Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4848 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati dall'avv. Giuseppe Romano, come C.F._2 da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 27/01/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15/11/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Porto Cesareo (LE) il 2/05/2015;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , l'1/07/2017 e Persona_1 Per_2
[...
, il 10/06/2019;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia omologata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati, recandosi reciproco rispetto;
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c) i figli minori, e , saranno affidati Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Porto Cesareo, alla via Graziano n. 22, da lei recentemente acquistata ed ove i minori andranno a vivere ed avranno la residenza;
d) il IG. al contempo potrà esercitare il suo diritto di visita e tenere con Pt_1 sé i minori nel rispetto delle condizioni minime appresso riportate:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 10:00, sino alla domenica, dopo cena, alle 20:00;
- infrasettimanalmente, due volte, il martedì e il giovedì, dalle 17:00 alle
20:00, allorché il fine settimana sia di propria spettanza, tre negli ulteriori, segnatamente, il lunedì, mercoledì e venerdì, sempre dalle
17:00 alle 20:00;
- Quanto sopra salvo il diverso e migliore accordo tra i genitori, anche per andare incontro alle esigenze lavorative dell'una o dell'altro, nello scrupoloso rispetto della volontà e tutela del superiore benessere dei minori;
- e trascorreranno le vacanze estive nel Persona_1 Persona_2 rispetto delle convenzioni sopra riportate, salvo che per un periodo di due settimane anche non consecutive, riservate a ciascun genitore, nel corso del mese di luglio o agosto;
- e trascorreranno le vacanze scolastiche Persona_1 Persona_2 natalizie con ciascun genitore, ad anni alterni, con uno la Vigilia di
Natale ed il Capodanno, con l'altro il Natale ed il 31 dicembre, oltre cinque giorni intermedi;
- e trascorreranno le vacanze scolastiche Persona_1 Persona_2 pasquali per tre giorni consecutivi con ciascun genitore, comprensivi ciascuno di un festivo, ad anni alterni;
- e trascorreranno le festività “rosso di Persona_1 Persona_2 calendario”, quali il 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza,
2 ossia chi avrà con sé i figli il 25 aprile permetterà all'altro di averli l'1 maggio e così via;
- e trascorreranno i compleanni di ciascun Persona_1 Persona_2 genitore con lo stesso, sì come trascorreranno con il padre la festa del papà e con la mamma la festa della mamma;
per quanto attenga i compleanni dei figlioli, in ossequio al principio di alternanza, a pranzo con un genitore, a cena con l'altro, ove non fosse possibile festeggiare assieme;
- al di fuori dei periodi di vacanza come sopra regolamentati, i coniugi non potranno portare i bambini lontano dalla loro residenza abituale, salvo diverso accordo. In ogni caso, i coniugi non potranno espatriare portando con sé i minori, senza previo consenso dell'altro genitore, impegnandosi, sin d'ora, invece, a manifestare reciproco consenso per il proprio rilascio e/o rinnovo del passaporto o di carta di identità valida per l'espatrio, senza indicazione dei nomi dei minori;
e) i genitori, reciprocamente, favoriranno i contatti telefonici con i figli, allorché presso di sé;
f) il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo al Pt_1 Pt_1 mantenimento dei figli minori, l'importo di euro 250,00 mensili, per ciascuno, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese e a decorrere dal deposito del presente ricorso. L'assegno sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale;
g) Assegno Unico come per legge;
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h) le spese straordinarie, preventivamente convenute ovvero indifferibili, saranno ripartite al 50% e, in ogni caso, nel rispetto del Protocollo di Intesa disciplinante subiecta materia, in uso al Tribunale di Lecce;
i) i coniugi concorderanno congiuntamente tutte le scelte educative per i figli,
a titolo esemplificativo e non esaustivo la scelta della scuola, delle insegnanti private, dei corsi di lingua, doposcuola, scelte sanitarie di qualunque genere, ludiche, sportive e ricreative, tenendo conto dell'inclinazione degli stessi.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
3 Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
1) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Porto Cesareo (Le), il 2/05/2015 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2015), alle condizioni indicate in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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