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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/09/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9/2021
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che, su istanza di parte, la causa è trattata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., cosicché, con le note di trattazione, depositate nell'interesse di tutte le parti entro il termine perentorio del
29.09.2025 a tale scopo assegnato, deve intendersi avvenuta la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.; rilevato, ad ogni modo, che, avendo le parti depositato memorie conclusive autorizzate entro trenta giorni prima della data fissata per la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni, il processo può intendersi definito (anche) ai sensi dell'art. 281, quinquies, comma 2, cod. proc. civ.; esaminato il contenuto delle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate nell'interesse delle parti;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
R.G. n. 9/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Ghilarza nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Oriana Colomo, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attore
~ 1 ~ contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Cagliari nello studio dell'avv. Mauro Schirra che, insieme all'avv. Francesco Deplano, la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuta contro
(c.f. , con domicilio eletto in Nuoro nello studio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. NT DD, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, chiamata in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attore: “preliminarmente si insiste affinché il Tribunale Voglia modificare
l'Ordinanza del 30 maggio 2022, dichiarando ammissibili e rilevanti i capi di prova testimoniale, in particolare i capi h, k ed l, dedotti con la Memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del 14 settembre
2021 e fissare dunque udienza per l'espletamento dell'incombente istruttorio. In subordine si confermano le conclusioni formulate con la Memoria Integrativa ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. del
22 luglio 2021. Si chiede comunque fin da ora che il Tribunale Voglia verificare la sussistenza di eventuali profili di falsità nelle dichiarazioni rese dai testi e .” Tes_1 Testimone_2
Conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ.: “1) Accertare e dichiarare, in virtù di quanto precisato nella superiore parte espositiva, la responsabilità della
[...]
, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante e presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, per tutti danni subiti da nel sinistro avvenuto in data 13/10/2016 e, Parte_1 comunque, quella in cui si giocava la partita amichevole contro il TUlussurgiu;
2) Per l'effetto condannare l'ente convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro da quantificarsi nella somma complessiva di € 17.674,14 (di cui € 1.328,40 per ITP al 75%, € 885,60 per ITP al 50%, € 442,80 per ITP al 25%,
€ 9.590,50 per invalidità permanente al 7%, € 4.000,00 per danno morale ed € 1.426,84 per spese mediche e sanitarie), o in quell'altra somma che verrà meglio accertata in corso di causa;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”;
Nell'interesse della convenuta: “In via principale e nel merito Rigettare la domanda attrice perché destituita di ogni fondamento per quanto già esposto. In via subordinata e salvo gravame Per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo (C.F. , P.IVA ), via Marocchesa n. 14, Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Mogliano Veneto (TV) - CAP 31021, tenuto e, pertanto, Email_1 condannarlo, a tenere indenne e manlevare la convenuta dalle conseguenze ogni pregiudizievole
~ 2 ~ statuizione e condanna che dovesse esser disposta a suo carico in esito alla definizione del giudizio;
In ogni caso Con vittoria di compensi professionali e spese, comprese quelle forfettarie, del procedimento, dichiarando nel contempo tenuta e, per l'effetto condannando la Controparte_2
(C.F. , P.IVA ), via Marocchesa n. 14, Mogliano Veneto (TV) - CAP P.IVA_2 P.IVA_3
31021, a rifondere alla convenuta le competenze e le spese Email_1 del procedimento, comprese quelle forfettarie ed oltre accessori di legge, in ragione della previsione di cui all'art. 1917, c.c.”;
Nell'interesse della chiamata in causa: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda attorea e come tale in toto respingerla, mandando la terza chiamata assolta da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha ritualmente convenuto in giudizio l' e, per Parte_1 Controparte_1 ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, ha esposto, in fatto, che il 13.11.2016, nel corso di una partita di calcio fra la convenuta – per cui giocava nel ruolo di portiere – e la squadra del
TU SS, spostatosi al centro del campo per parare un tiro, era caduto rovinosamente dentro una buca al centro dell'area di porta, ove era sprofondato interamente con il piede sinistro fino all'altezza della caviglia, riportando un grave trauma distorsivo al ginocchio, necessitante di trattamento chirurgico e all'origine di ingenti danni patrimoniali (le spese mediche sostenute per le cure) e non patrimoniali (suddistinti nel danno biologico da invalidità permanente e temporanea parziale e nel danno morale/esistenziale generato dal disagio e dal dolore della malattia, da un insolito stato di tristezza, preoccupazione e apatia, dalla rinuncia a numerose attività sociali e al gioco del calcio).
2. L ha resistito alla domanda negando la verificazione del fatto Controparte_1 storico descritto nell'atto di citazione: a tale riguardo, ha esposto che il 13.11.2016 non si era svolta a Ghilarza, come sostenuto dall'attore, la partita, valevole per il campionato di Eccellenza, tra
Ghilarza Calcio e TU SS Calcio ma quella – a cui neppure aveva partecipato Parte_1
– del campionato di Eccellenza tra Ghilarza e CP_3
La convenuta ha, poi, evidenziato che le condizioni del campo di gioco erano state preventivamente verificate dalla terna arbitrale, che nulla aveva segnalato in ordine alla presenza di buche (fatto, del resto, comprovato dalle riprese video effettuate durante la partita, che dimostravano pure l'assenza di dall'area di gioco), e, in ogni caso, ha eccepito che, se realmente nel campo vi fosse Parte_1 stata una buca come quella descritta nell'atto di citazione, la stessa sarebbe stata ben visibile, con
~ 3 ~ conseguente esclusione della responsabilità del custode, attesa l'attitudine della condotta del danneggiato a recidere il nesso eziologico fra l'evento lesivo e la cosa in custodia.
Infine, la ha contestato sussistenza ed entità dei danni di cui Controparte_1
l'attore ha invocato il risarcimento.
3. La citata dalla convenuta ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., ha eccepito, Controparte_2 preliminarmente, la decadenza del dal diritto all'indennizzo, in quanto il medesimo, coperto Pt_1 dalla garanzia assicurativa nella sua qualità di tesserato, entro trenta giorni dal sinistro, avrebbe dovuto denunciare – direttamente – all'assicuratore l'evento, sì da consentirgli di attivare l'iter di istruzione della pratica;
nel merito, la chiamata ha svolto difese analoghe a quelle della convenuta, contestando, per le stesse ragioni, la verità del fatto storico e la sussistenza e consistenza dei danni lamentati dal ed eccependo, in ogni caso, l'interruzione del nesso causale per fatto del Pt_1 danneggiato.
4. La causa, istruita mediante documenti, prova per testi e per interpello, è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
§§§
5. Va premesso, sul piano processuale, che non integra mutatio libelli – come eccepito dalla parte convenuta – quanto chiarito dalla difesa dell'attore, nel corso della prima udienza (celebrata il
23.06.2021), in merito alla data – inizialmente indicata, per errore materiale, nel 13.11.2016 in luogo del 13.10.2016 – in cui era stata giocata la partita nel cui corso, secondo la prospettazione, Pt_1 avrebbe subito la lesione all'origine dei danni di cui è stato chiesto il risarcimento.
[...]
Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza, non costituisce mutatio libelli l'introduzione nel giudizio, entro il maturare delle preclusioni assertive, di circostanze nuove che non siano idonee ad alterare gli elementi identificativi essenziali della domanda (petitum e causa petendi), a condizione che si permanga nell'ambito della medesima vicenda sostanziale originariamente dedotta, dal momento che solo in tale ipotesi alla parte convenuta è dato predisporre in modo tendenzialmente compiuto le proprie difese fin dalla fase introduttiva del processo.
In materia risarcitoria, è, per esempio, ammessa la specificazione del fatto storico da cui origina il danno (cfr. Cass. civ. n. 6387/2023) e, in riferimento al caso di specie, tale deve considerarsi la correzione della data della partita di calcio in cui assume di avere riportato il trauma Parte_1 distorsivo al ginocchio, atteso che le restanti circostanze indicate nella citazione e risultanti dai documenti alla stessa allegati – in particolare, lo svolgimento di una partita contro il TU SS
e non contro la incontro, quest'ultimo, in relazione a cui la parte convenuta ha, invece, CP_3 ritenuto di dovere, inizialmente, articolare le proprie difese –, ragionando secondo buona fede, non potevano essere foriere di equivoci in ordine all'evento sportivo a cui l'attore intendeva riferirsi.
~ 4 ~ 6. Quanto al merito della controversia, all'esito dell'istruttoria, non può ritenersi raggiunta la prova dell'evento all'origine del danno.
6.1. In proposito, deve, in primo luogo, evidenziarsi che nessun elemento ricavabile dalla documentazione medica prodotta da parte attrice consente di affermare, con certezza, che la lesione al ginocchio riportata da sia derivata da un fatto verificatosi il 13.10.2016. Parte_1
In particolare, non è stata prodotta documentazione ufficiale dell'evento sportivo e il primo certificato medico che attesta, nell'attore, un “trauma distorsivo a carico del ginocchio sinistro” – peraltro, con prescrizione di esami strumentali, funzionali all'accertamento della lesione – è datato
12.12.2016 (doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Neppure la restante documentazione medica, inclusa la consulenza di parte fatta espletare nel 2019 per l'accertamento del danno (doc. 7 allegato all'atto di citazione), contiene elementi utili a ricondurre, con certezza, la lesione riportata dal all'evento sportivo del 13.10.2016 (e, a onor Pt_1 del vero, a qualunque altro evento, sportivo, o non sportivo, anteriore al dicembre 2016).
6.2. Anche sulla scorta di tali considerazioni devono essere valutate le risultanze della prova orale, così come le istanze istruttorie, anche formulate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., reiterate dalla difesa di parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
Con riguardo alle prove orali, tralasciate le risposte all'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta (che ha dichiarato “non ricordo” a tutte le domande postegli, sicché nulla di utile, ai fini dell'accertamento dei fatti, è ricavabile dall'interpello), sono stati sentiti: (i) all'udienza del 28.09.2022, i testimoni: , operaio, che risulta fra i calciatori dilettanti Testimone_3 tesserati nella A.S.D. Ghilarza Calcio per la stagione sportiva 2016/2017 (doc. 1 allegato all'atto di citazione) e che gioca attualmente per la convenuta nel ruolo di difensore, il quale ha dichiarato di non ricordare di avere giocato un'amichevole contro la squadra del TU SS e di potere escludere che durante gli incontri a cui aveva preso parte si fosse verificato il fatto descritto nel capo d) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'attore (capo d: “nel corso della partita predetta, mentre si spostava nel tentativo di parare un tiro, il cadeva in una buca al Parte_1 centro dell'area di porta, dove inseriva interamente il piede sinistro fino all'altezza della caviglia”), specificando che “diversamente mi ricorderei”; e insegnante di educazione fisica, Tes_1 preparatore atletico e allenatore della Ghilarza Calcio nella stagione sportiva 2016/2017, il quale, sempre in risposta al capo d) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'attore, ha affermato: “escludo che nelle partite in cui ho svolto il ruolo di preparatore fisico e allenatore si sia verificata tale circostanza, diversamente mi ricorderei”; (ii) all'udienza del 28.02.2024, Tes_2
di professione giocatore di calcio e, per la stagione sportiva 2016/2017, tesserato, come
[...]
~ 5 ~ dilettante, nella A.S.D. Ghilarza Calcio, il quale, in riposta ai capi d) ed e) (capo e: “il rumore della distorsione predetta veniva sentito nell'opposta area di gioco dalla quale giungevano i compagni di squadra, il dirigente sportivo e qualche avversario, per prestargli soccorso”) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'attore, ha dichiarato, rispettivamente, “non ricordo” e, più significativamente, “io non ricordo proprio il fatto”.
Con riguardo al giudizio di attendibilità dei testimoni, la mancanza di interessi personali in causa,
l'apparente genuinità delle risposte e l'insistenza circa il fatto che un evento come quello descritto dal avrebbe lasciato traccia nella memoria (“diversamente, mi ricorderei”) inducono a Pt_1 escludere, come postulato dalla difesa dell'attore, la falsità delle dichiarazioni rese.
6.3. In definitiva, nessun elemento di prova, orale o documentale, consente di ritenere che il trauma distorsivo al ginocchio riportato da trattato chirurgicamente nell'ottobre 2017 (doc. Parte_1
5 allegato all'atto di citazione), sia derivato da una rovinosa caduta in una buca presente nel campo della Ghilarza Calcio durante una partita amichevole contro la squadra del TU SS svoltasi il 13.10.2016.
La domanda dell'attore deve, pertanto, essere rigettata, non essendone stati provati i fatti costitutivi.
6.4. Deve, infine, ribadirsi l'inammissibilità dei capi di prova orale, formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'attore, di cui alle lettere c), g) e h) (riguardanti circostanze totalmente irrilevanti ai fini della prova del fatto pregiudizievole), da i) a l) e p) (volti alla dimostrazione di fatti già risultanti da documenti o, quanto alla condizione medica dell'attore, implicanti la formulazione di giudizi, preclusi ai testimoni) e da m) a o) (generici e valutativi).
Inoltre, va confermata la valutazione di inammissibilità, atteso il maturare delle preclusioni istruttorie, delle ulteriori domande che, durante l'escussione, la difesa di parte attrice ha chiesto fossero poste ai testi e si rilevi, in ogni caso, come i capi sarebbero stati dichiarati Tes_1 Tes_4 inammissibili anche se tempestivamente formulati, in quanto generici e ridondanti avuto riguardo alle risposte in precedenza rese (nello specifico, la difesa dell'attore ha chiesto, dopo che i due testi avevano già dichiarato di non ricordare che il 13.10.2016 avesse riportato un trauma Parte_1 distorsivo al ginocchio, dopo essere caduto in una buca, durante una partita amichevole contro la squadra del TU SS, che si domandasse ulteriormente al teste se avesse mai prestato Tes_1 soccorso al in relazione a un sinistro al ginocchio avvenuto nel corso di una partita di calcio, Pt_1
e al teste se ricordasse di un infortunio subito dal . Tes_4 Pt_1
7. In ragione della soccombenza e secondo il principio di causalità (cfr. Cass. civ. n. 31889/2019), deve essere condannato a rifondere alla convenuta e alla chiamata in causa le spese Parte_1 processuali che, liquidate nel dispositivo, sono quantificate, applicando i parametri del D.M. n.
55/2014 per i giudizi, innanzi al Tribunale, di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00,
~ 6 ~ in misura compresa fra i minimi e i medi tabellari per tutte le fasi, tenuto conto dell'effettivo valore della disputatum, che si colloca in un punto intermedio fra il valore minimo e quello massimo dello scaglione applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta le domande dell'attore;
2) condanna a rifondere alla le spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 3.000,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) condanna a rifondere alla le spese processuali, che liquida Parte_1 Controparte_2 in euro 3.000,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 29.09.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 7 ~
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che, su istanza di parte, la causa è trattata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., cosicché, con le note di trattazione, depositate nell'interesse di tutte le parti entro il termine perentorio del
29.09.2025 a tale scopo assegnato, deve intendersi avvenuta la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.; rilevato, ad ogni modo, che, avendo le parti depositato memorie conclusive autorizzate entro trenta giorni prima della data fissata per la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni, il processo può intendersi definito (anche) ai sensi dell'art. 281, quinquies, comma 2, cod. proc. civ.; esaminato il contenuto delle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate nell'interesse delle parti;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
R.G. n. 9/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Ghilarza nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Oriana Colomo, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attore
~ 1 ~ contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Cagliari nello studio dell'avv. Mauro Schirra che, insieme all'avv. Francesco Deplano, la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuta contro
(c.f. , con domicilio eletto in Nuoro nello studio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. NT DD, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, chiamata in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attore: “preliminarmente si insiste affinché il Tribunale Voglia modificare
l'Ordinanza del 30 maggio 2022, dichiarando ammissibili e rilevanti i capi di prova testimoniale, in particolare i capi h, k ed l, dedotti con la Memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del 14 settembre
2021 e fissare dunque udienza per l'espletamento dell'incombente istruttorio. In subordine si confermano le conclusioni formulate con la Memoria Integrativa ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. del
22 luglio 2021. Si chiede comunque fin da ora che il Tribunale Voglia verificare la sussistenza di eventuali profili di falsità nelle dichiarazioni rese dai testi e .” Tes_1 Testimone_2
Conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ.: “1) Accertare e dichiarare, in virtù di quanto precisato nella superiore parte espositiva, la responsabilità della
[...]
, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante e presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, per tutti danni subiti da nel sinistro avvenuto in data 13/10/2016 e, Parte_1 comunque, quella in cui si giocava la partita amichevole contro il TUlussurgiu;
2) Per l'effetto condannare l'ente convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro da quantificarsi nella somma complessiva di € 17.674,14 (di cui € 1.328,40 per ITP al 75%, € 885,60 per ITP al 50%, € 442,80 per ITP al 25%,
€ 9.590,50 per invalidità permanente al 7%, € 4.000,00 per danno morale ed € 1.426,84 per spese mediche e sanitarie), o in quell'altra somma che verrà meglio accertata in corso di causa;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”;
Nell'interesse della convenuta: “In via principale e nel merito Rigettare la domanda attrice perché destituita di ogni fondamento per quanto già esposto. In via subordinata e salvo gravame Per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo (C.F. , P.IVA ), via Marocchesa n. 14, Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Mogliano Veneto (TV) - CAP 31021, tenuto e, pertanto, Email_1 condannarlo, a tenere indenne e manlevare la convenuta dalle conseguenze ogni pregiudizievole
~ 2 ~ statuizione e condanna che dovesse esser disposta a suo carico in esito alla definizione del giudizio;
In ogni caso Con vittoria di compensi professionali e spese, comprese quelle forfettarie, del procedimento, dichiarando nel contempo tenuta e, per l'effetto condannando la Controparte_2
(C.F. , P.IVA ), via Marocchesa n. 14, Mogliano Veneto (TV) - CAP P.IVA_2 P.IVA_3
31021, a rifondere alla convenuta le competenze e le spese Email_1 del procedimento, comprese quelle forfettarie ed oltre accessori di legge, in ragione della previsione di cui all'art. 1917, c.c.”;
Nell'interesse della chiamata in causa: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda attorea e come tale in toto respingerla, mandando la terza chiamata assolta da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha ritualmente convenuto in giudizio l' e, per Parte_1 Controparte_1 ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, ha esposto, in fatto, che il 13.11.2016, nel corso di una partita di calcio fra la convenuta – per cui giocava nel ruolo di portiere – e la squadra del
TU SS, spostatosi al centro del campo per parare un tiro, era caduto rovinosamente dentro una buca al centro dell'area di porta, ove era sprofondato interamente con il piede sinistro fino all'altezza della caviglia, riportando un grave trauma distorsivo al ginocchio, necessitante di trattamento chirurgico e all'origine di ingenti danni patrimoniali (le spese mediche sostenute per le cure) e non patrimoniali (suddistinti nel danno biologico da invalidità permanente e temporanea parziale e nel danno morale/esistenziale generato dal disagio e dal dolore della malattia, da un insolito stato di tristezza, preoccupazione e apatia, dalla rinuncia a numerose attività sociali e al gioco del calcio).
2. L ha resistito alla domanda negando la verificazione del fatto Controparte_1 storico descritto nell'atto di citazione: a tale riguardo, ha esposto che il 13.11.2016 non si era svolta a Ghilarza, come sostenuto dall'attore, la partita, valevole per il campionato di Eccellenza, tra
Ghilarza Calcio e TU SS Calcio ma quella – a cui neppure aveva partecipato Parte_1
– del campionato di Eccellenza tra Ghilarza e CP_3
La convenuta ha, poi, evidenziato che le condizioni del campo di gioco erano state preventivamente verificate dalla terna arbitrale, che nulla aveva segnalato in ordine alla presenza di buche (fatto, del resto, comprovato dalle riprese video effettuate durante la partita, che dimostravano pure l'assenza di dall'area di gioco), e, in ogni caso, ha eccepito che, se realmente nel campo vi fosse Parte_1 stata una buca come quella descritta nell'atto di citazione, la stessa sarebbe stata ben visibile, con
~ 3 ~ conseguente esclusione della responsabilità del custode, attesa l'attitudine della condotta del danneggiato a recidere il nesso eziologico fra l'evento lesivo e la cosa in custodia.
Infine, la ha contestato sussistenza ed entità dei danni di cui Controparte_1
l'attore ha invocato il risarcimento.
3. La citata dalla convenuta ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., ha eccepito, Controparte_2 preliminarmente, la decadenza del dal diritto all'indennizzo, in quanto il medesimo, coperto Pt_1 dalla garanzia assicurativa nella sua qualità di tesserato, entro trenta giorni dal sinistro, avrebbe dovuto denunciare – direttamente – all'assicuratore l'evento, sì da consentirgli di attivare l'iter di istruzione della pratica;
nel merito, la chiamata ha svolto difese analoghe a quelle della convenuta, contestando, per le stesse ragioni, la verità del fatto storico e la sussistenza e consistenza dei danni lamentati dal ed eccependo, in ogni caso, l'interruzione del nesso causale per fatto del Pt_1 danneggiato.
4. La causa, istruita mediante documenti, prova per testi e per interpello, è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
§§§
5. Va premesso, sul piano processuale, che non integra mutatio libelli – come eccepito dalla parte convenuta – quanto chiarito dalla difesa dell'attore, nel corso della prima udienza (celebrata il
23.06.2021), in merito alla data – inizialmente indicata, per errore materiale, nel 13.11.2016 in luogo del 13.10.2016 – in cui era stata giocata la partita nel cui corso, secondo la prospettazione, Pt_1 avrebbe subito la lesione all'origine dei danni di cui è stato chiesto il risarcimento.
[...]
Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza, non costituisce mutatio libelli l'introduzione nel giudizio, entro il maturare delle preclusioni assertive, di circostanze nuove che non siano idonee ad alterare gli elementi identificativi essenziali della domanda (petitum e causa petendi), a condizione che si permanga nell'ambito della medesima vicenda sostanziale originariamente dedotta, dal momento che solo in tale ipotesi alla parte convenuta è dato predisporre in modo tendenzialmente compiuto le proprie difese fin dalla fase introduttiva del processo.
In materia risarcitoria, è, per esempio, ammessa la specificazione del fatto storico da cui origina il danno (cfr. Cass. civ. n. 6387/2023) e, in riferimento al caso di specie, tale deve considerarsi la correzione della data della partita di calcio in cui assume di avere riportato il trauma Parte_1 distorsivo al ginocchio, atteso che le restanti circostanze indicate nella citazione e risultanti dai documenti alla stessa allegati – in particolare, lo svolgimento di una partita contro il TU SS
e non contro la incontro, quest'ultimo, in relazione a cui la parte convenuta ha, invece, CP_3 ritenuto di dovere, inizialmente, articolare le proprie difese –, ragionando secondo buona fede, non potevano essere foriere di equivoci in ordine all'evento sportivo a cui l'attore intendeva riferirsi.
~ 4 ~ 6. Quanto al merito della controversia, all'esito dell'istruttoria, non può ritenersi raggiunta la prova dell'evento all'origine del danno.
6.1. In proposito, deve, in primo luogo, evidenziarsi che nessun elemento ricavabile dalla documentazione medica prodotta da parte attrice consente di affermare, con certezza, che la lesione al ginocchio riportata da sia derivata da un fatto verificatosi il 13.10.2016. Parte_1
In particolare, non è stata prodotta documentazione ufficiale dell'evento sportivo e il primo certificato medico che attesta, nell'attore, un “trauma distorsivo a carico del ginocchio sinistro” – peraltro, con prescrizione di esami strumentali, funzionali all'accertamento della lesione – è datato
12.12.2016 (doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Neppure la restante documentazione medica, inclusa la consulenza di parte fatta espletare nel 2019 per l'accertamento del danno (doc. 7 allegato all'atto di citazione), contiene elementi utili a ricondurre, con certezza, la lesione riportata dal all'evento sportivo del 13.10.2016 (e, a onor Pt_1 del vero, a qualunque altro evento, sportivo, o non sportivo, anteriore al dicembre 2016).
6.2. Anche sulla scorta di tali considerazioni devono essere valutate le risultanze della prova orale, così come le istanze istruttorie, anche formulate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., reiterate dalla difesa di parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
Con riguardo alle prove orali, tralasciate le risposte all'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta (che ha dichiarato “non ricordo” a tutte le domande postegli, sicché nulla di utile, ai fini dell'accertamento dei fatti, è ricavabile dall'interpello), sono stati sentiti: (i) all'udienza del 28.09.2022, i testimoni: , operaio, che risulta fra i calciatori dilettanti Testimone_3 tesserati nella A.S.D. Ghilarza Calcio per la stagione sportiva 2016/2017 (doc. 1 allegato all'atto di citazione) e che gioca attualmente per la convenuta nel ruolo di difensore, il quale ha dichiarato di non ricordare di avere giocato un'amichevole contro la squadra del TU SS e di potere escludere che durante gli incontri a cui aveva preso parte si fosse verificato il fatto descritto nel capo d) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'attore (capo d: “nel corso della partita predetta, mentre si spostava nel tentativo di parare un tiro, il cadeva in una buca al Parte_1 centro dell'area di porta, dove inseriva interamente il piede sinistro fino all'altezza della caviglia”), specificando che “diversamente mi ricorderei”; e insegnante di educazione fisica, Tes_1 preparatore atletico e allenatore della Ghilarza Calcio nella stagione sportiva 2016/2017, il quale, sempre in risposta al capo d) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'attore, ha affermato: “escludo che nelle partite in cui ho svolto il ruolo di preparatore fisico e allenatore si sia verificata tale circostanza, diversamente mi ricorderei”; (ii) all'udienza del 28.02.2024, Tes_2
di professione giocatore di calcio e, per la stagione sportiva 2016/2017, tesserato, come
[...]
~ 5 ~ dilettante, nella A.S.D. Ghilarza Calcio, il quale, in riposta ai capi d) ed e) (capo e: “il rumore della distorsione predetta veniva sentito nell'opposta area di gioco dalla quale giungevano i compagni di squadra, il dirigente sportivo e qualche avversario, per prestargli soccorso”) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'attore, ha dichiarato, rispettivamente, “non ricordo” e, più significativamente, “io non ricordo proprio il fatto”.
Con riguardo al giudizio di attendibilità dei testimoni, la mancanza di interessi personali in causa,
l'apparente genuinità delle risposte e l'insistenza circa il fatto che un evento come quello descritto dal avrebbe lasciato traccia nella memoria (“diversamente, mi ricorderei”) inducono a Pt_1 escludere, come postulato dalla difesa dell'attore, la falsità delle dichiarazioni rese.
6.3. In definitiva, nessun elemento di prova, orale o documentale, consente di ritenere che il trauma distorsivo al ginocchio riportato da trattato chirurgicamente nell'ottobre 2017 (doc. Parte_1
5 allegato all'atto di citazione), sia derivato da una rovinosa caduta in una buca presente nel campo della Ghilarza Calcio durante una partita amichevole contro la squadra del TU SS svoltasi il 13.10.2016.
La domanda dell'attore deve, pertanto, essere rigettata, non essendone stati provati i fatti costitutivi.
6.4. Deve, infine, ribadirsi l'inammissibilità dei capi di prova orale, formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'attore, di cui alle lettere c), g) e h) (riguardanti circostanze totalmente irrilevanti ai fini della prova del fatto pregiudizievole), da i) a l) e p) (volti alla dimostrazione di fatti già risultanti da documenti o, quanto alla condizione medica dell'attore, implicanti la formulazione di giudizi, preclusi ai testimoni) e da m) a o) (generici e valutativi).
Inoltre, va confermata la valutazione di inammissibilità, atteso il maturare delle preclusioni istruttorie, delle ulteriori domande che, durante l'escussione, la difesa di parte attrice ha chiesto fossero poste ai testi e si rilevi, in ogni caso, come i capi sarebbero stati dichiarati Tes_1 Tes_4 inammissibili anche se tempestivamente formulati, in quanto generici e ridondanti avuto riguardo alle risposte in precedenza rese (nello specifico, la difesa dell'attore ha chiesto, dopo che i due testi avevano già dichiarato di non ricordare che il 13.10.2016 avesse riportato un trauma Parte_1 distorsivo al ginocchio, dopo essere caduto in una buca, durante una partita amichevole contro la squadra del TU SS, che si domandasse ulteriormente al teste se avesse mai prestato Tes_1 soccorso al in relazione a un sinistro al ginocchio avvenuto nel corso di una partita di calcio, Pt_1
e al teste se ricordasse di un infortunio subito dal . Tes_4 Pt_1
7. In ragione della soccombenza e secondo il principio di causalità (cfr. Cass. civ. n. 31889/2019), deve essere condannato a rifondere alla convenuta e alla chiamata in causa le spese Parte_1 processuali che, liquidate nel dispositivo, sono quantificate, applicando i parametri del D.M. n.
55/2014 per i giudizi, innanzi al Tribunale, di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00,
~ 6 ~ in misura compresa fra i minimi e i medi tabellari per tutte le fasi, tenuto conto dell'effettivo valore della disputatum, che si colloca in un punto intermedio fra il valore minimo e quello massimo dello scaglione applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta le domande dell'attore;
2) condanna a rifondere alla le spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 3.000,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) condanna a rifondere alla le spese processuali, che liquida Parte_1 Controparte_2 in euro 3.000,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 29.09.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 7 ~