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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/08/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1832/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei IGnori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario-Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 1832/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Massimo Mambelli Parte_1
-appellante- contro con il patrocinio degli avv.ti Marianna Fabbri, Cesare Giovanni Grassini e Controparte_1
Josephine Romano
-appellata- nonché con il patrocinio dell'avv. Marika De Luca Corritore CP_2
-interveniente-
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di FO n. 281/2020 del 6/04/2020 e pubblicata il 16/04/2020, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 17/09/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 8 “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 281/2020 emessa nella causa recante n. 4280/2017 R.G. dal Tribunale di FO in data 06.04.2020, depositata e resa pubblica il 16.04.2020 e mai notificata, ed in accoglimento della presente impugnazione:
- in via principale e nel merito: accertata l'insussistenza del credito azionato in sede monitoria, dichiarare che nulla è dovuto ad e rigettare tutte le domande da essa coltivate nei Controparte_1 confronti di;
Parte_1
- in subordine, dichiarare comunque che nulla è dovuto ad in relazione alle seguenti Controparte_1 fatture, per i motivi di cui in narrativa: n. 2630162128 del 7.7.2015 per euro 1.600,49; 2635387591 del 7.8.2015 per euro 2.962,09; n. 2640302688 del 7.9.2015 per euro 2.798,53; n. 2645823799 del 7.10.2015 per euro 1.654,81; n. 2655051871 del 12.11.2015 per euro 98,80;
- dichiarare che per tutte le fatture azionate da non è dovuta l'aliquota IVA del 22%, Controparte_1 bensì del 10%;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la eccessività e/o infondatezza delle pretese avversarie alla luce delle considerazioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa e per l'effetto ridurre le pretese vantate da alla minor somma ritenuta equa, provata e di giustizia;
Controparte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.” In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti e non assunti, con particolare riferimento alla prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli: 1) vero che fornitura di energia elettrica riferita all'utenza Codice POD n° IT001E04324483 riguarda l'allevamento avicolo situato in Meldola (FC) Via Balbate n. 12/A; 2) vero che detto capannone con relativa utenza era gestito con contratto di affitto di fondo rustico concluso dalla IG.ra ; 3) vero che il Parte_1 predetto contratto di fondo rustico concluso il 23/6/2011 si è risolto alla data del 31/5/2015 (cfr doc. 3); 4) vero che dopo tale data il capannone e l'allevamento sono stati condotti da tale IG. Persona_1
; 5) vero che ad era preventivamente comunicato la disdetta mediante comunicazione resa
[...] CP_1 al numero verde 800900860; 6) vero che nell'occasione venne anche precisato che della voltura si sarebbe dovuto occupare il subentrante;
7) vero che di ciò l'opponente ne diede notizia a quest'ultimo; 8) vero che dopo la data del 31.5.2015 la fornitura di energia elettrica n° IT001E04324483 è stata erogata a favore del IG. ; 9) vero che in particolare a quest'ultimo è stata Persona_1 somministrata energia nel periodo che va da giugno 2015 ad ottobre 2015; 10)vero che l'opponente ha eseguito i seguenti pagamenti: ▪ euro 415,10 in data 14/5/2015; ▪ euro 2.172,61 il 19/5/2015 ▪ euro 684,80 in data 6/7/2015; ▪ euro 4.000,00 in data 10/8/2015; ▪ euro 1.000,00 in data 18/8/2015; per un totale = euro 8.272,51. 11)vero che la IG.ra era un'impresa individuale esercente Parte_1 attività agricola di allevamento pollame e che l'aliquota iva applicabile era ed è quella del 10%. Indicandosi a testimoni i IGg.ri e di Civitella di Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Romagna.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto pagina 2 di 8 1. in via pregiudiziale: confermare la sentenza impugnata n.281/2020 pubblicata il 16.04.2020 dal Tribunale di FO (RG 4280/2017) in ogni sua parte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1111/2017;
2. in via preliminare: sentenza di primo grado n. 281/2020, pubblicata il 16.04.2020 dal tribunale di FO (RG 4280/2017), per tutti i motivi di cui in narrativa;
3. in via principale e nel merito: rigettare il gravame proposto dalla sig.ra confermare Parte_1 la sentenza di primo grado in ogni sua parte. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
4. In via istruttoria: ipotesi di ammissione anche solo parziale, essere ammessi a prova contraria”
Per l'interveniente CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1. in via pregiudiziale: confermare la sentenza impugnata n. 281/2020 pubblicata il 16.04.2020 dal Tribunale di FO (RG 4280/2017) in ogni sua parte;
2. in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà provvisoria della sentenza di primo grado n. 281/2020, pubblicata il 16.04.2020 dal tribunale di FO (RG 4280/2017), per tutti i motivi di cui in narrativa;
3. in via principale e nel merito: rigettare il gravame proposto dalla sig.ra confermare Parte_1 la sentenza di primo grado in ogni sua parte. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
4. In via istruttoria: ipotesi di ammissione anche solo parziale, essere ammessi a prova contraria.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto ritualmente notificato, formulava opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1111/2017 del Tribunale di FO con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 37.448,88, oltre interessi e spese in favore di quale corrispettivo non pagato delle Controparte_1 prestazioni periodiche di energia elettrica all'utenza di Via Balbate n. 12/A in Meldola. Codice POD n. IT001E04324483, sulla base di fatture azionate e relative alle mensilità dal febbraio 2014 al novembre 2015 rimaste insolute. Sosteneva l'opponente che la predetta fornitura di energia elettrica era relativa all'attività di allevamento di pollame condotta dalla stessa a seguito di contratto di affitto di fondo rustico concluso in data 23/06/2011 e risolto in data 31/05/2015, per cui contestava la pretesa creditoria nei propri confronti in relazione alle fatture emesse dopo la indicata data del 31/05/2015; inoltre sosteneva di aver già corrisposto ad la somma di € 8.272,51, documentalmente provata;
contestava poi CP_1 la fornitura impugnando la congruità dei consumi;
richiedeva il ricalcolo dell'IVA al 10% in luogo di quella indicata nelle fatture e pari al 22%; sosteneva che comunque i ritardi o disguidi nei pagamenti non le erano imputabili;
richiedeva di compensare comunque la somma già pagata con quella ancora dovuta. Si costituiva che contestava quanto sostenuto dall'opponente e rilevava di non aver Controparte_1 mai ricevuto alcuna disdetta dal contratto di somministrazione ovvero domanda di voltura da parte del soggetto subentrante nell'affitto del fondo rustico e di aver comunque concordato con la figlia dell'opponente un piano di rientro del debito non onorato;
sosteneva infine la genericità delle ulteriori contestazioni concludendo per il rigetto dell'opposizione.
pagina 3 di 8 Il Tribunale di FO, con sentenza n. 281/2020, pronunciando nella causa R.G. n. 4280/2017, accoglieva l'opposizione e revocava l'opposto decreto ingiuntivo;
condannava al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 32.448,88, oltre interessi legali;
Controparte_1 compensava le spese di lite per la metà, ponendo la residua metà a carico dell'opponente. Il Tribunale, richiamati i principi in materia di onere della prova in punto contratto di somministrazione, riteneva sussistente la prova dell'inadempimento di all'obbligazione Parte_1 di pagare il corrispettivo della somministrazione di energia elettrica con riguardo alla utenza di cui alle fatture azionate in monitorio a fronte della prova dell'erogazione dell'elettricità da parte del somministrante anche in riferimento alla validità del contratto di somministrazione inter partes e CP_1 alla irrilevanza della risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico, avente solo rilievo tra le parti dello stesso ma non nei confronti del somministrante, in difetto di voltura del contratto di somministrazione. Il Tribunale riteneva non accoglibile in quanto sollevata per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la doglianza riguardo all'applicazione del regime agevolato IVA del 10% in luogo del 22% come applicato alle fatture azionate;
riteneva insussistente l'invocata causa non imputabile ex art. 1218 c.c. in ordine al contestato inadempimento. Il Tribunale infine riteneva sussistente la prova dei parziali pagamenti sostenuti dalla con Pt_1 conseguente riduzione del credito accertato in ragione di € 32.488,88. Ne conseguiva la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta alla accertata minor somma di € 32.488,88 oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. Il Tribunale infine in ragione dell'esito del giudizio riteneva equo compensare per la metà le spese di lite, con carico della residua metà all'opponente.
*** La sentenza del Tribunale di FO che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da Pt_1
che ne ha richiesto l'integrale riforma reiterando le richieste così come formulate in primo
[...] grado. Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 gravata sentenza. Si è costituita l'interveniente nella sua qualità di procuratrice speciale di Controparte_3 CP_2 cessionaria del credito azionato) già a sua volta procuratrice di Controparte_4 Controparte_5 che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17/09/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
*** Con il primo motivo di impugnazione (punto 1 atto di appello), l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza in quanto il primo giudice ha ritenuto provato il credito azionato da CP_1 nonostante quest'ultima non ha fornito alcuna prova limitandosi a richiamare le fatture azionate in monitorio contestate dalla Pt_1
La doglianza è infondata. Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali e documentazione) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è emerso che l'appellante nel suo atto di opposizione a decreto ingiuntivo aveva sostenuto l'infondatezza e mancanza di prova pagina 4 di 8 del credito azionato in monitorio da , contestando la congruità dei consumi addebitati e la CP_1 corrispondenza ai consumi reali oltre che l'erroneità della somma ingiunta, in considerazione dei pagamenti già eseguiti e non considerati dall'appellata, dell'omessa applicazione del regime IVA agevolato e dell'avvenuto mutamento del beneficiario delle forniture a far data dal giugno 2015, deducendo che i ritardi nei pagamenti non le sarebbero imputabili a causa dei severi disturbi neurologici e mnesici che l'avevano colpita nell'aprile 2015. La Corte preliminarmente rileva: -che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
-che la fattura commerciale ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o indizio in merito alla esistenza del credito in essa riportato, con la conseguenza che, qualora sia della medesima contestato l'importo, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito;
-che con riferimento ai rapporti di somministrazione, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; -che in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante. Secondo quanto statuito dalla S.C. “in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (Cass., n. 28984/2023 ); inoltre, “in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia). Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cass., n. 9706/2024) Ancora, la S.C. ha statuito che “Il contratto di somministrazione di energia elettrica … non richiede la forma scritta ad substantiam, nè ad probationem”, (Cass. n. 31315/2022), per cui la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica “può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica” (Cass., S.U. n. 4715/1996) In applicazione dei principi sopra esposti, la Corte rileva che in materia di somministrazione (incontestata la sussistenza del contratto di somministrazione inter partes, avendo la contestato Pt_1 la non opponibilità del contratto nel periodo successivo alla risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico ove svolgeva l'attività di allevamento di pollame) l'onere della prova del somministratore di energia in merito al quantum dei consumi può ritenersi assolto con le bollette, che forniscono altresì prova dei consumi esposti, in difetto di una specifica contestazione dell'utente circa il Parte_1 corretto funzionamento del contatore, essendosi la stessa limitata solo a contestare la congruità delle somme fatturate.
pagina 5 di 8 Dagli elementi probatori del giudizio, infatti, non risulta che la comunicazione dei consumi sia stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, che avrebbe dovuto allegare e provare elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore). Ebbene, in assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti nelle fatture azionate in monitorio, nei limiti di quanto accertato dal primo giudice per dovuto. Ne consegue il rigetto della doglianza.
*** Con il secondo motivo di impugnazione (punti 2 e 3 atto di appello), l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice non ha considerata l'indebita emissione da parte di
[...] delle fatture nel periodo dal giugno all'ottobre 2015 e cioè successivamente alla risoluzione del CP_1 contratto di affitto di fondo rustico tra la e il proprietario dei fondi rustici su cui si svolgeva Pt_1
l'attività dell'appellante; lamenta a tal fine l'illegittimo rigetto da parte del Tribunale delle istanze istruttorie volte a provare la volturazione del contratto di somministrazione di energia elettrica da al nuovo somministrato. Parte_1
La doglianza è infondata. Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, nessuna prova l'appellante ha prodotto in giudizio circa una eventuale disdetta del contratto di somministrazione in oggetto ovvero il perfezionamento della voltura dell'utenza in capo a terzi e quindi la modificazione dell'intestazione del contratto di somministrazione di energia elettrica, in quanto l'utenza individuata dal relativo codice POD, secondo quanto documentato dalle fatture emesse successivamente al maggio 2015 risulta ancora intestata a
. Parte_1
Ne consegue il rigetto della doglianza.
*** Con il terzo motivo di impugnazione (punto 4 atto di appello), l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza che ha ritenuta non tempestiva la richiesta di applicazione del regime agevolato dell'IVA 10% sui consumi fatturati in luogo di quello ordinario del 22% effettivamente applicato. La doglianza è infondata. Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, solo con l'atto di opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo ha sostenuto di aver titolo in quanto imprenditrice agricola all'applicazione del regime agevolato dell'IVA al 10% in luogo di quello ordinario del 22% applicato alle fatture azionate da non avendo la stessa fornito alcun elemento di prova circa una sua contestazione al CP_1 riguardo antecedente il giudizio. Ne consegue il rigetto della doglianza.
*** Con il quarto motivo di impugnazione (punto 5 atto di appello), l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza che non ha riconosciuto nel caso di specie la sussistenza della causa di non imputabilità dell'inadempimento non avendo il primo giudice valutato che l'appellante “a far data quantomeno dall'aprile 2014, abbia sofferto di gravi deficit cognitivi e mnesici, in conseguenza dei quali sovente dimenticava di attendere alle più comuni attività quotidiane” La doglianza è infondata. pagina 6 di 8 Secondo quanto statuito dalla S.C. “la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione” (Cass. n. 9244/023) Pertanto, al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che tale inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), e tale causa è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass. n. 15712/2002). Vale a dire in materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis. Infatti, ai sensi del binomio normativo degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. Tale impossibilità, che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, che non può essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass. n. 15073/2009). Ora, nel caso di specie, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, per invocare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (in questo caso, l'allegata condizione di salute della , la causa dell'impossibilità deve essere oggettiva ed assoluta. Ebbene, pur avendo Pt_1
l'appellante documentato una sua condizione patologica secondo quanto risultante da una visita medica eseguita in data 17/04/2015, tuttavia risulta che la fornitura di energia elettrica è stata eseguita per tutto il periodo di cui alle fatture azionate da e che, quindi, l'effettiva fruizione del servizio CP_1 comporta l'obbligo del pagamento dei corrispettivi non costituendo la allegata patologia causa oggettiva ed assoluta di impossibilità, tenendo conto altresì della documentata attività svolta dalla figlia dell'appellata in ordine alla vicenda in esame. Ne consegue il rigetto della doglianza.
*** Risultano infine inaccoglibili le istanze istruttorie, in quanto i relativi articoli di prova, a tutto concedere alla difesa di parte appellante che non ha spiegato sufficientemente la correlazione con la potenziale modifica della decisione con ciò incorrendo nel difetto di specificità della richiesta dall'art. 342 cpc, sono da un lato superflui e dall'altro irrilevanti ai fini precipui del gravame, posto che la risoluzione dell'affitto non incide direttamente sul contratto di somministrazione, unico aspetto oggi in decisione.
***
-In conclusione, l'appello è rigettato.
-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. pagina 7 di 8 -Nulla per le spese relative all'interveniente svolto ad adiuvandum del creditore e non CP_2 provocato da iniziative dell'odierna appellante.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e avverso la sentenza n. 281/2020 del
[...] Controparte_1 CP_2
Tribunale di FO, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CP_1
CPA come per legge.
-Nulla per le spese relative all'interveniente CP_2
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da parte di Parte_2
Bologna, 20.05.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte nelle persone dei IGnori Magistrati:
Dott. Pietro Iovino - Presidente
Dott. Maria Laura Benini - Consigliere
Dott. Giovan Battista Esposito - Giudice Ausiliario-Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 1832/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Massimo Mambelli Parte_1
-appellante- contro con il patrocinio degli avv.ti Marianna Fabbri, Cesare Giovanni Grassini e Controparte_1
Josephine Romano
-appellata- nonché con il patrocinio dell'avv. Marika De Luca Corritore CP_2
-interveniente-
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di FO n. 281/2020 del 6/04/2020 e pubblicata il 16/04/2020, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 17/09/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 8 “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 281/2020 emessa nella causa recante n. 4280/2017 R.G. dal Tribunale di FO in data 06.04.2020, depositata e resa pubblica il 16.04.2020 e mai notificata, ed in accoglimento della presente impugnazione:
- in via principale e nel merito: accertata l'insussistenza del credito azionato in sede monitoria, dichiarare che nulla è dovuto ad e rigettare tutte le domande da essa coltivate nei Controparte_1 confronti di;
Parte_1
- in subordine, dichiarare comunque che nulla è dovuto ad in relazione alle seguenti Controparte_1 fatture, per i motivi di cui in narrativa: n. 2630162128 del 7.7.2015 per euro 1.600,49; 2635387591 del 7.8.2015 per euro 2.962,09; n. 2640302688 del 7.9.2015 per euro 2.798,53; n. 2645823799 del 7.10.2015 per euro 1.654,81; n. 2655051871 del 12.11.2015 per euro 98,80;
- dichiarare che per tutte le fatture azionate da non è dovuta l'aliquota IVA del 22%, Controparte_1 bensì del 10%;
- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la eccessività e/o infondatezza delle pretese avversarie alla luce delle considerazioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa e per l'effetto ridurre le pretese vantate da alla minor somma ritenuta equa, provata e di giustizia;
Controparte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.” In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti e non assunti, con particolare riferimento alla prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli: 1) vero che fornitura di energia elettrica riferita all'utenza Codice POD n° IT001E04324483 riguarda l'allevamento avicolo situato in Meldola (FC) Via Balbate n. 12/A; 2) vero che detto capannone con relativa utenza era gestito con contratto di affitto di fondo rustico concluso dalla IG.ra ; 3) vero che il Parte_1 predetto contratto di fondo rustico concluso il 23/6/2011 si è risolto alla data del 31/5/2015 (cfr doc. 3); 4) vero che dopo tale data il capannone e l'allevamento sono stati condotti da tale IG. Persona_1
; 5) vero che ad era preventivamente comunicato la disdetta mediante comunicazione resa
[...] CP_1 al numero verde 800900860; 6) vero che nell'occasione venne anche precisato che della voltura si sarebbe dovuto occupare il subentrante;
7) vero che di ciò l'opponente ne diede notizia a quest'ultimo; 8) vero che dopo la data del 31.5.2015 la fornitura di energia elettrica n° IT001E04324483 è stata erogata a favore del IG. ; 9) vero che in particolare a quest'ultimo è stata Persona_1 somministrata energia nel periodo che va da giugno 2015 ad ottobre 2015; 10)vero che l'opponente ha eseguito i seguenti pagamenti: ▪ euro 415,10 in data 14/5/2015; ▪ euro 2.172,61 il 19/5/2015 ▪ euro 684,80 in data 6/7/2015; ▪ euro 4.000,00 in data 10/8/2015; ▪ euro 1.000,00 in data 18/8/2015; per un totale = euro 8.272,51. 11)vero che la IG.ra era un'impresa individuale esercente Parte_1 attività agricola di allevamento pollame e che l'aliquota iva applicabile era ed è quella del 10%. Indicandosi a testimoni i IGg.ri e di Civitella di Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Romagna.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto pagina 2 di 8 1. in via pregiudiziale: confermare la sentenza impugnata n.281/2020 pubblicata il 16.04.2020 dal Tribunale di FO (RG 4280/2017) in ogni sua parte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1111/2017;
2. in via preliminare: sentenza di primo grado n. 281/2020, pubblicata il 16.04.2020 dal tribunale di FO (RG 4280/2017), per tutti i motivi di cui in narrativa;
3. in via principale e nel merito: rigettare il gravame proposto dalla sig.ra confermare Parte_1 la sentenza di primo grado in ogni sua parte. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
4. In via istruttoria: ipotesi di ammissione anche solo parziale, essere ammessi a prova contraria”
Per l'interveniente CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1. in via pregiudiziale: confermare la sentenza impugnata n. 281/2020 pubblicata il 16.04.2020 dal Tribunale di FO (RG 4280/2017) in ogni sua parte;
2. in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà provvisoria della sentenza di primo grado n. 281/2020, pubblicata il 16.04.2020 dal tribunale di FO (RG 4280/2017), per tutti i motivi di cui in narrativa;
3. in via principale e nel merito: rigettare il gravame proposto dalla sig.ra confermare Parte_1 la sentenza di primo grado in ogni sua parte. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
4. In via istruttoria: ipotesi di ammissione anche solo parziale, essere ammessi a prova contraria.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto ritualmente notificato, formulava opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1111/2017 del Tribunale di FO con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 37.448,88, oltre interessi e spese in favore di quale corrispettivo non pagato delle Controparte_1 prestazioni periodiche di energia elettrica all'utenza di Via Balbate n. 12/A in Meldola. Codice POD n. IT001E04324483, sulla base di fatture azionate e relative alle mensilità dal febbraio 2014 al novembre 2015 rimaste insolute. Sosteneva l'opponente che la predetta fornitura di energia elettrica era relativa all'attività di allevamento di pollame condotta dalla stessa a seguito di contratto di affitto di fondo rustico concluso in data 23/06/2011 e risolto in data 31/05/2015, per cui contestava la pretesa creditoria nei propri confronti in relazione alle fatture emesse dopo la indicata data del 31/05/2015; inoltre sosteneva di aver già corrisposto ad la somma di € 8.272,51, documentalmente provata;
contestava poi CP_1 la fornitura impugnando la congruità dei consumi;
richiedeva il ricalcolo dell'IVA al 10% in luogo di quella indicata nelle fatture e pari al 22%; sosteneva che comunque i ritardi o disguidi nei pagamenti non le erano imputabili;
richiedeva di compensare comunque la somma già pagata con quella ancora dovuta. Si costituiva che contestava quanto sostenuto dall'opponente e rilevava di non aver Controparte_1 mai ricevuto alcuna disdetta dal contratto di somministrazione ovvero domanda di voltura da parte del soggetto subentrante nell'affitto del fondo rustico e di aver comunque concordato con la figlia dell'opponente un piano di rientro del debito non onorato;
sosteneva infine la genericità delle ulteriori contestazioni concludendo per il rigetto dell'opposizione.
pagina 3 di 8 Il Tribunale di FO, con sentenza n. 281/2020, pronunciando nella causa R.G. n. 4280/2017, accoglieva l'opposizione e revocava l'opposto decreto ingiuntivo;
condannava al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 32.448,88, oltre interessi legali;
Controparte_1 compensava le spese di lite per la metà, ponendo la residua metà a carico dell'opponente. Il Tribunale, richiamati i principi in materia di onere della prova in punto contratto di somministrazione, riteneva sussistente la prova dell'inadempimento di all'obbligazione Parte_1 di pagare il corrispettivo della somministrazione di energia elettrica con riguardo alla utenza di cui alle fatture azionate in monitorio a fronte della prova dell'erogazione dell'elettricità da parte del somministrante anche in riferimento alla validità del contratto di somministrazione inter partes e CP_1 alla irrilevanza della risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico, avente solo rilievo tra le parti dello stesso ma non nei confronti del somministrante, in difetto di voltura del contratto di somministrazione. Il Tribunale riteneva non accoglibile in quanto sollevata per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la doglianza riguardo all'applicazione del regime agevolato IVA del 10% in luogo del 22% come applicato alle fatture azionate;
riteneva insussistente l'invocata causa non imputabile ex art. 1218 c.c. in ordine al contestato inadempimento. Il Tribunale infine riteneva sussistente la prova dei parziali pagamenti sostenuti dalla con Pt_1 conseguente riduzione del credito accertato in ragione di € 32.488,88. Ne conseguiva la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta alla accertata minor somma di € 32.488,88 oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. Il Tribunale infine in ragione dell'esito del giudizio riteneva equo compensare per la metà le spese di lite, con carico della residua metà all'opponente.
*** La sentenza del Tribunale di FO che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da Pt_1
che ne ha richiesto l'integrale riforma reiterando le richieste così come formulate in primo
[...] grado. Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 gravata sentenza. Si è costituita l'interveniente nella sua qualità di procuratrice speciale di Controparte_3 CP_2 cessionaria del credito azionato) già a sua volta procuratrice di Controparte_4 Controparte_5 che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17/09/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
*** Con il primo motivo di impugnazione (punto 1 atto di appello), l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza in quanto il primo giudice ha ritenuto provato il credito azionato da CP_1 nonostante quest'ultima non ha fornito alcuna prova limitandosi a richiamare le fatture azionate in monitorio contestate dalla Pt_1
La doglianza è infondata. Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali e documentazione) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è emerso che l'appellante nel suo atto di opposizione a decreto ingiuntivo aveva sostenuto l'infondatezza e mancanza di prova pagina 4 di 8 del credito azionato in monitorio da , contestando la congruità dei consumi addebitati e la CP_1 corrispondenza ai consumi reali oltre che l'erroneità della somma ingiunta, in considerazione dei pagamenti già eseguiti e non considerati dall'appellata, dell'omessa applicazione del regime IVA agevolato e dell'avvenuto mutamento del beneficiario delle forniture a far data dal giugno 2015, deducendo che i ritardi nei pagamenti non le sarebbero imputabili a causa dei severi disturbi neurologici e mnesici che l'avevano colpita nell'aprile 2015. La Corte preliminarmente rileva: -che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
-che la fattura commerciale ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o indizio in merito alla esistenza del credito in essa riportato, con la conseguenza che, qualora sia della medesima contestato l'importo, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito;
-che con riferimento ai rapporti di somministrazione, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; -che in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante. Secondo quanto statuito dalla S.C. “in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (Cass., n. 28984/2023 ); inoltre, “in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia). Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cass., n. 9706/2024) Ancora, la S.C. ha statuito che “Il contratto di somministrazione di energia elettrica … non richiede la forma scritta ad substantiam, nè ad probationem”, (Cass. n. 31315/2022), per cui la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica “può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica” (Cass., S.U. n. 4715/1996) In applicazione dei principi sopra esposti, la Corte rileva che in materia di somministrazione (incontestata la sussistenza del contratto di somministrazione inter partes, avendo la contestato Pt_1 la non opponibilità del contratto nel periodo successivo alla risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico ove svolgeva l'attività di allevamento di pollame) l'onere della prova del somministratore di energia in merito al quantum dei consumi può ritenersi assolto con le bollette, che forniscono altresì prova dei consumi esposti, in difetto di una specifica contestazione dell'utente circa il Parte_1 corretto funzionamento del contatore, essendosi la stessa limitata solo a contestare la congruità delle somme fatturate.
pagina 5 di 8 Dagli elementi probatori del giudizio, infatti, non risulta che la comunicazione dei consumi sia stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, che avrebbe dovuto allegare e provare elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore). Ebbene, in assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti nelle fatture azionate in monitorio, nei limiti di quanto accertato dal primo giudice per dovuto. Ne consegue il rigetto della doglianza.
*** Con il secondo motivo di impugnazione (punti 2 e 3 atto di appello), l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice non ha considerata l'indebita emissione da parte di
[...] delle fatture nel periodo dal giugno all'ottobre 2015 e cioè successivamente alla risoluzione del CP_1 contratto di affitto di fondo rustico tra la e il proprietario dei fondi rustici su cui si svolgeva Pt_1
l'attività dell'appellante; lamenta a tal fine l'illegittimo rigetto da parte del Tribunale delle istanze istruttorie volte a provare la volturazione del contratto di somministrazione di energia elettrica da al nuovo somministrato. Parte_1
La doglianza è infondata. Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, nessuna prova l'appellante ha prodotto in giudizio circa una eventuale disdetta del contratto di somministrazione in oggetto ovvero il perfezionamento della voltura dell'utenza in capo a terzi e quindi la modificazione dell'intestazione del contratto di somministrazione di energia elettrica, in quanto l'utenza individuata dal relativo codice POD, secondo quanto documentato dalle fatture emesse successivamente al maggio 2015 risulta ancora intestata a
. Parte_1
Ne consegue il rigetto della doglianza.
*** Con il terzo motivo di impugnazione (punto 4 atto di appello), l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza che ha ritenuta non tempestiva la richiesta di applicazione del regime agevolato dell'IVA 10% sui consumi fatturati in luogo di quello ordinario del 22% effettivamente applicato. La doglianza è infondata. Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, solo con l'atto di opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo ha sostenuto di aver titolo in quanto imprenditrice agricola all'applicazione del regime agevolato dell'IVA al 10% in luogo di quello ordinario del 22% applicato alle fatture azionate da non avendo la stessa fornito alcun elemento di prova circa una sua contestazione al CP_1 riguardo antecedente il giudizio. Ne consegue il rigetto della doglianza.
*** Con il quarto motivo di impugnazione (punto 5 atto di appello), l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza che non ha riconosciuto nel caso di specie la sussistenza della causa di non imputabilità dell'inadempimento non avendo il primo giudice valutato che l'appellante “a far data quantomeno dall'aprile 2014, abbia sofferto di gravi deficit cognitivi e mnesici, in conseguenza dei quali sovente dimenticava di attendere alle più comuni attività quotidiane” La doglianza è infondata. pagina 6 di 8 Secondo quanto statuito dalla S.C. “la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione” (Cass. n. 9244/023) Pertanto, al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che tale inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), e tale causa è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass. n. 15712/2002). Vale a dire in materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis. Infatti, ai sensi del binomio normativo degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. Tale impossibilità, che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, che non può essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass. n. 15073/2009). Ora, nel caso di specie, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, per invocare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (in questo caso, l'allegata condizione di salute della , la causa dell'impossibilità deve essere oggettiva ed assoluta. Ebbene, pur avendo Pt_1
l'appellante documentato una sua condizione patologica secondo quanto risultante da una visita medica eseguita in data 17/04/2015, tuttavia risulta che la fornitura di energia elettrica è stata eseguita per tutto il periodo di cui alle fatture azionate da e che, quindi, l'effettiva fruizione del servizio CP_1 comporta l'obbligo del pagamento dei corrispettivi non costituendo la allegata patologia causa oggettiva ed assoluta di impossibilità, tenendo conto altresì della documentata attività svolta dalla figlia dell'appellata in ordine alla vicenda in esame. Ne consegue il rigetto della doglianza.
*** Risultano infine inaccoglibili le istanze istruttorie, in quanto i relativi articoli di prova, a tutto concedere alla difesa di parte appellante che non ha spiegato sufficientemente la correlazione con la potenziale modifica della decisione con ciò incorrendo nel difetto di specificità della richiesta dall'art. 342 cpc, sono da un lato superflui e dall'altro irrilevanti ai fini precipui del gravame, posto che la risoluzione dell'affitto non incide direttamente sul contratto di somministrazione, unico aspetto oggi in decisione.
***
-In conclusione, l'appello è rigettato.
-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. pagina 7 di 8 -Nulla per le spese relative all'interveniente svolto ad adiuvandum del creditore e non CP_2 provocato da iniziative dell'odierna appellante.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e avverso la sentenza n. 281/2020 del
[...] Controparte_1 CP_2
Tribunale di FO, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CP_1
CPA come per legge.
-Nulla per le spese relative all'interveniente CP_2
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da parte di Parte_2
Bologna, 20.05.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore Dott. Giovan Battista Esposito
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