 1.600,00;
•dichiarare non esigibili/ripetibili le somme richieste dall' nei provvedimenti di CP_1 restituzione somme per pagamento non dovuto rispettivamente del 18/12/2022 notificato il
13/02/2023 e del 07/02/2023 notificati in data 13/02/2023 e 01/03/2023;
•in ogni caso dichiarare irripetibili le somme richieste in restituzione per le motivazioni esposte;
•Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
Parte resistente:
“nel merito,
-a) respingere il proposto ricorso e quindi dichiarare la infondatezza della proposta domanda di accertamento negativo, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine alle spese processuali”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 09.11.2022,
[...]
ha adito il Tribunale di Teramo, in funzione del giudice del Parte_1
lavoro, al fine di far dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) n. 2) del
D.L. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, in L. 28.03.2019, n. 26) nella parte in cui prevede il requisito della residenza decennale sul territorio nazionale per ottenere il beneficio del Reddito di Cittadinanza, l'illegittimità dei provvedimenti di revoca del beneficio ed il suo diritto a percepire il reddito di cittadinanza (di seguito anche RdC) con effetto immediato, ordinando all' il pagamento dei ratei maturati nelle more del giudizio e la condanna CP_1 dell' previdenziale al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, per la CP_1
mancata percezione della misura dal settembre 2022 in poi.
Sotto il profilo fattuale deduceva:
- di aver presentato, negli anni 2020-2021 tre domande per ottenere il sussidio del
Rdc, tutte accolte dall' : 1) domanda del 19.03.2020 (Protocollo: INPS-RDC- CP_1
2020-2340832), a cui seguiva a decorrere dal 01.04.2020 l'erogazione dell'importo
2 di € 1.000,00, successivamente ridotto per attività di lavoro e variazioni;
2) domanda del 15.01.2021 (Protocollo: , con la quale CodiceFiscale_5 veniva effettuato l'aggiornamento ISEE e la modifica dello stato di famiglia, in seguito alla quale la ricorrente percepiva un importo mensile di € 800,00 dal febbraio 2021 al settembre 2021 oltre tre assegni temporanei di € 67,50; 3) domanda del 28.10.2021 (Protocollo: , per rinnovo dopo CodiceFiscale_6
i 18 mesi, e la con decorrenza dal novembre 2021 percepiva mensilmente Pt_1
l'importo di € 800,00, oltre ad assegni temporanei per € 67,50, sino ad agosto 2022;
- che in data 07.10.2022, l' comunicava la revoca del beneficio per tutte e tre le CP_1 domande genericamente motivata per “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” e soltanto dalla visione del cassetto fiscale emergeva: “Richiesta di rinvio a giudizio Procura della Repubblica di Teramo art.
7 DL 4/2019. Al fine di ottenere indebitamente il beneficio RDC dichiarava il falso sui requisiti di reddito e cittadinanza, in particolare di risiedere in Italia da almeno
10 anni – udienza preliminare 04.10.2022”;
- di essere stata imputata nell'ambito del procedimento penale allibrato al n.
970/2022 RGNR iscritto sulla Procura della Repubblica di Teramo, R.g. GIP
1720/2022, del delitto previsto e punito dall'art. 7 comma 1 D.L. 4/2019 “poiché in mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 D.L. nr° 4/2019, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, dichiarava il falso sui requisiti di residenza e cittadinanza in particolare di risiedere in Italia da almeno dieci (10) anni e così percependo indebitamente la somma totale di
6.602,50 euro. Accertato in Teramo, il 25/01/2022” che si concludeva con sentenza n. 299/2022 del 18/10/2022 emessa dal GUP dott. Marco Procaccini, con la quale la ricorrente veniva assolta perché il fatto non costituisce reato.
A fronte di tali premesse, eccepiva la illegittimità del provvedimento di revoca per mancanza di motivazione stante l'alternatività dei motivi addotti, palesandone anche la genericità e contraddittorietà e sottolineando, inoltre, come l'istituto di Previdenza era a conoscenza del procedimento penale, così come risultante da annotazione nel cassetto fiscale.
Nel merito rappresentava come risultava documentalmente provata la sua presenza sul territorio nazionale fin dal 12 aprile 2011, giusta carta di soggiorno n. rilasciata il Numero_1
25/05/2016 dalla Questura di Teramo, utilizzata per la presentazione di tutte e tre le domande e la residenza assunta presso il Comune di Bisenti in data 09/06/2011.
3 Infine, specificava come il requisito della residenza decennale sul territorio nazionale per ottenere il beneficio del Reddito di Cittadinanza contrastasse sia con la direttiva lungo- soggiornanti (art. 11 par.
1.d dir. 2003/109), sia con la direttiva protezione internazionale (art. 29 dir. 2011/95), sia con gli artt. 18 e 45 del TUE, con il Regolamento 492/2011 e infine con gli artt. 34 della Carta dei diritti fondamentali UE e 31 della Carta Sociale del Consiglio
d'Europa.
1.2. In data 11.05.2023 si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda CP_1 di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, in quanto la ricorrente risultava priva del requisito della residenza decennale, sottolineando che la sentenza di assoluzione del GUP di
Teramo era motivata dall'assenza dell'elemento psicologico del reato, senza entrare nel merito delle questioni civilistiche ed amministrative riguardanti il possesso del requisito, che non sussisteva alla data della prima domanda amministrativa, presentata il 11.03.2020, nonché alla data della seconda domanda amministrativa, presentata il 15.01.2021, e non risulta provato con riferimento alla terza domanda amministrativa.
1.3. Con separato ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato il 27.03.2023, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di far accertare la illegittimità dell'azione di ripetizione di indebito assistenziale avviata dall' con tre missive, una del 18.12.2022 e due del 07.02.2023, con CP_1
le quali è stata chiesta la restituzione del reddito di cittadinanza dalla stessa percepito, con riferimento a tre diverse domande amministrative, rispettivamente del 11.03.2020, del
15.01.2021 e del 28.10.2021.
Il giudizio veniva incardinato al numero R.G. n. 525/2023, nell'ambito del quale si costituiva l' contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto, in CP_1
ragione delle medesime motivazioni esposte nel presente giudizio.
1.4. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 23.05.2023, svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, lo scrivente Magistrato, a cui la causa è pervenuta, giusto decreto presidenziale di assegnazione n. 7/23, dal precedente assegnatario Dott.ssa la stessa veniva rinviata Per_2 all'udienza del 20.06.2023, per vagliare la sussistenza dei presupposti per la riunione con l'altro procedimento suddetto, dando atto che sulla legittimità della previsione del requisito della residenza ultradecannale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale ed anche questioni di compatibilità con il diritto U.E.
All'udienza del 20.06.2023, il procedimento rubricato al numero 525/2023 veniva riunito al presente giudizio, attesi i presupposti di connessione oggettiva oltre che di identità delle parti e considerata la natura prettamente documentale, la causa veniva rinviata per discussione.
4 In seguito ad ulteriori rinvii in attesa della pronuncia del Giudice delle Leggi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata il 31 maggio 2022 dalla Corte di Appello di
Milano, in relazione al requisito della decennalità della residenza dello straniero richiedente,
la causa è pervenuta in discussione alla data del 20.05.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.,
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le rispettive note, chiedendo parte ricorrente l'accoglimento della domanda anche alla luce dell'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale, insistendo per il suo rigetto parte resistente.
2. Oggetto del presente giudizio è la spettanza del reddito di cittadinanza, negato dall' CP_1 in ragione dell'assenza del requisito della residenza ultradecennale.
Dagli atti di causa risulta che la parte ricorrente ha presentato tre domande per l'ottenimento del reddito di cittadinanza: 1) domanda del 19.03.2020, 2) domanda del
15.1.2021 con aggiornamento ISEE e dichiarazione stato di famiglia modificato;
3) domanda del 28.10.2021 per il rinnovo a seguito dei 18 mesi, accolta in data 28.10.2021.
L' ha revocato il beneficio per tutte e tre le domande, in ragione della mancanza del CP_1
requisito della residenza ultradecennale in Italia.
Dalla revoca del beneficio sono poi conseguite le missive di ripetizione di indebito
(raccomandate datate 18.12.2022- RDC-2020-2340832 dell'importo di € 7.118,06;
07.02.2023 -RDC- 2021-3766340 dell'importo di € 6.400,00 e 07.02.2023 - RDC-2021-
4936965 dell'importo di € 8.200,00), oggetto di impugnativa da parte ricorrente con separato ricorso depositato il 27.03.2023, il cui giudizio è stato poi riunito alla presente controversia.
In forza di sentenza n. 299/22 del 10.10.2022 emessa dal G.U.P. di Teramo, dott. Marco
Procaccini la parte ricorrente è stata assolta dal reato ascrittole perché il fatto non costituiva reato (ovvero per assenza dell'elemento soggettivo della condotta di reato), pur rilevando, nella detta pronuncia, che la ricorrente faceva ingresso in Italia, per immigrazione, dal Perù, in data 12.4.2011 (e non in data 12.4.2011 come dedotto dall' nelle note di udienza) CP_1
giusto permesso di soggiorno. Alla luce di tale evidenza, emergente dalla sentenza penale, il requisito richiesto della residenza ultradeccanale (sulla cui legittimità costituzionale si tornerà in seguito), non sembrerebbe sussistere alla data della prima domanda amministrativa - presentata il 11.03.2020 – nonché alla data di presentazione della seconda domanda
5 amministrativa – presentata in data 15.1.2021-, risultando, di converso sussistente rispetto alla terza domanda, presentata in data 28.10.2021.
Come già premesso, dalla documentazione in atti, emerge che il motivo della revoca del beneficio in parola è rappresentato dalla mancanza, in capo alla ricorrente, cittadina peruviana, dal requisito necessario per potervi accedere, ovvero la residenza decennale in
Italia per almeno dieci anni.
Non risulta, invece, in contestazione la permanenza in maniera continuativa della ricorrente negli ultimi due anni, essendo tale aspetto solo fugacemente dedotto in sede di memoria difensiva.
Al riguardo è bene rilevare che il reddito di cittadinanza, in ragione della sua funzione assistenziale, viene posto in pagamento sulla base delle dichiarazioni, concernenti il possesso dei requisiti costitutivi, rese dagli istanti, con autocertificazione, in sede di domanda amministrativa.
Ed, infatti, nel caso di specie, la ricorrente, in sede di presentazione sin dalla prima domanda amministrativa, dichiarava “di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo continuativo” .
A seguito delle verifiche successive effettuate dalla Guardia di Finanza, è, però, emerso come la stessa abbia ottenuto il requisito della residenza solo in data 09.06.2011 presso il
Comune di Bisenti.
3. Così delineata la fattispecie, è opportuno rammentare, in linea generale, che il Reddito di
Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà (attualmente abrogato), è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.
Dal punto di vista normativo, l'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 prevede: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
6 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.”
I requisiti di cittadinanza sono quindi riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere: cittadino italiano o dell'Unione Europea;
cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide;
cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea.
È cumulativamente necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416- ter, 422 e 640 bis del codice penale.
Con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio in tema di reddito di cittadinanza, spetta all'interessato, che ne abbia fatto istanza, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per fruirne, secondo il criterio generale dettato dall'art. 2697 c.cc. e secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte che in tema di indebito previdenziale ovvero assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, pone a carico esclusivo dell'accipiens
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr.
Cass. n. 2739/2016).
3.1. Riguardo poi al requisito della residenza decennale in Italia e da almeno 2 anni in modo continuativo, occorre rilevare come, in seguito al rinvio pregiudiziale esperito ex art. 267 TFUE dal Tribunale di Napoli, si è espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione degli articoli 18 e 45 TFUE, dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 30 e 31 della Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961 nell'ambito del Consiglio d'Europa e riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996, dell'articolo 11paragrafo 1, lettera d), della direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, nonché dell'articolo 29 della
7 direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
La Corte, con sentenza del 29.07.2024 nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, ha stabilito che “L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza”.
L'organo giurisdizionale dell'Unione, pertanto, ha ritenuto illegittima l'applicabilità del requisito decennale ai cittadini extra UE titolari di permesso di lungo periodo con applicabilità diretta da parte dei giudici nazionali.
Nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con sentenza 12 febbraio - 20 marzo
2025, n. 31 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero
2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
4. Ciò premesso, applicando al caso concreto le disposizioni conformate alla pronuncia del giudice delle leggi, non vi sono dubbi circa la spettanza della prestazione a favore della ricorrente, la cui stabile residenza sul territorio italiano da almeno cinque anni alla data della presentazione della prima domanda amministrativa è indubbia e documentata.
Ed infatti, come emergente dalla stessa segnalazione della Guardia di Finanza di Teramo, su cui si è poi fondata la revoca disposta dall' , CP_1 Parte_1
ha acquisito la residenza italiana in data 09.06.2011 presso il Comune dì Bisenti (TE), risultando il suo ingresso in Italia in data 12/04/2011 (e non 12.4.2021 come dedotto dall' ), giusta carta di soggiorno n. rilasciata il 25/05/2016 dalla Questura di CP_1 Numero_1
Teramo. Dai documenti prodotti dall' risulta, inoltre, che per l'intero periodo e CP_1
8 quantomeno fino al 10.5.2023 (data della verifica sull'agenzia delle entrate) la CP_1
ricorrente ha sempre continuato a risiedere stabilmente nel Comune di Bisenti, e vi risiede tuttora come indicato nella intestazione del ricorso. E' lo stesso istituto resistente che, peraltro, afferma che dalle banche-dati dell' e da quelle dell'Erario, tisulta che il primo CP_1
inserimento dell'indirizzo di residenza risale al 09.06.2011 per l' , e al 25.05.2011 per CP_1
l'Agenzia delle Entrate.
Ne consegue che alla data di presentazione della prima domanda amministrativa, avvenuta in data 19.3.2020, risultava certamente integrato il requisito di residenza quinquennale, avendo, infatti, la ricorrente collocato la propria residenza stabile nel Comune di Bisenti fin dal 9.6.2011.
Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza, la insussistenza dell'obbligazione di restituzione dell'importo complessivo di € 21.718,06 ed il diritto della ricorrente a percepire gli importi maturati a titolo di reddito di cittadinanza, se non già integralmente provveduto.
Di converso non può riconoscersi alcun risarcimento a titolo di danno non patrimoniale subito in seguito alla revoca del beneficio, attesa la estrema genericità ed indeterminatezza della domanda.
5. Considerato che la sentenza della Corte Costituzionale (che ha avuto rilievo determinante ai fini della risoluzione del caso concreto, atteso che diversamente le sorti del giudizio avrebbero potuto essere differenti) è stata pronunciata nelle more del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1928/2022 a cui è riunito il giudizio R.G. 525/2023, così provvede:
• dichiara l'illegittimità della revoca del beneficio disposta dall' (prot. INPS-RDC- CP_1
2020-2340832, ; Controparte_2 Controparte_3
• dichiara la insussistenza dell'obbligazione di restituzione dell'importo di € 21.718,06;
• condanna l' al pagamento degli importi maturati a titolo di reddito di cittadinanza CP_1
durante il periodo della erronea revoca, se non già interamente avvenuto;
• rigetta la domanda risarcitoria;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 20.05.2025
9 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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