Ordinanza cautelare 3 dicembre 2021
Sentenza 27 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 03/12/2021, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/12/2021
N. 01267/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Brasiliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Rovigo, via Levico n. 4;
contro
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento di revisione della patente n. -OMISSIS-, con il quale, ai sensi dell'art. 128 del D.lgs. n. 285 del 1992, è stata disposta la revisione della patente di guida della ricorrente --OMISSIS-
b) del decreto del -OMISSIS-– del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, a -OMISSIS-di rigetto del ricorso gerarchico;
c) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche non noto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ai fini della domanda cautelare il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza;
- che la fattispecie in esame non sembra riconducibile a quelle per le quali è prevista la revisione obbligatoria della patente ai sensi dell’art. 128, comma 1 ter del D.lgs. n. 285 del 1992, richiamato dal provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico;
- che infatti nel caso in esame è stata contestata la violazione dell’art. 154, commi 1 e 8 del D.lgs. n. 285 del 1992, da cui non consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
- che il giudizio circa la sussistenza in concreto di elementi idonei a far dubitare della permanenza dei requisiti tecnici per il mantenimento della patente di guida non appare supportato da un’adeguata motivazione;
- che infatti dalla documentazione versata in atti emerge la mancanza di elementi idonei a comprovare che il sinistro si sia verificato a causa di un’errata immissione della vettura guidata dalla ricorrente, dato che il medesimo potrebbe essere riconducibile a fatto e colpa esclusivi del motociclista che ha riportato le lesioni;
- che pertanto sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra le parti:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato e fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza dell’11 maggio 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.