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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10954/2023 promosso con ricorso depositato in data 30 luglio 2023
da
, Parte_1
nata il [...] a [...]/SP ed ivi residente in [...]94 Bairro Fortaleza Alta;
Parte_2
nata il [...] a [...]/SP resi-dente in Av. 1536 – Penha/SC; Persona_1
Parte_3
nata il [...] a [...]/SC ed ivi residente in [...]82 – Iririù.
Tutte rappresentate e difese dall'Avv. Simone Luparelli del Foro di Perugia,
ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito dell'udienza del giorno 8 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., le ricorrenti, cittadine brasiliane, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano
, nato il [...] nel comune di Val Di Zoldo, provincia di Belluno. Persona_2
Le ricorrenti, ad integrazione, deducevano che:
- emigrava in Brasile ove contraeva matrimonio con il 06.10.1885; Persona_2 Persona_3
- dalla loro unione è nato il [...], il quale si sposava con il 05.12.1917 e Per_4 Persona_5 dalla loro unione nasceva la figlia il 18.04.1916; Per_6
- , il 1.11.1944, si univa in matrimonio con e dalla unione sono nati Per_6 Persona_7 due figli: il 10.05.1946 e, prima del matrimonio civile, il 11.09.1941, Per_7 Persona_8
- si è sposato con il 02.05.1964 e dalla loro unione è nato Persona_8 Controparte_2 Persona_9 il 15.09.1966, il quale si è sposato con e dalla loro unione sono nate le Controparte_3 ricorrenti e Persona_10 Parte_3
- si è sposato con e dalla loro unione è nata il [...], la Per_7 Per_11 Persona_12 quale si è sposata con e dalla loro unione è nata la ricorrente Persona_13 Parte_1
.
[...]
Deducevano, inoltre, le ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza brasiliana, ha Persona_2 Per Per_ potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio , che l'ha trasmessa alla figlia e questa ai propri figli, ma che la normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge
123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2009, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare, con certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente.
Sul punto si rileva che è stato prodotto il certificato di battesimo di , dal quale risulta che il Persona_2 medesimo è nato in [...] genitori di stirpe italianiana;
si ritiene che detto documento possa sostituire la
“certificazione” di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio. Si osserva, inoltre, che l'avo, nel caso di specie, è nato prima della unificazione del Regno d'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto
NO e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia acquisito la cittadinanza italiana Persona_2 in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente al 1866. Ciò premesso, si rileva, inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso e rappresentata graficamente nel documento n. 18. Si osserva che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che i ricorrenti siano i discendenti dell'avo italiano, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, che non si è mai naturalizzato brasiliano, come provato dal Certificato Persona_2
Negativo di Naturalizzazione in atti (doc. 19); pertanto, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che ha trasmesso la Persona_2 Per Per_ cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa alla figlia e questa ai figli e Per_7 Per_8
anche se nati prima del 1° gennaio 1948 e questi ultimi ai propri discendenti. Le ricorrenti, quindi, in
[...] virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadine italiane iure sanguinis, anche se hanno acquisito, come i loro ascendenti, anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda, inoltre, qualora l'avo fosse presente in territorio brasiliano dal 1889, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e
2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del
15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del CP_1
e la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti indicate in epigrafe sono cittadine italiane iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Venezia, il 15 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10954/2023 promosso con ricorso depositato in data 30 luglio 2023
da
, Parte_1
nata il [...] a [...]/SP ed ivi residente in [...]94 Bairro Fortaleza Alta;
Parte_2
nata il [...] a [...]/SP resi-dente in Av. 1536 – Penha/SC; Persona_1
Parte_3
nata il [...] a [...]/SC ed ivi residente in [...]82 – Iririù.
Tutte rappresentate e difese dall'Avv. Simone Luparelli del Foro di Perugia,
ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito dell'udienza del giorno 8 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., le ricorrenti, cittadine brasiliane, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano
, nato il [...] nel comune di Val Di Zoldo, provincia di Belluno. Persona_2
Le ricorrenti, ad integrazione, deducevano che:
- emigrava in Brasile ove contraeva matrimonio con il 06.10.1885; Persona_2 Persona_3
- dalla loro unione è nato il [...], il quale si sposava con il 05.12.1917 e Per_4 Persona_5 dalla loro unione nasceva la figlia il 18.04.1916; Per_6
- , il 1.11.1944, si univa in matrimonio con e dalla unione sono nati Per_6 Persona_7 due figli: il 10.05.1946 e, prima del matrimonio civile, il 11.09.1941, Per_7 Persona_8
- si è sposato con il 02.05.1964 e dalla loro unione è nato Persona_8 Controparte_2 Persona_9 il 15.09.1966, il quale si è sposato con e dalla loro unione sono nate le Controparte_3 ricorrenti e Persona_10 Parte_3
- si è sposato con e dalla loro unione è nata il [...], la Per_7 Per_11 Persona_12 quale si è sposata con e dalla loro unione è nata la ricorrente Persona_13 Parte_1
.
[...]
Deducevano, inoltre, le ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza brasiliana, ha Persona_2 Per Per_ potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio , che l'ha trasmessa alla figlia e questa ai propri figli, ma che la normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge
123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2009, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare, con certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente.
Sul punto si rileva che è stato prodotto il certificato di battesimo di , dal quale risulta che il Persona_2 medesimo è nato in [...] genitori di stirpe italianiana;
si ritiene che detto documento possa sostituire la
“certificazione” di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio. Si osserva, inoltre, che l'avo, nel caso di specie, è nato prima della unificazione del Regno d'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto
NO e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia acquisito la cittadinanza italiana Persona_2 in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente al 1866. Ciò premesso, si rileva, inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso e rappresentata graficamente nel documento n. 18. Si osserva che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che i ricorrenti siano i discendenti dell'avo italiano, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, che non si è mai naturalizzato brasiliano, come provato dal Certificato Persona_2
Negativo di Naturalizzazione in atti (doc. 19); pertanto, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che ha trasmesso la Persona_2 Per Per_ cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa alla figlia e questa ai figli e Per_7 Per_8
anche se nati prima del 1° gennaio 1948 e questi ultimi ai propri discendenti. Le ricorrenti, quindi, in
[...] virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadine italiane iure sanguinis, anche se hanno acquisito, come i loro ascendenti, anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda, inoltre, qualora l'avo fosse presente in territorio brasiliano dal 1889, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e
2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del
15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del CP_1
e la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti indicate in epigrafe sono cittadine italiane iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Venezia, il 15 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini