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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1217/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale TRA
(C.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24/09/1978, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Pompei alla via Nolana n. 198 presso lo studio degli Avv.ti Anna Rita Gallo e Annalisa Fabbrocino, da questi ultimi rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con ordinanza relativa all' udienza cartolare del 30.09.2025 lo scrivente giudicante, viste le note scritte depositate dai difensori delle parti ed esaminate le rispettive richieste, dato atto che il PM non ha reso il proprio parere nel termine di legge / ha reso parere favorevole, rimetteva la causa al collegio per la omologa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 03.06.2025, e Parte_1 Pt_2
, premesso di aver contratto matrimonio in Trecase (Na) in data 07.6.1997,
[...] scegliendo il regime della comunione dei beni, e che dalla loro unione erano nati due figli, nata a [...] il [...], maggiorenne non Persona_1 economicamente autosufficiente e , nato a [...] il Persona_2
18.05.2003, maggiorenne non economicamente autosufficiente, hanno chiesto a questo tribunale che fosse pronunciata la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno allegato che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis;
pertanto, tra gli stessi è venuta meno l'unione materiale e spirituale tale da rendere intollerabile la convivenza matrimoniale sotto lo stesso tetto. Essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione ai patti e alle condizioni di seguito meglio precisati.
All'udienza cartolare del 30-9-2025, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il PM, nonostante la comunicazione del ricorso, non ha reso il parere richiesto.
Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, avendo le parti concordemente dedotto che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza era ormai divenuta intollerabile.
Quanto alle statuizioni accessorie, consacrate negli accordi per la separazione consensuale si osserva che nulla osta alla omologazione degli stessi in quanto non contrastanti con norme imperative.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata, emerge che non svolge alcuna attività lavorativa, pertanto, Parte_2 non ha alcun reddito personale;
la stessa risulta assegnataria di un alloggio popolare adibito a casa coniugale e non è titolare di alcun rapporto bancario e/o di diritti reali su beni immobili o mobili registrati;
mentre svolge Parte_1 lavori nell' edilizia per cui il proprio stipendio è di circa 1.400,00 al mese;
solo nell' anno 2024 il suo reddito imponibile è stato di € 3.427,83 come da dichiarazione dei redditi agli atti;
è titolare di rapporti bancari presso l'istituto BPER ed è proprietario della autovettura TG. DN119MR mod. Opel corsa.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse quanto al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti devono ritenersi senz'altro adeguati.
Quanto ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, appare congrua la somma da destinare al mantenimento della sig.ra . Pt_2
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi (C.f. ) Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e (C.f. ) Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente ed ovunque loro aggrada con l'obbligo del reciproco rispetto. A tal fine si impegnano a comunicare, entro il mese successivo, eventuali variazioni di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che l'abiterà unitamente ai Pt_2 figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
3. il sig. si obbliga a corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese, a Parte_1 decorrere dal mese successivo alla separazione, l'importo complessivo di euro 700,00, di cui euro 300,00 saranno corrisposti in favore della Sig.ra a titolo Pt_2 di mantenimento ed euro 200,00 per ciascun figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficienti, assegno che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Trecase per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 10 parte II serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1997);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 07-10-2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Di Meo Dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1217/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale TRA
(C.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24/09/1978, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Pompei alla via Nolana n. 198 presso lo studio degli Avv.ti Anna Rita Gallo e Annalisa Fabbrocino, da questi ultimi rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con ordinanza relativa all' udienza cartolare del 30.09.2025 lo scrivente giudicante, viste le note scritte depositate dai difensori delle parti ed esaminate le rispettive richieste, dato atto che il PM non ha reso il proprio parere nel termine di legge / ha reso parere favorevole, rimetteva la causa al collegio per la omologa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 03.06.2025, e Parte_1 Pt_2
, premesso di aver contratto matrimonio in Trecase (Na) in data 07.6.1997,
[...] scegliendo il regime della comunione dei beni, e che dalla loro unione erano nati due figli, nata a [...] il [...], maggiorenne non Persona_1 economicamente autosufficiente e , nato a [...] il Persona_2
18.05.2003, maggiorenne non economicamente autosufficiente, hanno chiesto a questo tribunale che fosse pronunciata la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno allegato che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis;
pertanto, tra gli stessi è venuta meno l'unione materiale e spirituale tale da rendere intollerabile la convivenza matrimoniale sotto lo stesso tetto. Essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione ai patti e alle condizioni di seguito meglio precisati.
All'udienza cartolare del 30-9-2025, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il PM, nonostante la comunicazione del ricorso, non ha reso il parere richiesto.
Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, avendo le parti concordemente dedotto che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza era ormai divenuta intollerabile.
Quanto alle statuizioni accessorie, consacrate negli accordi per la separazione consensuale si osserva che nulla osta alla omologazione degli stessi in quanto non contrastanti con norme imperative.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata, emerge che non svolge alcuna attività lavorativa, pertanto, Parte_2 non ha alcun reddito personale;
la stessa risulta assegnataria di un alloggio popolare adibito a casa coniugale e non è titolare di alcun rapporto bancario e/o di diritti reali su beni immobili o mobili registrati;
mentre svolge Parte_1 lavori nell' edilizia per cui il proprio stipendio è di circa 1.400,00 al mese;
solo nell' anno 2024 il suo reddito imponibile è stato di € 3.427,83 come da dichiarazione dei redditi agli atti;
è titolare di rapporti bancari presso l'istituto BPER ed è proprietario della autovettura TG. DN119MR mod. Opel corsa.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse quanto al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti devono ritenersi senz'altro adeguati.
Quanto ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, appare congrua la somma da destinare al mantenimento della sig.ra . Pt_2
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi (C.f. ) Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e (C.f. ) Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente ed ovunque loro aggrada con l'obbligo del reciproco rispetto. A tal fine si impegnano a comunicare, entro il mese successivo, eventuali variazioni di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che l'abiterà unitamente ai Pt_2 figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
3. il sig. si obbliga a corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese, a Parte_1 decorrere dal mese successivo alla separazione, l'importo complessivo di euro 700,00, di cui euro 300,00 saranno corrisposti in favore della Sig.ra a titolo Pt_2 di mantenimento ed euro 200,00 per ciascun figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficienti, assegno che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Trecase per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 10 parte II serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1997);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 07-10-2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Di Meo Dott.ssa Marianna Lopiano