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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10226/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 16/01/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 10226/2024, promosso da:
alias , nato in [...], il [...] Parte_1 Parte_2
CUI: 0649GO1 con il patrocinio dell'Avv. BILLONE MIRKO RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia Codesto Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: in via principale, – accogliere il ricorso previa concessione della richiesta sospensiva, per l'effetto, – ordinare alle parti resistenti di concedere il permesso di soggiorno per Protezione Speciale al sig. alias Parte_1 [...]
. Pt_2
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore.”
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 13.7.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di CP_1 notificatogli il 14.6.2024.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che nel caso di specie il richiedente risiede in Italia da un breve periodo di tempo e non ha avviato un percorso di integrazione socio-lavorativa sul territorio. Il richiedente non dispone di autonomia abitativa;
non ha addotto documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana o un percorso di integrazione sul territorio. Si ritiene pertanto che la presenza di un contratto di lavoro, in mancanza di altri elementi di integrazione, non costituisce prova di un radicamento tale da giustificare la protezione in parola”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso in Italia.
1.3. In data 16.7.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi integralmente alla memoria redatta dalla Questura e relativi allegati (richiesta di parere;
parere CT).
1.5. Quindi, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti comprovanti l'integrazione del ricorrente in Italia e il difensore, all'udienza del 7.11.2024, fissata per la comparizione delle parti, si è richiamato a quanto prodotto, ha insistito per la conferma del provvedimento di sospensiva e ha chiesto fissarsi udienza di discussione. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al Collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020. Difatti, sebbene la domanda risulti formalizzata in data 11.4.2023, deve ritenersi che il ricorrente avesse ricevuto l'invito a presentarsi in Questura per la formalizzazione dell'istanza in data antecedente all'entrata in vigore del D.L: 20/2023 (11 marzo 2023), come da prassi dell'amministrazione. Del resto, lo stesso Questore, nel richiedere il parere alla competente CT, ha evidentemente ritenuto applicabile la disciplina previgente di cui all'art. 19 co.
1.2 D.lgs. n. 286/1998. Non si applicano, dunque, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia gi ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte Per_1 delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be Per_2 no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un serio percorso di integrazione sul territorio italiano. Dalla documentazione depositata e dal parere della stessa Commissione territoriale, si evince che l'istante è giunto in Italia nel maggio 2021 e vi ha risieduto regolarmente in virtù della presentazione di domanda di protezione internazionale nel giugno 2021 e della presentazione di ricorso giurisdizionale presso il Tribunale di Trieste avverso il provvedimento di rigetto adottato dalla Commissione territoriale competente, ricorso che, a quanto consta, è attualmente pendente. Nelle more, egli ha ottenuto un permesso di soggiorno per richiesta asilo rinnovato sino al 6.1.2023. In Italia, il ricorrente ha reperito un lavoro in regola in qualità di addetto alle consegne alle dipendenze della società MTE srl nell'agosto 2022, dapprima con contratto a tempo parziale e determinato, poi trasformato a tempo indeterminato nel settembre 2023 (cfr. comunicazione Unilav) e fino al giugno 2024. Egli è stato nuovamente assunto dalla medesima società a tempo parziale e indeterminato nell'ottobre 2024 (cfr. comunicazione Unilav). Grazie all'attività lavorativa svolta, egli ha conseguito buoni guadagni:
€ 2.520 nell'anno 2022, € 10.660,19 nell'anno 2023 (cfr. CU 2024), circa € 5.900 nei primi sei mesi dell'anno 2024, con un guadagno mensile netto di oltre € 800 (cfr. buste paga). Egli gode poi di stabilità di abitativa (cfr. certificato di residenza) e risiede a unitamente al fratello, CP_1 titolare di permesso di lungo soggiorno, come rilevato dalla CT in sede di parere. Ad oggi, il ricorrente si trova sul territorio italiano da quasi quattro anni, ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u.
– deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è Per_3 Per_4 stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla parte resistente, mentre la difesa ha prodotto certificati penali negativi. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 16/01/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 16/01/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 10226/2024, promosso da:
alias , nato in [...], il [...] Parte_1 Parte_2
CUI: 0649GO1 con il patrocinio dell'Avv. BILLONE MIRKO RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia Codesto Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: in via principale, – accogliere il ricorso previa concessione della richiesta sospensiva, per l'effetto, – ordinare alle parti resistenti di concedere il permesso di soggiorno per Protezione Speciale al sig. alias Parte_1 [...]
. Pt_2
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore.”
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 13.7.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di CP_1 notificatogli il 14.6.2024.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che nel caso di specie il richiedente risiede in Italia da un breve periodo di tempo e non ha avviato un percorso di integrazione socio-lavorativa sul territorio. Il richiedente non dispone di autonomia abitativa;
non ha addotto documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana o un percorso di integrazione sul territorio. Si ritiene pertanto che la presenza di un contratto di lavoro, in mancanza di altri elementi di integrazione, non costituisce prova di un radicamento tale da giustificare la protezione in parola”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso in Italia.
1.3. In data 16.7.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi integralmente alla memoria redatta dalla Questura e relativi allegati (richiesta di parere;
parere CT).
1.5. Quindi, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti comprovanti l'integrazione del ricorrente in Italia e il difensore, all'udienza del 7.11.2024, fissata per la comparizione delle parti, si è richiamato a quanto prodotto, ha insistito per la conferma del provvedimento di sospensiva e ha chiesto fissarsi udienza di discussione. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al Collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020. Difatti, sebbene la domanda risulti formalizzata in data 11.4.2023, deve ritenersi che il ricorrente avesse ricevuto l'invito a presentarsi in Questura per la formalizzazione dell'istanza in data antecedente all'entrata in vigore del D.L: 20/2023 (11 marzo 2023), come da prassi dell'amministrazione. Del resto, lo stesso Questore, nel richiedere il parere alla competente CT, ha evidentemente ritenuto applicabile la disciplina previgente di cui all'art. 19 co.
1.2 D.lgs. n. 286/1998. Non si applicano, dunque, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia gi ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte Per_1 delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be Per_2 no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un serio percorso di integrazione sul territorio italiano. Dalla documentazione depositata e dal parere della stessa Commissione territoriale, si evince che l'istante è giunto in Italia nel maggio 2021 e vi ha risieduto regolarmente in virtù della presentazione di domanda di protezione internazionale nel giugno 2021 e della presentazione di ricorso giurisdizionale presso il Tribunale di Trieste avverso il provvedimento di rigetto adottato dalla Commissione territoriale competente, ricorso che, a quanto consta, è attualmente pendente. Nelle more, egli ha ottenuto un permesso di soggiorno per richiesta asilo rinnovato sino al 6.1.2023. In Italia, il ricorrente ha reperito un lavoro in regola in qualità di addetto alle consegne alle dipendenze della società MTE srl nell'agosto 2022, dapprima con contratto a tempo parziale e determinato, poi trasformato a tempo indeterminato nel settembre 2023 (cfr. comunicazione Unilav) e fino al giugno 2024. Egli è stato nuovamente assunto dalla medesima società a tempo parziale e indeterminato nell'ottobre 2024 (cfr. comunicazione Unilav). Grazie all'attività lavorativa svolta, egli ha conseguito buoni guadagni:
€ 2.520 nell'anno 2022, € 10.660,19 nell'anno 2023 (cfr. CU 2024), circa € 5.900 nei primi sei mesi dell'anno 2024, con un guadagno mensile netto di oltre € 800 (cfr. buste paga). Egli gode poi di stabilità di abitativa (cfr. certificato di residenza) e risiede a unitamente al fratello, CP_1 titolare di permesso di lungo soggiorno, come rilevato dalla CT in sede di parere. Ad oggi, il ricorrente si trova sul territorio italiano da quasi quattro anni, ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u.
– deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è Per_3 Per_4 stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla parte resistente, mentre la difesa ha prodotto certificati penali negativi. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 16/01/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti