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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 704/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f. ), n.q. CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
di eredi di (c.f. ), elettiv.te Persona_1 CodiceFiscale_4
domiciliati in Via Tommaso Cannizzaro 262, Messina, presso lo studio dell'Avv.
Filippo Rotella che li rappresenta e difende per procura in atti, appellanti, contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_5 Controparte_2
), elettiv.te domiciliati in Via Asmara 12/A, S. Agata CodiceFiscale_6
Militello (ME), presso lo studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata che li rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_7 CP_4
(c.f. ), (c.f.
[...] CodiceFiscale_8 Parte_4 [...]
), n.q. di eredi di , elettiv.te domiciliati in C.F._9 Persona_2
Via G. Carducci 76, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Tortora che li rappresenta e difende per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali (appello avverso la sentenza n.
1 411/23 R.S. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 29 settembre 2023 , Parte_1
e , tutti n.q. di eredi di mico, Parte_2 Parte_3 Persona_1
proponevano appello avverso la sentenza n. 411/23 R.S. con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato la domanda di riscatto agrario avente ad oggetto il fondo sito nel Comune di Roccella Valdemone, in catasto al fg. 5 part. 79 di proprietà di , formulata dagli odierni Persona_2
appellanti condannandoli al pagamento delle spese processuali a favore delle altre parti. Gli appellanti esponevano che il loro dante causa, Persona_1
premesso di essere proprietario e coltivatore diretto di alcuni fondi rustici siti nel
Comune di Roccella Valdemone, c.da Piano Monaci, in catasto al fg. 5 partt. 80,
87, 88, 93, 94, 95, confinanti con il terreno indicato in catasto al fg. 5 part. 79, appartenente a , aveva lamentato che quest'ultima, con Persona_2
atto in Notar del 18 marzo 1999, aveva alienato tale terreno ai coniugi Per_3
e in violazione dell'art. 7 legge n. 817/71 che Controparte_1 Controparte_2
attribuisce al coltivatore diretto proprietario di fondi confinanti con quello in vendita il diritto di prelazione ex art. 8 legge n. 590/65. Il D'CO aveva chiesto, pertanto, che si accertasse l'inefficacia del contratto di vendita nei confronti degli acquirenti e con sostituzione ex tunc dei predetti acquirenti con CP_1 CP_2
l'attore al quale il fondo doveva essere trasferito.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice aveva rigettato la domanda di riscatto sul rilievo d'ufficio, e non su eccezione di parte, della mancanza di contiguità tra la part. 96, appartenente al e la part. 79 oggetto dell'atto di compravendita Pt_2
impugnato; rilevavano inoltre, con il secondo motivo di appello, che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto esistente una stradella tra le due particelle in questione
(la 96 e la 79), sulla scorta di quanto dichiarato dalle parti innanzi al Notaio
dichiarazioni non assistite da fede privilegiata, di quanto riferito dai testi, Per_3
la cui attendibilità non era stata adeguatamente vagliata, nonché della
2 documentazione fotografica allegata alla c.t.u., raffigurante altra stradella interpoderale.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti deducevano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non dimostrata la coltivazione delle partt. 80 e 87 di proprietà del nonché il fatto che la Pt_2
superficie della part. 79 unitamente a quella dei fondi di proprietà del Pt_2
non superasse il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia senza tener conto che tali circostanze dovevano ritenersi Pt_2
pacifiche tra le parti in quanto non espressamente contestate dai convenuti.
Con il quarto motivo di appello gli eredi si dolevano della mancata Pt_2
ammissione della chiesta c.t.u. che avrebbe consentito l'accertamento del possesso, in capo al dei requisiti necessari per il riconoscimento del Pt_2
diritto di riscatto esercitato. Con il quinto motivo, infine, gli appellanti censuravano la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice di prime cure, il quale aveva applicato gli importi medi dei compensi, malgrado l'attività difensiva svolta dai convenuti non fosse stata particolarmente complessa, ed uno scaglione di valore errato, considerato che la natura reale e non personale dell'azione esercitata comportava la determinazione del valore della controversia ex art. 15 c.p.c.
e costituendosi, eccepivano Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità del gravame;
ribadivano che gli eredi non avevano Pt_2
dato prova della sussistenza contemporanea dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dagli artt. 8 della Legge 26 maggio 1965 e 7 della Legge 14 agosto 1971
n. 817. Contestavano la fondatezza delle doglianze svolte dagli appellanti e chiedevano il rigetto del gravame;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda di riscatto agrario, ribadivano la domanda di garanzia e manleva esercitata nei confronti dei loro danti causa, e CP_3 CP_4 Parte_4
, quali eredi di .
[...] Persona_2
Questi ultimi si costituivano chiedendo il rigetto del gravame, evidenziando la correttezza delle argomentazioni svolte dal primo giudice e l'infondatezza delle censure svolte dagli eredi Pt_2
3 Il primo ed il secondo motivo di gravame, attesa la loro stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente.
La Corte rileva, in via preliminare, che nell'atto di Persona_1
citazione del giudizio di primo grado, aveva esercitato il diritto di riscatto relativamente al fondo oggetto dell'atto in Notar (part. 79) qualificandosi Per_3 proprietario coltivatore diretto di alcuni fondi rustici siti in contrada “Piano
Monaci” del Comune di Roccella Valdemone (ME), individuati nel N.C.T. di detto comune alla partita n. 4281, foglio 5, particella 80, ed alla partita n. 3923, foglio
5, particelle 87+88+93+94+95, confinanti con strada vicinale e con beni di
ed altri, a lui pervenuti a seguito di Controparte_5 Controparte_6 successione al padre deceduto il 12/09/1967. Parte_2
Dalla lettura di tale atto emerge che il D'CO non ha fatto alcun riferimento alla part. 96, la cui titolarità in capo all'attore (rectius: contitolarità al momento dell'atto di vendita in Notar è stata affermata dal consulente tecnico sulla Per_3
scorta della documentazione in atti e, successivamente, presa in considerazione dal giudice in sentenza.
Ne deriva, pertanto, che la circostanza che detta particella sia o meno contigua alla 79, oggetto del chiesto riscatto, non appare rilevante ai fini della decisione, non avendo il D'CO indicato tale fondo tra quelli in relazione ai quali valutare l'esistenza dei requisiti previsti dagli artt. 8 legge n. 590/65 e 7 legge n. 817/71.
Come chiarito dalla S.C., l'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (ex multis, Cass. Civ.
Sez. 2, 22 novembre 2024 n. 30129; Cass. Civ. Sez. 3, 13 aprile 2018 n. 9202;
Cass. Civ. Sez. 2, 16 gennaio 2002 n. 397).
4 Nel caso di specie, non v'è dubbio che la titolarità della part. 96 in capo al e, soprattutto, la circostanza che lo stesso avesse (o meno) fatto valere Pt_2 tale titolarità ai fini dell'esercizio del diritto di retratto agrario costituisce, secondo i termini utilizzati dalla S.C., necessario antecedente logico e giuridico rispetto alla valutazione, oggetto di doglianza da parte degli appellanti, in ordine alla contiguità di tale fondo con la part. 79; ciò comporta che i presupposti del diritto di retratto agrario esercitato dagli odierni appellanti non possono che essere quelli indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado .
I primi due motivi di appello non possono, pertanto, trovare accoglimento.
Anche il terzo motivo di gravame deve essere rigettato.
Secondo il costante orientamento della S.C., il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n.
590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte. Ne consegue che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi (Cass. Civ. Sez. 3, 15 gennaio 2020 n. 537).
Gli appellanti hanno evidenziato che i convenuti, odierni appellati, non avevano specificamente contestato la mancanza dei requisiti per l'esercizio, da parte del D'CO, del diritto di riscatto con conseguente venir meno dell'onere probatorio gravante sullo stesso.
Il rilievo non può essere condiviso.
La S.C. ha precisato che l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione,
l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (Cass. Civ. Sez. 3, 18 maggio 2011 n. 10860).
5 Nel caso in esame la ed i , nella comparsa di costituzione Per_2 CP_3
depositata nel giudizio di primo grado, avevano contestato la sussistenza, in capo Par al mico, dei requisiti necessari per esercitare il diritto di riscatto (“Nel merito si evidenzia che le domande del sig. devono essere respinte in quanto Pt_2 non sussistono in capo all'attore i requisiti, previsti dalla legge, per l'esercizio del diritto di prelazione: difatti tale diritto, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell'autonomia negoziale, non può configurarsi al di fuori delle ipotesi normativamente previste. In particolare, si ritiene che il sig. in relazione all'età, ai componenti del suo nucleo Pt_2 familiare e all'estensione dei fondi rustici di cui è già proprietario, non può disporre della forza lavorativa adeguata ai fini della attribuzione della qualità di coltivatore diretto”).
Dalla lettura della comparsa di risposta appare evidente che i convenuti avevano contestato espressamente, e non con una mera clausola di stile, la sussistenza, in capo al D dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto Pt_2
di riscatto e, in particolare, della qualità di coltivatore diretto sicché sul retraente gravava l'onere probatorio sul punto.
Come precisato dalla S.C., il coltivatore del fondo confinante che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 590, intenda esercitare il retratto, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla suddetta legge, ivi compreso quello relativo al possesso di una adeguata forza lavoro in grado di coltivare non solo la superficie oggetto della domanda di prelazione, ma l'intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato (Cass. Civ. Sez. 3, 24 luglio
2012 n. 12893); inoltre, ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n.
817 del 1971, è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è
l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto;
in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non
6 valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo (Cass. Civ. Sez. 3, 11 ottobre 2023 n. 28374).
Nel caso di specie gli eredi non hanno fornito prova della Pt_2
coltivazione delle partt. 80 e 87 confinanti con la part. 79 oggetto di causa;
il c.t.u., all'esito di esame dei luoghi, ha accertato che i due fondi, particelle 80 e 87, sono coperte parte da pascolo arborato e cespugliato incolto e parte da frutteto
(pag. 7 rel. c.t.u.) mentre i testimoni escussi, ed , hanno Testimone_1 Tes_2
Par fatto riferimento a fondi del mico coltivati a noccioleto e non a frutteto.
Inoltre, e ciò appare dirimente, la prova testimoniale articolata dal in Pt_2
citazione e nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. (ratione temporis vigente) era eccessivamente generica, volta a dimostrare la coltivazione dei fondi del ma senza alcun riferimento alla complessiva capacità lavorativa della Pt_2
famiglia dell'attore, malgrado uno dei requisiti necessari per l'esercizio del riscatto sia che la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa della famiglia del retraente (art.8 legge 590/65).
La sussistenza di tali requisiti, inoltre, non poteva essere dimostrata a mezzo c.t.u., come pure dedotto dagli appellanti con il quarto motivo di gravame, con il quale hanno insistito nella richiesta di consulenza a tal fine.
Se, infatti, come pure affermato dalla S.C., la capacità lavorativa in relazione ad un dato terreno e ad una data produttività di questo comportano valutazioni tecniche che possono provarsi per c.t.u. (Cass. Civ. Sez. 3, 23 novembre 2022 n.
34409), occorre comunque che il consulente non solo abbia la possibilità di valutare l'estensione dei terreni (sulla scorta della documentazione in atti e dei sopralluoghi) ma soprattutto abbia contezza della capacità lavorativa della famiglia del retraente, in alcun modo indicata o provata nel caso di specie.
Ne deriva quindi il rigetto sia del terzo che del quarto motivo di appello.
Deve, invece, trovare accoglimento il quinto motivo di appello, inerente alla liquidazione delle spese processuali a favore degli odierni appellanti da operare secondo lo scaglione di valore fino ad € 5.200,00, calcolato ex art. 15 c.p.c.
(moltiplicando quindi il reddito dominicale del terreno per duecento).
Sul punto, questo Collegio ritiene di condividere l'orientamento della S.C. secondo cui l'azione di riscatto di un fondo rustico, proposta dal coltivatore
7 diretto pretermesso nella vendita, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n.
590, risolvendosi nell'accertamento del diritto di proprietà dell'immobile ed implicando una controversia circa l'appartenenza di tale diritto, ha natura reale e pertanto rientra tra quelle previste dall'art. 15 cod. proc. civ. (Cass. Civ. Sez. 3, 11 marzo 1992 n. 2928; Cass. Civ. Sez. 3, 21 novembre 1994 n. 9849).
In parziale accoglimento del quinto motivo di appello, in riforma della sentenza impugnata, gli odierni appellanti devono essere condannati al pagamento, a favore degli appellati, delle spese di primo grado liquidate secondo lo scaglione di valore fino ad € 5.200,00. Devono altresì trovare applicazione i parametri medi, come già statuito dal giudice di primo grado, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dai convenuti e della complessa attività istruttoria espletata (prove orali, c.t.u.), con ciò rigettando sul punto il quinto motivo di gravame formulato dagli appellanti.
Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto del limitato accoglimento dell'appello, devono essere compensate tra le parti in ragione di ¼, con condanna degli appellanti al pagamento, a favore degli appellati, dei restanti ¾, liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 411/23 R.S. emessa dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna , e Parte_1 Parte_2 [...]
n.q. di eredi di al pagamento dei compensi del Pt_3 Persona_1
giudizio di primo grado liquidati, a favore di e CP_3 CP_4 Parte_4
in solido, in € 2.552,00 (valori medi dello scaglione di riferimento),
[...]
oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e, a favore di CP_1
e in solido, in € 2.552,00, oltre rimborso spese
[...] Controparte_2
generali, CPA e IVA come per legge;
conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
compensa, in ragione di ¼, le spese del presente grado di giudizio e condanna gli appellanti in solido al pagamento dei restanti ¾ liquidati, a favore di
[...]
e in solido, in € 2.186,25 per compensi CP_3 CP_4 Parte_4
8 (valori medi dello scaglione di riferimento), oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge e, a favore di e in solido, Controparte_1 Controparte_2 in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Messina, 16 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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